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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/06/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2975 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione all'udienza del 12.03.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via D. Tripepi n. 3/A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Minniti che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attori
Contro
(C.F. ), in persona dell'avv. Annamaria Malara, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via D. Tripepi n. 64, presso lo studio dell'avv. Giovanni Travia che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta oggetto: accertamento negativo credito – contratto di somministrazione.
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come da atti e verbali di causa. pagina 1 di 12 Motivi della decisione
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio innanzi l'intestato Tribunale Parte_3 Controparte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e conseguentemente
[...]
dichiarare che , oggi , in persona del suo legale Controparte_2 Controparte_1
rappresentante p.t. ha effettuato una erronea rilevazione e misurazione dei consumi, dal
10\2010 al 09\2015, relativamente al POD n°IT001E76296936 in uso al sig. Parte_1
e per l'effetto annullare le misurazioni relative a detto periodo, contenute nella nota
[...]
del 14.10.2015 e, conseguentemente rideterminare, a seguito di CTU, per il periodo sopra determinato, l'effettivo consumo;
2) Accertare e conseguentemente dichiarare che
[...]
oggi , in persona del suo legale rappresentante p.t. ha Controparte_2 Controparte_1
effettuato una erronea rilevazione e misurazione dei consumi dal 06\2013 al 09\2015, relativamente al POD n°IT001E78658337 in uso al sig. e per l'effetto Parte_1
annullare le misurazioni relative a detto periodo, contenute nelle note del 14.10.2015 e, conseguentemente rideterminare, a seguito di CTU, per il periodo sopra determinato, l'effettivo consumo;
3) Accertare e conseguentemente dichiarare che Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante p.t., ha effettuato una erronea
[...]
rilevazione e misurazione dei consumi, dal 10\2010 al 09\2015, relativamente al POD n°
IT001E80825249 in uso al sig. e per l'effetto annullare le misurazioni Parte_2
relative a detto periodo, contenute nella nota del 13.10.2015 e, conseguentemente rideterminare, a seguito di CTU, per il periodo sopra determinato, l'effettivo consumo;
4)
Accertare e conseguentemente dichiarare che , oggi , Controparte_2 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t. ha effettuato una erronea rilevazione e misurazione dei consumi, dal 03\2011 al 09\2015, relativamente al POD n°
IT001E760836117 in uso al sig. e per l'effetto annullare le misurazioni Parte_3
relative a detto periodo, contenute nelle note del 13.10.2015 e 04.11.2015 e, conseguentemente rideterminare, a seguito di CTU, per il periodo sopra determinato l'effettivo consumo;
5) Accertare e conseguentemente dichiarare che , oggi e- Controparte_2
pagina 2 di 12 , in persona del suo legale rappresentante p.t. ha effettuato una erronea Controparte_2
rilevazione e misurazione dei consumi, dal 01\2012 al 10\2015, relativamente al POD
n°IT001E760836061 in uso al sig. e per l'effetto annullare la misurazioni Parte_3
relative a detto periodo, contenute nella nota del 15.10.2015 e, conseguentemente rideterminare, a seguito di CTU, per il periodo sopra determinato l'effettivo consumo. 6)
Condannare , al risarcimento del danno a favore degli attori quantificato in Controparte_1
€ 10.000,00 per ciascuno degli attori e/o in quella diversa somma accertata in corso di causa
e/o ritenuta congrua e/o di giustizia e/o liquidata in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”.
A fondamento della propria domanda, gli attori rappresentavano di essere proprietari di tre distinti appartamenti, dove vivevano con le rispettive famiglie, posti in un immobile di maggiore consistenza, sito in Lazzaro (RC), Corso Italia n°84. Gli stessi avevano richiesto, con separati contratti, il servizio di fornitura di energia elettrica ad . CP_2
[... In data 06.10.2015, a seguito di una verifica effettuata da , oggi Controparte_2
, presso gli impianti della e sul quadro generale di Controparte_3 Parte_4
adduzione e fornitura della energia elettrica alla medesima società, i dipendenti CP_2
avevano esteso tali verifiche anche ai misuratori di energia intestati agli attori e posti a fianco del predetto quadro di adduzione, recanti la dicitura “quadro parti comuni”.
