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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/05/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2290/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2290/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti FERRARA TIZIANA e Parte_1
FERRARA PASQUALE;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to SGAMBATI Controparte_1
ORLANDO;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2019, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in San Felice a Cancello (CE) il 16.05.2002 con il resistente, dalla cui unione sono nati i figli (il 10.09.2003) e (il 19.08.2005) adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Per_1 Per_2
perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente che, in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, si dimostrava disinteressato ai bisogni della famiglia e intratteneva una relazione extraconiugale. Rappresentava, altresì, che nell'aprile del 2018 abbandonava, senza alcuna motivazione, la casa coniugale stabilendo la propria residenza presso l'abitazione della sua amante. La ricorrente chiedeva, pertanto, la separazione con addebito al marito;
l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'affido condiviso dei figli;
l'obbligo per il padre di versare in favore dei figli un assegno di mantenimento mensile di euro
800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'obbligo per il resistente di versare in favore della ricorrente un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili;
di condannare il resistente al risarcimento del danno endofamiliare da quantificarsi in euro
100.000,00.
Con comparsa del 4.06.2019, si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava tutto quanto asserito dalla moglie in merito ai motivi della rottura. Deduceva infatti che la moglie, dopo la nascita della figlia , aveva deciso di non condividere più il talamo nunziale rendendo così inevitabile il Per_2
distacco del marito. Chiedeva, pertanto, la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
l'affido condiviso dei figli minori;
l'obbligo per il padre di versare un assegno di mantenimento esclusivamente in favore dei figli tenendo conto anche del suo stato di disoccupazione.
All'udienza Presidenziale del 6.6.2019, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione personale del resistente, il Presidente si riservava e con successiva ordinanza adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati. In particolare, disponeva l'affido condiviso dei minori con collocazione privilegiata presso la madre;
assegnava la casa coniugale alla madre;
regolamentava il diritto di visita padre-figli; disponeva a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento in favore dei figli l'assegno mensile di euro 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva a carico del marito l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 100,00 mensili;
fissava l'udienza per il prosieguo del giudizio.
Con memoria integrativa, il difensore, per parte ricorrente, contestava quanto dedotto dal resistente in merito alla fine del rapporto coniugale;
rappresentava che parte resistente stava disattendendo l'ordinanza presidenziale in quanto non versava né l'assegno di mantenimento in favore dei figli né quello in favore della moglie e che i figli e non volevano vedere il padre. Chiedeva, Per_1 Per_2
pertanto, disporsi l'affido esclusivo dei figli alla madre;
la condanna del resistente al risarcimento del danno endofamiliare per un importo totale di €. 100.000,00; la condanna del resistente alla restituzione delle spese sostenute e sopportate esclusivamente dalla ricorrente per il mantenimento dei figli nei mesi in cui il marito aveva abbandonato la casa coniugale;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con memoria integrativa il difensore, per parte resistente, insisteva, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, affinché fosse previsto esclusivamente l'assegno di mantenimento in favore dei figli.
Era espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi di parte ricorrente.
All'udienza del 28.03.2023 i difensori, per parte ricorrente, rappresentavano che controparte continuava a non versare il mantenimento mentre il difensore, per parte resistente, evidenziava che il suo assistito non svolgeva un'attività lavorativa stabile e che aveva rinunciato all'assegno unico;
il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.12.2024 i difensori, per parte ricorrente, si riportavano integralmente al ricorso introduttivo di separazione nonché alle conclusioni in esso formulate, alla memoria integrativa e alle tre memorie ex art.183 co. VI c.p.c.; Insistevano nella pronuncia della separazione con addebito a carico del sig.
e si opponevano alle richieste formulate dalla controparte perché non provate Controparte_1
e infondate in fatto e in diritto.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.12.2024 il difensore, per parte resistente, si riportava alla comparsa di costituzione e risposta, chiedeva il rigetto della domanda introduttiva del giudizio. Chiedeva assegnarsi la causa a sentenza.
