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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 735/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 735/2020 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. PIRONE Parte_1 C.F._1
TIZIANA giusta procura speciale in atti;
ATTORE contro
( Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 aprile 2025 la parte attrice si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio , premesso di essere comproprietario per successione Parte_1 dell'immobile sito in Anguillara Sabazia (RM) alla Via San Francesco n. 12 piano T – 1 interno
2, censito al N.C.E.U. Comune Censuario di Anguillara Sabazia Foglio 7, particella 375 sub. 2
Cat. A/7, Classe 2, con giardino di pertinenza e magazzino annesso, congiuntamente ai fratelli germani e nonché al nipote , succeduto per Pt_2 Controparte_1 Controparte_2
rappresentanza al defunto fratello , deduceva che dal febbraio 2010 il convenuto Controparte_3
occupava in via esclusiva il compendio, aveva cambiato la serratura di accesso Controparte_1 all'immobile e, dal mese di Ottobre 2013, aveva inchiodato delle tavole sulla porta di accesso del locale magazzino, impedendo l'uso del locale agli altri comproprietari;
di aver chiesto al pagina 1 di 4 convenuto di corrispondere l'indennità di occupazione del bene quantificata in € 700 mensili.
Tutto quanto sopra premesso l'attore ha convenuto in giudizio per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “
1. in via principale, in virtù dell'accertata comunione sui beni elencati in premessa da intendersi qui integralmente trascritti e precisamente: immobile sito in Anguillara Sabazia (RM) alla Via San Francesco n.108 (già via Comunale n. 12) piano T – 1 interno 2, censito al N.C.E.U. Comune Censuario di Anguillara Sabazia Foglio 7, particella 375 sub. 2Cat. A/7, Classe 2, consistenza 6,5 vani, sup. cat. 112 m2, rendita: € 788,89, con giardino di pertinenza e magazzino annesso accertare e dichiarare che il Sig. ha goduto Controparte_1 dell'intero bene sopra descritto, in via esclusiva senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, così violando la norma di cui all'art. 1102 c.c. con decorrenza dal mese di Febbraio 2010 E per l'effetto condannare il Sig. a Controparte_1 corrispondere al Sig. il corrispettivo di 14.000,00 q € uale ristoro per la Parte_1
privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti proporzionale alla quota attualmente di spettanza dell'attore pari ad 1/6, somma derivante dalla divisione per 6 dell'indennità di occupazione quantificata in complessivi 84.000,00 dal 2010 al 2019.
2. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda avente ad oggetto azione di riduzione pendente innanzi a Codesto Tribunale ed iscritta al n. 1243/2014 R.G., prossima udienza 09/07/2020, condannare il Sig. a corrispondere al Sig. Controparte_1 Parte_1
il corrispettivo di 18.667,00 quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del
[...]
bene comune e dei relativi profitti proporzionale alla quota che sarà riconosciuta di spettanza dell'attore pari a 2/9, somma derivante dalla moltiplicazione per 2/9 dell'indennità di occupazione quantificata in complessivi 84.000,00 d € al 2010 al 2019”.
Non si costituiva in giudizio il convenuto seppur ritualmente citato. Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e prove orali, pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 3.04.2025.
La domanda è parzialmente fondata nei limiti di seguito precisati.
Ai sensi della normativa di cui all'art. 1102 c.c. l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso del bene ovvero di trarre da questo i frutti civili. (Cass. II, 14 aprile 2015, n. 7466;
Cass. II, 3 dicembre 2010, n. 24647).
Pertanto, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione, che abbia consentito,
pagina 2 di 4 in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune (cfr. Cass. II, 9 febbraio 2015, n. 2423).
Invero, l'uso in solidum della cosa in comune rappresenta il connotato naturale dell'istituto e va pure precisato che i partecipanti possono optare per una suddivisione del godimento in senso spaziale o temporale in deroga alla regola ordinaria. Consegue che il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei proprietari non assume, in via di principio, l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari.
A tanto si aggiunga che la domanda avente ad oggetto l'indennità di occupazione si pone in un rapporto di autonomia logico-giuridica rispetto a quella di divisione, sicché la dichiarazione di inammissibilità di quest'ultima non preclude l'esame della prima. (cfr. in tal senso, Tribunale
Roma sez. VIII, 23/06/2022, n. 10103).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito con orientamento consolidato che “in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario
o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti” (crf. Cass. Cass. civ.,
Sez. II, Ordinanza, 18/04/2023, n. 10264).
