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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1413 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio del 05.03.2024 composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 27.07.2022 al n. 1413 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza n.1895/2022 in data 21.06.2022
promossa da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ranieri, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Firenze, Viale G. Mazzini n. 50, come da procura in atti;
- appellante - contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa rappresentata dall'Avv. Marco Antonio Vallini ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore, in Firenze, alla via Giovanni Pico della Mirandola n.9, come da procura in atti;
- appellato - e
, rappresentata e difesa dall' Avv. Riccardo Venturi, elettivamente CP_2 domiciliato presso lo studio del difensore in Firenze, Viale G. Milton71, ìcome da procura in atti;
- appellato -
avente ad oggetto: contratto assicurazione.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, in riforma della sentenza del 20 giugno 2022 n. 1895, pubblicata in data 21 giugno 2022, non notificata, del Tribunale Civile di Firenze, nella persona del Giudice Unico Dott. Carlo Carvisiglia, nella causa iscritta al n. R.G. 14614/2018 resa inter partes e con il presente atto impugnata: IN VIA PRELIMINARE disporre in via immediata la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, inaudita altera parte, fissando all'uopo successiva udienza per la modifica o per la conferma del provvedimento assunto OVVERO procedere comunque, previa comparizione delle parti, alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame;
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE • ACCOGLIERE il presente appello e per l'effetto RIGETTARE la domanda di manleva avanzata dal convenuto in primo grado
[...]
, in persona del titolare, nei confronti della comparente Controparte_3 a copertura di polizza, condannando gli appellati al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello;
IN VIA SUBORDINATA
• Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva formulata dall'assicurato nei confronti della la condanna Controparte_4 della compagnia a rifondere l'ass assimale di polizza per la specifica garanzia prevista, pari ad € 10.000,00 previa applicazione dello scoperto sancito contrattualmente. Con vittoria di spese diritti ed onorari anche del giudizio di primo grado. Salvis iuribus”.”; per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1 d'Appello, cont SPENSIVA CONCESSA INAUDITA ALTERA PARTE, procedere alla revoca di questa per tutti i motivi esposti in narrativa. NEL MERITO, rigettare l'appello promosso dalla
[...] in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, e p Parte_1 confermare la sentenza n.1895/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze;
IN VIA ISTRUTTORIA, laddove occorrer possa, si insiste nelle istanze istruttorie di cui alla memoria n.2 ex art. 182 comma 6 c.p.c.; Con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.”. Per l'appellato :“accertata e verificata la responsabilità del Sig. CP_2 [...] nella produzione dell'evento dannoso di cui è causa, affinché la Corte CP_2 d'Appello di Firenze voglia confermare la sentenza n. 1865/2O22 del Tribunale di Firenze, con conferma della condanna del terzo chiamato
[...] tenuto a rilevare indenne e manlevare la Ditta individuale Parte_1 ndanna pronunciata nella sentenza stessa, compresa ogni CP_2 statuizione riguardo alle spese di causa. Con vittoria di spese e compensi di causa”
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, il Parte_1 rigetto la domanda di manleva avanzata dalla ditta Individuale Bracci nei CP_2 propri confronti, per mancata copertura della polizza assicurativa.
Così nella sentenza impugnata:“ Con atto di citazione ritualmente notificato,
(d'ora in poi ) ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_2 Pt_3 al Tribunale di Firenze, la ditta In poi chiedendo Controparte_5
l'accoglimento delle seguenti conclusioni” Accertare la responsabilità della ditta convenuta peri fatti e cause di cui in narrativa e per l'effetto condannare la Ditta individuale a risarcire i danni patiti da CP_2 Parte_2 pari ad € 143.291,70 oltre IVA a favore dell'attrice, ovvero della maggiore o minore
2 somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al saldo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”. A sostegno della domanda spiegata l'attrice ha dedotto: a) di aver incaricato, nel mese di luglio 2016, la di posare un manto erboso sintetico sul tetto di un CP_3 capannone di proprietà dell'attrice medesima, a copertura dello strato impermeabilizzante già presente, al fine di realizzare il piano di calpestio finale;
b) di aver concluso il lavoro di posa del manto il 6 settembre 2016; c) che il lavoro
è stato regolarmente fatturato dalla ditta alla con le fatture n. 16 CP_2 CP_6 del 31/07/16 e n. 24 del 15/09/16; d) che “prima della posa in opera i rotoli di manto erboso sintetico dovevano essere sagomati e rifilati dal così da poter CP_2 corrispondere esattamente alla superficie del tetto da coprire. Tuttavia, per eseguire tale operazione di sagomatura e rifilatura, il — con assoluta CP_2 negligenza — decise di operare direttamente sul tetto del capannone, tagliando il materiale perimetrale in eccesso appoggiandosi direttamente sulla copertura impermeabile, senza prendere alcuna precauzione... con la conseguenza che, mentre il tagliava le “pezze” di manto erboso, per prepararle alla CP_2 successiva fase di posa sulla copertura, incideva inavvertitamente anche la copertura del tetto sottostante. Ovviamente, se avesse eseguito altrove tale CP_2 lavoro preliminare di rifilatura, o se avesse adottato le dovute precauzioni (per es. appoggiando il manto erboso su una base di legno, che lo separasse dalla copertura impermeabile), l'edificio non sarebbe stato danneggiato.”; e) di aver scoperto tali danni solo a seguito delle piogge avvenute il 15 e 16 settembre 2016, allorquando si sono verificate copiose infiltrazioni di acqua piovana all'interno dell'edificio; f) di essere stata costretta, trattandosi, peraltro, di immobile destinato alla vendita a terzi, a procedere con l'integrale sostituzione della copertura, al fine di poter rivendere immobile a terzi acquirenti fornito della garanzia decennale prestata dal fornitore del telo impermeabilizzante;
g) che tale operazione ha comportato, quindi, la rimozione del manto erboso, oltre al successivo intervento di asportazione/sostituzione dello strato impermeabilizzante, raschiatura e pulizia del piano, oltre agli interventi di riparazione dei danni interni causati dalle percolature di acqua piovana, “il tutto
a cura e spese di parte attrice, per complessivi € 143.291,70 oltre IVA”.Si e costituita la ditta la quale ha contestato la pretesa avversaria, unicamente CP_2 in punto di quantum, atteso che “fimporto richiesto pare eccessivo e comunque da sottoporre a verifica tramite CTU”, chiedendo altresì di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, , per essere Parte_1
3 dalla stessa manlevata nella ipotesi di accoglimento della domanda attorea.Notificato l'atto di citazione di chiamata in causa del terzo, si è costituita
, la quale ha contestato l'operatività della garanzia Parte_1 assicurativa prestata, atteso che “La polizza in questione èchiara nel limitare la copertura ai danni determinati durante la posa in opera di materiali quali ceramiche, terracotte, gres e piastrelle, con conseguente evidente esclusione dei danni determinati dalla installazionedi materiali diversi, quale lo è per l'appunto
l'erba sintetica”, impiegata nelsinistro in questione. In subordine, la terza chiamata ha dedotto che “i danni al telo TPO sono da considerarsi come danni alle cose sottoposte a lavorazione (su di esso andava infatti incollato il manto erboso al fine di costituire il piano finale di calpestio). Per detti tipi di danno l'Art.
