Sentenza breve 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 21/04/2026, n. 7125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7125 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07125/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15733/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15733 del 2025, proposto da OL AI, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Rosario Vista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione
- del provvedimento, pubblicato in data 28/12/2025, con cui è stato comunicato l'esito della prova scritta del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02)" (Codice Concorso: GIUSTIZIA/2600ASSISTENTI/CODICE02), nella parte in cui alla ricorrente è stato attribuito un punteggio di 26/30, con la valutazione come errata della risposta al quesito n. 21;
- del silenzio serbato (o del provvedimento implicito di rigetto formatosi) sull'istanza di riesame in autotutela, trasmessa a mezzo PEC in data 13 novembre 2025, volta ad ottenere la rettifica della domanda di partecipazione per il riconoscimento dei titoli di preferenza;
- della futura graduatoria finale di merito, ove la stessa non tenga conto della rettifica del punteggio della prova scritta e del riconoscimento dei titoli di preferenza spettanti alla ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, i verbali della Commissione esaminatrice e le comunicazioni pubblicate sul portale inPA relative alla procedura concorsuale in oggetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 il dott. TI BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Premesso che:
- la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso in epigrafe indicato, sostenendo che il quiz n. 21 [così formulato: “ Individuare, tra i seguenti, un sinonimo di "propedeutico": scolastico; introduttivo (risposta indicata come esatta dall’Amministrazione) ; preliminare (risposta indicata dalla ricorrente”)] contenesse due risposte esatte, lamentando altresì il mancato riconoscimento dei titoli di preferenza (pur avendo la medesima dichiarato nella domanda di partecipazione di non esserne in possesso) rappresentati dal numero di figli a carico (dato comunicato all’Amministrazione pec del 13 novembre 2025, successivamente all’espletamento della prova scritta) e dall’aver svolto il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 73, d.l. n. 69/2013 (titolo indicato nella sezione del format della domanda di partecipazione relativa all’esperienze lavorative);
- le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno depositato il verbale n. 23 del 23 dicembre 2025, con il quale la Commissione ha provveduto in autotutela all’assegnazione di 0,75 punti per la risposta corretta fornita dalla ricorrente, ed hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per omessa impugnazione della graduatoria finale pubblicata in data 18 febbraio 2026;
- all’udienza in camera di consiglio dell’1 aprile 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla difesa erariale è infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con la quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento;
Ritenuto altresì di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di sopravvenuta improcedibilità del ricorso, stante l’avvenuto riconoscimento del punteggio aggiuntivo per il quesito n. 21 e l’infondatezza nel merito delle censure proposte in relazione alla mancata valutazione dei titoli di preferenza;
Considerato, quanto al quiz n. 21, che l’Amministrazione ha già rettificato in autotutela il punteggio della candidata collocandola nella graduatoria finale con il punteggio di 27/30, con conseguente cessata materia del contendere in parte qua (va comunque evidenziato che con sentenza del 18 dicembre 2025, n. 22913, questa Sezione aveva ritenuto fondata una censura analoga in quanto anche la risposta “preliminare” è da ritenersi corretta);
Considerato, quanto ai titoli di preferenza, che la ricorrente, lungi dall’incorrere in una mera omissione, ha espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione, formulata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non esserne in possesso;
Ritenuto, pertanto, che nel caso in esame devono trovare applicazione tanto il principio di autoresponsabilità dei concorrenti, quanto il principio secondo il quale nemo potest venire contra factum proprium , corollario del dovere di buona fede di cui all’art. 1, comma 2 bis , l. n. 241/90;
Ritenuto altresì che l’Amministrazione non avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio, dovendosi piuttosto applicare, nella fattispecie, quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, per cui nei procedimenti selettivi viene in rilievo il menzionato principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori nella compilazione della domanda, senza che sia possibile invocare al riguardo il soccorso istruttorio, poiché questo costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio competitorum (Cons. Stato, sez. VII, 2 settembre 2024, n. 7334);
Ritenuto in conclusione che:
- il ricorso è parzialmente fondato e va accolto con riguardo alle sole doglianze riferite al quesito n. 21;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione della parziale fondatezza del gravame e del comportamento tenuto dall’Amministrazione
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6- bis .1, d.P.R. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA RI, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
TI BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI BA | TA RI |
IL SEGRETARIO