Nel caso di specie risulta pacifico e documentalmente provato che l'odierno attore, comproprietario per 1/6 del compendio oggetto di causa, sia stato estromesso dal godimento dello stesso a decorrere quantomeno dal 2013, anno in cui il ha chiesto al fratello CP_1 CP_1
(cfr. doc.3 fascicolo attoreo), altrettanto pacifico e provato è che detto compendio sia stato
[...] occupato in via esclusiva dall'odierno convenuto (cfr. testimonianze dei testi di parte attrice escussi all'udienza del 10.12.2021 e sentenza di questo Tribunale del 16.2.2021 n. 184). Sussiste pertanto il diritto dell'attore ad ottenere l'indennità di occupazione a decorrere dall'ottobre 2013
(data della prima domanda svolta dall'attore di corresponsione dell'indennità di occupazione) sino al febbraio 2021 (data in cui il Tribunale di Civitavecchia con sentenza 184/21 ha sciolto la pagina 3 di 4 comunione ereditaria assegnando l'immobile al coerede , con condanna del Persona_1 medesimo al conguaglio in favore dell'attore.
Conformemente alla domanda attorea e alla quantificazione svolta dalla CTU nel giudizio di divisione della comunione ereditaria deve ritenersi congruo l'importo di € 700 mensili a titolo di indennità di occupazione del compendio oggetto di causa, somma che deve essere moltiplicata per 88 mesi (dall'ottobre 20213 sino al febbraio 2021), per cui l'importo locativo del bene per il periodo sopra indicato è pari ad € 61.660. La quota spettante all'attore, comproprietario dell'immobile nella misura di 1/6 è quindi pari ad € 10.266,66; su detta somma sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla domanda sino al saldo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i., ai minimi tariffari in ragione della semplicità delle difese e dell'istruttoria svolta, da distrarsi in favore dell'erario stante l'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea condanna il convenuto al pagamento, a titolo di indennità di occupazione del compendio oggetto di causa, in favore dell'attore dell'importo di € 10.266,66 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
condanna il convenuto al pagamento in favore dell'erario delle spese di lite che si liquidano in €
2540 per onorari, oltre € 264 per spese vive, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 735/2020 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. PIRONE Parte_1 C.F._1
TIZIANA giusta procura speciale in atti;
ATTORE contro
( Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 aprile 2025 la parte attrice si riportava ai propri scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio , premesso di essere comproprietario per successione Parte_1 dell'immobile sito in Anguillara Sabazia (RM) alla Via San Francesco n. 12 piano T – 1 interno
2, censito al N.C.E.U. Comune Censuario di Anguillara Sabazia Foglio 7, particella 375 sub. 2
Cat. A/7, Classe 2, con giardino di pertinenza e magazzino annesso, congiuntamente ai fratelli germani e nonché al nipote , succeduto per Pt_2 Controparte_1 Controparte_2
rappresentanza al defunto fratello , deduceva che dal febbraio 2010 il convenuto Controparte_3
occupava in via esclusiva il compendio, aveva cambiato la serratura di accesso Controparte_1 all'immobile e, dal mese di Ottobre 2013, aveva inchiodato delle tavole sulla porta di accesso del locale magazzino, impedendo l'uso del locale agli altri comproprietari;
di aver chiesto al pagina 1 di 4 convenuto di corrispondere l'indennità di occupazione del bene quantificata in € 700 mensili.
Tutto quanto sopra premesso l'attore ha convenuto in giudizio per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “
1. in via principale, in virtù dell'accertata comunione sui beni elencati in premessa da intendersi qui integralmente trascritti e precisamente: immobile sito in Anguillara Sabazia (RM) alla Via San Francesco n.108 (già via Comunale n. 12) piano T – 1 interno 2, censito al N.C.E.U. Comune Censuario di Anguillara Sabazia Foglio 7, particella 375 sub. 2Cat. A/7, Classe 2, consistenza 6,5 vani, sup. cat. 112 m2, rendita: € 788,89, con giardino di pertinenza e magazzino annesso accertare e dichiarare che il Sig. ha goduto Controparte_1 dell'intero bene sopra descritto, in via esclusiva senza un titolo che giustificasse l'esclusione degli altri partecipanti alla comunione, così violando la norma di cui all'art. 1102 c.c. con decorrenza dal mese di Febbraio 2010 E per l'effetto condannare il Sig. a Controparte_1 corrispondere al Sig. il corrispettivo di 14.000,00 q € uale ristoro per la Parte_1
privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti proporzionale alla quota attualmente di spettanza dell'attore pari ad 1/6, somma derivante dalla divisione per 6 dell'indennità di occupazione quantificata in complessivi 84.000,00 dal 2010 al 2019.
