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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1783/2020, posta in decisione in data 14.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
OT (AG) in data 22/06/1968, e Parte_2
(C.F. ), nato a OT (AG) in [...] C.F._2
11/07/1976, con il patrocinio dell'Avv. GAGLIANO FABIO e con elezione di domicilio in via VIA SALITA PARTANNA N.3 90133 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
1 (C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(AG) in data 10/03/1935, con il patrocinio dell'Avv. CATTANO DANIELE e con elezione di domicilio in via VIA AUSONIA C/O AVV. LAURA FIRINU 83
PALERMO presso il medesimo difensore
(C.F. ), nata a Controparte_2 C.F._4
OT (AG) in data 25/01/1944, con il patrocinio dell'Avv. RUSSO
PI e con elezione di domicilio presso il medesimo difensore
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I fratelli e proponevano appello Parte_2 Parte_1 avverso la sentenza n. 376/2020 resa il 10.11.2020 dal Tribunale di Sciacca, con la quale veniva rigettata la richiesta risarcitoria formulata nei confronti di CP_1
e per i danni da responsabilità precontrattuale,
[...] Controparte_2 asseritamente subiti dai per ingiustificata interruzione delle trattative Pt_1 relative all'acquisto di un fondo agricolo (sito a Sant'Anna di Caltabellotta, c.da
Piano di Monaco, contraddistinto al foglio 73, particella 137, 138, 140, 141, 144, 145,
147, 221, 497 (ex 136) e 498 (ex 136)), di proprietà delle CP_1
Con l'appello, gli appellanti contestavano la sentenza, per diverse ragioni, chiedendo, in sua riforma, la condanna delle CP_1
Costituite, e chiedevano il rigetto del Controparte_1 Controparte_2 gravame e, conseguentemente, la conferma della sentenza impugnata.
Con note scritte del 12 giugno 2025, riferiva di un accordo Controparte_1 transattivo intervenuto tra questa e gli appellanti, sottoscritto in data 1° luglio 2024.
Con ordinanza del 14 giugno 2025 la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 Con istanza depositata in data 16 giugno 2025, gli appellanti dichiaravano di rinunciare agli atti del giudizio, essendo intervenuto il predetto accordo transattivo con;
costei, con note scritte depositate in data 3 luglio 2025, Controparte_1 accettava la rinuncia agli atti degli appellanti.
, di contro, concludeva come da note per la trattazione Controparte_2 scritta inviate e depositate in via telematica il 4 settembre 2025, insistendo nell'appello e in particolare, nella eccezione relativa alla propria carenza di legittimazione passiva.
Tanto premesso, con riguardo ai rapporti tra gli appellanti e , Controparte_1
l'appello va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c., attesa la formale rinuncia agli atti del giudizio da parte degli appellanti, con atto debitamente sottoscritto e depositato in data 16 giugno 2025, accettata dall'appellata con nota Controparte_1 sottoscritta dalla stessa e depositata in data 3 luglio 2025 .
In ordine alle spese di lite, giova ricordare che l'art. 306 IV comma c.p.c. prevede che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. Inoltre, sul punto, la giurisprudenza chiarisce che l'accordo sulle spese risulta essere l'unica ipotesi che, ai sensi dell'art. 306 IV comma c.p.c. esclude la condanna a carico del rinunciante (ex multiis Cass. n. 21707/2006).
Dunque, in mancanza di accordo, il Giudice deve limitarsi a porre le spese al carico del rinunciante, procedendo alla relativa quantificazione (Cass. n.
32771/2021), non potendo disporre la condanna, trattandosi di deroga espressa alle previsioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.
Nel caso in esame, tuttavia, la transazione che ha concluso questo contenzioso tra i e implicitamente, seppure chiaramente, esclude ogni Pt_1 Controparte_1 pretesa alle spese dalla parte virtualmente vincente, laddove è concordemente dichiarato dalle stesse parti nell'accordo transattivo del 1°.7.2024 “a seguito di quanto sopra le parti dichiarano che, relativamente alle questioni insorte e qui regolamentate, non avranno più nulla da rivendicare e pretendere, rinunziando ad ulteriori seguiti anche legali, ferme restando le statuizioni già eseguite.”
