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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/01/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2496/2024 del ruolo civile contenzioso ,
promossa da
in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Parte_1
, con sede legale in Montesano EN (LE) alla via
Parte_2
Della Libertà n.127 (P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio P.IVA_1
Antonio Dell'Abate mandato in atti
Ricorrente
contro
, già titolare della ditta , con Controparte_1 Parte_3
sede in Tiggiano rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Santese
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.281 decies s.p.c. del 11.04.2024 la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore conveniva in giudizio il sig.
[...]
per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: a) CP_1
A accertare e/o dichiarare l'accettazione tacita ex artt.474 e 476 c.p.c. in capo a , già titolare della ditta , Controparte_1 Parte_3
con sede in Tiggiano alla via Saragat n.3 dell'eredità
devoluta per testamento in morte di , nato a [...] il Persona_1 2
27.10.1928 ed ivi deceduto il 4.11.2011, sugli immobili descritti al punto II della premessa, con conseguente ordine di trascrizione al competente
Conservatore dei RR.II della predetta accettazione e suo esonero da ogni responsabilità in merito, oppure in alternativa con autorizzazione della deducente società ad effettuare la relativa trascrizione;
2)condannare esso al pagamento delle spese e competenze di lite. Controparte_1
Esponeva il ricorrente che in data in data 24.05.2022 notificava, per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario, atto di pignoramento immobiliare in danno di
[...]
, già titolare della ditta , con sede CP_1 Parte_3
in Tiggiano alla via Saragat, in forza di atto di precetto per la somma di €
34.022,96 oltre interessi moratori ed oneri di registrazione;
con il prefato atto venivano pignorate le seguenti unità immobiliari: II) 1°- piena proprietà del terreno sito in Corsano e contraddistinto nel Catasto dei
Terreni del Comune di Corsano al foglio 3 particella 910, qualità seminativo,
classe 3, superficie are 08 ca 70, reddito dominicale € 3,15 e reddito agrario €
2,25; 2°- piena proprietà del terreno sito in Corsano e contraddistinto nel
Catasto dei Terreni del Comune di Corsano al foglio 3 particella 911, qualità
seminativo, classe 3, superficie are 02 ca 10, reddito dominicale € 0,76 e reddito agrario € 0,54; 3°- piena proprietà del terreno sito in Corsano e contraddistinto nel Catasto dei Terreni del Comune di Corsano al foglio 3
particella 912, qualità seminativo, classe 3, superficie are 09 ca 90, reddito dominicale € 3,58 e reddito agrario € 2,56; 4°- piena proprietà del terreno sito in Corsano e contraddistinto nel Catasto dei Terreni del Comune di Corsano al foglio 3 particella 2106, qualità seminativo, classe 3, superficie are 83 ca 97,
reddito dominicale € 30,36 e 3
reddito agrario € 21,68; 5°- un quinto della proprietà del terreno sito in
Corsano e contraddistinto nel Catasto dei Terreni del Comune di Corsano al foglio 3 particella 376, qualità seminativo, classe 3, superficie are 07 ca 70,
reddito dominicale € 2,78 e reddito agrario € 1,99; 6°- piena proprietà del fabbricato sito in Corsano e contraddistinto nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di Corsano al foglio 3 particella 2107, categoria unità collabente;
La procedura immobiliare veniva iscritta a ruolo al n.196/2022 R.G.Es. del
Tribunale di Lecce Sezione Terza Civile;
in data 4.7.22 la chiedeva la vendita degli immobili staggiti Parte_1
depositando la certificazione notarile ex art.567 comma secondo c.p.c. per
Notaio di Novoli ove veniva attestato che “in virtù di successione Persona_2
testamentaria in morte di nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto il 4.11.2011, atto amm.vo den.1430 vol.9990/13 del Per_3
4.11.2013, trascritta l'11.04.2014 al n.11130 d'ordine e n.8896 particolare, le intere particelle 2106, 910, 911 e 912 del Catasto Terreni nonché l'intera particella 2107 del Catasto Fabbricati venivano devolute, in forza del testamento per Not. reg.to a Lecce il 26.01.2012 al n.963 e pubblicato Per_4
l'11.01.2012, a nato a [...] il [...]”, analoga Controparte_1
attestazione veniva rilasciata anche per la particella 376; in data 21.03.2023.