7.4.8 — Danni a coseoggetto di lavorazione — a parziale deroga di quanto previsto ai punti 11) e 14)) dell'art. 7.2 (Esclusioni), prevede che la garanzia RCT è operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle cose in consegna e custodia o sottoposte alla lavorazione. Detta garanzia è prestata con
l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di €
500,00 con il massimo di indennizzo di € 10.000,00 per periodo assicurativo”. ha, quindi, rassegnato le conclusioni di Parte_1 seguito riportate: “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis NEL MERITO ED IN VIA
PRINCIPALE ACCERTARE E DICHIARARE la inoperatività della garanzia assicurativa prestata dalla per le ragioni Parte_1 ampiamente descritte al punto 1) della presente comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto RIGETTARE la domanda di garanzia e manleva spiegata dalla , in persona del titolare, nei confronti della comparente, con Controparte_3 ogni conseguenza di causa anche in punto di spese e competenze del giudizio.
SEMPRE NEL MERITORIGETTARE le domande spiegate dalla Parte_2 nei confronti della ditta in quanto infondate in fatto ed in diritto
[...] CP_2
e comunque non provate.IN VIA DI MERO SUBORDINE,nella denegata e deneganda ipotesi in cui risultassero fondate le domande della Parte_2 nei confronti della e risultasse altresì operante la garanzia
[...] Controparte_3 assicurativa prestata dalla , LIMITARE la domanda Parte_1 di garanzia alla sola somma risultante in corso di causa, per la quota parte dell'assicurato, nei limiti del massimale previsto per la specifica garanzia di specie e con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti previsti, senza riconoscimento di spese legali e tecniche per professionisti non scelti dalla
4 compagnia assicuratrice”. La causa è stata istruita attraverso produzioni documentali, nonché mediante CTU in relazione al seguente quesito “accerti il
c.t.u., sulla base della documentazione prodotta e delle ispezioni che riterrà necessarie effettuare, la modalità di applicazione da parte di del CP_2 manto erboso per cui è causa, i danni prodotti all'immobile di parte attrice
(precisati anche alla luce della polizza assicurativa); la congruità delle spese sostenute da parte attrice, di cui alle fatture prodotte con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.”.
I.
1. In particolare, l'appellante, contestava l'interpretazione del giudice di prime cure in merito all'ambito di operatività della polizza assicurativa, sostenendo che tale interpretazione si discostava dal tenore letterale e dalla ratio del contratto. La compagnia argomentava che la polizza, secondo una CP_7 lettura rigorosa e aderente al suo contenuto testuale, prevedeva una copertura limitata ai danni derivanti da specifiche attività di lavorazione, escludendo quelle che non riconducibili alla posa in opera di materiali quali “ceramiche, terracotte, gres e piastrelle”. In particolare, l'appellante sottolineava come l'attività di posa in opera dell'erba sintetica, attività che aveva causato i danni oggetto della controversia, non potesse in alcun modo essere ricondotta all'interno dell'alveo della copertura assicurativa, in quanto non rientrante nelle tipologie di attività ivi espressamente contemplate. Sosteneva, infatti, che la polizza assicurativa copriva danni derivanti dalla posa in opera di materiali quali quelli espressamente indicati, che non richiedono attività di taglio o altre lavorazioni analoghe per la loro installazione, a differenza dell'erba sintetica che richiede invece attività di posa, di taglio e sagomatura. La compagnia assicurativa contestava inoltre l'affermazione secondo la quale la descrizione delle attività contenuta nella polizza doveva essere considerata meramente indicativa e non esaustiva. Sottolineava che la descrizione di tali attività non poteva essere intesa come una generica indicazione delle mansioni che il CP_2 poteva svolgere, bensì come una puntuale delimitazione dell'ambito di operatività della garanzia assicurativa, escludendo la possibilità di estendere analogicamente la copertura assicurativa ad attività diverse da quelle espressamente indicate, come nel caso dell'attività di posa in opera dell'erba sintetica.