Pertanto, nulla sulle spese viene disposto in questa sede, per questa parte dell'appello.
Con riguardo ai rapporti tra gli appellanti e valgono le Controparte_2 seguenti considerazioni.
3 Preliminarmente, in merito alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata , la stessa non può Controparte_2 accogliersi, giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007,
1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria degli appellanti) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Ancora preliminarmente, va confermato l'accoglimento dell'eccezione di per escludere la propria legittimazione passiva rispetto alla Controparte_2 domanda.
Per quanto di interesse in questa sede, risulta accertato che fin dal primo grado i deducevano di aver intrapreso le trattative, aventi ad oggetto la vendita del Pt_1 fondo agricolo sopra descritto, con entrambe le sorelle che, terminate le CP_1 trattative, avevano fissato l'incontro dal notaio per giorno 7.11.2016 per la stipula dell'atto di compravendita al prezzo di € 24.000,00; che tale incontro non aveva più avuto luogo poiché a due giorni di distanza dalla data prevista Parte_3
(figlia di ) comunicava ai la volontà di modificare il prezzo Controparte_1 Pt_1 concordato a seguito della ricezione del contributo AGEA dall'importo di € 530,00 e, dunque, di una rivalutazione del valore del fondo;
il nuovo incontro per discutere del prezzo sfociava in una violenta lite (v. sentenza impugnata, in atti).
Ebbene, come evidenziato dagli stessi appellanti, oggetto del presente giudizio è
l'accertamento della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. delle Colletti per ingiustificata interruzione delle trattative di vendita del fondo agricolo di cui è causa.
A tal fine, nel presente giudizio, così come in primo grado, i citavano Pt_1
, la quale già eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva, che il primo Giudice riconosceva, accertando che questa non aveva mai preso parte alle trattative in questione.
La Suprema Corte ha affermato che “…per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse
4 siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
la verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento "di fatto" riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato (cfr. Cass.
15.4.2016, n. 7545), recte, ove non inficiato da "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
34510 del 16/11/2021).
Orbene, nel caso in esame, non risulta che l'appellata Controparte_2 abbia partecipato alle suddette trattative, che sono, invece, intercorse unicamente tra i e, dall'altro lato, e la figlia Pt_1 Controparte_1 Parte_3
Quest'ultima, sentita come testimone in primo grado all'udienza del 19.12.2018, in merito al ruolo di dichiarava, testualmente: “Mia zia Controparte_2
non aveva nulla a che vedere con questo contributo…il Controparte_2 ruolo di nelle trattative è stato inesistente... La presenza di Controparte_2 mia zia era necessaria solo in caso di vendita ma la stessa non aveva nessun interesse a seguire le trattative, non dovendo percepire nulla dall'eventuale ricavato della vendita…” (v. verbale di udienza di primo grado del 19.12.2018).
I sul punto precisano che “…essendo la stessa proprietaria pro-quota Pt_1 del terreno conteso, era inevitabile per i sigg.ri citarla in giudizio. Oggetto Pt_1 del contratto non concluso era, infatti, la vendita del terreno, per cui anche se le trattative vengono condotte da terze persone, è ovvio che poi il contratto definitivo deve essere sottoscritto dalle proprietarie del bene stesso. La non partecipazione fisica della sig.ra alle trattative non fa venir meno la sua CP_1 CP_2 responsabilità precontrattuale, ritenuto che la sig.ra si è occupata Parte_3 materialmente delle trattative ma in nome e per conto delle proprietarie del bene e, indi, nell'interesse della sig.ra e ” (v. atto Controparte_1 Controparte_2 di appello, p. 11).
Ebbene, dalle suddette dichiarazioni emerge che non vi era alcun interesse di nelle trattative in questione;
gli stessi riconoscono Controparte_2 Pt_1 che, tali trattative sono state “condotte da terze persone”, diverse da Controparte_2
In ogni caso, anche volendo ammettere che fosse comproprietaria del
[...]
