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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 975/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 975, dell'anno 2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni – Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.,
[...]
Resistente contumace
OGGETTO: riconoscimento maggior grado malattia professionale - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 novembre 2023, ritualmente notificato, il ricorrente, operaio manutentore meccanico, ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di aver esperito
[...] infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare il giusto grado di danno biologico permanente derivato dalla patologia “Tendinite del sovraspinoso” dallo stesso sofferta e già riconosciuta dall'
[...] sul lavoro- come patologia di Controparte_3 natura professionale e, per l'effetto, condannare l' all'erogazione in suo CP_1 favore dei relativi benefici previdenziali previsti, nella misura di legge, previo cumulo con altre patologie già accertate e riconosciute. A fondamento del ricorso, deduceva: - Di essere stato esposto in ragione dell'attività lavorativa svolta sin dal 2003, ai rischi correlati alla movimentazione manuale di carichi, al sovraccarico biomeccanico agli arti superiori ed alle vibrazioni (Cfr. All.to 2 al ricorso– estratto contributivo e anamnesi lavorativa;
- Di aver contratto, in ragione di tale esposizione, la patologia “tendinite CP_1 del sovraspinoso” denunciata all' con domanda del 15.09.2022 (Cfr. All. CP_1
3 al ricorso); - Che l' , con nota del 13.01.2023, riconosceva la natura CP_1 professionale della malattia, valutando il danno biologico consequenziale nella misura del 5% (Cfr. All. 4 al ricorso); - Di aver proposto opposizione amministrativa avverso tale riduttiva valutazione, opposizione riscontrata negativamente dall' che confermava il giudizio già espresso (Cfr. All.ti 5 e CP_1
6 al ricorso). Il ricorrente, pertanto, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di CP_1
Terni, chiedendo: - di accertare e dichiarare che dalla malattia professionale
“Tendinite del sovraspinoso bilaterale” sia derivata una inabilità permanente dell'11%, o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l a corrispondere la rendita/indennizzo CP_1 corrispondente dalla data della richiesta, con la rivalutazione e gli interessi, previo cumulo con le patologie pregresse già accertate. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite. L' Controparte_2
in persona del direttore pro tempore, cui il
[...] ricorso è stato ritualmente notificato, non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia con decreto reso in data 26.02.2024, a seguito di note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ritenuto necessario ai fini del decidere, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, per l'effetto, può trovare accoglimento per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel CP_1 caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Nella fattispecie in esame, l' ha riconosciuto, nella fase CP_1 amministrativa, la natura professionale della malattia sofferta dalla parte ricorrente valutando il danno biologico permanente nella misura del 5%. Il ricorrente ha contestato tale valutazione, sostenendo che la riconosciuta patologia professionale debba ritenersi produttiva di un maggior grado di danno biologico permanente valutabile nella misura dell'11% (Cfr. relazione medico legale di parte – All. 7 al ricorso) Al fine di determinare il corretto grado di invalidità residuato al ricorrente per la patologia riconosciuta di origine professionale da parte dell' veniva CP_1 disposta consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor all'esito dell'indagine Persona_1 clinico anamnestica svolta e della documentazione sanitaria allegata, ha diagnosticato che il ricorrente è affetto da: “artropatia degenerativa di spalla destra con tendinosi del t. del sovraspinato e lesione parziale del t. del capo lungo del bicipite;
artropatia degenerativa di spalla sinistra con tendinosi del t. del sovraspinato associata lesione parziale di II grado del medesimo tendine”. L'ausiliario del giudice ha, quindi, valutato il danno biologico derivante dalla patologia riscontrata, nella misura del 9%, facendo richiamo alle voci n. 224 (Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi), n. 227 (Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale), e n. 228 (Esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza), di cui alle tabelle previste dal DPR 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni. Il CTU, inoltre, tenuto conto delle pregresse menomazioni già riconosciute nella misura del 6%, ha quantificato il danno biologico complessivo nella misura del 14%.
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono pervenute note concordi da parte del consulente di parte ricorrente, dottoressa Per_2
Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Ciò posto, in base al grado di invalidità riscontrato per la patologia in esame, pari al 9% e, operato il cumulo con la menomazione preesistente, quantificato complessivamente nella misura del 14%, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 15.09.2022. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alle rispettive domande amministrative fino al saldo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente CP_1 le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, nella causa iscritta al R.G. n. 975/2023, disattesa ogni altra Parte_1 eccezione e deduzione: a) accerta e dichiara che dalla malattia professionale cui è affetto il ricorrente “artropatia degenerativa di spalla destra con tendinosi del t. del sovraspinato e lesione parziale del t. del capo lungo del bicipite;
artropatia degenerativa di spalla sinistra con tendinosi del t. del sovraspinato associata lesione parziale di II grado del medesimo tendine” è derivato un danno biologico specifico del 9% e, operato il cumulo con le preesistenti menomazioni, complessivamente del 14%; b) dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a), del d. lgs. n. 38 del 2000, a decorrere dalla domanda amministrativa del 15.09.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo al dovuto fino al saldo;
e) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, liquidate con separato decreto. Terni, lì 23 gennaio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 975, dell'anno 2023, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni – Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avvocato Eliana Senatore, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del direttore reggente p.t.,
[...]
Resistente contumace
OGGETTO: riconoscimento maggior grado malattia professionale - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 23 novembre 2023, ritualmente notificato, il ricorrente, operaio manutentore meccanico, ha convenuto in giudizio l'
[...]