Deduceva altresì che sulla base delle condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, erano esclusi dal risarcimento i danni alle “cose oggetto di lavorazione” cioè direttamente interessate alla lavorazione, in quanto
5 evidentemente rientranti nell'attività contrattuale delle parti e dunque non ricompresi nella RCT. Per i danni invece determinati alle cose detenute dall'assicurato od in consegna e/o custodia dello stesso, nonché per i danni alle cose sui quali si eseguono i lavori, a parziale deroga dell'articolo sulle esclusioni, era ricompresa la garanzia nei limiti, però, del massimale pattuito, pari ad €
10.000,00. Lamentava che nella impugnata sentenza, il Giudice di primo grado, con una motivazione di fatto assente, si era limitato a dichiarare che il telo impermeabilizzante non era in custodia o consegna della convenuta, la CP_3 quale su di essa non doveva effettuare alcuna lavorazione, ma solo procedere alla posa del manto erboso. Detta motivazione risultava oltremodo lacunosa oltre che contraddittoria atteso che risultava circostanza non contestata dalle parti che al momento dei fatti il stesse operando proprio sul telo CP_2 impermeabilizzante, tanto da appoggiare sopra di esso il manto erboso che doveva tagliare e successivamente incollare. La garanzia di polizza offerta dalla comparente, se ritenuta operante, non poteva quindi che essere limitata al massimale di polizza, sempre messo a disposizione delle parti da Parte_1
Lamentava altresì che il Giudice del Tribunale di Firenze con una dichiarazione che non corrispondeva al vero e che era smentita da una corretta lettura della memoria costitutiva della compagnia assicurativa, aveva dichiarato tardiva l'eccezione di inoperatività della polizza che, invece, la Parte_1 aveva formulato sin dal primo atto difensivo. Una lettura attenta degli atti di avrebbe invece consentito al Giudice di prime cure di evitare una Parte_1 quantomai inopportuna ed errata dichiarazione sulla “tardività ed inammissibilità” della eccezione;
risultava oltremodo grave che il giudicante ignorasse che l'eccezione di inoperatività della polizza era considerata per costante e prevalente giurisprudenza una mera difesa, come tale sollevabile in qualunque fase del giudizio e finanche rilevabile d'ufficio non essendo lasciata alla sola iniziativa della parte.
L'appellante hiedeva quindi la riforma della sentenza di primo grado, con la conseguente reiezione della domanda di manleva avanzata dal convenuto, e la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , Controparte_1 confutando le argomentazioni della compagnia assicurativa. L'appellata sottolineava la piena conformità della sentenza di primo grado alle risultanze della CTU che aveva accertato la responsabilità esclusiva del in relazione Pt_4
6 ai danni subiti dalla società attrice. L'appellata contestava l'interpretazione restrittiva della polizza proposta dall'appellante , ribadendo che la descrizione delle attività in essa contenuta doveva essere intesa come indicativa e non esaustiva, come sostenuto dal giudice di primo grado e dal Consulente Tecnico
d'Ufficio.
In particolare la dicitura “installazione e posa in opera (produzione) di ceramiche terracotte, gres porcellane, maioliche e piastrelle” non poteva essere intesa in senso tassativo, ma doveva essere interpretata in modo estensivo e coerente con l'effettiva attività professionale svolta dall' impresa. Il era d'altronde CP_2 risultato idoneo allo svolgimento dell'attività di posa in opera del manto erboso sintetico in quanto la sua attività professionale non si limitava unicamente alla posa di materiali ceramici. L'argomentazione della compagnia assicurativa secondo cui la polizza copriva solo i danni derivanti dalla posa di materiali che non richiedono attività di taglio, risultava illogica, dovendo coprire anche l'attività di posa in opera dell'erba sintetica, in quanto rientrante nell'ambito delle attività professionali svolte dalla sua ditta.. Evidenziava che i risultati della
CTU non erano stati contestati dalle controparti, e che dagli stessi emergeva che il telo impermeabilizzante non era oggetto diretto di lavorazione. Era dunque da escludersi l'applicabilità nel caso di specie della clausola 7.2 delle
Condizioni Generali richiamata da Parte_1
Chiedeva quindi il rigetto integrale e la conferma della sentenza di primo grado, con conseguente condanna della compagnia al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la , Controparte_3 affermando che la responsabilità del n relazione ai danni subiti era stata CP_2 accertata in maniera definitiva dalla CTU le cui conclusioni non erano state in alcun modo contestate dalle parti . Contestava l'interpretazione restrittiva della polizza proposta dalla compagnia assicurativa, ritenendo che la clausola contrattuale, relativa alla descrizione dell'attività assicurata, doveva essere intesa a coprire anche le attività di posa in opera dell'erba sintetica, in quanto rientranti nell'ambito dell'attività professionale del CP_2
Chiedeva il rigetto dell'appello proposto dalla compagnia assicurativa e la conferma della sentenza di primo grado.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
7 L'appello è infondato e non merita accoglimento-
Si rileva, in via preliminare, che l'odierna impugnazione è volta a censurare unicamente la parte della sentenza di primo grado che ha accolto la domanda di manleva formulata da nei confronti della propria compagnia CP_2 assicuratrice. Pertanto, in ossequio al principio di acquiescenza e alla preclusione derivante dal mancato gravame, deve ritenersi formato il giudicato interno in relazione a tutte le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, le quali non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'appellante.
nell'atto di appello, ha dedotto l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata, adducendo che l'attività concretamente eseguita dal di posa CP_2 in opera di erba sintetica, non rientrava nell'ambito della copertura assicurativa;
ciò, in quanto l'attività dichiarata nel contratto intercorso tra le parti, era limitata all'installazione e posa in opera di materiali quali ceramiche, terrecotte, gres porcellanato, maioliche e piastrelle. L'appellante, in particolare, ha sostenuto che la clausola contrattuale escludeva l'utilizzo di materiali diversi da quelli specificamente indicati e, in special modo, dei materiali impiegati nel sinistro oggetto di causa. Ha sottolineato, in proposito, che tali materiali, non corrispondenti alle caratteristiche specificamente indicate nel contratto, necessitavano di competenze professionali presumibilmente diverse da quelle possedute dall'assicurato per la loro corretta installazione.
Il giudice di primo grado, al contrario, ha ritenuto che l'indicazione contenuta nel contratto fosse meramente indicativa e non esaustiva dell'intera gamma delle attività espletate dalla ditta ha in particolare ritenuto che la posa CP_2 in opera del tessuto di erba sintetica fosse ricompresa nella garanzia assicurativa anche in considerazione della idoneità della ditta allo svolgimento del lavoro, come emerso dalle risultanze della consulenza tecnica.