2. In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda avente ad oggetto azione di riduzione pendente innanzi a Codesto Tribunale ed iscritta al n. 1243/2014 R.G., prossima udienza 09/07/2020, condannare il Sig. a corrispondere al Sig. Controparte_1 Parte_1
il corrispettivo di 18.667,00 quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del
[...]
bene comune e dei relativi profitti proporzionale alla quota che sarà riconosciuta di spettanza dell'attore pari a 2/9, somma derivante dalla moltiplicazione per 2/9 dell'indennità di occupazione quantificata in complessivi 84.000,00 d € al 2010 al 2019”.
Non si costituiva in giudizio il convenuto seppur ritualmente citato. Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e prove orali, pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice, la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 3.04.2025.
La domanda è parzialmente fondata nei limiti di seguito precisati.
Ai sensi della normativa di cui all'art. 1102 c.c. l'uso diretto del bene comune da parte di un comproprietario, altro non è che l'attuazione del diritto dominicale, salvo l'obbligo di questi di non alterare la destinazione economica del bene e di non impedire agli altri condividenti l'eguale e diretto uso del bene ovvero di trarre da questo i frutti civili. (Cass. II, 14 aprile 2015, n. 7466;
Cass. II, 3 dicembre 2010, n. 24647).
Pertanto, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che rimanga inerte e/o, a maggior ragione, che abbia consentito,
pagina 2 di 4 in modo certo ed inequivoco, detto uso esclusivo. Piuttosto, l'occupante del bene (il comproprietario che gode in modo esclusivo) è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili traibili dal godimento indiretto dell'immobile solo se il comproprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli è stato consentito, per la ragione assorbente di non aver potuto godere al pari degli altri del bene comune (cfr. Cass. II, 9 febbraio 2015, n. 2423).
Invero, l'uso in solidum della cosa in comune rappresenta il connotato naturale dell'istituto e va pure precisato che i partecipanti possono optare per una suddivisione del godimento in senso spaziale o temporale in deroga alla regola ordinaria. Consegue che il semplice godimento esclusivo del bene ad opera di uno dei proprietari non assume, in via di principio, l'idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno degli altri comproprietari.
A tanto si aggiunga che la domanda avente ad oggetto l'indennità di occupazione si pone in un rapporto di autonomia logico-giuridica rispetto a quella di divisione, sicché la dichiarazione di inammissibilità di quest'ultima non preclude l'esame della prima. (cfr. in tal senso, Tribunale
Roma sez. VIII, 23/06/2022, n. 10103).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito con orientamento consolidato che “in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario
o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti” (crf. Cass. Cass. civ.,
Sez. II, Ordinanza, 18/04/2023, n. 10264).
Nel caso di specie risulta pacifico e documentalmente provato che l'odierno attore, comproprietario per 1/6 del compendio oggetto di causa, sia stato estromesso dal godimento dello stesso a decorrere quantomeno dal 2013, anno in cui il ha chiesto al fratello CP_1 CP_1
(cfr. doc.3 fascicolo attoreo), altrettanto pacifico e provato è che detto compendio sia stato
[...] occupato in via esclusiva dall'odierno convenuto (cfr. testimonianze dei testi di parte attrice escussi all'udienza del 10.12.2021 e sentenza di questo Tribunale del 16.2.2021 n. 184). Sussiste pertanto il diritto dell'attore ad ottenere l'indennità di occupazione a decorrere dall'ottobre 2013
(data della prima domanda svolta dall'attore di corresponsione dell'indennità di occupazione) sino al febbraio 2021 (data in cui il Tribunale di Civitavecchia con sentenza 184/21 ha sciolto la pagina 3 di 4 comunione ereditaria assegnando l'immobile al coerede , con condanna del Persona_1 medesimo al conguaglio in favore dell'attore.
Conformemente alla domanda attorea e alla quantificazione svolta dalla CTU nel giudizio di divisione della comunione ereditaria deve ritenersi congruo l'importo di € 700 mensili a titolo di indennità di occupazione del compendio oggetto di causa, somma che deve essere moltiplicata per 88 mesi (dall'ottobre 20213 sino al febbraio 2021), per cui l'importo locativo del bene per il periodo sopra indicato è pari ad € 61.660. La quota spettante all'attore, comproprietario dell'immobile nella misura di 1/6 è quindi pari ad € 10.266,66; su detta somma sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla domanda sino al saldo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i., ai minimi tariffari in ragione della semplicità delle difese e dell'istruttoria svolta, da distrarsi in favore dell'erario stante l'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea condanna il convenuto al pagamento, a titolo di indennità di occupazione del compendio oggetto di causa, in favore dell'attore dell'importo di € 10.266,66 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo;
condanna il convenuto al pagamento in favore dell'erario delle spese di lite che si liquidano in €
2540 per onorari, oltre € 264 per spese vive, IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Civitavecchia, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
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