Il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. mandando al P.M. per il parere.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. Negli atti introduttivi le parti hanno chiesto l'addebito della separazione al coniuge per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Le rispettive domande di addebito, pertanto, devono essere esaminate.
Preliminarmente si rileva che la domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza.
Parte ricorrente ha avanzato domanda di addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e in particolare dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresentando che il marito dal 2017, oltre a mostrarsi indifferente ai bisogni della propria famiglia, intratteneva una relazione extraconiugale e che nell'aprile del 2018 abbandonava definitivamente il tetto coniugale stabilendo la sua residenza presso l'abitazione della sua amante. La relazione extraconiugale intrattenuta da parte resistente deve ritenersi provata. Ed invero, quanto asserito dalla ricorrente ha trovato riscontro non solo nelle deposizioni testimoniali, le quali hanno fornito adeguata prova della condotta del resistente determinativa, secondo l'id quod plerumque accidit, della fine dell'unione coniugale (il teste, di parte ricorrente, : sulla circostanza lett. d) “In particolare, egli non Testimone_1
ha voluto più voluto dormire a casa ma si è trasferito presso l'abitazione della sua “amante” la signora in via Calzaretti – Santa Maria a Vico?” “sì è vero, lo so perché lo abbiamo Persona_3
seguito ed ho potuto costatare che lui non dormiva più a casa della mia amica”. Sulla circostanza lett.k) “Sin dall'anno 2016 il sig. viveva una relazione sentimentale con un'altra donna- CP_1
?” “si lo so, perché lo abbiamo pedinato e l'abbiamo visto che stava sempre con questa Persona_3
donna, talvolta in macchina e talvolta per strada”; il teste, di parte ricorrente, Testimone_2
sulla circostanza lett.d) “Si è vero, li ho visti anche insieme. Non mi ricordo precisamente quando è andato via, ma almeno da due tre anni. Ricordo che era andato via prima che mia figlia preparasse la documentazione per la separazione”; sulla circostanza lett.k) “sì è vero.”), ma nella stessa condotta di parte resistente. Quest'ultimo, infatti, non ha mai contestato, né attraverso gli scritti difensivi né mediante l'articolazione di prove, la sussistenza della predetta relazione extraconiugale, che, in ragione delle circostanze temporali ( la relazione extraconiugale e abbandono del tetto coniugale sono di poco antecedenti al deposito del ricorso) può certamente presumersi come causa principale della crisi. Inoltre, quanto eccepito dal resistente (disinteresse della moglie nei suoi riguardi) quale causa della crisi, è stato allegato genericamente e non supportato da alcun elemento probatorio.
Deve pertanto essere accolta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente e rigettata quella avanzata da parte resistente.
Nessun provvedimento dovrà essere adottato in merito all'affido ed il diritto di visita dei figli atteso che, nel corso del giudizio, gli stessi hanno raggiunto la maggiore età.
Per quanto concerne la casa coniugale questo Collegio, a conferma dell'ordinanza presidenziale, dispone l'assegnazione della casa a parte ricorrente, che la continuerà ad abitare con i figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente.
In relazione al mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, occorre osservare quanto segue. Parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento complessivo di euro 800,00 mentre parte resistente si è reso disponibile a versare una somma per i figli rimettendosi al Tribunale per l'individuazione del corretto importo;
con ordinanza presidenziale il Tribunale, tenuto conto delle condizioni economiche del padre e delle esigenze dei figli minori, stabiliva a carico di parte resistente un assegno di mantenimento di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio). Orbene, questo Collegio ritiene di confermare tale importo atteso che la situazione reddituale delle parti è rimasta pressocché invariata e che i figli in ragione dell'età devono ritenersi in procinto di inserirsi nel mondo del lavoro. Pertanto, dispone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti, l'assegno mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il Tribunale che non possa essere accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'imposizione, a carico del marito, di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della moglie. Nel caso di specie, entrambe le parti dichiarano di non svolgere attività lavorativa né informano il Tribunale sulla percezione o meno di assegni sociali. Inoltre, parte ricorrente non ha allegato prova di circostanze ostative allo svolgimento di una attività lavorativa, né ha depositato certificazione reddituale attestante la propria condizione economica. Pertanto, non essendovi prova di una significativa disparità reddituale tra le parti, la domanda di mantenimento coniuge va rigettata.