L'interpretazione del Tribunale è corretta.
Si osserva in primo luogo che l'oggetto della polizza è indicato nella prima pagina del contratto, contenente il riepilogo dei dati del contratto relativi a premi, scadenze, ed informative generali riguardanti i contraenti. Nel riquadro dedicato all'attività svolta dell'assicurato sotto il titolo “ATTIVITA' PRINCIPALE” si legge
“Settore merceologico” e , di seguito, “Pietre, leganti, vetro, terrecotte”. Nel sottostante riquadro, riservato alla “Descrizione”, si legge: “ceramiche terrecotte, gres, porcellane, maioliche, piastrelle (compresa installazione/posa in opera)(produzione)”. Si osserva preliminarmente che l'aggettivo “Principale”,
8 riferito all'attività professionale oggetto di copertura assicurativa, richiama una nozione generica e sommaria volta inquadrare l'attività lavorativa in un determinato settore imprenditoriale. Tale interpretazione è avvalorata dalla impostazione schematica del testo, suddiviso in appositi riquadri destinati all'inserimento dei dati, che, per le stesse dimensioni, consentono solo una succinta descrizione dell'oggetto cui si riferiscono. Con particolare riguardo alla parte relativa all'inquadramento professionale del contraente, deve ritenersi che la descrizione ivi fornita, contenuta in un apposito riquadro, intitolato “Attività principale” sia volta ad individuare solo le principali mansioni che contraddistinguono la professione dell'assicurato consentendo di inquadrarne la tipologia con i connessi rischi. Un'interpretazione delle clausole contrattuali conforme ai canoni della buona fede impone di dare rilievo, ai fini dell'individuazione dell'oggetto della copertura assicurativa, alle mansioni tipicamente svolte dal lavoratore quali desumibili dalle indicazioni riportate nel contratto senza attribuire a queste ultime un significato esaustivo. Deve quindi considerarsi meramente esemplificativa l'indicazione dei materiali di volta in volta utilizzati dal lavoratore, la cui elencazione di massima serve a denotare la tipologia del processo lavorativo effettuato, nella fattispecie riconducibile alla posa in opera di rivestimenti. In tale prospettiva l'attività svolta dall'appellato al momento del sinistro, consistente nella copertura del tetto di un edificio mediante installazione di moquette di erba sintetica, deve ritenersi ricompresa nell'attività tipica svolta dalla ditta i posa in opera di rivestimenti. Anche CP_2 se la polizza non indica espressamente fra i materiali elencati la moquette di erba sintetica quest'ultima assolve alla medesima funzione di rivestimento di superfici in cui si estrinseca l'attività professionale tipica svolta dall'appellato secondo le stesse indicazioni ricavabili dal contratto di assicurazione. D'altronde secondo un'interpretazione conforme a buona fede le indicazioni relative all'attività lavorativa contenute nel contratto non possono essere intese in senso limitativo;
il nel concludere il contratto di assicurazione per la copertura CP_2 dei rischi professionali ha ragionevolmente fatto affidamento sulla copertura assicurativa del complesso delle attività che qualificano la ditta di cui è titolare
, quali risultanti dalla visura camerale
In conclusione la descrizione dell'attività contenuta nella pagina iniziale della polizza, unitamente alle clausole che descrivono più diffusamente la tipologia di rischi assicurati connessi all'attività professionale, clausole in forza delle quali:
l'assicurazione si era obbligata a tenere indenne l'assicurato per i danni
9 cagionati involontariamente a terzi “per morte lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'attività esercitata”, portano a ritenere l'attività lavorativa oggetto del sinistro per cui è causa, ricompresa nell'ambito della copertura assicurativa.
Deve poi escludersi che il materiale danneggiato fosse oggetto di lavorazione da parte della ditta e, pertanto, rientrasse nella diversa clausola contrattuale che prevede l'esenzione da responsabilità per danni provocati sul materiale oggetto di lavorazione. Il titolare della ditta, infatti, stava lavorando all' applicazione del tappeto d'erba; è indubbio che la sua attività non riguardasse il materiale danneggiato, non essendo questo oggetto di intervento diretto della lavorazione, consistente nella posa in opera del manto erboso a copertura del tetto. Deve altresì escludersi che il telo danneggiato possa essere qualificato come materiale affidato in consegna al lavoratore, ai fini dell'applicazione della clausola che limita l'indennizzo per danni da materiale in consegna. Al di là della tempestività dell'eccezione sollevata, è palese che non si possa parlare di consegna in custodia in relazione al detto materiale che costituisce unicamente la superfice sulla quale il operava per la posa in opera del materiale sintetico. CP_2
In conclusione, deve ritenersi conforme a buona fede l'interpretazione del contratto fornita dal giudice di prime cure, il quale ha ritenuto la garanzia assicurativa idonea a coprire tutte le attività professionali rientranti nella competenza della ditta incaricata dei lavori, ivi inclusa l'attività di posa in opera del materiale sintetico oggetto del sinistro.
L'interpretazione della clausola nel senso non limitativo della tutela dell'assicurato costituisce, d'altronde, un'interpretazione conforme ai principi ordinamentali di tutela del contraente debole;
la polizza assicurativa non può infatti essere interpretata, in pregiudizio del contraente più debole, in modo tale da vanificare la sua funzione principale di copertura adeguata ai rischi connessi all'attività professionale svolta dall'assicurato.
La sentenza di primo grado va pertanto integralmente confermata.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo i parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento , esclusa la fase istruttoria .
