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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/04/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento recante il n. 1363/2023 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Nuova Modena n. 14, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Loredana Lo Faro, che li rappresenta e difende in giudizio, unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Prof. Aristide Police e Giovanna Campagna, giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTORI -
E
Controparte_1
(c.f. ), in
[...] P.IVA_1
persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso la Cittadella Regionale c/o Dipartimento Sviluppo Economico,
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, località Germaneto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Valerio Donato e Giovanni Spataro, giusta provvedimento di conferimento di incarico nonché procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-CONVENUTO-
Oggetto: azione di accertamento negativo del debito.
Conclusioni: all'udienza del 16.11.2023 sono stati assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e le parti hanno precisato le proprie conclusioni, depositando anche le comparse conclusionali e le memorie di replica;
pertanto, all'udienza del 11.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, ex art. 281- quinquies, c. 1 c.p.c.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I germani e hanno incardinato dinanzi all'intestato Tribunale un Pt_1 Parte_2
giudizio di accertamento negativo nei confronti del
[...]
(di seguito, ”), Controparte_1 CP_1
1 chiedendo di “accertare che nulla è dovuto dagli odierni attori al a titolo di oneri CP_1
economici di qualsiasi specie, per la cessione alla del diritto di Controparte_2 superficie dei fondi di loro proprietà, ricadenti nell'area di sviluppo industriale del Comune di
Rosarno, previa eventuale disapplicazione, se necessaria, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, del «Regolamento per la localizzazione delle attività produttive, la cessione e l'uso dei suoli e dei fabbricati», approvato dal CORAP con decreto n. 59 dell'8 luglio
2021, delle «Linee Guida alla installazione di impianti fotovoltaici nelle Aree di Sviluppo
Industriale della Calabria», approvate con decreto n. 5 dell'8 febbraio 2022, e della nota del 13 aprile 2022 che ha quantificato le somme pretese dal ”. CP_1
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del CP_1
giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, che, ai sensi dell'art. 133, comma primo, lett. f) c.p.a., ha giurisdizione esclusiva in ordine a tutte le controversie in cui si faccia questione - come nel caso di specie - su aspetti strettamente correlati all'“uso del territorio”. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 27.06.2023, il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione del
“Regolamento per la localizzazione delle attività produttive, la cessione e l'uso dei suoli e dei fabbricati” e delle “Linee Guida alla installazione di impianti fotovoltaici nelle Aree di Sviluppo
Industriale della Calabria”, quantificanti le somme pretese dal , nonché l'istanza di CP_1
sequestro giudiziario o di sequestro conservativo delle somme eventualmente corrisposte dalla al , ritenendo il ricorso ex artt. 669-quater, 670, 671 e 700 c.p.c. Controparte_2 CP_1 inammissibile, apparendo fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia.
Con note depositate in data 06.03.2025, parte attrice ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, “con declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere per la promozione di omologo giudizio amministrativo, disponendo la compensazione delle spese di lite anche relative alla fase cautelare, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni in considerazione della natura dell'azione; in via alternativa, nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità per carenza di giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133 co. 1 lett. f) cpa, si chiede che venga disposta la compensazione delle spese di lite anche relative alla fase cautelare, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni dettate dalla peculiarità del caso in decisione;
in estremo subordine, nella auspicata ipotesi di accoglimento delle ragioni per cui è citazione, accoglimento delle conclusioni
2 formulate nell'atto di citazione alle quali integralmente si rimanda, con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore dei difensori antistatari che ne fanno esplicita richiesta”.
Parte convenuta, con note recanti la data del 10.03.2025, ha eccepito la mancata ricorrenza di un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, “avendo controparte dato avvio a due identici contenziosi, l'uno innanzi al Go e l'altro innanzi al GA e vi è quindi necessità che l'eccepito difetto di giurisdizione del GO venga comunque accertato in sede giudiziale”.
2. Tanto doverosamente premesso, non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere, né la sopravvenuta carenza di interesse.
Difatti, gli istituti poc'anzi menzionati si verificano sul presupposto che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
Sebbene i due istituti vengano talora accomunati, come quando si sostiene che “la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse” (cfr. Cass., ord. n. 18530/16), conviene operare una doverosa distinzione.
La declaratoria di cessata materia del contendere, infatti, postula il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio, ossia la sopravvenienza di “fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti” (cfr. Cass., ord. n. 26537/18): il caso più frequente è rappresentato da una transazione intervenuta tra i litiganti, ma anche la rinuncia all'azione.