5 fondo, l'oggetto di cui è causa è circoscritto a un comportamento scorretto tenuto durante le trattative e a un'interruzione delle stesse senza giustificato motivo, in una fase dunque antecedente rispetto alla stipula del contratto: gli appellanti non provano alcun coinvolgimento di nelle trattative prima e nella loro Controparte_2 interruzione o nella modifica dell'offerta, poi.
Si osserva, peraltro, che in giurisprudenza è ormai pacifica la natura della responsabilità precontrattuale (quale quella in contestazione) come responsabilità extracontrattuale (“La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma "de qua"” - Cass. civ. n.
24738/2019); rispetto alla quale, quindi, conta solo la condotta materiale della parte e non la sua eventuale posizione formale (di proprietaria, nella specie).
A ciò si aggiunga che anche l'esito della presente lite tra i e Pt_1 CP_1
culminata in un accordo transattivo tra le parti che determina l'estinzione
[...] del presente giudizio, dimostra l'estraneità di alle trattative Controparte_2 del terreno oggetto di vendita.
Per tutte le suddette considerazioni, l'appello, da dichiarare estinto con riguardo alla posizione di , va rigettato con conferma della impugnata Controparte_1 statuizione, con riguardo alla posizione di . A questa Controparte_2 conferma, seguono le spese, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) dichiara estinto, con riguardo alla posizione di , il presente Controparte_1
giudizio di appello, proposto da e nei Parte_1 Parte_2
6 confronti di e avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
376/2020, pronunziata dal Tribunale di Sciacca in data 10.11.2020;
2) rigetta lo stesso appello nei confronti di;
Controparte_2
3) condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata Controparte_2
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
[...]
3.500,00 oltre accessori;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 23.10.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1783/2020, posta in decisione in data 14.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
(C.F. ), nato a Parte_1 C.F._1
OT (AG) in data 22/06/1968, e Parte_2
(C.F. ), nato a OT (AG) in [...] C.F._2
11/07/1976, con il patrocinio dell'Avv. GAGLIANO FABIO e con elezione di domicilio in via VIA SALITA PARTANNA N.3 90133 PALERMO presso il medesimo difensore
APPELLANTI
CONTRO
1 (C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(AG) in data 10/03/1935, con il patrocinio dell'Avv. CATTANO DANIELE e con elezione di domicilio in via VIA AUSONIA C/O AVV. LAURA FIRINU 83
PALERMO presso il medesimo difensore
(C.F. ), nata a Controparte_2 C.F._4
OT (AG) in data 25/01/1944, con il patrocinio dell'Avv. RUSSO
PI e con elezione di domicilio presso il medesimo difensore
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I fratelli e proponevano appello Parte_2 Parte_1 avverso la sentenza n. 376/2020 resa il 10.11.2020 dal Tribunale di Sciacca, con la quale veniva rigettata la richiesta risarcitoria formulata nei confronti di CP_1
e per i danni da responsabilità precontrattuale,
[...] Controparte_2 asseritamente subiti dai per ingiustificata interruzione delle trattative Pt_1 relative all'acquisto di un fondo agricolo (sito a Sant'Anna di Caltabellotta, c.da
Piano di Monaco, contraddistinto al foglio 73, particella 137, 138, 140, 141, 144, 145,
147, 221, 497 (ex 136) e 498 (ex 136)), di proprietà delle CP_1
Con l'appello, gli appellanti contestavano la sentenza, per diverse ragioni, chiedendo, in sua riforma, la condanna delle CP_1
Costituite, e chiedevano il rigetto del Controparte_1 Controparte_2 gravame e, conseguentemente, la conferma della sentenza impugnata.
Con note scritte del 12 giugno 2025, riferiva di un accordo Controparte_1 transattivo intervenuto tra questa e gli appellanti, sottoscritto in data 1° luglio 2024.