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
10 confronti di , avverso la sentenza Controparte_1 impugnata così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati in favore di ciascuna parte appellata, in € 4.997, oltre accessori dovuti per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
dPR n. 115/2002 in materia di raddoppio di contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio del 05.03.2024 composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Giovanni SGAMBATI Presidente dott. Chiara ERMINI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 27.07.2022 al n. 1413 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza n.1895/2022 in data 21.06.2022
promossa da
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Ranieri, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Firenze, Viale G. Mazzini n. 50, come da procura in atti;
- appellante - contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa rappresentata dall'Avv. Marco Antonio Vallini ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore, in Firenze, alla via Giovanni Pico della Mirandola n.9, come da procura in atti;
- appellato - e
, rappresentata e difesa dall' Avv. Riccardo Venturi, elettivamente CP_2 domiciliato presso lo studio del difensore in Firenze, Viale G. Milton71, ìcome da procura in atti;
- appellato -
avente ad oggetto: contratto assicurazione.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, in riforma della sentenza del 20 giugno 2022 n. 1895, pubblicata in data 21 giugno 2022, non notificata, del Tribunale Civile di Firenze, nella persona del Giudice Unico Dott. Carlo Carvisiglia, nella causa iscritta al n. R.G. 14614/2018 resa inter partes e con il presente atto impugnata: IN VIA PRELIMINARE disporre in via immediata la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, inaudita altera parte, fissando all'uopo successiva udienza per la modifica o per la conferma del provvedimento assunto OVVERO procedere comunque, previa comparizione delle parti, alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggetto di gravame;
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE • ACCOGLIERE il presente appello e per l'effetto RIGETTARE la domanda di manleva avanzata dal convenuto in primo grado
[...]
, in persona del titolare, nei confronti della comparente Controparte_3 a copertura di polizza, condannando gli appellati al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello;
IN VIA SUBORDINATA
• Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva formulata dall'assicurato nei confronti della la condanna Controparte_4 della compagnia a rifondere l'ass assimale di polizza per la specifica garanzia prevista, pari ad € 10.000,00 previa applicazione dello scoperto sancito contrattualmente. Con vittoria di spese diritti ed onorari anche del giudizio di primo grado. Salvis iuribus”.”; per l'appellato : “Voglia l'Ecc.ma Corte Controparte_1 d'Appello, cont SPENSIVA CONCESSA INAUDITA ALTERA PARTE, procedere alla revoca di questa per tutti i motivi esposti in narrativa. NEL MERITO, rigettare l'appello promosso dalla
[...] in quanto infondato, sia in fatto che in diritto, e p Parte_1 confermare la sentenza n.1895/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Firenze;
IN VIA ISTRUTTORIA, laddove occorrer possa, si insiste nelle istanze istruttorie di cui alla memoria n.2 ex art. 182 comma 6 c.p.c.; Con vittoria di spese e onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio.”. Per l'appellato :“accertata e verificata la responsabilità del Sig. CP_2 [...] nella produzione dell'evento dannoso di cui è causa, affinché la Corte CP_2 d'Appello di Firenze voglia confermare la sentenza n. 1865/2O22 del Tribunale di Firenze, con conferma della condanna del terzo chiamato
[...] tenuto a rilevare indenne e manlevare la Ditta individuale Parte_1 ndanna pronunciata nella sentenza stessa, compresa ogni CP_2 statuizione riguardo alle spese di causa. Con vittoria di spese e compensi di causa”
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato,
[...]
chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, il Parte_1 rigetto la domanda di manleva avanzata dalla ditta Individuale Bracci nei CP_2 propri confronti, per mancata copertura della polizza assicurativa.
Così nella sentenza impugnata:“ Con atto di citazione ritualmente notificato,
(d'ora in poi ) ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_2 Pt_3 al Tribunale di Firenze, la ditta In poi chiedendo Controparte_5
l'accoglimento delle seguenti conclusioni” Accertare la responsabilità della ditta convenuta peri fatti e cause di cui in narrativa e per l'effetto condannare la Ditta individuale a risarcire i danni patiti da CP_2 Parte_2 pari ad € 143.291,70 oltre IVA a favore dell'attrice, ovvero della maggiore o minore
2 somma che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al saldo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”. A sostegno della domanda spiegata l'attrice ha dedotto: a) di aver incaricato, nel mese di luglio 2016, la di posare un manto erboso sintetico sul tetto di un CP_3 capannone di proprietà dell'attrice medesima, a copertura dello strato impermeabilizzante già presente, al fine di realizzare il piano di calpestio finale;
b) di aver concluso il lavoro di posa del manto il 6 settembre 2016; c) che il lavoro
è stato regolarmente fatturato dalla ditta alla con le fatture n. 16 CP_2 CP_6 del 31/07/16 e n. 24 del 15/09/16; d) che “prima della posa in opera i rotoli di manto erboso sintetico dovevano essere sagomati e rifilati dal così da poter CP_2 corrispondere esattamente alla superficie del tetto da coprire. Tuttavia, per eseguire tale operazione di sagomatura e rifilatura, il — con assoluta CP_2 negligenza — decise di operare direttamente sul tetto del capannone, tagliando il materiale perimetrale in eccesso appoggiandosi direttamente sulla copertura impermeabile, senza prendere alcuna precauzione... con la conseguenza che, mentre il tagliava le “pezze” di manto erboso, per prepararle alla CP_2 successiva fase di posa sulla copertura, incideva inavvertitamente anche la copertura del tetto sottostante. Ovviamente, se avesse eseguito altrove tale CP_2 lavoro preliminare di rifilatura, o se avesse adottato le dovute precauzioni (per es. appoggiando il manto erboso su una base di legno, che lo separasse dalla copertura impermeabile), l'edificio non sarebbe stato danneggiato.”; e) di aver scoperto tali danni solo a seguito delle piogge avvenute il 15 e 16 settembre 2016, allorquando si sono verificate copiose infiltrazioni di acqua piovana all'interno dell'edificio; f) di essere stata costretta, trattandosi, peraltro, di immobile destinato alla vendita a terzi, a procedere con l'integrale sostituzione della copertura, al fine di poter rivendere immobile a terzi acquirenti fornito della garanzia decennale prestata dal fornitore del telo impermeabilizzante;
g) che tale operazione ha comportato, quindi, la rimozione del manto erboso, oltre al successivo intervento di asportazione/sostituzione dello strato impermeabilizzante, raschiatura e pulizia del piano, oltre agli interventi di riparazione dei danni interni causati dalle percolature di acqua piovana, “il tutto
a cura e spese di parte attrice, per complessivi € 143.291,70 oltre IVA”.Si e costituita la ditta la quale ha contestato la pretesa avversaria, unicamente CP_2 in punto di quantum, atteso che “fimporto richiesto pare eccessivo e comunque da sottoporre a verifica tramite CTU”, chiedendo altresì di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa, , per essere Parte_1
3 dalla stessa manlevata nella ipotesi di accoglimento della domanda attorea.Notificato l'atto di citazione di chiamata in causa del terzo, si è costituita
, la quale ha contestato l'operatività della garanzia Parte_1 assicurativa prestata, atteso che “La polizza in questione èchiara nel limitare la copertura ai danni determinati durante la posa in opera di materiali quali ceramiche, terracotte, gres e piastrelle, con conseguente evidente esclusione dei danni determinati dalla installazionedi materiali diversi, quale lo è per l'appunto
l'erba sintetica”, impiegata nelsinistro in questione. In subordine, la terza chiamata ha dedotto che “i danni al telo TPO sono da considerarsi come danni alle cose sottoposte a lavorazione (su di esso andava infatti incollato il manto erboso al fine di costituire il piano finale di calpestio). Per detti tipi di danno l'Art.