Quanto alla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, questa si verifica quando, per altri motivi estranei al processo, venga comunque meno l'interesse (processuale) alla pronuncia del giudice, che risulterebbe pertanto inutiliter data. La fattispecie va ricondotta all'art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire, il quale - come condizione dell'azione - deve persistere fino al momento della decisione (cfr. Cass., SS.UU., n. 10553/17) e la cui mancanza può essere rilevata anche d'ufficio (cfr. Cass., ord. n. 8034/20) in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass., ord. n. 3991/20).
Tanto premesso, la riproposizione di identico giudizio dinanzi al giudice amministrativo non integra un'ipotesi né di cessazione della materia del contendere né di sopravvenuta carenza di interesse.
Peraltro, la pronuncia che dichiara la cessata materia del contendere integra una pronuncia di merito, a cui dunque è logicamente preordinata la questione del difetto di giurisdizione, già rilevata con ordinanza del 27.06.2023 che ha dichiarato il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto in corso di causa, inammissibile.
3 3. Tanto chiarito, questo Giudicante ritiene di richiamare le ragioni di cui all'ordinanza ut supra citata, perciò dichiarando definitivamente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a decidere la presente controversia.
Difatti, la Suprema Corte ha statuito che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale tali fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass., SS.UU., n. 15635/2017).
Rifacendosi, dunque, alla ricostruzione della causa petendi così come operata nell'ordinanza del
27.06.2023, non può che ribadirsi, anche in questa sede, che la posizione sostanziale dedotta in giudizio dagli attori non possa che avere natura di interesse legittimo.
Difatti, l'azione giudiziaria introdotta dagli odierni attori non mira a contestare l'entità o la tipologia del canone preteso dal , in virtù della legge regionale n. 38 del 2001, bensì la stessa possibilità CP_1 per quest'ultimo di imporlo, alla luce delle sue attribuzioni (e relative potestà) di legge che autorizzano il - secondo la tesi attorea - soltanto “a riscuotere le tariffe e i contributi per le CP_1 opere rese e i servizi prestati a favore delle aree di sviluppo industriale”, laddove invece alla cessione delle aree in questione non corrisponde alcuna nuova o aggiuntiva erogazione di servizi da parte del . CP_1
Dunque, contendendosi in merito alla sussistenza stessa del potere del di imporre l'onere CP_1
in questione ai ricorrenti, questi ultimi vengono a censurare la legittimità stessa del potere esercitato.
Oggetto di censura è, infatti, la legittimità delle norme del “Regolamento per la localizzazione delle attività produttive, la cessione e l'uso dei suoli e dei fabbricati” (artt. 9, 14 e 18), delle Linee Guida
(Tabella C, pag. 7) e del provvedimento impositivo del 13 aprile 2022, non invece il quantum o il quomodo di un canone pecuniario di carattere privatistico.
Al giudice ordinario non è attribuita la cognizione di controversie aventi come oggetto principale la legittimità di provvedimenti amministrativi che siano la fonte diretta della lesione lamentata. Di talché, ne consegue che in siffatte ipotesi il giudice ordinario non possa neanche disapplicare il provvedimento che viene in considerazione non in via indiretta, nell'ambito di un rapporto il cui oggetto principale è altro, bensì come fonte diretta della lesione.
4 Infine, è d'uopo ribadire la condivisione di questo Giudicante degli argomenti di parte convenuta, secondo cui nella fattispecie ricorre un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a.
Invero, partecipando il della medesima natura giuridica (e delle correlate funzioni) dei CP_1
precedenti Consorzi di sviluppo industriale in esso confluiti, devono quindi estendersi ad esso le conclusioni a suo tempo raggiunte dalla giurisprudenza relativamente ai detti Enti in sede di regolamento di giurisdizione.
In particolare, la Corte di Cassazione, con due arresti (cfr. Cass., SS.UU., n. 8619/2015 e Cass.,
SS.UU., ord. 9 luglio 2015, n. 14345), ha chiarito che le pretese economiche imposte dai consorzi
ASI, “concernenti tutti gli aspetti dell'uso del territorio” estensivamente intesi, rientrano nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sul presupposto che le controversie in materia di oneri di urbanizzazione – tanto nel regime del d.lgs. n. 80 del 1998, art. 34, quanto nel regime dell'attuale art. 133 c.p.a. – debbono ritenersi comprese nell'ampia formula che si riferisce, nell'una e nell'altra norma, a “tutti gli aspetti dell'uso del territorio” (conclusioni riprese, altresì, da Cons. Stato, Sez. V, n. 1383/2019).
