CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GASPARINI GIACOMO, Presidente
LI PP, LA
GIUBILARO SIMONETTA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 209/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente Ente_1 Ente Pubblico Non Economico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato Ex Art. 23 Legge 247/2012 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avvocato Ex Art. 23 Legge 247/2012 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montelabbate - Via Roma 2 61025 Montelabbate PU
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 387 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 385 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 281 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 108 IMU 2022 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 345/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso cumulativo tempestivamente depositato Ricorrente_1 (Ricorrente Ente_1) impugna gli avvisi di accertamento meglio indicati in premessa, con cui il Comune di Montelabbate (PU) recuperava l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli anni 2018,2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
Ricorrente_1 ritiene che gli alloggi siano esenti da IMU per espressa disposizione normativa, essendo – a suo parere - inequivocabilmente qualificabili come “alloggi sociali”, ex art. 13 d.l. 201/2011 e art. 2 co. 4 d.l. n.
102/2013. Affida le proprie doglianze a due motivi in diritto:
1) violazione dell'art. 1 co. 669 della legge n. 147/2012, dell'art. 1 co. 14 della legge n. 208/2015 e dell'art. 10 co. 3 del d.l. n. 47/2014, in combinato disposto con 'art. 13 del d.l. n. 201/2011, dell'art. 2 co. 2 del d.l. n.
102/2013 e del D.M. 22 aprile 2008; violazione della legge Regione Marche n. 36/2005;
2) Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000. Omessa/errata motivazione.
Adduce a proprio sostegno sentenze recenti di Cassazione e di merito.
Conclude chiedendo in via principale l'annullamento degli avvisi impugnati;
in subordine, che vengano dichiarate non dovute le sanzioni applicate ed i relativi interessi.
Con vittoria di spese.
Resiste il Comune di Montelabbate, che oppone che l'esenzione dall'IMU riguardi gli “alloggi sociali”, ma che la caratteristica di “alloggio sociale” non deriva direttamente dalla legge in via generale, e debba perciò essere provata caso per caso. Prova che, nella fattispecie, non sarebbe stata fornita.
Anche il Comune resistente adduce a proprio sostegno giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole alla tesi difensiva sostenuta.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Entrambe le parti hanno depositato tempestive memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ripropone innanzi a questa Corte una questione di diritto lungamente discussa, che ha originato orientamenti giurisprudenziali contrapposti.
E' convincimento di questo Collegio che la disciplina generale per gli immobili di Ricorrente_Ente_1 contempli una mera detrazione d'imposta. In estrema sintesi, può dirsi che ove il Legislatore avesse inteso attribuire l'esenzione agli immobili abitativi in discorso lo avrebbe fatto espressamente.
Ciò comporta che nelle sole ipotesi in cui – caso per caso – venga dimostrata la natura di “alloggio sociale”, come definito dal D.M. 22 aprile 2008 del Min. delle Infrastrutture, solo allora l'esenzione potrà essere riconosciuta.
Infine, è appena il caso di ricordare che le norme agevolative sono di stretta interpretazione. Nel caso che occupa, nessuna prova è stata fornita dall'Ricorr_Ente_1 a dimostrazione che gli immobili di sua proprietà hanno, in concreto, le caratteristiche dell'alloggio sociale, coma da D.M. sopra citato. Nè, in tal senso, può valere il richiamo a normative nazionali o regionali che, per la loro generalità ed astrattezza, sono intrinsecamente inidonee a comprovare l'esclusione dall'obbligazione tributaria.
Da tanto consegue il rigetto del ricorso (cfr., in senso conforme, CGT I Pesaro n. 27/2023; CGT II
Marche, n. 231/2025).