7.4.8 — Danni a coseoggetto di lavorazione — a parziale deroga di quanto previsto ai punti 11) e 14)) dell'art. 7.2 (Esclusioni), prevede che la garanzia RCT è operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle cose in consegna e custodia o sottoposte alla lavorazione. Detta garanzia è prestata con
l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di €
500,00 con il massimo di indennizzo di € 10.000,00 per periodo assicurativo”. ha, quindi, rassegnato le conclusioni di Parte_1 seguito riportate: “Piaccia all'Onorevole Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito, contrariis reiectis NEL MERITO ED IN VIA
PRINCIPALE ACCERTARE E DICHIARARE la inoperatività della garanzia assicurativa prestata dalla per le ragioni Parte_1 ampiamente descritte al punto 1) della presente comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto RIGETTARE la domanda di garanzia e manleva spiegata dalla , in persona del titolare, nei confronti della comparente, con Controparte_3 ogni conseguenza di causa anche in punto di spese e competenze del giudizio.
SEMPRE NEL MERITORIGETTARE le domande spiegate dalla Parte_2 nei confronti della ditta in quanto infondate in fatto ed in diritto
[...] CP_2
e comunque non provate.IN VIA DI MERO SUBORDINE,nella denegata e deneganda ipotesi in cui risultassero fondate le domande della Parte_2 nei confronti della e risultasse altresì operante la garanzia
[...] Controparte_3 assicurativa prestata dalla , LIMITARE la domanda Parte_1 di garanzia alla sola somma risultante in corso di causa, per la quota parte dell'assicurato, nei limiti del massimale previsto per la specifica garanzia di specie e con l'applicazione delle franchigie e degli scoperti previsti, senza riconoscimento di spese legali e tecniche per professionisti non scelti dalla
4 compagnia assicuratrice”. La causa è stata istruita attraverso produzioni documentali, nonché mediante CTU in relazione al seguente quesito “accerti il
c.t.u., sulla base della documentazione prodotta e delle ispezioni che riterrà necessarie effettuare, la modalità di applicazione da parte di del CP_2 manto erboso per cui è causa, i danni prodotti all'immobile di parte attrice
(precisati anche alla luce della polizza assicurativa); la congruità delle spese sostenute da parte attrice, di cui alle fatture prodotte con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.”.
I.
1. In particolare, l'appellante, contestava l'interpretazione del giudice di prime cure in merito all'ambito di operatività della polizza assicurativa, sostenendo che tale interpretazione si discostava dal tenore letterale e dalla ratio del contratto. La compagnia argomentava che la polizza, secondo una CP_7 lettura rigorosa e aderente al suo contenuto testuale, prevedeva una copertura limitata ai danni derivanti da specifiche attività di lavorazione, escludendo quelle che non riconducibili alla posa in opera di materiali quali “ceramiche, terracotte, gres e piastrelle”. In particolare, l'appellante sottolineava come l'attività di posa in opera dell'erba sintetica, attività che aveva causato i danni oggetto della controversia, non potesse in alcun modo essere ricondotta all'interno dell'alveo della copertura assicurativa, in quanto non rientrante nelle tipologie di attività ivi espressamente contemplate. Sosteneva, infatti, che la polizza assicurativa copriva danni derivanti dalla posa in opera di materiali quali quelli espressamente indicati, che non richiedono attività di taglio o altre lavorazioni analoghe per la loro installazione, a differenza dell'erba sintetica che richiede invece attività di posa, di taglio e sagomatura. La compagnia assicurativa contestava inoltre l'affermazione secondo la quale la descrizione delle attività contenuta nella polizza doveva essere considerata meramente indicativa e non esaustiva. Sottolineava che la descrizione di tali attività non poteva essere intesa come una generica indicazione delle mansioni che il CP_2 poteva svolgere, bensì come una puntuale delimitazione dell'ambito di operatività della garanzia assicurativa, escludendo la possibilità di estendere analogicamente la copertura assicurativa ad attività diverse da quelle espressamente indicate, come nel caso dell'attività di posa in opera dell'erba sintetica.