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita, in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo, in relazione alle domande di accertamento dell'illegittimità dell'occupazione d'urgenza per scadenza del termine di emissione del decreto di esproprio e di risarcimento danni, con gli effetti previsti dall'art. 11 c.p.a.
Tuttavia, non è necessario assegnare un termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice amministrativo competente, atteso che parte attrice ha dato atto di averlo fatto spontaneamente (cfr. note di trattazione scritta depositate il 06.03.2025 da parte attrice).
4. Quanto alle spese di lite, queste non possono essere compensate, così come richiesto dagli attori, non potendosi valorizzare, a tal fine, il fatto che i medesimi abbiano aderito spontaneamente al rilievo d'ufficio operato dal Giudice, dovendo necessariamente tenersi conto di tutta l'attività processuale svolta. Tuttavia, è possibile valorizzare il contegno processuale di parte attrice ai fini della statuizione delle spese secondo i valori minimi.
Pertanto, le spese di giudizio vengono liquidate in base al D.M. n. 147/2022, applicando lo scaglione di riferimento, individuato in quello per le controversie di valore compreso tra €
520.000,01 ed € 1.000.000,00, in base ai valori minimi.
Sono altresì liquidati i compensi per il procedimento cautelare incidentale. Riguardo a questi ultimi, tuttavia, si reputa equo escludere i compensi per la fase di studio e per la fase di
5 istruttoria/trattazione (liquidate una volta sola per il giudizio di merito), secondo i medesimi valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, decidendo definitivamente la presente controversia, respinta ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo, con gli effetti previsti dall'art. 11 c.p.a.;
- condanna e alla refusione, nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
amministrativa, Controparte_1
in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano in € 17.271,00, ovvero € 2.673,00 per il procedimento cautelare ed € 14.598,00 per il giudizio di merito, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte convenuta che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
Catanzaro, lì 16.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
6
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento recante il n. 1363/2023 R.G.A.C., vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, Via Nuova Modena n. 14, C.F._2 presso lo studio dell'Avv. Loredana Lo Faro, che li rappresenta e difende in giudizio, unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Prof. Aristide Police e Giovanna Campagna, giusta procura in calce all'atto di citazione
-ATTORI -
E
Controparte_1
(c.f. ), in
[...] P.IVA_1
persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso la Cittadella Regionale c/o Dipartimento Sviluppo Economico,
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, località Germaneto, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Prof. Valerio Donato e Giovanni Spataro, giusta provvedimento di conferimento di incarico nonché procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-CONVENUTO-
Oggetto: azione di accertamento negativo del debito.
Conclusioni: all'udienza del 16.11.2023 sono stati assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e le parti hanno precisato le proprie conclusioni, depositando anche le comparse conclusionali e le memorie di replica;
pertanto, all'udienza del 11.03.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, ex art. 281- quinquies, c. 1 c.p.c.
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I germani e hanno incardinato dinanzi all'intestato Tribunale un Pt_1 Parte_2
giudizio di accertamento negativo nei confronti del
[...]
(di seguito, ”), Controparte_1 CP_1
1 chiedendo di “accertare che nulla è dovuto dagli odierni attori al a titolo di oneri CP_1
economici di qualsiasi specie, per la cessione alla del diritto di Controparte_2 superficie dei fondi di loro proprietà, ricadenti nell'area di sviluppo industriale del Comune di
Rosarno, previa eventuale disapplicazione, se necessaria, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, del «Regolamento per la localizzazione delle attività produttive, la cessione e l'uso dei suoli e dei fabbricati», approvato dal CORAP con decreto n. 59 dell'8 luglio
2021, delle «Linee Guida alla installazione di impianti fotovoltaici nelle Aree di Sviluppo
Industriale della Calabria», approvate con decreto n. 5 dell'8 febbraio 2022, e della nota del 13 aprile 2022 che ha quantificato le somme pretese dal ”. CP_1
Costituitosi in giudizio, il ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del CP_1
giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, che, ai sensi dell'art. 133, comma primo, lett. f) c.p.a., ha giurisdizione esclusiva in ordine a tutte le controversie in cui si faccia questione - come nel caso di specie - su aspetti strettamente correlati all'“uso del territorio”. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 27.06.2023, il Giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione del
“Regolamento per la localizzazione delle attività produttive, la cessione e l'uso dei suoli e dei fabbricati” e delle “Linee Guida alla installazione di impianti fotovoltaici nelle Aree di Sviluppo
Industriale della Calabria”, quantificanti le somme pretese dal , nonché l'istanza di CP_1
sequestro giudiziario o di sequestro conservativo delle somme eventualmente corrisposte dalla al , ritenendo il ricorso ex artt. 669-quater, 670, 671 e 700 c.p.c. Controparte_2 CP_1 inammissibile, apparendo fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia.