L'assenza di un univoco orientamento giurisprudenziale può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali. Pesaro 17.11.2025 Giudice relatore/estensore
Giuseppe Bellitti Presidente Giacomo Gasparini
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GASPARINI GIACOMO, Presidente
LI PP, LA
GIUBILARO SIMONETTA, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 209/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente Ente_1 Ente Pubblico Non Economico - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato Ex Art. 23 Legge 247/2012 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avvocato Ex Art. 23 Legge 247/2012 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 Presidente - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Montelabbate - Via Roma 2 61025 Montelabbate PU
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 387 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 385 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 281 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 173 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 108 IMU 2022 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 345/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso cumulativo tempestivamente depositato Ricorrente_1 (Ricorrente Ente_1) impugna gli avvisi di accertamento meglio indicati in premessa, con cui il Comune di Montelabbate (PU) recuperava l'Imposta Municipale Propria (IMU) per gli anni 2018,2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
Ricorrente_1 ritiene che gli alloggi siano esenti da IMU per espressa disposizione normativa, essendo – a suo parere - inequivocabilmente qualificabili come “alloggi sociali”, ex art. 13 d.l. 201/2011 e art. 2 co. 4 d.l. n.
102/2013. Affida le proprie doglianze a due motivi in diritto:
1) violazione dell'art. 1 co. 669 della legge n. 147/2012, dell'art. 1 co. 14 della legge n. 208/2015 e dell'art. 10 co. 3 del d.l. n. 47/2014, in combinato disposto con 'art. 13 del d.l. n. 201/2011, dell'art. 2 co. 2 del d.l. n.
102/2013 e del D.M. 22 aprile 2008; violazione della legge Regione Marche n. 36/2005;
2) Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 della L. n. 212/2000. Omessa/errata motivazione.
Adduce a proprio sostegno sentenze recenti di Cassazione e di merito.
Conclude chiedendo in via principale l'annullamento degli avvisi impugnati;
in subordine, che vengano dichiarate non dovute le sanzioni applicate ed i relativi interessi.
Con vittoria di spese.
Resiste il Comune di Montelabbate, che oppone che l'esenzione dall'IMU riguardi gli “alloggi sociali”, ma che la caratteristica di “alloggio sociale” non deriva direttamente dalla legge in via generale, e debba perciò essere provata caso per caso. Prova che, nella fattispecie, non sarebbe stata fornita.
Anche il Comune resistente adduce a proprio sostegno giurisprudenza di legittimità e di merito favorevole alla tesi difensiva sostenuta.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Entrambe le parti hanno depositato tempestive memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si ripropone innanzi a questa Corte una questione di diritto lungamente discussa, che ha originato orientamenti giurisprudenziali contrapposti.
E' convincimento di questo Collegio che la disciplina generale per gli immobili di Ricorrente_Ente_1 contempli una mera detrazione d'imposta. In estrema sintesi, può dirsi che ove il Legislatore avesse inteso attribuire l'esenzione agli immobili abitativi in discorso lo avrebbe fatto espressamente.
Ciò comporta che nelle sole ipotesi in cui – caso per caso – venga dimostrata la natura di “alloggio sociale”, come definito dal D.M. 22 aprile 2008 del Min. delle Infrastrutture, solo allora l'esenzione potrà essere riconosciuta.
Infine, è appena il caso di ricordare che le norme agevolative sono di stretta interpretazione. Nel caso che occupa, nessuna prova è stata fornita dall'Ricorr_Ente_1 a dimostrazione che gli immobili di sua proprietà hanno, in concreto, le caratteristiche dell'alloggio sociale, coma da D.M. sopra citato. Nè, in tal senso, può valere il richiamo a normative nazionali o regionali che, per la loro generalità ed astrattezza, sono intrinsecamente inidonee a comprovare l'esclusione dall'obbligazione tributaria.
Da tanto consegue il rigetto del ricorso (cfr., in senso conforme, CGT I Pesaro n. 27/2023; CGT II
Marche, n. 231/2025).
L'assenza di un univoco orientamento giurisprudenziale può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali. Pesaro 17.11.2025 Giudice relatore/estensore
Giuseppe Bellitti Presidente Giacomo Gasparini