Con ordinanza del 14 giugno 2025 la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 Con istanza depositata in data 16 giugno 2025, gli appellanti dichiaravano di rinunciare agli atti del giudizio, essendo intervenuto il predetto accordo transattivo con;
costei, con note scritte depositate in data 3 luglio 2025, Controparte_1 accettava la rinuncia agli atti degli appellanti.
, di contro, concludeva come da note per la trattazione Controparte_2 scritta inviate e depositate in via telematica il 4 settembre 2025, insistendo nell'appello e in particolare, nella eccezione relativa alla propria carenza di legittimazione passiva.
Tanto premesso, con riguardo ai rapporti tra gli appellanti e , Controparte_1
l'appello va dichiarato estinto ai sensi dell'art. 306 c.p.c., attesa la formale rinuncia agli atti del giudizio da parte degli appellanti, con atto debitamente sottoscritto e depositato in data 16 giugno 2025, accettata dall'appellata con nota Controparte_1 sottoscritta dalla stessa e depositata in data 3 luglio 2025 .
In ordine alle spese di lite, giova ricordare che l'art. 306 IV comma c.p.c. prevede che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. Inoltre, sul punto, la giurisprudenza chiarisce che l'accordo sulle spese risulta essere l'unica ipotesi che, ai sensi dell'art. 306 IV comma c.p.c. esclude la condanna a carico del rinunciante (ex multiis Cass. n. 21707/2006).
Dunque, in mancanza di accordo, il Giudice deve limitarsi a porre le spese al carico del rinunciante, procedendo alla relativa quantificazione (Cass. n.
32771/2021), non potendo disporre la condanna, trattandosi di deroga espressa alle previsioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c.
Nel caso in esame, tuttavia, la transazione che ha concluso questo contenzioso tra i e implicitamente, seppure chiaramente, esclude ogni Pt_1 Controparte_1 pretesa alle spese dalla parte virtualmente vincente, laddove è concordemente dichiarato dalle stesse parti nell'accordo transattivo del 1°.7.2024 “a seguito di quanto sopra le parti dichiarano che, relativamente alle questioni insorte e qui regolamentate, non avranno più nulla da rivendicare e pretendere, rinunziando ad ulteriori seguiti anche legali, ferme restando le statuizioni già eseguite.”
Pertanto, nulla sulle spese viene disposto in questa sede, per questa parte dell'appello.
Con riguardo ai rapporti tra gli appellanti e valgono le Controparte_2 seguenti considerazioni.
3 Preliminarmente, in merito alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata , la stessa non può Controparte_2 accogliersi, giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007,
1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo (e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda risarcitoria degli appellanti) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Ancora preliminarmente, va confermato l'accoglimento dell'eccezione di per escludere la propria legittimazione passiva rispetto alla Controparte_2 domanda.
Per quanto di interesse in questa sede, risulta accertato che fin dal primo grado i deducevano di aver intrapreso le trattative, aventi ad oggetto la vendita del Pt_1 fondo agricolo sopra descritto, con entrambe le sorelle che, terminate le CP_1 trattative, avevano fissato l'incontro dal notaio per giorno 7.11.2016 per la stipula dell'atto di compravendita al prezzo di € 24.000,00; che tale incontro non aveva più avuto luogo poiché a due giorni di distanza dalla data prevista Parte_3
(figlia di ) comunicava ai la volontà di modificare il prezzo Controparte_1 Pt_1 concordato a seguito della ricezione del contributo AGEA dall'importo di € 530,00 e, dunque, di una rivalutazione del valore del fondo;
il nuovo incontro per discutere del prezzo sfociava in una violenta lite (v. sentenza impugnata, in atti).
Ebbene, come evidenziato dagli stessi appellanti, oggetto del presente giudizio è
l'accertamento della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. delle Colletti per ingiustificata interruzione delle trattative di vendita del fondo agricolo di cui è causa.
A tal fine, nel presente giudizio, così come in primo grado, i citavano Pt_1
, la quale già eccepiva il proprio difetto di legittimazione Controparte_2 passiva, che il primo Giudice riconosceva, accertando che questa non aveva mai preso parte alle trattative in questione.