L' ordinanza di vendita disposta dal G.E. veniva notificata al debitore esecutato . Controparte_1
Il giorno 31.3.2023, previa comunicazione di convocazione delle parti il C.T.U.
Ing. incaricato dal G.E. teneva il sopralluogo per la Persona_5
ricognizione e misurazioni degli immobili, a cui prendeva parte anche
[...]
unitamente ad un suo tecnico fiduciario Ing. CP_1 Persona_6
come da verbale che veniva contestualmente redatto e sottoscritto 4
Con elaborato peritale del 11.5.2023 il C.T.U., in evasione dei quesiti posti dal
G.E., dava atto della proprietà dei terreni pignorati in capo a Controparte_1
in forza di successione testamentaria dal padre , nonché dello Persona_1
stato di possesso in capo al medesimo evidenziandone la sistemazione a seminativo e parzialmente ad uliveto, in buone condizioni di manutenzione;
Il Consulente allegava la visura storica di ogni particella di terreno oggetto di pignoramento da cui si traeva la voltura catastale dal de cuius Persona_1
in favore dell'odierno intimato nonché estratto di mappa;
a quel punto il G.E. disponeva la vendita dei beni nominando ausiliario delegato l'Avv. Carlo Congedo con il preliminare compito di verificare eventuali criticità della procedura esecutiva;
Il professionista delegato, con relazione del 30.8.23 riferiva: “i beni oggetto di pignoramento sono pervenuti al debitore in virtù di successione testamentaria in morte di , deceduto in data 04.11.2011 e quindi Persona_1
di testamento per atto Notaio del 26.1.12. Tale formalità, ossia Per_7
l'avvenuta trascrizione della successione testamentaria non determina però
l'acquisto del bene mortis causa in favore del debitore esecutato, in quanto non risulta essere stata trascritta l'accettazione dell'eredità e pertanto non risulta soddisfatto, ai fini della vendita dei beni in questione, il requisito della continuità delle trascrizioni di cui all'art.2650 c.c. “
Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza depositata e comunicata il
15.1.2024 rilevato che <se pur è pacifico che la voltura catastale rientri nel
compendio dei comportamenti ritenuti rilevanti dalla giurisprudenza ai fini della
sussistenza della accettazione tacita dell'eredità … tuttavia deve 5
escludersi che la voltura catastale abbia natura di atto pubblico, con la
conseguenza che non è consentito al giudice dell'esecuzione disporre la
trascrizione dell'accettazione tacita tantomeno può ritenersi che il G.E. abbia il
potere di accertamento della titolarità del diritto reale sul bene pignorato in
capo all'esecutato, posto che è onere del creditore procurarsi l'atto trascrivibile
instaurando un giudizio volto ad ottenere un provvedimento d'accertamento
della qualità di erede per effettuare così la trascrizione>> e ritenuto
<
dell'eventuale aggiudicatario laddove si proceda alla vendita dei beni staggiti>>, assegnava al creditore procedente termine di novanta Parte_1
giorni per l'introduzione del giudizio volto ad accertare la qualità di erede di riguardo ai beni pignorati al fine di procedere a ristabilire la Controparte_1
continuità delle trascrizioni ai sensi dell'art.2650 c.c sospendendo la procedura esecutiva.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il sig. il Controparte_1
quale chiedeva il Rigetto della l'avversa domanda, con condanna della ricorrente, al risarcimento danni in favore del resistente, ex art.96 c.p.c nella somma ritenuta di Giustizia;
Asseriva sostanzialmente il resistente che sugli immobili oggetto del pignoramento ed esecuzione immobiliare, ha continuativamente esercitato il pieno ed esclusivo possesso materiale e legale la moglie del de cuius,
, in favore della quale il resistente, quale figlio della Persona_8
stessa, si è limitato ad offrire gratuitamente un servizio di collaborazione.