Nell'immediatezza della verifica, alla presenza del solo sull'erroneo Parte_1
presupposto che i misuratori non erano regolari, avevano provveduto al distacco degli stessi.
Precisavano che le verifiche erano state contestate nell'immediatezza sia avuto riguardo alle modalità tecniche con le quali erano state effettuate, sia per la superficialità e la genericità con le quali erano state espletate.
Denunciavano l'illegittimità del comportamento tenuto dagli accertatori precisando di avere regolarmente pagato le fatture emesse dai vari fornitori, recanti un consumo costante nel tempo.
Affermavano che, in sede di verificazione, aveva sollecitato, senza Parte_1
effetto, gli accertatori alla verifica sulla riconducibilità di ogni singolo contatore al servizio pagina 3 di 12 delle abitazioni degli attori. I verificatori avevano, quindi, provveduto a sequestrare i misuratori.
La società convenuta aveva, successivamente, provveduto a comunicare agli attori i presunti consumi, calcolati sulla base della sezione dei cavi, come segue:
-con nota del 14.10.2015 aveva comunicato a una presunta Parte_1
quantificazione riferita al POD n°IT001E76296936, relativa al periodo da ottobre 2010 a settembre 2015, pari a complessivi € 68.129,81;
-con tre distinte note del 14.10.2015 aveva comunicato al medesimo soggetto una presunta quantificazione relativa al POD n°IT001E78658337, relativa al periodo da giugno
2013 a settembre 2015;
-con nota del 13.10.2015 aveva comunicato a una presunta Parte_2
quantificazione relativa al POD n°IT001E808825249, relativa al periodo da ottobre 2010 a settembre 2015, pari a complessivi € 68.053,33;
-con note del 13.10.2015 e del 04.11.2015, aveva comunicato a una Parte_3
presunta quantificazione riferita al POD n°IT001E760836117, relativa al periodo da marzo
2011 a settembre 2015, pari a complessivi € 59.447,61; con ulteriore nota del 15.10.2015 aveva comunicato, sempre a , una presunta quantificazione riferita al Parte_3
POD n°IT001E760836061, relativa al periodo da gennaio 2012 ad ottobre 2015 (fornitura, peraltro, disdetta dall'intestatario sin dal 2012).
Deducevano che, pur non avendo avuto rapporti contrattuali con , la Controparte_1
stessa società aveva provveduto alla manutenzione e agli interventi di rete, al trasporto e alla misurazione dell'energia elettrica erogata all'utente finale.
Precisavano di avere sempre e regolarmente, nel periodo in contestazione, corrisposto ai fornitori le somme da loro mensilmente fatturate.
Rilevavano di aver subito un danno a causa del comportamento autoritario tenuto dai verificatori quantificato in € 10.000,00 per ciascuno, e/o nella diversa somma da CP_2
accertare in corso di giudizio.
pagina 4 di 12 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.11.2018, si costituiva in giudizio la la quale, in primo luogo, distingueva le utenze intestate agli Controparte_1
attori in n. 3 utenze ad uso domestico (una di una di Parte_1 Parte_2
e una di ) e n. 2 utenze per altri usi (una di
[...] Parte_3 Parte_1
e una di a seguito della voltura dell'utenza già intestata alla Parte_3 [...]
. Parte_4
Precisava che la rilevazione dei consumi fatturati dal Fornitore rientrasse tra le competenze del Distributore e che, di conseguenza, in data 06.10.2015, era stata effettuata una verifica a sorpresa, con l'assistenza dei Carabinieri sui luoghi di causa, all'esito della quale era stata riscontrata una manomissione costituita da un allaccio diretto alla rete CP_2
mediante by-pass, interrata e ben occultata, tanto da necessitare l'intervento di un'impresa per eseguire uno scavo lungo 70 m e profondo 1 m. Durante la verifica era presente il quale si era assunto la piena responsabilità della manomissione. Le Parte_1
forniture erano state, di conseguenza, immediatamente staccate e i fatti erano stati denunciati alla Procura della Repubblica e all' . Controparte_4
Deduceva di avere, poi, provveduto alla ricostruzione delle misure relativamente al quinquennio antecedente la verifica (ottobre 2010-ottobre 2015), sulla base del criterio della
Potenza Tecnicamente Prelevabile dalla rete in regime continuativo e in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione, moltiplicando i kW tecnicamente prelevabili in base alla tipologia e alla sezione del cavo per le ore di utilizzazione annue stimate a seconda della destinazione dell'utenza (2,5 ore al giorno per uso domestico e 5 ore al giorno per altri usi).
