Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/02/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
13 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6218 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Elisa Maria Di Maggio come Parte_1
da procura in atti;
-ricorrente-
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_1
Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 27/06/2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di avere depositato presso il Tribunale di Catania, sez. Lavoro, in data 10/01/24 ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., rubricato al n. 280/2024 R.G.;
- di avere presentato in data 05.07.2023 l'odierno concludente all'Azienda Sanitaria Locale di
Catania, Commissione Medica per gli accertamenti degli stati di invalidità civile, domanda amministrativa n. 3940968200832 e n. 394096820083 e n. 3940968200831 per il
- di essere stato sottoposto in data 14.07.2023 ad accertamento sanitario, a seguito del quale è stato riconosciuto all'interessato lo status di portatore di handicap, INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa 100% utile ai fini del collocamento mirato;
- di risultare affetto da “carcinoma uroteliale di alto grado sottoposto a TUR, ipertensione arteriosa in terapia” ed altre patologie meglio descritte nella documentazione medica versata in atti;
- di avere diritto, pertanto, sulla scorta del complessivo quadro clinico descritto, alla corresponsione in suo favore dell'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80 a decorrere dalla data della domanda amministrativa, ovvero dalla data di eventuale successiva maturazione del relativo diritto, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli ratei scaduti;
- che in seguito agli accertamenti effettuati il CTU nominato in fase di ATP concludeva ritenendo che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste;
- di avere proposto formale dissenso avverso le conclusioni del CTU le quali dovevano reputarsi erronee e, in particolare argomentando testualmente rilevava : “ Orbene, non può concordarsi con la superiore valutazione, atteso che quest'ultima contrasta sia con la documentazione versata in atti, sia con l'ulteriore documentazione che si produce con l'odierno ricorso in opposizione. In primo luogo, merita di essere evidenziato che non può essere confutata
l'affermazione contenuta nella relazione secondo cui “non sussistono i requisiti per
l'applicazione dell'art. 4 DL. 5/12”; in considerazione innanziatutto della grave condizione di incontinenza urinaria rilevata dallo stesso ctu. Al riguardo non si comprende, infatti, come
l'ausiliario del Giudice, pur riconoscendo tali patologie, non abbia ritenuto di attribuire a tale patologia la giusta rilevanza ai fini del riconoscimento del beneficio invocato. In proposito giova precisare che le circolari del Ministero della salute del Tesoro stabiliscono che per atti quotidiani della vita sono da intendersi un insieme di azioni elementari e anche relativamente più complesse non legate a funzioni lavorative, tese al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età, tra cui rientrano vestizione, nutruzione, igiene personale, espletamento dei bisogno fisiologici, effettuazione degli acquisti e compere, preparazione dei cibi, spostamento nell'ambiente domestico, capacità di soccorso, guida dell'automobile per necessità quotidiane legate a funzioni vitali”. Orbene, nella concreta fattispecie in esame il requisito dell'impossibilità a camminare senza
l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o la necessità di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita risulta pienamente soddisfatto, in quanto Le richiamate condizioni conducono ad una riduzione e talvolta ad una vera compromissione della capacità di eseguire compiti ed azioni nelle principali aree di vita, avendo ripercussioni su cura della propria persona, vita domestica, interazioni e relazioni interpersonali, vita sociale. all'odierno ricorrente sono impossibilitate quasi tutte le summenzionate azioni, tenuto conto che risulta costretto a trascorrere diverse ore della giornata a letto. Logico dedurre che il già delineato quadro sanitario impedisce all'odierno istante di compiere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita”.
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “ Disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio alla luce delle superiori deduzioni e dell'ulteriore documentazione sanitaria versata in atti, nominando altro ctu: - Per l'effetto accertare e dichiarare l'esistenza in capo al ricorrente di patologie tali da determinare il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80;
- Condannare, altresì, l' , in persona del Presidente pro- Controparte_2
tempore, alla refusione di spese e compensi anche dalla fase di ATP. In via istruttoria si chiede fin da ora nominarsi ctu medico-legale al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'ottenimento dei benefici richiesti”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza del 28 novembre 2024 chiamato ad interloquire sull'oggetto della domanda il procuratore di parte ricorrente dichiarava: “ L'avv. Di Maggio in merito all'oggetto del giudizio in opposizione ad ATP dichiara che il riferimento contenuto nel petitum all'indennità di accompagnamento nonché
a pagina 2 del ricorso è frutto di un mero errore materiale e o comunque di un refuso e in questa sede precisa e specifica che il ricorso in opposizione ha ad oggetto la medesima domanda già oggetto del giudizio per ATP ovvero l'accertamento del requisito sanitario ex articolo 4 DL 5/12”.