Istruita la causa con copiosa documentazione precisate le conclusioni,
la causa veniva rinviata all'udienza del 22.01.2024 per la discussione, e quindi trattenuta per la decisione 6
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e pertanto merita accoglimento.
Occorre premettere che con riferimento alla posizione del resistente ,dalla copiosa documentazione versata in atti - in particolare dalla trascrizione della
Denuncia di Successione del 11.04,2014 nonché dalla “voltura catastale”
unitamente considerati - permettono di ritenere intervenuta in capo allo stesso una accettazione tacita della eredità ex art.476 c.c.
Peraltro, per costante giurisprudenza, già la sola voltura catastale del bene ricevuto in eredità, nella fattispecie accompagnata dalla trascrizione della relativa successione, costituisce accettazione tacita <
rilevante non solo dal punto di vista tributario per il pagamento dell'imposta,
ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, in quanto soltanto chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio di proprietà dal de cuius a se stesso>> (cfr. per tutte Cass. Civ.
Sez III ordinanza 14 aprile 2022 n.12259; Cass. Civ. Sez IV 22 gennaio 2020
ordinanza n.1438; Cass. Civ. 11 maggio 2009 n.10796; Cass. Civ. Sez II 29
marzo 2005 n.6574; Cass. Civ. Sez II 12 aprile 2002 n.5226).
Pertanto è evidente che gli assunti del resistente sono da considerarsi certamente privi di pregio giuridico.
Riguardo alle spese di giustizia ,seguono la soccombenze e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio la accoglie e cosi provvede: 7
1)A accertarta e dichiarata l'accettazione tacita ex artt.474 e 476 c.p.c. in capo a , già titolare della ditta Controparte_1 Parte_3
, con sede in Tiggiano alla via Saragat n.3 dell'eredità devoluta per
[...]
testamento in morte di , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduto il 4.11.2011, sugli immobili descritti al punto II) della premessa: 1°- piena proprietà del terreno sito in Corsano e contraddistinto nel Catasto dei
Terreni del Comune di Corsano al foglio 3 particella 910, qualità seminativo,
classe 3, superficie are 08 ca 70, reddito dominicale € 3,15 e reddito agrario €
2,25; 2°- piena proprietà del terreno sito in Corsano e contraddistinto nel
Catasto dei Terreni del Comune di Corsano al foglio 3 particella 911, qualità
seminativo, classe 3, superficie are 02 ca 10, reddito dominicale € 0,76 e reddito agrario € 0,54; 3°- piena proprietà del terreno sito in Corsano e contraddistinto nel Catasto dei Terreni del Comune di Corsano al foglio 3
particella 912, qualità seminativo, classe 3, superficie are 09 ca 90, reddito dominicale € 3,58 e reddito agrario € 2,56; 4°- piena proprietà del terreno sito in Corsano e contraddistinto nel Catasto dei Terreni del Comune di Corsano al foglio 3 particella 2106, qualità seminativo, classe 3, superficie are 83 ca 97,
reddito dominicale € 30,36 e reddito agrario € 21,68; 5°- un quinto della proprietà del terreno sito in
Corsano e contraddistinto nel Catasto dei Terreni del Comune di Corsano al foglio 3 particella 376, qualità seminativo, classe 3, superficie are 07 ca 70,
reddito dominicale € 2,78 e reddito agrario € 1,99; 6°- piena proprietà del fabbricato sito in Corsano e contraddistinto nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di Corsano al foglio 3 particella 2107, categoria unità collabente;
8
2) Ordina la trascrizione della emananda Sentenza presso il Competente
Registro Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate , Ufficio Provinciale di
Lecce – Territorio, Servizi di Pubblicità Immobiliare con esonero del suo conservatore da ogni responsabilità.
3) condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
della in persona del legale rappresentante pro-tempore che si Parte_1
liquidano in complessivi €.2.650,00 di cui €.250,00 per spese oltre rimborso forf ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore antistatario
Lecce, 23.01.2025 Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2496/2024 del ruolo civile contenzioso ,
promossa da
in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. Parte_1
, con sede legale in Montesano EN (LE) alla via
Parte_2
Della Libertà n.127 (P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nunzio P.IVA_1
Antonio Dell'Abate mandato in atti
Ricorrente
contro
, già titolare della ditta , con Controparte_1 Parte_3
sede in Tiggiano rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Santese
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.281 decies s.p.c. del 11.04.2024 la in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore conveniva in giudizio il sig.
[...]
per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: a) CP_1
A accertare e/o dichiarare l'accettazione tacita ex artt.474 e 476 c.p.c. in capo a , già titolare della ditta , Controparte_1 Parte_3
con sede in Tiggiano alla via Saragat n.3 dell'eredità
devoluta per testamento in morte di , nato a [...] il Persona_1 2
27.10.1928 ed ivi deceduto il 4.11.2011, sugli immobili descritti al punto II della premessa, con conseguente ordine di trascrizione al competente
Conservatore dei RR.II della predetta accettazione e suo esonero da ogni responsabilità in merito, oppure in alternativa con autorizzazione della deducente società ad effettuare la relativa trascrizione;
2)condannare esso al pagamento delle spese e competenze di lite. Controparte_1
Esponeva il ricorrente che in data in data 24.05.2022 notificava, per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario, atto di pignoramento immobiliare in danno di
[...]
, già titolare della ditta , con sede CP_1 Parte_3
in Tiggiano alla via Saragat, in forza di atto di precetto per la somma di €
34.022,96 oltre interessi moratori ed oneri di registrazione;
con il prefato atto venivano pignorate le seguenti unità immobiliari: II) 1°- piena proprietà del terreno sito in Corsano e contraddistinto nel Catasto dei
Terreni del Comune di Corsano al foglio 3 particella 910, qualità seminativo,
classe 3, superficie are 08 ca 70, reddito dominicale € 3,15 e reddito agrario €
2,25; 2°- piena proprietà del terreno sito in Corsano e contraddistinto nel
Catasto dei Terreni del Comune di Corsano al foglio 3 particella 911, qualità
seminativo, classe 3, superficie are 02 ca 10, reddito dominicale € 0,76 e reddito agrario € 0,54; 3°- piena proprietà del terreno sito in Corsano e contraddistinto nel Catasto dei Terreni del Comune di Corsano al foglio 3
particella 912, qualità seminativo, classe 3, superficie are 09 ca 90, reddito dominicale € 3,58 e reddito agrario € 2,56; 4°- piena proprietà del terreno sito in Corsano e contraddistinto nel Catasto dei Terreni del Comune di Corsano al foglio 3 particella 2106, qualità seminativo, classe 3, superficie are 83 ca 97,
reddito dominicale € 30,36 e 3
reddito agrario € 21,68; 5°- un quinto della proprietà del terreno sito in
Corsano e contraddistinto nel Catasto dei Terreni del Comune di Corsano al foglio 3 particella 376, qualità seminativo, classe 3, superficie are 07 ca 70,
reddito dominicale € 2,78 e reddito agrario € 1,99; 6°- piena proprietà del fabbricato sito in Corsano e contraddistinto nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di Corsano al foglio 3 particella 2107, categoria unità collabente;
La procedura immobiliare veniva iscritta a ruolo al n.196/2022 R.G.Es. del
Tribunale di Lecce Sezione Terza Civile;
in data 4.7.22 la chiedeva la vendita degli immobili staggiti Parte_1
depositando la certificazione notarile ex art.567 comma secondo c.p.c. per
Notaio di Novoli ove veniva attestato che “in virtù di successione Persona_2
testamentaria in morte di nato a [...] il [...] e Persona_1
deceduto il 4.11.2011, atto amm.vo den.1430 vol.9990/13 del Per_3
4.11.2013, trascritta l'11.04.2014 al n.11130 d'ordine e n.8896 particolare, le intere particelle 2106, 910, 911 e 912 del Catasto Terreni nonché l'intera particella 2107 del Catasto Fabbricati venivano devolute, in forza del testamento per Not. reg.to a Lecce il 26.01.2012 al n.963 e pubblicato Per_4
l'11.01.2012, a nato a [...] il [...]”, analoga Controparte_1
attestazione veniva rilasciata anche per la particella 376; in data 21.03.2023.