Ricostruiva la normativa in materia evidenziando l'assenza di rapporti contrattuali tra il distributore e gli utenti finali.
In punto di diritto e in via preliminare eccepiva la continenza rispetto alla domanda proposta da in ragione della pendenza di un procedimento di Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo (RG. 4109/2016) relativo al POD n°IT001E78658337 e alla medesima verifica del 06.10.2015 ma ad un diverso periodo di ricostruzione dei consumi.
pagina 5 di 12 Eccepiva, inoltre, la litispendenza tra i due giudizi avuto riguardo alla domanda di risarcimento del danno.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda diretta nei confronti del distributore in ragione dell'insussistenza di alcun rapporto di natura contrattuale tra le parti e stante la mancata formulazione di alcuna domanda nei confronti dei fornitori, notiziati del presente giudizio solo per opportuna conoscenza.
Di conseguenza, affermava la riqualificazione della domanda risarcitoria nell'ambito dell'art. 2043 c.c.
Deduceva la legittimità del proprio operato a fronte dell'acclarata manomissione posta in essere da In particolare, contestava la consulenza di parte depositata Parte_1
da parte attrice, ponendo in evidenza che quanto affermato dal CTP era derivato da rilievi effettuati sulla base di uno stato di fatto differente rispetto a quello riscontrato dai verificatori in data 06.10.2015. Precisava, altresì, che gli attori erano nella disponibilità di un telecomando con cui potevano escludere la frode a fronte di un eventuale generico controllo del personale di . Controparte_1
Poneva in evidenza la valenza probatoria delle risultanze degli accertamenti compiuti dai verificatori, quali pubblici ufficiali.
Quanto alla ricostruzione dei consumi, precisava che, anche se la fornitura intestata a era stata dismessa sin da luglio 2012, questo non escludeva che l'unità Parte_3
immobiliare potesse essere alimentata tramite l'allaccio abusivo e con evasione totale dei costi.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno, rilevava la nullità per genericità e, in ogni caso, formulava eccezione ex art. 1227 comma 2 c.c. tenuto conto che gli asseriti danni lamentati dagli attori erano la conseguenza del loro comportamento doloso.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare accogliere l'eccezione di litispendenza/continenza sollevata in relazione alla domanda del sig.
. 2) Ancora in via preliminare accogliere l'eccezione di inammissibilità Parte_1
della domanda diretta a contestare l'attività di ricostruzione dei consumi. 3) Rigettare la
pagina 6 di 12 domanda avversaria perché infondata o in via gradata rideterminare la misura dei consumi ricostruiti alla luce delle risultanze del presente giudizio. 4) Dichiarare la nullità della domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori o in via gradata rigettare la stessa perché infondata e comunque sprovvista di supporto probatorio. In via ulteriormente gradata accogliere l'eccezione ex art. 1227c.c. 5) Condannare gli attori al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
All'udienza del 19.12.2018 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 13.02.2020, il GI rigettava le richieste di prova orale e, ritenuto opportuno disporre CTU, nominava l'Ing. , il quale, prestato Persona_1
giuramento, depositava l'elaborato peritale in data 19.04.2021.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 12.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.La domanda degli attori è parzialmente fondata.