La Suprema Corte ha affermato che “…per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative;
che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l'altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
che esse
4 siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell'ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
la verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento "di fatto" riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato (cfr. Cass.
15.4.2016, n. 7545), recte, ove non inficiato da "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
34510 del 16/11/2021).
Orbene, nel caso in esame, non risulta che l'appellata Controparte_2 abbia partecipato alle suddette trattative, che sono, invece, intercorse unicamente tra i e, dall'altro lato, e la figlia Pt_1 Controparte_1 Parte_3
Quest'ultima, sentita come testimone in primo grado all'udienza del 19.12.2018, in merito al ruolo di dichiarava, testualmente: “Mia zia Controparte_2
non aveva nulla a che vedere con questo contributo…il Controparte_2 ruolo di nelle trattative è stato inesistente... La presenza di Controparte_2 mia zia era necessaria solo in caso di vendita ma la stessa non aveva nessun interesse a seguire le trattative, non dovendo percepire nulla dall'eventuale ricavato della vendita…” (v. verbale di udienza di primo grado del 19.12.2018).
I sul punto precisano che “…essendo la stessa proprietaria pro-quota Pt_1 del terreno conteso, era inevitabile per i sigg.ri citarla in giudizio. Oggetto Pt_1 del contratto non concluso era, infatti, la vendita del terreno, per cui anche se le trattative vengono condotte da terze persone, è ovvio che poi il contratto definitivo deve essere sottoscritto dalle proprietarie del bene stesso. La non partecipazione fisica della sig.ra alle trattative non fa venir meno la sua CP_1 CP_2 responsabilità precontrattuale, ritenuto che la sig.ra si è occupata Parte_3 materialmente delle trattative ma in nome e per conto delle proprietarie del bene e, indi, nell'interesse della sig.ra e ” (v. atto Controparte_1 Controparte_2 di appello, p. 11).
Ebbene, dalle suddette dichiarazioni emerge che non vi era alcun interesse di nelle trattative in questione;
gli stessi riconoscono Controparte_2 Pt_1 che, tali trattative sono state “condotte da terze persone”, diverse da Controparte_2
In ogni caso, anche volendo ammettere che fosse comproprietaria del
[...]
5 fondo, l'oggetto di cui è causa è circoscritto a un comportamento scorretto tenuto durante le trattative e a un'interruzione delle stesse senza giustificato motivo, in una fase dunque antecedente rispetto alla stipula del contratto: gli appellanti non provano alcun coinvolgimento di nelle trattative prima e nella loro Controparte_2 interruzione o nella modifica dell'offerta, poi.
Si osserva, peraltro, che in giurisprudenza è ormai pacifica la natura della responsabilità precontrattuale (quale quella in contestazione) come responsabilità extracontrattuale (“La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall'art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell'iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede l'onere della prova che il proprio comportamento corrisponda ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esuli dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma "de qua"” - Cass. civ. n.
24738/2019); rispetto alla quale, quindi, conta solo la condotta materiale della parte e non la sua eventuale posizione formale (di proprietaria, nella specie).
A ciò si aggiunga che anche l'esito della presente lite tra i e Pt_1 CP_1
culminata in un accordo transattivo tra le parti che determina l'estinzione
[...] del presente giudizio, dimostra l'estraneità di alle trattative Controparte_2 del terreno oggetto di vendita.
Per tutte le suddette considerazioni, l'appello, da dichiarare estinto con riguardo alla posizione di , va rigettato con conferma della impugnata Controparte_1 statuizione, con riguardo alla posizione di . A questa Controparte_2 conferma, seguono le spese, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunziando, sentiti i Procuratori delle parti:
1) dichiara estinto, con riguardo alla posizione di , il presente Controparte_1
giudizio di appello, proposto da e nei Parte_1 Parte_2
6 confronti di e avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
376/2020, pronunziata dal Tribunale di Sciacca in data 10.11.2020;
2) rigetta lo stesso appello nei confronti di;
Controparte_2
3) condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata Controparte_2
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
[...]
3.500,00 oltre accessori;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il giorno 23.10.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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