Deduceva altresì che sulla base delle condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, erano esclusi dal risarcimento i danni alle “cose oggetto di lavorazione” cioè direttamente interessate alla lavorazione, in quanto
5 evidentemente rientranti nell'attività contrattuale delle parti e dunque non ricompresi nella RCT. Per i danni invece determinati alle cose detenute dall'assicurato od in consegna e/o custodia dello stesso, nonché per i danni alle cose sui quali si eseguono i lavori, a parziale deroga dell'articolo sulle esclusioni, era ricompresa la garanzia nei limiti, però, del massimale pattuito, pari ad €
10.000,00. Lamentava che nella impugnata sentenza, il Giudice di primo grado, con una motivazione di fatto assente, si era limitato a dichiarare che il telo impermeabilizzante non era in custodia o consegna della convenuta, la CP_3 quale su di essa non doveva effettuare alcuna lavorazione, ma solo procedere alla posa del manto erboso. Detta motivazione risultava oltremodo lacunosa oltre che contraddittoria atteso che risultava circostanza non contestata dalle parti che al momento dei fatti il stesse operando proprio sul telo CP_2 impermeabilizzante, tanto da appoggiare sopra di esso il manto erboso che doveva tagliare e successivamente incollare. La garanzia di polizza offerta dalla comparente, se ritenuta operante, non poteva quindi che essere limitata al massimale di polizza, sempre messo a disposizione delle parti da Parte_1
Lamentava altresì che il Giudice del Tribunale di Firenze con una dichiarazione che non corrispondeva al vero e che era smentita da una corretta lettura della memoria costitutiva della compagnia assicurativa, aveva dichiarato tardiva l'eccezione di inoperatività della polizza che, invece, la Parte_1 aveva formulato sin dal primo atto difensivo. Una lettura attenta degli atti di avrebbe invece consentito al Giudice di prime cure di evitare una Parte_1 quantomai inopportuna ed errata dichiarazione sulla “tardività ed inammissibilità” della eccezione;
risultava oltremodo grave che il giudicante ignorasse che l'eccezione di inoperatività della polizza era considerata per costante e prevalente giurisprudenza una mera difesa, come tale sollevabile in qualunque fase del giudizio e finanche rilevabile d'ufficio non essendo lasciata alla sola iniziativa della parte.
L'appellante hiedeva quindi la riforma della sentenza di primo grado, con la conseguente reiezione della domanda di manleva avanzata dal convenuto, e la condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio , Controparte_1 confutando le argomentazioni della compagnia assicurativa. L'appellata sottolineava la piena conformità della sentenza di primo grado alle risultanze della CTU che aveva accertato la responsabilità esclusiva del in relazione Pt_4
6 ai danni subiti dalla società attrice. L'appellata contestava l'interpretazione restrittiva della polizza proposta dall'appellante , ribadendo che la descrizione delle attività in essa contenuta doveva essere intesa come indicativa e non esaustiva, come sostenuto dal giudice di primo grado e dal Consulente Tecnico
d'Ufficio.
In particolare la dicitura “installazione e posa in opera (produzione) di ceramiche terracotte, gres porcellane, maioliche e piastrelle” non poteva essere intesa in senso tassativo, ma doveva essere interpretata in modo estensivo e coerente con l'effettiva attività professionale svolta dall' impresa. Il era d'altronde CP_2 risultato idoneo allo svolgimento dell'attività di posa in opera del manto erboso sintetico in quanto la sua attività professionale non si limitava unicamente alla posa di materiali ceramici. L'argomentazione della compagnia assicurativa secondo cui la polizza copriva solo i danni derivanti dalla posa di materiali che non richiedono attività di taglio, risultava illogica, dovendo coprire anche l'attività di posa in opera dell'erba sintetica, in quanto rientrante nell'ambito delle attività professionali svolte dalla sua ditta.. Evidenziava che i risultati della
CTU non erano stati contestati dalle controparti, e che dagli stessi emergeva che il telo impermeabilizzante non era oggetto diretto di lavorazione. Era dunque da escludersi l'applicabilità nel caso di specie della clausola 7.2 delle
Condizioni Generali richiamata da Parte_1
Chiedeva quindi il rigetto integrale e la conferma della sentenza di primo grado, con conseguente condanna della compagnia al pagamento delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la , Controparte_3 affermando che la responsabilità del n relazione ai danni subiti era stata CP_2 accertata in maniera definitiva dalla CTU le cui conclusioni non erano state in alcun modo contestate dalle parti . Contestava l'interpretazione restrittiva della polizza proposta dalla compagnia assicurativa, ritenendo che la clausola contrattuale, relativa alla descrizione dell'attività assicurata, doveva essere intesa a coprire anche le attività di posa in opera dell'erba sintetica, in quanto rientranti nell'ambito dell'attività professionale del CP_2
Chiedeva il rigetto dell'appello proposto dalla compagnia assicurativa e la conferma della sentenza di primo grado.
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
7 L'appello è infondato e non merita accoglimento-
Si rileva, in via preliminare, che l'odierna impugnazione è volta a censurare unicamente la parte della sentenza di primo grado che ha accolto la domanda di manleva formulata da nei confronti della propria compagnia CP_2 assicuratrice. Pertanto, in ossequio al principio di acquiescenza e alla preclusione derivante dal mancato gravame, deve ritenersi formato il giudicato interno in relazione a tutte le altre statuizioni contenute nella sentenza impugnata, le quali non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'appellante.
nell'atto di appello, ha dedotto l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata, adducendo che l'attività concretamente eseguita dal di posa CP_2 in opera di erba sintetica, non rientrava nell'ambito della copertura assicurativa;
ciò, in quanto l'attività dichiarata nel contratto intercorso tra le parti, era limitata all'installazione e posa in opera di materiali quali ceramiche, terrecotte, gres porcellanato, maioliche e piastrelle. L'appellante, in particolare, ha sostenuto che la clausola contrattuale escludeva l'utilizzo di materiali diversi da quelli specificamente indicati e, in special modo, dei materiali impiegati nel sinistro oggetto di causa. Ha sottolineato, in proposito, che tali materiali, non corrispondenti alle caratteristiche specificamente indicate nel contratto, necessitavano di competenze professionali presumibilmente diverse da quelle possedute dall'assicurato per la loro corretta installazione.
Il giudice di primo grado, al contrario, ha ritenuto che l'indicazione contenuta nel contratto fosse meramente indicativa e non esaustiva dell'intera gamma delle attività espletate dalla ditta ha in particolare ritenuto che la posa CP_2 in opera del tessuto di erba sintetica fosse ricompresa nella garanzia assicurativa anche in considerazione della idoneità della ditta allo svolgimento del lavoro, come emerso dalle risultanze della consulenza tecnica.