L'odierno giudizio ha ad oggetto una domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta nei confronti degli odierni attori sulla base del calcolo presuntivo dei consumi di energia elettrica, in ragione dell'acclarato allaccio abusivo diretto da parte attori alla rete CP_2
Più precisamente, la società convenuta, applicando il criterio della potenza tecnicamente prelevabile, ha provveduto al ricalcolo presuntivo dei consumi relativi al quinquennio ottobre 2010-ottobre 2015 e, dal canto loro, gli attori hanno contestato tale modalità di calcolo per la determinazione dell'importo, nonché la sospensione della fornitura di energia elettrica, chiedendo il risarcimento del danno.
2.1.In primo luogo, va rigettata l'eccezione di litispendenza o continenza;
invero, si tratta di giudizi pendenti presso il medesimo ufficio per cui sarebbe stato necessario attivare i meccanismi per la riunione.
2.2.Occorre rigettare l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda per assenza di vincolo contrattuale formulata da parte convenuta.
pagina 7 di 12 Sul punto, occorre evidenziare che la ricostruzione dei consumi opera in maniera diversa a seconda che il fatto costitutivo del credito sia, in punto di inquadramento giuridico della fattispecie, un inadempimento contrattuale per violazione dell'obbligo di buona fede ovvero un illecito di natura extracontrattuale discendente da una condotta fraudolenta, astrattamente idonea ad integrare la fattispecie di furto di energia elettrica.
Infatti, è configurabile una responsabilità contrattuale per inosservanza del dovere di buona fede nella fase esecutiva del rapporto nei soli casi di prelievo irregolare di energia, ossia allorquando, sia pur nell'ambito di un rapporto contrattuale sussistente tra le parti in causa, sia ravvisabile la violazione del dovere di custodia e di vigilanza a cui è naturalmente tenuta la parte contraente, nella verifica del corretto funzionamento del contatore e dunque nella corretta registrazione dei consumi rilevati.
Di contro, si è al di fuori di tale ambito applicativo, allorquando si sia in presenza di un prelievo fraudolento di energia, ossia allorquando, sia ravvisabile una condotta illecita che, del tutto estranea alla sfera contrattuale, sia dolosamente diretta proprio ad eludere la registrazione dei dati e, pertanto, a bypassare la regolamentazione dell'esecuzione della prestazione sulla base delle pattuizioni contenute nel rapporto contrattuale.
Nel caso di specie, si rientra proprio in tale ultimo ambito applicativo essendo stato accertato dagli organi accertatori, non già la presenza di un guasto e/o anomalia al contatore, quanto piuttosto una condotta volta ad ottenere la somministrazione di energia al di fuori di quanto previsto dal rapporto contrattuale.
Di conseguenza, non possono trovare applicazione all'ipotesi del prelievo fraudolento i principi elaborati dalla giurisprudenza secondo cui “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di
pagina 8 di 12 terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. civ., sez. III, n. 19154/2018).
Infatti, la presunzione di veridicità della rivelazione dei consumi presuppone la registrazione degli stessi, mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento, essendo proprio la registrazione ad essere falsata, occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione.
Per tale ragione, quindi, qualsiasi criterio adoperato dalla compagnia somministrante non può che esser di tipo presuntivo, mancando a monte la registrazione di un consumo effettivo e reale a causa dell'allaccio abusivo diretto.
A seguito della scoperta, quindi, la compagnia ha, da un lato, provveduto alla trasmissione della denuncia all'Autorità Giudiziaria competente e, dall'altro e per quel che rileva in questa sede, stimato i consumi sottratti per il periodo ottobre 2010-settembre
2015, avvalendosi del criterio della “potenza tecnica prelevabile” determinata dalla sezione del cavo.
Ora, rispetto alla validità di tale criterio non vi è alcun dubbio, atteso che anche la stessa
Corte di Cassazione vi ha fatto ricorso in casi analoghi (cfr. Cass. civ., 5219/2025: “il metodo prescelto - quello della potenza tecnicamente prelevabile – applicato più volte in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa dalla giurisprudenza di merito e ritenuto da questa Corte non arbitrario (v., ad esempio, Cass. 22/07/2024, n. 20249)…”).
Tuttavia, a fronte della contestazione mossa in ordine al quantum richiesto, si è resa necessaria l'istruzione della causa mediante consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare la correttezza del calcolo effettuato dalla società convenuta.