Con note depositate in data 06.03.2025, parte attrice ha chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione, “con declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere per la promozione di omologo giudizio amministrativo, disponendo la compensazione delle spese di lite anche relative alla fase cautelare, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni in considerazione della natura dell'azione; in via alternativa, nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità per carenza di giurisdizione del giudice ordinario ex art. 133 co. 1 lett. f) cpa, si chiede che venga disposta la compensazione delle spese di lite anche relative alla fase cautelare, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni dettate dalla peculiarità del caso in decisione;
in estremo subordine, nella auspicata ipotesi di accoglimento delle ragioni per cui è citazione, accoglimento delle conclusioni
2 formulate nell'atto di citazione alle quali integralmente si rimanda, con vittoria di spese e competenze da distrarsi a favore dei difensori antistatari che ne fanno esplicita richiesta”.
Parte convenuta, con note recanti la data del 10.03.2025, ha eccepito la mancata ricorrenza di un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, “avendo controparte dato avvio a due identici contenziosi, l'uno innanzi al Go e l'altro innanzi al GA e vi è quindi necessità che l'eccepito difetto di giurisdizione del GO venga comunque accertato in sede giudiziale”.
2. Tanto doverosamente premesso, non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere, né la sopravvenuta carenza di interesse.
Difatti, gli istituti poc'anzi menzionati si verificano sul presupposto che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.
Sebbene i due istituti vengano talora accomunati, come quando si sostiene che “la declaratoria di cessazione della materia del contendere è una pronuncia processuale di sopravvenuta carenza di interesse” (cfr. Cass., ord. n. 18530/16), conviene operare una doverosa distinzione.
La declaratoria di cessata materia del contendere, infatti, postula il pieno soddisfacimento dell'interesse fatto valere in giudizio, ossia la sopravvenienza di “fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti” (cfr. Cass., ord. n. 26537/18): il caso più frequente è rappresentato da una transazione intervenuta tra i litiganti, ma anche la rinuncia all'azione.
Quanto alla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, questa si verifica quando, per altri motivi estranei al processo, venga comunque meno l'interesse (processuale) alla pronuncia del giudice, che risulterebbe pertanto inutiliter data. La fattispecie va ricondotta all'art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire, il quale - come condizione dell'azione - deve persistere fino al momento della decisione (cfr. Cass., SS.UU., n. 10553/17) e la cui mancanza può essere rilevata anche d'ufficio (cfr. Cass., ord. n. 8034/20) in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass., ord. n. 3991/20).
Tanto premesso, la riproposizione di identico giudizio dinanzi al giudice amministrativo non integra un'ipotesi né di cessazione della materia del contendere né di sopravvenuta carenza di interesse.
Peraltro, la pronuncia che dichiara la cessata materia del contendere integra una pronuncia di merito, a cui dunque è logicamente preordinata la questione del difetto di giurisdizione, già rilevata con ordinanza del 27.06.2023 che ha dichiarato il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto in corso di causa, inammissibile.
3 3. Tanto chiarito, questo Giudicante ritiene di richiamare le ragioni di cui all'ordinanza ut supra citata, perciò dichiarando definitivamente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a decidere la presente controversia.
Difatti, la Suprema Corte ha statuito che, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale tali fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass., SS.UU., n. 15635/2017).
Rifacendosi, dunque, alla ricostruzione della causa petendi così come operata nell'ordinanza del
27.06.2023, non può che ribadirsi, anche in questa sede, che la posizione sostanziale dedotta in giudizio dagli attori non possa che avere natura di interesse legittimo.
Difatti, l'azione giudiziaria introdotta dagli odierni attori non mira a contestare l'entità o la tipologia del canone preteso dal , in virtù della legge regionale n. 38 del 2001, bensì la stessa possibilità CP_1 per quest'ultimo di imporlo, alla luce delle sue attribuzioni (e relative potestà) di legge che autorizzano il - secondo la tesi attorea - soltanto “a riscuotere le tariffe e i contributi per le CP_1 opere rese e i servizi prestati a favore delle aree di sviluppo industriale”, laddove invece alla cessione delle aree in questione non corrisponde alcuna nuova o aggiuntiva erogazione di servizi da parte del . CP_1
Dunque, contendendosi in merito alla sussistenza stessa del potere del di imporre l'onere CP_1
in questione ai ricorrenti, questi ultimi vengono a censurare la legittimità stessa del potere esercitato.
