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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/04/2024, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6413/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6413 degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso da:
nata il [...] a (DRAGASANI) ROMANIA Parte_1
e nato il [...] ad [...]_2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti PAOLA DUCA e FIORENTINI GIORGIA.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: “1) i ricorrenti si obbligano sin d'ora a prestare reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del loro rispettivo passaporto individuale, nonché di quello individuale del figlio minore
Persona_1
2) i ricorrenti convengono che il figlio minore verrà affidato in via condivisa Persona_1
ad entrambi i genitori e resterà collocato a vivere e risiedere stabilmente nella abitazione già familiare, sita in Ancona, via Redipuglia n. 65, unitamente alla madre , con Parte_1
diritto dovere del padre di vigilare sulla sua cura, crescita, educazione ed istruzione;
3) le parti si danno reciprocamente atto che il sig. si impegna e si obbliga a Parte_2 lasciare l'abitazione sita in Ancona, via Redipuglia n. 65, a far data dal giorno in cui il presente
1 ricorso verrà depositato telematicamente e che entro tale giorno egli preleverà altresì tutti i suoi beni personali;
4) i ricorrenti convengono che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando Per_1
vorrà nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi e previo accordo con la IG.ra Parte_1
In considerazione della tenera età del bambino i ricorrenti concordano che il padre potrà
[...]
tenere con sé il figlio solo durante il giorno, astenendosi per il primo anno di vita dello stesso dal farlo pernottare in luogo diverso dalla casa familiare. Per il primo anno di vita del minore, inoltre, la nuova compagna del IG. potrà vedere solo ed esclusivamente alla Parte_2 Per_1 presenza della IG.ra . Dall'inizio del secondo anno di vita del bambino i Parte_1
ricorrenti convengono che la nuova compagna del IG. potrà gradualmente iniziare a Persona_1
frequentare alla presenza del solo padre e potrà vedere e tenere con sé il predetto minore Per_1
alla sua presenza. Sempre in considerazione della tenera età del bambino, fino al compimento del primo anno di età, i ricorrenti concordano sul fatto che il padre potrà accedere alla abitazione della madre per tutto il tempo necessario all'accudimento del minore e al fine di mantenere e rafforzare il legame tra padre e figlio;
5) per il corrente anno 2023 i ricorrenti convengono che: nel periodo delle vacanze natalizie,
trascorrerà la cena della Vigilia e il pranzo di Natale con la madre, mentre la cena del 25 Per_1
dicembre e il pranzo di Santo Stefano con il padre;
durante le vacanze pasquali invece Per_1
festeggerà con il padre la Pasqua cattolica e con la madre la Pasqua ortodossa. Dal compimento del secondo anno di età del bambino, i ricorrenti convengono che: nel periodo delle vacanze natalizie, coincidenti con quelle scolastiche, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per sette giorni consecutivi, ossia dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, o per periodi complessivamente pari a giorni sette (7), incluso il Natale ed il Capodanno, ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per 3 giorni consecutivi. Per le vacanze pasquali, invece, festeggerà sempre con il padre Per_1
la Pasqua cattolica e con la madre la Pasqua ortodossa;
6) dal compimento del secondo anno di età del bambino, i ricorrenti convengono che durante le vacanze estive, coincidenti con quelle scolastiche, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per quindici (15) giorni, anche non consecutivi, o comunque per periodi di durata complessiva pari a giorni quindici (15) e che comunicherà le date prescelte entro e non oltre la data del 30 maggio di ogni anno;
7) i ricorrenti convengono che il IG. verserà a entro il Parte_2 Parte_1
giorno cinque (5) di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore Per_1
l'importo di € 500,00, somma che dovrà essere rivalutata annualmente sulla base agli indici ISTAT;
2 8) i ricorrenti convengono che l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente da
[...]
e che, pertanto, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, Parte_1 Parte_2
a percepire lo stesso;
9) i ricorrenti convengono che tutte le spese straordinarie occorrende per il figlio minore saranno poste a carico di entrambi in misura pari al 50% ciascuno. Per spese straordinarie devono intendersi quelle indicate nel Protocollo del Processo Civile predisposto dal Tribunale di Ancona e concordato con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, dal Presidente del Tribunale.