2.3.Sul punto, tuttavia, corre l'obbligo di precisare che i conteggi bastati su criteri presuntivi effettuati dalla convenuta sono risultati, a seguito dell'istruttoria del presente giudizio, sproporzionati per eccesso.
Il consulente nominato da questo Tribunale, infatti, ha avuto modo di evidenziare delle criticità relative ai calcoli effettuati dalla società distributrice.
pagina 9 di 12 In primo luogo, pur avendo accertato la congruità delle “ore di utilizzazione annue” prese in considerazione dalla convenuta avuto riguardo alle n.3 utenze monofasi domestiche (2,5 ore giornaliere), ha contestato le ore considerate per le n. 2 utenze trifasi altri usi;
infatti, in relazione a queste ultime, il CTU “non ritiene congruo quanto considerato per il motivo che il cavo 4x16 mmq, nelle 5 ore giornaliere prese a riferimento, poteva alimentare, alla potenza tecnicamente prelevabile, una sola delle due utenze trifasi”. Alla luce di ciò, ha ritenuto opportuno prendere a riferimento per la ricostruzione dei consumi 2,5 ore giornaliere per ciascuna di tali utenze (cfr. pag. 7 ctu). Anche il valore di potenza prelevabile per le utenze monofasi domestiche è stato considerato non congruo.
Ha, inoltre, circoscritto la ricostruzione dei consumi all'arco temporale ricompreso tra ottobre 2010 e settembre 2015.
Applicando i predetti correttivi al calcolo presuntivo, ha evidenziato la variazione percentuale per ogni utenza rispetto al consumo ricostruito da parte della convenuta.
Più specificamente, quanto alle utenze intestate a ha evidenziato Parte_1
una variazione percentuale in eccesso pari al 66,91% (POD n. IT001E76296936) e pari al
50,95% (POD n. IT001E78658337).
In relazione alle forniture intestate a ha evidenziato una variazione Parte_3
percentuale in eccesso pari al 68,69% (POD n. IT001E760836117) e pari al 49,47% (POD n.
IT001E760836061).
Da ultimo, quanto all'utenza intestata a , ha rilevato una variazione Parte_2
percentuale in eccesso pari al 68,99% (POD n. IT001E80825249).
Da ciò consegue che le misurazioni della convenuta deve reputarsi illegittime per un importo pari alle percentuali evidenziate dal consulente per ciascuna utenza.
I corretti consumi sono quelli indicati per ogni utenza a pag. 12-13-14 della CTU.
3.Infine, occorre rigettare la domanda attorea di risarcimento del danno.
Gli attori, infatti, promuovono tale domanda risarcitoria sul presupposto che il distacco dell'energia elettrica ha creato loro un danno. Oltre all'estrema genericità della formulazione della domanda proposta, si rileva che gli stessi attori non si avvedono della circostanza che pagina 10 di 12 l'illecito, penale e amministrativo, è incontestato che sia stato posto in essere e che, di conseguenza, il distacco dell'allaccio non era stato altro che la conseguenza naturale e diretta della rilevazione dell'abuso (in tema di valore probatorio dei verbali di verificazione redatti dai tecnici cfr. Cass. civ., n. 8823/2017: “il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti”).
4.Quanto alle spese di lite, avuto riguardo al solo parziale accoglimento delle domande attoree e alla natura della causa, si ritiene equo compensare per la metà ed il residuo, liquidato in base ai parametri minimi, viene posto a carico della convenuta ed a favore degli attori.
P.Q.M
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e dichiara la parziale illegittimità delle misurazioni presuntive effettuate dalla convenuta e, per l'effetto, ridetermina i consumi secondo quanto indicato in parte motiva;
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
3. Compensa in ragione della metà le spese di lite tra le parti, ponendo il residuo che liquida in € 2.309,00 per onorari ed € 815,08 per spese vive documentate, oltre iva,
cpa e rimborso forfettario al 15% a carico della convenuta, con distrazione in favore dell'avv. Minniti.
4. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu.
