Articolo 8 della Legge 12 febbraio 1942, n. 183
Articolo 7
Versione
7 aprile 1942
Art. 8.

Le disposizioni contenute nel capo IV del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, relativamente alla ricomposizione delle proprieta' frammentate si applicano in tutti i comprensori di bonifica, anche se classificati posteriormente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo.

Possono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad applicare le indicate disposizioni anche i Consorzi di miglioramento fondiario. In questo caso, pero', lo Stato non potra' contribuire nelle spese occorrenti per la formazione e l'attuazione del piano di riordinamento, ivi compreso l'importo delle opere d'interesse comune, necessarie alla riunione dei fondi e alla migliore utilizzazione di essi, in misura superiore a quella normale, prevista per i sussidi, ai miglioramenti fondiari, dall'art. 43 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1033-XI, n. 215.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 febbraio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - PARESCHI - GRANDI
Di REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Entrata in vigore il 7 aprile 1942
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