Controparte_2
in persona del direttore reggente p.t. e, premesso di aver esperito
[...] infruttuosamente la procedura amministrativa, ha chiesto al giudice di accertare il giusto grado di danno biologico permanente derivato dalla patologia “Tendinite del sovraspinoso” dallo stesso sofferta e già riconosciuta dall'
[...] sul lavoro- come patologia di Controparte_3 natura professionale e, per l'effetto, condannare l' all'erogazione in suo CP_1 favore dei relativi benefici previdenziali previsti, nella misura di legge, previo cumulo con altre patologie già accertate e riconosciute. A fondamento del ricorso, deduceva: - Di essere stato esposto in ragione dell'attività lavorativa svolta sin dal 2003, ai rischi correlati alla movimentazione manuale di carichi, al sovraccarico biomeccanico agli arti superiori ed alle vibrazioni (Cfr. All.to 2 al ricorso– estratto contributivo e anamnesi lavorativa;
- Di aver contratto, in ragione di tale esposizione, la patologia “tendinite CP_1 del sovraspinoso” denunciata all' con domanda del 15.09.2022 (Cfr. All. CP_1
3 al ricorso); - Che l' , con nota del 13.01.2023, riconosceva la natura CP_1 professionale della malattia, valutando il danno biologico consequenziale nella misura del 5% (Cfr. All. 4 al ricorso); - Di aver proposto opposizione amministrativa avverso tale riduttiva valutazione, opposizione riscontrata negativamente dall' che confermava il giudizio già espresso (Cfr. All.ti 5 e CP_1
6 al ricorso). Il ricorrente, pertanto, conveniva l' davanti al giudice del lavoro di CP_1
Terni, chiedendo: - di accertare e dichiarare che dalla malattia professionale
“Tendinite del sovraspinoso bilaterale” sia derivata una inabilità permanente dell'11%, o quella maggiore o minore percentuale che risulterà di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l a corrispondere la rendita/indennizzo CP_1 corrispondente dalla data della richiesta, con la rivalutazione e gli interessi, previo cumulo con le patologie pregresse già accertate. Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di lite. L' Controparte_2
in persona del direttore pro tempore, cui il
[...] ricorso è stato ritualmente notificato, non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia con decreto reso in data 26.02.2024, a seguito di note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ritenuto necessario ai fini del decidere, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, per l'effetto, può trovare accoglimento per quanto di ragione.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno
“tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel CP_1 caso, viceversa, di malattia non tabellata la prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Nella fattispecie in esame, l' ha riconosciuto, nella fase CP_1 amministrativa, la natura professionale della malattia sofferta dalla parte ricorrente valutando il danno biologico permanente nella misura del 5%. Il ricorrente ha contestato tale valutazione, sostenendo che la riconosciuta patologia professionale debba ritenersi produttiva di un maggior grado di danno biologico permanente valutabile nella misura dell'11% (Cfr. relazione medico legale di parte – All. 7 al ricorso) Al fine di determinare il corretto grado di invalidità residuato al ricorrente per la patologia riconosciuta di origine professionale da parte dell' veniva CP_1 disposta consulenza medico legale. Il C.T.U. nominato, dottor all'esito dell'indagine Persona_1 clinico anamnestica svolta e della documentazione sanitaria allegata, ha diagnosticato che il ricorrente è affetto da: “artropatia degenerativa di spalla destra con tendinosi del t. del sovraspinato e lesione parziale del t. del capo lungo del bicipite;
artropatia degenerativa di spalla sinistra con tendinosi del t. del sovraspinato associata lesione parziale di II grado del medesimo tendine”. L'ausiliario del giudice ha, quindi, valutato il danno biologico derivante dalla patologia riscontrata, nella misura del 9%, facendo richiamo alle voci n. 224 (Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo-omerale ai gradi estremi), n. 227 (Esiti di lesione delle strutture muscolo-tendinee della spalla, apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale), e n. 228 (Esiti di lesioni tendinee del muscolo bicipite brachiale, a seconda del deficit di forza), di cui alle tabelle previste dal DPR 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni. Il CTU, inoltre, tenuto conto delle pregresse menomazioni già riconosciute nella misura del 6%, ha quantificato il danno biologico complessivo nella misura del 14%.
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono pervenute note concordi da parte del consulente di parte ricorrente, dottoressa Per_2
Orbene, il metodo logico seguito dal consulente tecnico appare rigoroso, le sue considerazioni chiare e condivisibili e le sue conclusioni immuni da censure, tali da poter essere poste a base della presente decisione. Ciò posto, in base al grado di invalidità riscontrato per la patologia in esame, pari al 9% e, operato il cumulo con la menomazione preesistente, quantificato complessivamente nella misura del 14%, deve essere riconosciuto alla parte ricorrente un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a), del d. lgs. n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 15.09.2022. Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alle rispettive domande amministrative fino al saldo. L' soccombente, deve essere condannato a rimborsare al ricorrente CP_1 le spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Così, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, nella causa iscritta al R.G. n. 975/2023, disattesa ogni altra Parte_1 eccezione e deduzione: a) accerta e dichiara che dalla malattia professionale cui è affetto il ricorrente “artropatia degenerativa di spalla destra con tendinosi del t. del sovraspinato e lesione parziale del t. del capo lungo del bicipite;
artropatia degenerativa di spalla sinistra con tendinosi del t. del sovraspinato associata lesione parziale di II grado del medesimo tendine” è derivato un danno biologico specifico del 9% e, operato il cumulo con le preesistenti menomazioni, complessivamente del 14%; b) dichiara, pertanto, il diritto del ricorrente a percepire il relativo indennizzo, erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, lett. a), del d. lgs. n. 38 del 2000, a decorrere dalla domanda amministrativa del 15.09.2022, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo al dovuto fino al saldo;
e) condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Eliana Senatore, dichiaratasi antistataria. d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica, liquidate con separato decreto. Terni, lì 23 gennaio 2025
Il giudice
Michela Francorsi