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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE LUCA ALDO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3944/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta - Area Saint Gobain 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.REGOLAR.PAG n. Z5520250004625717 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5486/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituiva in giudizio parte opposta, deducendo i motivi di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è oggetto di contestazione l'annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato il 5/6/2025.
Per quanto innanzi, è dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate, ad eccezione del CUT, attesa la condotta conciliativa tenuta dalla parte opposta.
P.Q.M.
La Corte così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
- compensa le spese di lite, ad eccezione del CUT che parte resistente è tenuta a rimborsare alla parte ricorrente.
Caserta, 15/12/2025
Il Giudice dott. Aldo De Luca
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE LUCA ALDO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3944/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Caserta - Area Saint Gobain 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV.REGOLAR.PAG n. Z5520250004625717 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5486/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento indicato in intestazione, di cui deduceva l'illegittimità sulla base dei motivi di cui in atti. Si costituiva in giudizio parte opposta, deducendo i motivi di cui in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non è oggetto di contestazione l'annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato il 5/6/2025.
Per quanto innanzi, è dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate, ad eccezione del CUT, attesa la condotta conciliativa tenuta dalla parte opposta.
P.Q.M.
La Corte così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
- compensa le spese di lite, ad eccezione del CUT che parte resistente è tenuta a rimborsare alla parte ricorrente.
Caserta, 15/12/2025
Il Giudice dott. Aldo De Luca