Per quanto concerne le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente, quali la richiesta di risarcimento dei danni per illecito endofamiliare nonché di restituzione delle spese sostenute dalla stessa, le stesse devono essere dichiarate inammissibili in mancanza di una connessione forte con il presente procedimento.
L'accoglimento parziale delle domande giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
• Accoglie la domanda di addebito della separazione al marito formulata da parte ricorrente;
• Rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata da parte resistente;
• Conferma l'assegnazione della casa coniugale a parte ricorrente;
• Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dei figli e pari ad euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) da versare Per_1 Per_2
alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli
Indici Istat;
• Pone a carico del resistente l'obbligo di concorrere al 50% con la ricorrente alle spese mediche, sportive, scolastiche e a tutte le spese straordinarie necessarie per i figli (si richiama il Protocollo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere);
• Rigetta la domanda formulata dalla ricorrente relativa all'assegno di mantenimento coniuge;
• Dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate da parte ricorrente;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Felice a Cancello (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 3, parte I,
Serie, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
• Spese di lite compensate.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 30.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2290/2019 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti FERRARA TIZIANA e Parte_1
FERRARA PASQUALE;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to SGAMBATI Controparte_1
ORLANDO;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.03.2019, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in San Felice a Cancello (CE) il 16.05.2002 con il resistente, dalla cui unione sono nati i figli (il 10.09.2003) e (il 19.08.2005) adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Per_1 Per_2
perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda deduceva che l'esito infelice dell'unione coniugale era scaturito dalla condotta del resistente che, in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, si dimostrava disinteressato ai bisogni della famiglia e intratteneva una relazione extraconiugale. Rappresentava, altresì, che nell'aprile del 2018 abbandonava, senza alcuna motivazione, la casa coniugale stabilendo la propria residenza presso l'abitazione della sua amante. La ricorrente chiedeva, pertanto, la separazione con addebito al marito;
l'assegnazione a sé della casa coniugale, l'affido condiviso dei figli;
l'obbligo per il padre di versare in favore dei figli un assegno di mantenimento mensile di euro
800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
l'obbligo per il resistente di versare in favore della ricorrente un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili;
di condannare il resistente al risarcimento del danno endofamiliare da quantificarsi in euro
100.000,00.
Con comparsa del 4.06.2019, si costituiva in giudizio il resistente, il quale contestava tutto quanto asserito dalla moglie in merito ai motivi della rottura. Deduceva infatti che la moglie, dopo la nascita della figlia , aveva deciso di non condividere più il talamo nunziale rendendo così inevitabile il Per_2
distacco del marito. Chiedeva, pertanto, la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie;
l'affido condiviso dei figli minori;
l'obbligo per il padre di versare un assegno di mantenimento esclusivamente in favore dei figli tenendo conto anche del suo stato di disoccupazione.
All'udienza Presidenziale del 6.6.2019, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione personale del resistente, il Presidente si riservava e con successiva ordinanza adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati. In particolare, disponeva l'affido condiviso dei minori con collocazione privilegiata presso la madre;
assegnava la casa coniugale alla madre;
regolamentava il diritto di visita padre-figli; disponeva a carico del padre l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento in favore dei figli l'assegno mensile di euro 400,00 (200,00 euro per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva a carico del marito l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 100,00 mensili;
fissava l'udienza per il prosieguo del giudizio.
Con memoria integrativa, il difensore, per parte ricorrente, contestava quanto dedotto dal resistente in merito alla fine del rapporto coniugale;
rappresentava che parte resistente stava disattendendo l'ordinanza presidenziale in quanto non versava né l'assegno di mantenimento in favore dei figli né quello in favore della moglie e che i figli e non volevano vedere il padre. Chiedeva, Per_1 Per_2
pertanto, disporsi l'affido esclusivo dei figli alla madre;
la condanna del resistente al risarcimento del danno endofamiliare per un importo totale di €. 100.000,00; la condanna del resistente alla restituzione delle spese sostenute e sopportate esclusivamente dalla ricorrente per il mantenimento dei figli nei mesi in cui il marito aveva abbandonato la casa coniugale;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Con memoria integrativa il difensore, per parte resistente, insisteva, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, affinché fosse previsto esclusivamente l'assegno di mantenimento in favore dei figli.
Era espletata l'istruttoria con l'escussione dei testi di parte ricorrente.
All'udienza del 28.03.2023 i difensori, per parte ricorrente, rappresentavano che controparte continuava a non versare il mantenimento mentre il difensore, per parte resistente, evidenziava che il suo assistito non svolgeva un'attività lavorativa stabile e che aveva rinunciato all'assegno unico;
il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.12.2024 i difensori, per parte ricorrente, si riportavano integralmente al ricorso introduttivo di separazione nonché alle conclusioni in esso formulate, alla memoria integrativa e alle tre memorie ex art.183 co. VI c.p.c.; Insistevano nella pronuncia della separazione con addebito a carico del sig.
e si opponevano alle richieste formulate dalla controparte perché non provate Controparte_1
e infondate in fatto e in diritto.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.12.2024 il difensore, per parte resistente, si riportava alla comparsa di costituzione e risposta, chiedeva il rigetto della domanda introduttiva del giudizio. Chiedeva assegnarsi la causa a sentenza.
Il giudice, lette le note, riservava la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. mandando al P.M. per il parere.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui, essendo venuta meno tra i coniugi ogni forma di comunione materiale e spirituale, ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. Negli atti introduttivi le parti hanno chiesto l'addebito della separazione al coniuge per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Le rispettive domande di addebito, pertanto, devono essere esaminate.
Preliminarmente si rileva che la domanda di addebito presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza.
Parte ricorrente ha avanzato domanda di addebito al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e in particolare dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresentando che il marito dal 2017, oltre a mostrarsi indifferente ai bisogni della propria famiglia, intratteneva una relazione extraconiugale e che nell'aprile del 2018 abbandonava definitivamente il tetto coniugale stabilendo la sua residenza presso l'abitazione della sua amante. La relazione extraconiugale intrattenuta da parte resistente deve ritenersi provata. Ed invero, quanto asserito dalla ricorrente ha trovato riscontro non solo nelle deposizioni testimoniali, le quali hanno fornito adeguata prova della condotta del resistente determinativa, secondo l'id quod plerumque accidit, della fine dell'unione coniugale (il teste, di parte ricorrente, : sulla circostanza lett. d) “In particolare, egli non Testimone_1
ha voluto più voluto dormire a casa ma si è trasferito presso l'abitazione della sua “amante” la signora in via Calzaretti – Santa Maria a Vico?” “sì è vero, lo so perché lo abbiamo Persona_3
seguito ed ho potuto costatare che lui non dormiva più a casa della mia amica”. Sulla circostanza lett.k) “Sin dall'anno 2016 il sig. viveva una relazione sentimentale con un'altra donna- CP_1
?” “si lo so, perché lo abbiamo pedinato e l'abbiamo visto che stava sempre con questa Persona_3
donna, talvolta in macchina e talvolta per strada”; il teste, di parte ricorrente, Testimone_2
sulla circostanza lett.d) “Si è vero, li ho visti anche insieme. Non mi ricordo precisamente quando è andato via, ma almeno da due tre anni. Ricordo che era andato via prima che mia figlia preparasse la documentazione per la separazione”; sulla circostanza lett.k) “sì è vero.”), ma nella stessa condotta di parte resistente. Quest'ultimo, infatti, non ha mai contestato, né attraverso gli scritti difensivi né mediante l'articolazione di prove, la sussistenza della predetta relazione extraconiugale, che, in ragione delle circostanze temporali ( la relazione extraconiugale e abbandono del tetto coniugale sono di poco antecedenti al deposito del ricorso) può certamente presumersi come causa principale della crisi. Inoltre, quanto eccepito dal resistente (disinteresse della moglie nei suoi riguardi) quale causa della crisi, è stato allegato genericamente e non supportato da alcun elemento probatorio.
Deve pertanto essere accolta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente e rigettata quella avanzata da parte resistente.
Nessun provvedimento dovrà essere adottato in merito all'affido ed il diritto di visita dei figli atteso che, nel corso del giudizio, gli stessi hanno raggiunto la maggiore età.
Per quanto concerne la casa coniugale questo Collegio, a conferma dell'ordinanza presidenziale, dispone l'assegnazione della casa a parte ricorrente, che la continuerà ad abitare con i figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente.
In relazione al mantenimento dei figli e , maggiorenni ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, occorre osservare quanto segue. Parte ricorrente ha chiesto disporsi a carico del padre un assegno di mantenimento complessivo di euro 800,00 mentre parte resistente si è reso disponibile a versare una somma per i figli rimettendosi al Tribunale per l'individuazione del corretto importo;
con ordinanza presidenziale il Tribunale, tenuto conto delle condizioni economiche del padre e delle esigenze dei figli minori, stabiliva a carico di parte resistente un assegno di mantenimento di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio). Orbene, questo Collegio ritiene di confermare tale importo atteso che la situazione reddituale delle parti è rimasta pressocché invariata e che i figli in ragione dell'età devono ritenersi in procinto di inserirsi nel mondo del lavoro. Pertanto, dispone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti, l'assegno mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ritiene il Tribunale che non possa essere accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere l'imposizione, a carico del marito, di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della moglie. Nel caso di specie, entrambe le parti dichiarano di non svolgere attività lavorativa né informano il Tribunale sulla percezione o meno di assegni sociali. Inoltre, parte ricorrente non ha allegato prova di circostanze ostative allo svolgimento di una attività lavorativa, né ha depositato certificazione reddituale attestante la propria condizione economica. Pertanto, non essendovi prova di una significativa disparità reddituale tra le parti, la domanda di mantenimento coniuge va rigettata.
Per quanto concerne le ulteriori domande avanzate da parte ricorrente, quali la richiesta di risarcimento dei danni per illecito endofamiliare nonché di restituzione delle spese sostenute dalla stessa, le stesse devono essere dichiarate inammissibili in mancanza di una connessione forte con il presente procedimento.
L'accoglimento parziale delle domande giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• Pronuncia ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi;
• Accoglie la domanda di addebito della separazione al marito formulata da parte ricorrente;
• Rigetta la domanda di addebito della separazione alla moglie avanzata da parte resistente;
• Conferma l'assegnazione della casa coniugale a parte ricorrente;
• Pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore dei figli e pari ad euro 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) da versare Per_1 Per_2
alla ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli
Indici Istat;
• Pone a carico del resistente l'obbligo di concorrere al 50% con la ricorrente alle spese mediche, sportive, scolastiche e a tutte le spese straordinarie necessarie per i figli (si richiama il Protocollo del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere);
• Rigetta la domanda formulata dalla ricorrente relativa all'assegno di mantenimento coniuge;
• Dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate da parte ricorrente;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Felice a Cancello (CE) (l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - atto n. 3, parte I,
Serie, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
• Spese di lite compensate.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 30.04.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio