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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/03/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di separazione e divorzio iscritta al n.rg. 2365/2023, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AURELI MASSIMO
E
UC DO (c.f. ) rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. MENICHELLI FABRIZIO
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 5 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto del 11.4.23.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 21.12.2018 in Pomezia con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pomezia
(anno 2018, atto n. 140, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina l'annotazione della sentenza;
compensa le spese di lite.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 5 marzo 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Marco Valecchi Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore
Dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di separazione e divorzio iscritta al n.rg. 2365/2023, vertente
TRA
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AURELI MASSIMO
E
UC DO (c.f. ) rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. MENICHELLI FABRIZIO
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 2 Integralmente richiamati gli atti di causa, all'udienza del 5 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni di divorzio di cui al ricorso congiunto del 11.4.23.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. apponeva il visto ai fini dell'intervento.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici. Il
Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite devono intendersi integralmente compensate tra le parti, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 21.12.2018 in Pomezia con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pomezia
(anno 2018, atto n. 140, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
ordina l'annotazione della sentenza;
compensa le spese di lite.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 5 marzo 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Marco Valecchi
pagina 2 di 2