Oggetto di censura è, infatti, la legittimità delle norme del “Regolamento per la localizzazione delle attività produttive, la cessione e l'uso dei suoli e dei fabbricati” (artt. 9, 14 e 18), delle Linee Guida
(Tabella C, pag. 7) e del provvedimento impositivo del 13 aprile 2022, non invece il quantum o il quomodo di un canone pecuniario di carattere privatistico.
Al giudice ordinario non è attribuita la cognizione di controversie aventi come oggetto principale la legittimità di provvedimenti amministrativi che siano la fonte diretta della lesione lamentata. Di talché, ne consegue che in siffatte ipotesi il giudice ordinario non possa neanche disapplicare il provvedimento che viene in considerazione non in via indiretta, nell'ambito di un rapporto il cui oggetto principale è altro, bensì come fonte diretta della lesione.
4 Infine, è d'uopo ribadire la condivisione di questo Giudicante degli argomenti di parte convenuta, secondo cui nella fattispecie ricorre un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a.
Invero, partecipando il della medesima natura giuridica (e delle correlate funzioni) dei CP_1
precedenti Consorzi di sviluppo industriale in esso confluiti, devono quindi estendersi ad esso le conclusioni a suo tempo raggiunte dalla giurisprudenza relativamente ai detti Enti in sede di regolamento di giurisdizione.
In particolare, la Corte di Cassazione, con due arresti (cfr. Cass., SS.UU., n. 8619/2015 e Cass.,
SS.UU., ord. 9 luglio 2015, n. 14345), ha chiarito che le pretese economiche imposte dai consorzi
ASI, “concernenti tutti gli aspetti dell'uso del territorio” estensivamente intesi, rientrano nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sul presupposto che le controversie in materia di oneri di urbanizzazione – tanto nel regime del d.lgs. n. 80 del 1998, art. 34, quanto nel regime dell'attuale art. 133 c.p.a. – debbono ritenersi comprese nell'ampia formula che si riferisce, nell'una e nell'altra norma, a “tutti gli aspetti dell'uso del territorio” (conclusioni riprese, altresì, da Cons. Stato, Sez. V, n. 1383/2019).
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita, in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo, in relazione alle domande di accertamento dell'illegittimità dell'occupazione d'urgenza per scadenza del termine di emissione del decreto di esproprio e di risarcimento danni, con gli effetti previsti dall'art. 11 c.p.a.
Tuttavia, non è necessario assegnare un termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice amministrativo competente, atteso che parte attrice ha dato atto di averlo fatto spontaneamente (cfr. note di trattazione scritta depositate il 06.03.2025 da parte attrice).
4. Quanto alle spese di lite, queste non possono essere compensate, così come richiesto dagli attori, non potendosi valorizzare, a tal fine, il fatto che i medesimi abbiano aderito spontaneamente al rilievo d'ufficio operato dal Giudice, dovendo necessariamente tenersi conto di tutta l'attività processuale svolta. Tuttavia, è possibile valorizzare il contegno processuale di parte attrice ai fini della statuizione delle spese secondo i valori minimi.
Pertanto, le spese di giudizio vengono liquidate in base al D.M. n. 147/2022, applicando lo scaglione di riferimento, individuato in quello per le controversie di valore compreso tra €
520.000,01 ed € 1.000.000,00, in base ai valori minimi.
Sono altresì liquidati i compensi per il procedimento cautelare incidentale. Riguardo a questi ultimi, tuttavia, si reputa equo escludere i compensi per la fase di studio e per la fase di
5 istruttoria/trattazione (liquidate una volta sola per il giudizio di merito), secondo i medesimi valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, decidendo definitivamente la presente controversia, respinta ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita in favore di quella esclusiva del giudice amministrativo, con gli effetti previsti dall'art. 11 c.p.a.;
- condanna e alla refusione, nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
amministrativa, Controparte_1
in persona del Commissario Liquidatore e legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano in € 17.271,00, ovvero € 2.673,00 per il procedimento cautelare ed € 14.598,00 per il giudizio di merito, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori di parte convenuta che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
Catanzaro, lì 16.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
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