In particolare, sono:
A) spese MEDICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo dei due genitori:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal;
Organizzazione_1
4) ticket sanitari.
B) Spese MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei due genitori:
1) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal;
Organizzazione_1
4) farmaci particolari.
C) Spese SCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo dei due genitori:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte relativa al vitto).
D) Spese SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei due genitori:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria.
E) Spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo dei due genitori:
1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
3 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
F) Spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo fra i due genitori:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby sitter);
3) viaggi e vacanze.
I ricorrenti convengono che il genitore, che avrà sostenuto per intero una delle spese straordinarie di cui al presente elenco, è obbligato a presentare all'altro genitore copia della documentazione che attesta e prova che tale spesa è stata realmente effettuata, entro e non oltre il termine essenziale di giorni quindici (15) dal giorno in cui la stessa è stata effettivamente sostenuta. I ricorrenti convengono altresì che il genitore che dovrà rimborsare detta spesa straordinaria, è obbligato ad effettuare il rimborso della quota del 50% di sua pertinenza all'altro entro e non oltre il termine essenziale di giorni quindici (15) dalla presentazione della documentazione giustificativa di spesa;
10) i ricorrenti convengono che tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale del figlio minore verranno prese concordemente dai due Per_1
genitori, nel rispetto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino. I ricorrenti inoltre convengono che dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti degli stessi in altre località quando avranno con loro il figlio minore;
11) le spese legali dovute per il compenso dello scrivente avvocato sono poste a carico del IG.
”. Parte_2
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio , nato Per_1
l'01.09.2023
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Ciò posto, il Collegio ritiene che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite sia con riferimento all'affidamento del figlio neonato (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali) sia con riferimento al suo mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle concrete esigenze del minore stesso.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17.04.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6413 degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso da:
nata il [...] a (DRAGASANI) ROMANIA Parte_1
e nato il [...] ad [...]_2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti PAOLA DUCA e FIORENTINI GIORGIA.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: “1) i ricorrenti si obbligano sin d'ora a prestare reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del loro rispettivo passaporto individuale, nonché di quello individuale del figlio minore
Persona_1
2) i ricorrenti convengono che il figlio minore verrà affidato in via condivisa Persona_1
ad entrambi i genitori e resterà collocato a vivere e risiedere stabilmente nella abitazione già familiare, sita in Ancona, via Redipuglia n. 65, unitamente alla madre , con Parte_1
diritto dovere del padre di vigilare sulla sua cura, crescita, educazione ed istruzione;
3) le parti si danno reciprocamente atto che il sig. si impegna e si obbliga a Parte_2 lasciare l'abitazione sita in Ancona, via Redipuglia n. 65, a far data dal giorno in cui il presente
1 ricorso verrà depositato telematicamente e che entro tale giorno egli preleverà altresì tutti i suoi beni personali;
4) i ricorrenti convengono che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando Per_1
vorrà nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi e previo accordo con la IG.ra Parte_1
In considerazione della tenera età del bambino i ricorrenti concordano che il padre potrà
[...]