L' ordinanza di vendita disposta dal G.E. veniva notificata al debitore esecutato . Controparte_1
Il giorno 31.3.2023, previa comunicazione di convocazione delle parti il C.T.U.
Ing. incaricato dal G.E. teneva il sopralluogo per la Persona_5
ricognizione e misurazioni degli immobili, a cui prendeva parte anche
[...]
unitamente ad un suo tecnico fiduciario Ing. CP_1 Persona_6
come da verbale che veniva contestualmente redatto e sottoscritto 4
Con elaborato peritale del 11.5.2023 il C.T.U., in evasione dei quesiti posti dal
G.E., dava atto della proprietà dei terreni pignorati in capo a Controparte_1
in forza di successione testamentaria dal padre , nonché dello Persona_1
stato di possesso in capo al medesimo evidenziandone la sistemazione a seminativo e parzialmente ad uliveto, in buone condizioni di manutenzione;
Il Consulente allegava la visura storica di ogni particella di terreno oggetto di pignoramento da cui si traeva la voltura catastale dal de cuius Persona_1
in favore dell'odierno intimato nonché estratto di mappa;
a quel punto il G.E. disponeva la vendita dei beni nominando ausiliario delegato l'Avv. Carlo Congedo con il preliminare compito di verificare eventuali criticità della procedura esecutiva;
Il professionista delegato, con relazione del 30.8.23 riferiva: “i beni oggetto di pignoramento sono pervenuti al debitore in virtù di successione testamentaria in morte di , deceduto in data 04.11.2011 e quindi Persona_1
di testamento per atto Notaio del 26.1.12. Tale formalità, ossia Per_7
l'avvenuta trascrizione della successione testamentaria non determina però
l'acquisto del bene mortis causa in favore del debitore esecutato, in quanto non risulta essere stata trascritta l'accettazione dell'eredità e pertanto non risulta soddisfatto, ai fini della vendita dei beni in questione, il requisito della continuità delle trascrizioni di cui all'art.2650 c.c. “
Il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza depositata e comunicata il
15.1.2024 rilevato che <se pur è pacifico che la voltura catastale rientri nel
compendio dei comportamenti ritenuti rilevanti dalla giurisprudenza ai fini della
sussistenza della accettazione tacita dell'eredità … tuttavia deve 5
escludersi che la voltura catastale abbia natura di atto pubblico, con la
conseguenza che non è consentito al giudice dell'esecuzione disporre la
trascrizione dell'accettazione tacita tantomeno può ritenersi che il G.E. abbia il
potere di accertamento della titolarità del diritto reale sul bene pignorato in
capo all'esecutato, posto che è onere del creditore procurarsi l'atto trascrivibile
instaurando un giudizio volto ad ottenere un provvedimento d'accertamento
della qualità di erede per effettuare così la trascrizione>> e ritenuto
<
dell'eventuale aggiudicatario laddove si proceda alla vendita dei beni staggiti>>, assegnava al creditore procedente termine di novanta Parte_1
giorni per l'introduzione del giudizio volto ad accertare la qualità di erede di riguardo ai beni pignorati al fine di procedere a ristabilire la Controparte_1
continuità delle trascrizioni ai sensi dell'art.2650 c.c sospendendo la procedura esecutiva.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio il sig. il Controparte_1
quale chiedeva il Rigetto della l'avversa domanda, con condanna della ricorrente, al risarcimento danni in favore del resistente, ex art.96 c.p.c nella somma ritenuta di Giustizia;
Asseriva sostanzialmente il resistente che sugli immobili oggetto del pignoramento ed esecuzione immobiliare, ha continuativamente esercitato il pieno ed esclusivo possesso materiale e legale la moglie del de cuius,
, in favore della quale il resistente, quale figlio della Persona_8
stessa, si è limitato ad offrire gratuitamente un servizio di collaborazione.
Istruita la causa con copiosa documentazione precisate le conclusioni,
la causa veniva rinviata all'udienza del 22.01.2024 per la discussione, e quindi trattenuta per la decisione 6
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e pertanto merita accoglimento.
Occorre premettere che con riferimento alla posizione del resistente ,dalla copiosa documentazione versata in atti - in particolare dalla trascrizione della
Denuncia di Successione del 11.04,2014 nonché dalla “voltura catastale”
unitamente considerati - permettono di ritenere intervenuta in capo allo stesso una accettazione tacita della eredità ex art.476 c.c.
Peraltro, per costante giurisprudenza, già la sola voltura catastale del bene ricevuto in eredità, nella fattispecie accompagnata dalla trascrizione della relativa successione, costituisce accettazione tacita <
rilevante non solo dal punto di vista tributario per il pagamento dell'imposta,
ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi, in quanto soltanto chi intenda accettare l'eredità assume l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio di proprietà dal de cuius a se stesso>> (cfr. per tutte Cass. Civ.
Sez III ordinanza 14 aprile 2022 n.12259; Cass. Civ. Sez IV 22 gennaio 2020
ordinanza n.1438; Cass. Civ. 11 maggio 2009 n.10796; Cass. Civ. Sez II 29
marzo 2005 n.6574; Cass. Civ. Sez II 12 aprile 2002 n.5226).
Pertanto è evidente che gli assunti del resistente sono da considerarsi certamente privi di pregio giuridico.
Riguardo alle spese di giustizia ,seguono la soccombenze e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio la accoglie e cosi provvede: 7
1)A accertarta e dichiarata l'accettazione tacita ex artt.474 e 476 c.p.c. in capo a , già titolare della ditta Controparte_1 Parte_3
, con sede in Tiggiano alla via Saragat n.3 dell'eredità devoluta per
[...]
testamento in morte di , nato a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduto il 4.11.2011, sugli immobili descritti al punto II) della premessa: 1°- piena proprietà del terreno sito in Corsano e contraddistinto nel Catasto dei
Terreni del Comune di Corsano al foglio 3 particella 910, qualità seminativo,
classe 3, superficie are 08 ca 70, reddito dominicale € 3,15 e reddito agrario €
2,25; 2°- piena proprietà del terreno sito in Corsano e contraddistinto nel
Catasto dei Terreni del Comune di Corsano al foglio 3 particella 911, qualità
seminativo, classe 3, superficie are 02 ca 10, reddito dominicale € 0,76 e reddito agrario € 0,54; 3°- piena proprietà del terreno sito in Corsano e contraddistinto nel Catasto dei Terreni del Comune di Corsano al foglio 3
particella 912, qualità seminativo, classe 3, superficie are 09 ca 90, reddito dominicale € 3,58 e reddito agrario € 2,56; 4°- piena proprietà del terreno sito in Corsano e contraddistinto nel Catasto dei Terreni del Comune di Corsano al foglio 3 particella 2106, qualità seminativo, classe 3, superficie are 83 ca 97,
reddito dominicale € 30,36 e reddito agrario € 21,68; 5°- un quinto della proprietà del terreno sito in
Corsano e contraddistinto nel Catasto dei Terreni del Comune di Corsano al foglio 3 particella 376, qualità seminativo, classe 3, superficie are 07 ca 70,
reddito dominicale € 2,78 e reddito agrario € 1,99; 6°- piena proprietà del fabbricato sito in Corsano e contraddistinto nel Catasto dei Fabbricati del
Comune di Corsano al foglio 3 particella 2107, categoria unità collabente;
8
2) Ordina la trascrizione della emananda Sentenza presso il Competente
Registro Immobiliari presso l'Agenzia delle Entrate , Ufficio Provinciale di
Lecce – Territorio, Servizi di Pubblicità Immobiliare con esonero del suo conservatore da ogni responsabilità.
3) condanna il sig. alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1
della in persona del legale rappresentante pro-tempore che si Parte_1
liquidano in complessivi €.2.650,00 di cui €.250,00 per spese oltre rimborso forf ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore antistatario
Lecce, 23.01.2025 Il G.O. Marilena Caroppo