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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE V.G. composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 4295/2024 R.G./V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Piarulli Parte_1 C.F._1
Maria Maddalena
e
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Piarulli Maria CP_1 C.F._2
Maddalena
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 04/08/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario il 05.10.2007 in Gravina in Puglia, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gravina in Puglia al n. 194 parte 2 serie A anno 2007; dalla loro unione nascevano i figli il 02.05.2009 e il 07.09.2012; Persona_1 Per_2 rilevato che le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi sono state dapprima indicate nel ricorso introduttivo e successivamente modificate in maniera compiuta con atto congiunto del 21.02.2025; preso atto che le parti all'udienza del 26.02.2025 hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso così come modificate con atto congiunto del
21.02.2025.
DIRITTO 2
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi (nato ad [...] il [...]) e Parte_1
(nata ad [...] il [...]) che hanno celebrato matrimonio concordatario in CP_1
Gravina in Puglia il 05.10.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gravina in
Puglia al n. 194 parte 2 serie A anno 2007, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi il 31.07.2024 così come modificate con atto sottoscritto da entrambi i coniugi il
21.02.2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 18/03/2025.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE V.G. composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 4295/2024 R.G./V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Piarulli Parte_1 C.F._1
Maria Maddalena
e
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Piarulli Maria CP_1 C.F._2
Maddalena
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 04/08/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno celebrato matrimonio concordatario il 05.10.2007 in Gravina in Puglia, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gravina in Puglia al n. 194 parte 2 serie A anno 2007; dalla loro unione nascevano i figli il 02.05.2009 e il 07.09.2012; Persona_1 Per_2 rilevato che le condizioni inerenti la prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi sono state dapprima indicate nel ricorso introduttivo e successivamente modificate in maniera compiuta con atto congiunto del 21.02.2025; preso atto che le parti all'udienza del 26.02.2025 hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate in ricorso così come modificate con atto congiunto del
21.02.2025.
DIRITTO 2
Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
Trasmessi gli atti al P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi (nato ad [...] il [...]) e Parte_1
(nata ad [...] il [...]) che hanno celebrato matrimonio concordatario in CP_1
Gravina in Puglia il 05.10.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Gravina in
Puglia al n. 194 parte 2 serie A anno 2007, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi il 31.07.2024 così come modificate con atto sottoscritto da entrambi i coniugi il
21.02.2025.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 18/03/2025.
Il Presidente
Alfonso Pappalardo