tenere con sé il figlio solo durante il giorno, astenendosi per il primo anno di vita dello stesso dal farlo pernottare in luogo diverso dalla casa familiare. Per il primo anno di vita del minore, inoltre, la nuova compagna del IG. potrà vedere solo ed esclusivamente alla Parte_2 Per_1 presenza della IG.ra . Dall'inizio del secondo anno di vita del bambino i Parte_1
ricorrenti convengono che la nuova compagna del IG. potrà gradualmente iniziare a Persona_1
frequentare alla presenza del solo padre e potrà vedere e tenere con sé il predetto minore Per_1
alla sua presenza. Sempre in considerazione della tenera età del bambino, fino al compimento del primo anno di età, i ricorrenti concordano sul fatto che il padre potrà accedere alla abitazione della madre per tutto il tempo necessario all'accudimento del minore e al fine di mantenere e rafforzare il legame tra padre e figlio;
5) per il corrente anno 2023 i ricorrenti convengono che: nel periodo delle vacanze natalizie,
trascorrerà la cena della Vigilia e il pranzo di Natale con la madre, mentre la cena del 25 Per_1
dicembre e il pranzo di Santo Stefano con il padre;
durante le vacanze pasquali invece Per_1
festeggerà con il padre la Pasqua cattolica e con la madre la Pasqua ortodossa. Dal compimento del secondo anno di età del bambino, i ricorrenti convengono che: nel periodo delle vacanze natalizie, coincidenti con quelle scolastiche, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore per sette giorni consecutivi, ossia dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, o per periodi complessivamente pari a giorni sette (7), incluso il Natale ed il Capodanno, ad anni alterni;
durante le vacanze pasquali, coincidenti con quelle scolastiche, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per 3 giorni consecutivi. Per le vacanze pasquali, invece, festeggerà sempre con il padre Per_1
la Pasqua cattolica e con la madre la Pasqua ortodossa;
6) dal compimento del secondo anno di età del bambino, i ricorrenti convengono che durante le vacanze estive, coincidenti con quelle scolastiche, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio per quindici (15) giorni, anche non consecutivi, o comunque per periodi di durata complessiva pari a giorni quindici (15) e che comunicherà le date prescelte entro e non oltre la data del 30 maggio di ogni anno;
7) i ricorrenti convengono che il IG. verserà a entro il Parte_2 Parte_1
giorno cinque (5) di ogni mese, a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore Per_1
l'importo di € 500,00, somma che dovrà essere rivalutata annualmente sulla base agli indici ISTAT;
2 8) i ricorrenti convengono che l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente da
[...]
e che, pertanto, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, Parte_1 Parte_2
a percepire lo stesso;
9) i ricorrenti convengono che tutte le spese straordinarie occorrende per il figlio minore saranno poste a carico di entrambi in misura pari al 50% ciascuno. Per spese straordinarie devono intendersi quelle indicate nel Protocollo del Processo Civile predisposto dal Tribunale di Ancona e concordato con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, dal Presidente del Tribunale.
In particolare, sono:
A) spese MEDICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo dei due genitori:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal;
Organizzazione_1
4) ticket sanitari.
B) Spese MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei due genitori:
1) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal;
Organizzazione_1
4) farmaci particolari.
C) Spese SCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo dei due genitori:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte relativa al vitto).
D) Spese SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo dei due genitori:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria.
E) Spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo dei due genitori:
1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
3 2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
F) Spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo fra i due genitori:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby sitter);
3) viaggi e vacanze.
I ricorrenti convengono che il genitore, che avrà sostenuto per intero una delle spese straordinarie di cui al presente elenco, è obbligato a presentare all'altro genitore copia della documentazione che attesta e prova che tale spesa è stata realmente effettuata, entro e non oltre il termine essenziale di giorni quindici (15) dal giorno in cui la stessa è stata effettivamente sostenuta. I ricorrenti convengono altresì che il genitore che dovrà rimborsare detta spesa straordinaria, è obbligato ad effettuare il rimborso della quota del 50% di sua pertinenza all'altro entro e non oltre il termine essenziale di giorni quindici (15) dalla presentazione della documentazione giustificativa di spesa;
10) i ricorrenti convengono che tutte le decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale del figlio minore verranno prese concordemente dai due Per_1
genitori, nel rispetto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bambino. I ricorrenti inoltre convengono che dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti degli stessi in altre località quando avranno con loro il figlio minore;
11) le spese legali dovute per il compenso dello scrivente avvocato sono poste a carico del IG.
”. Parte_2
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto di disciplinare le modalità di affidamento, visita e mantenimento del figlio , nato Per_1
l'01.09.2023
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Ciò posto, il Collegio ritiene che le conclusioni concordate dalle parti possano essere recepite sia con riferimento all'affidamento del figlio neonato (previsto in forma condivisa e con adeguato spazio per entrambe le figure genitoriali) sia con riferimento al suo mantenimento, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti e delle concrete esigenze del minore stesso.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17.04.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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