L'interpretazione del Tribunale è corretta.
Si osserva in primo luogo che l'oggetto della polizza è indicato nella prima pagina del contratto, contenente il riepilogo dei dati del contratto relativi a premi, scadenze, ed informative generali riguardanti i contraenti. Nel riquadro dedicato all'attività svolta dell'assicurato sotto il titolo “ATTIVITA' PRINCIPALE” si legge
“Settore merceologico” e , di seguito, “Pietre, leganti, vetro, terrecotte”. Nel sottostante riquadro, riservato alla “Descrizione”, si legge: “ceramiche terrecotte, gres, porcellane, maioliche, piastrelle (compresa installazione/posa in opera)(produzione)”. Si osserva preliminarmente che l'aggettivo “Principale”,
8 riferito all'attività professionale oggetto di copertura assicurativa, richiama una nozione generica e sommaria volta inquadrare l'attività lavorativa in un determinato settore imprenditoriale. Tale interpretazione è avvalorata dalla impostazione schematica del testo, suddiviso in appositi riquadri destinati all'inserimento dei dati, che, per le stesse dimensioni, consentono solo una succinta descrizione dell'oggetto cui si riferiscono. Con particolare riguardo alla parte relativa all'inquadramento professionale del contraente, deve ritenersi che la descrizione ivi fornita, contenuta in un apposito riquadro, intitolato “Attività principale” sia volta ad individuare solo le principali mansioni che contraddistinguono la professione dell'assicurato consentendo di inquadrarne la tipologia con i connessi rischi. Un'interpretazione delle clausole contrattuali conforme ai canoni della buona fede impone di dare rilievo, ai fini dell'individuazione dell'oggetto della copertura assicurativa, alle mansioni tipicamente svolte dal lavoratore quali desumibili dalle indicazioni riportate nel contratto senza attribuire a queste ultime un significato esaustivo. Deve quindi considerarsi meramente esemplificativa l'indicazione dei materiali di volta in volta utilizzati dal lavoratore, la cui elencazione di massima serve a denotare la tipologia del processo lavorativo effettuato, nella fattispecie riconducibile alla posa in opera di rivestimenti. In tale prospettiva l'attività svolta dall'appellato al momento del sinistro, consistente nella copertura del tetto di un edificio mediante installazione di moquette di erba sintetica, deve ritenersi ricompresa nell'attività tipica svolta dalla ditta i posa in opera di rivestimenti. Anche CP_2 se la polizza non indica espressamente fra i materiali elencati la moquette di erba sintetica quest'ultima assolve alla medesima funzione di rivestimento di superfici in cui si estrinseca l'attività professionale tipica svolta dall'appellato secondo le stesse indicazioni ricavabili dal contratto di assicurazione. D'altronde secondo un'interpretazione conforme a buona fede le indicazioni relative all'attività lavorativa contenute nel contratto non possono essere intese in senso limitativo;
il nel concludere il contratto di assicurazione per la copertura CP_2 dei rischi professionali ha ragionevolmente fatto affidamento sulla copertura assicurativa del complesso delle attività che qualificano la ditta di cui è titolare
, quali risultanti dalla visura camerale
In conclusione la descrizione dell'attività contenuta nella pagina iniziale della polizza, unitamente alle clausole che descrivono più diffusamente la tipologia di rischi assicurati connessi all'attività professionale, clausole in forza delle quali:
l'assicurazione si era obbligata a tenere indenne l'assicurato per i danni
9 cagionati involontariamente a terzi “per morte lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svolgimento dell'attività esercitata”, portano a ritenere l'attività lavorativa oggetto del sinistro per cui è causa, ricompresa nell'ambito della copertura assicurativa.
Deve poi escludersi che il materiale danneggiato fosse oggetto di lavorazione da parte della ditta e, pertanto, rientrasse nella diversa clausola contrattuale che prevede l'esenzione da responsabilità per danni provocati sul materiale oggetto di lavorazione. Il titolare della ditta, infatti, stava lavorando all' applicazione del tappeto d'erba; è indubbio che la sua attività non riguardasse il materiale danneggiato, non essendo questo oggetto di intervento diretto della lavorazione, consistente nella posa in opera del manto erboso a copertura del tetto. Deve altresì escludersi che il telo danneggiato possa essere qualificato come materiale affidato in consegna al lavoratore, ai fini dell'applicazione della clausola che limita l'indennizzo per danni da materiale in consegna. Al di là della tempestività dell'eccezione sollevata, è palese che non si possa parlare di consegna in custodia in relazione al detto materiale che costituisce unicamente la superfice sulla quale il operava per la posa in opera del materiale sintetico. CP_2
In conclusione, deve ritenersi conforme a buona fede l'interpretazione del contratto fornita dal giudice di prime cure, il quale ha ritenuto la garanzia assicurativa idonea a coprire tutte le attività professionali rientranti nella competenza della ditta incaricata dei lavori, ivi inclusa l'attività di posa in opera del materiale sintetico oggetto del sinistro.
L'interpretazione della clausola nel senso non limitativo della tutela dell'assicurato costituisce, d'altronde, un'interpretazione conforme ai principi ordinamentali di tutela del contraente debole;
la polizza assicurativa non può infatti essere interpretata, in pregiudizio del contraente più debole, in modo tale da vanificare la sua funzione principale di copertura adeguata ai rischi connessi all'attività professionale svolta dall'assicurato.
La sentenza di primo grado va pertanto integralmente confermata.
IV. Le spese. Quanto alle spese di lite del giudizio, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, secondo i parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento , esclusa la fase istruttoria .
-
PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
10 confronti di , avverso la sentenza Controparte_1 impugnata così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento dei compensi di causa che sono liquidati in favore di ciascuna parte appellata, in € 4.997, oltre accessori dovuti per legge;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13/1quater
dPR n. 115/2002 in materia di raddoppio di contributo unificato, ove dovuto;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Giovanni Sgambati
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