La causa veniva istruita in via documentale.
Sostituita l'udienza del 13 febbraio 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
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Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Nel merito il ricorso è infondato per quanto di ragione. In via generale l'art. 445 bis c.p.c comma 6 prevede che dopo l'espletamento della CTU nella fase di ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Si richiama sul punto l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, che ha evidenziato come l'onere di specificazione attenga il ricorso introduttivo del giudizio di merito e non anche la dichiarazione di dissenso, che può essere generica (Cfr., in tal senso, Cass. n. 12332/2015, secondo cui “In tema di accertamento tecnico preventivo, la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, quarto comma, cod. proc. civ., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis, sesto comma, cod. proc. civ., poiché - in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma - è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione”).
Alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez. Lav. Ordinanza del
21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni che devono riferirsi a norme e/o elementi fattuali e della rilevanze delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
In altri termini, alla luce della specificità dei motivi richiesti dall'art. 445 comma 6 c.p.c. nel giudizio di opposizione alle risultanze della ctu, appare essere necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorrente individui specificamente i capi della consulenza censurati e come, in realtà, il ctu avrebbe dovuto definire sul punto, nonché l'errore consumato con la conclusioni tratte che, qualora applicato correttamente, avrebbe portato ad una differente conclusione del giudizio.
Tanto premesso in via generale, venendo al caso di specie il consulente incaricato nella fase dell'accertamento tecnico preventivo, sulla scorta di motivazioni esaustive e del tutto condivisibili, aveva concluso nel senso che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per l'ottenimento delle prestazioni richieste, ritenendo che, in concreto, la compromissione della integrità psico-fisica del ricorrente, così come accertata in ragione della documentazione esaminata e della visita peritale, non integrasse la misura minima e le specifiche connotazioni richieste dal legislatore sotto il profilo sanitario al fine dell'accesso al beneficio in questione. A fronte delle esaustive motivazioni peritali , dalla lettura delle quali non è dato ricavare alcuna palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o l'omissione di accertamenti strumentali,
l'odierno opponente non ha allegato elementi contrari specifici e tali da infirmare le suddette conclusioni.
In disparte la considerazione per la quale nel caso di specie, neppure l'oggetto della domanda è stato correttamente individuato, anche a volere ritenere che il riferimento alla indennità di accompagnamento costituisca mero refuso, appare dirimente la considerazione per la quale parte attrice, limitandosi a proporre una differente prospettazione rispetto a quella seguita dal consulente d'ufficio, non esprime doglianze riconoscibili e apprezzabili sotto il profilo dell'iter motivazionale che giustifichi la tesi della erroneità elle conclusioni rassegnate in atti dal CTU .
Il ricorrente si è, infatti, limitato all'elencazione delle proprie ,ma non ha indicato gli specifici motivi di doglianza né ha evidenziato nel dettaglio l'errore di valutazione o quantificazione in cui sarebbe incorso il C.T.U.
Si legge, nel ricorso ( prescindendo dal riferimento a principi generali sul tema della indennità di accompagnamento che il procuratore di parte ricorrente ha dichiarato in udienza essere frutto di errore materiale) soltanto “ Nello specifico non è dato comprendere quale processo logico-deduttivo abbia adottato il ctu per pervenire alle conclusioni censurate con il presente ricorso in opposizione alla luce del quadro sanitario emergente dalla documentazione sanitaria in atti e dall'esame obiettivo, anche peraltro in assenza di un riscontro in percentuale delle diverse patologie accertate elaborato in applicazione delle vigenti tabelle ministeriali, elemento quest'ultimo che già sotto il profilo metodologico consente di inficiare la validità della relazione in esame”.
Si tratta all'evidenza di contestazioni talmente generiche da non consentire al giudice alcuna valutazione in concreto, circa la lamentata erroneità delle valutazioni mediche oggetto della relazione peritale.
Neppure parte ricorrente indica che siano intervenuti aggravamenti dopo la visita peritale.
Alla luce delle considerazioni che precedono va ritenuta la inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione e il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese di entrambe le fasi de giudizio possono essere integralmente compensate avuto riguardo alla peculiare natura della controversia e alla reciproca posizione delle parti in causa.
Le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al N.R.G. 280/24 ; spese compensate;
pone in capo a le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Catania, 14/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso