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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2024, n. 5081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5081 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 15669/2023 R.G.
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, al corso Umberto I n. 365, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Vitagliano, Angela Barretta e Anna Barretta, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente-
E
, CP_1
elettivamente domiciliata in Afragola, alla via Imbriani n. 14, presso lo studio dell'avv.
Adolfo Di Paolo, da cui è rappresentata e difesa
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/12/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio la chiedendo “A- accertare e CP_1
dichiarare che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno.
B) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel IV livello del
CCNL Pubblici Esercizi e per l'effetto previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato, e comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati condannare la in Napoli alla via Controparte_2
Padre Mario Vergara al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 16.016,32 ovvero la maggiore o inferiore somma che dovesse risultare di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria. C)-condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione a sottoscritti procuratori”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di essere stato assunto come dipendente a tempo indeterminato con contratto part-time, ma di aver lavorato per un periodo senza formale inquadramento e comunque con orario di lavoro superiore a quello previsto in contratto;
b) Di avere diritto alle differenze retributive maturate.
Ritualmente citata in giudizio, la si è costituita chiedendo di dichiarare CP_1
cessata la materia del contendere alla luce del verbale di conciliazione intervenuto tra le parti in data antecedente al deposito del ricorso.
All'udienza del 13 novembre 2024 parte ricorrente ha confermato l'esistenza del verbale di conciliazione ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Parte resistente ha chiesto, invece, dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Ritenuta matura per la decisione la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
Alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze in atti non può essere dichiarata cessata la materia del contendere come richiesto dalle parti.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà,
Pag. 2 di 4 comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Deve quindi osservarsi che parte ricorrente nel presente giudizio ha domandato il pagamento di spettanze retributive asseritamente maturate nel corso del rapporto di lavoro con la resistente.
È stato prodotto in atti dalla resistente e confermato dal ricorrente in sede di prima udienza, che tuttavia, rispetto alle medesime spettanze domandante nel presente giudizio, era intervenuta tra le parti conciliazione in sede sindacale in data 22 novembre
2023.
Ne consegue che non essendo sopravvenuta la carenza di interesse, in quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio reca data successiva rispetto all'intervenuta conciliazione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la temerarietà della lite a fronte dell'inadempimento della resistente al verbale di conciliazione, eseguito solo in seguito a ricorso per decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 4.629,00 oltre IVA e cpa, con attribuzione.
Aversa, 13.11.2024
Pag. 3 di 4 Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 15669/2023 R.G.
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, al corso Umberto I n. 365, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Vitagliano, Angela Barretta e Anna Barretta, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente-
E
, CP_1
elettivamente domiciliata in Afragola, alla via Imbriani n. 14, presso lo studio dell'avv.
Adolfo Di Paolo, da cui è rappresentata e difesa
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/12/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio la chiedendo “A- accertare e CP_1
dichiarare che tra le parti intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno.
B) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel IV livello del
CCNL Pubblici Esercizi e per l'effetto previo accertamento delle somme spettanti al ricorrente in virtù delle mansioni effettivamente svolte, della quantità e della qualità della prestazione offerta e dell'inquadramento rivendicato, e comunque, per i titoli e le causali di cui alla narrativa del presente atto, integrate dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti allegati condannare la in Napoli alla via Controparte_2
Padre Mario Vergara al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 16.016,32 ovvero la maggiore o inferiore somma che dovesse risultare di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria. C)-condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio con attribuzione a sottoscritti procuratori”.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di essere stato assunto come dipendente a tempo indeterminato con contratto part-time, ma di aver lavorato per un periodo senza formale inquadramento e comunque con orario di lavoro superiore a quello previsto in contratto;
b) Di avere diritto alle differenze retributive maturate.
Ritualmente citata in giudizio, la si è costituita chiedendo di dichiarare CP_1
cessata la materia del contendere alla luce del verbale di conciliazione intervenuto tra le parti in data antecedente al deposito del ricorso.
All'udienza del 13 novembre 2024 parte ricorrente ha confermato l'esistenza del verbale di conciliazione ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Parte resistente ha chiesto, invece, dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Ritenuta matura per la decisione la causa è stata decisa con sentenza di cui è stata data lettura.
Alla luce delle allegazioni delle parti e delle risultanze in atti non può essere dichiarata cessata la materia del contendere come richiesto dalle parti.
La pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere è determinata dalla sopraggiunta carenza di interesse delle parti ad ottenere una pronuncia del giudice quanto all'oggetto del giudizio, in forza di accadimenti successivi rispetto alla sua instaurazione.
È noto, infatti che “la cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale” (cfr. Cass. Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020 (Rv. 657307 - 01)), ed è altresì pacifico in giurisprudenza che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà,
Pag. 2 di 4 comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (cfr. Cass. sez. II, 29/11/2016, n.24234).
Deve quindi osservarsi che parte ricorrente nel presente giudizio ha domandato il pagamento di spettanze retributive asseritamente maturate nel corso del rapporto di lavoro con la resistente.
È stato prodotto in atti dalla resistente e confermato dal ricorrente in sede di prima udienza, che tuttavia, rispetto alle medesime spettanze domandante nel presente giudizio, era intervenuta tra le parti conciliazione in sede sindacale in data 22 novembre
2023.
Ne consegue che non essendo sopravvenuta la carenza di interesse, in quanto il ricorso introduttivo del presente giudizio reca data successiva rispetto all'intervenuta conciliazione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la temerarietà della lite a fronte dell'inadempimento della resistente al verbale di conciliazione, eseguito solo in seguito a ricorso per decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 4.629,00 oltre IVA e cpa, con attribuzione.
Aversa, 13.11.2024
Pag. 3 di 4 Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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