Reggio Calabria, 27.06.2025 pagina 11 di 12 il Giudice
dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2975 dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione all'udienza del 12.03.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via D. Tripepi n. 3/A, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Minniti che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione attori
Contro
(C.F. ), in persona dell'avv. Annamaria Malara, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via D. Tripepi n. 64, presso lo studio dell'avv. Giovanni Travia che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta oggetto: accertamento negativo credito – contratto di somministrazione.
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludevano come da atti e verbali di causa. pagina 1 di 12 Motivi della decisione
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio innanzi l'intestato Tribunale Parte_3 Controparte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e conseguentemente
[...]
dichiarare che , oggi , in persona del suo legale Controparte_2 Controparte_1
rappresentante p.t. ha effettuato una erronea rilevazione e misurazione dei consumi, dal
10\2010 al 09\2015, relativamente al POD n°IT001E76296936 in uso al sig. Parte_1
e per l'effetto annullare le misurazioni relative a detto periodo, contenute nella nota
[...]
del 14.10.2015 e, conseguentemente rideterminare, a seguito di CTU, per il periodo sopra determinato, l'effettivo consumo;
2) Accertare e conseguentemente dichiarare che
[...]
oggi , in persona del suo legale rappresentante p.t. ha Controparte_2 Controparte_1
effettuato una erronea rilevazione e misurazione dei consumi dal 06\2013 al 09\2015, relativamente al POD n°IT001E78658337 in uso al sig. e per l'effetto Parte_1
annullare le misurazioni relative a detto periodo, contenute nelle note del 14.10.2015 e, conseguentemente rideterminare, a seguito di CTU, per il periodo sopra determinato, l'effettivo consumo;
3) Accertare e conseguentemente dichiarare che Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante p.t., ha effettuato una erronea
[...]
rilevazione e misurazione dei consumi, dal 10\2010 al 09\2015, relativamente al POD n°
IT001E80825249 in uso al sig. e per l'effetto annullare le misurazioni Parte_2
relative a detto periodo, contenute nella nota del 13.10.2015 e, conseguentemente rideterminare, a seguito di CTU, per il periodo sopra determinato, l'effettivo consumo;
4)
Accertare e conseguentemente dichiarare che , oggi , Controparte_2 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t. ha effettuato una erronea rilevazione e misurazione dei consumi, dal 03\2011 al 09\2015, relativamente al POD n°
IT001E760836117 in uso al sig. e per l'effetto annullare le misurazioni Parte_3
relative a detto periodo, contenute nelle note del 13.10.2015 e 04.11.2015 e, conseguentemente rideterminare, a seguito di CTU, per il periodo sopra determinato l'effettivo consumo;
5) Accertare e conseguentemente dichiarare che , oggi e- Controparte_2
pagina 2 di 12 , in persona del suo legale rappresentante p.t. ha effettuato una erronea Controparte_2
rilevazione e misurazione dei consumi, dal 01\2012 al 10\2015, relativamente al POD
n°IT001E760836061 in uso al sig. e per l'effetto annullare la misurazioni Parte_3
relative a detto periodo, contenute nella nota del 15.10.2015 e, conseguentemente rideterminare, a seguito di CTU, per il periodo sopra determinato l'effettivo consumo. 6)
Condannare , al risarcimento del danno a favore degli attori quantificato in Controparte_1
€ 10.000,00 per ciascuno degli attori e/o in quella diversa somma accertata in corso di causa
e/o ritenuta congrua e/o di giustizia e/o liquidata in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore”.
A fondamento della propria domanda, gli attori rappresentavano di essere proprietari di tre distinti appartamenti, dove vivevano con le rispettive famiglie, posti in un immobile di maggiore consistenza, sito in Lazzaro (RC), Corso Italia n°84. Gli stessi avevano richiesto, con separati contratti, il servizio di fornitura di energia elettrica ad . CP_2
[... In data 06.10.2015, a seguito di una verifica effettuata da , oggi Controparte_2
, presso gli impianti della e sul quadro generale di Controparte_3 Parte_4
adduzione e fornitura della energia elettrica alla medesima società, i dipendenti CP_2
avevano esteso tali verifiche anche ai misuratori di energia intestati agli attori e posti a fianco del predetto quadro di adduzione, recanti la dicitura “quadro parti comuni”.
Nell'immediatezza della verifica, alla presenza del solo sull'erroneo Parte_1
presupposto che i misuratori non erano regolari, avevano provveduto al distacco degli stessi.
Precisavano che le verifiche erano state contestate nell'immediatezza sia avuto riguardo alle modalità tecniche con le quali erano state effettuate, sia per la superficialità e la genericità con le quali erano state espletate.
Denunciavano l'illegittimità del comportamento tenuto dagli accertatori precisando di avere regolarmente pagato le fatture emesse dai vari fornitori, recanti un consumo costante nel tempo.
Affermavano che, in sede di verificazione, aveva sollecitato, senza Parte_1
effetto, gli accertatori alla verifica sulla riconducibilità di ogni singolo contatore al servizio pagina 3 di 12 delle abitazioni degli attori. I verificatori avevano, quindi, provveduto a sequestrare i misuratori.
La società convenuta aveva, successivamente, provveduto a comunicare agli attori i presunti consumi, calcolati sulla base della sezione dei cavi, come segue:
-con nota del 14.10.2015 aveva comunicato a una presunta Parte_1
quantificazione riferita al POD n°IT001E76296936, relativa al periodo da ottobre 2010 a settembre 2015, pari a complessivi € 68.129,81;
-con tre distinte note del 14.10.2015 aveva comunicato al medesimo soggetto una presunta quantificazione relativa al POD n°IT001E78658337, relativa al periodo da giugno
2013 a settembre 2015;
-con nota del 13.10.2015 aveva comunicato a una presunta Parte_2
quantificazione relativa al POD n°IT001E808825249, relativa al periodo da ottobre 2010 a settembre 2015, pari a complessivi € 68.053,33;
-con note del 13.10.2015 e del 04.11.2015, aveva comunicato a una Parte_3
presunta quantificazione riferita al POD n°IT001E760836117, relativa al periodo da marzo
2011 a settembre 2015, pari a complessivi € 59.447,61; con ulteriore nota del 15.10.2015 aveva comunicato, sempre a , una presunta quantificazione riferita al Parte_3
POD n°IT001E760836061, relativa al periodo da gennaio 2012 ad ottobre 2015 (fornitura, peraltro, disdetta dall'intestatario sin dal 2012).
Deducevano che, pur non avendo avuto rapporti contrattuali con , la Controparte_1
stessa società aveva provveduto alla manutenzione e agli interventi di rete, al trasporto e alla misurazione dell'energia elettrica erogata all'utente finale.
Precisavano di avere sempre e regolarmente, nel periodo in contestazione, corrisposto ai fornitori le somme da loro mensilmente fatturate.
Rilevavano di aver subito un danno a causa del comportamento autoritario tenuto dai verificatori quantificato in € 10.000,00 per ciascuno, e/o nella diversa somma da CP_2
accertare in corso di giudizio.
pagina 4 di 12 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 26.11.2018, si costituiva in giudizio la la quale, in primo luogo, distingueva le utenze intestate agli Controparte_1
attori in n. 3 utenze ad uso domestico (una di una di Parte_1 Parte_2
e una di ) e n. 2 utenze per altri usi (una di
[...] Parte_3 Parte_1
e una di a seguito della voltura dell'utenza già intestata alla Parte_3 [...]
. Parte_4
Precisava che la rilevazione dei consumi fatturati dal Fornitore rientrasse tra le competenze del Distributore e che, di conseguenza, in data 06.10.2015, era stata effettuata una verifica a sorpresa, con l'assistenza dei Carabinieri sui luoghi di causa, all'esito della quale era stata riscontrata una manomissione costituita da un allaccio diretto alla rete CP_2
mediante by-pass, interrata e ben occultata, tanto da necessitare l'intervento di un'impresa per eseguire uno scavo lungo 70 m e profondo 1 m. Durante la verifica era presente il quale si era assunto la piena responsabilità della manomissione. Le Parte_1
forniture erano state, di conseguenza, immediatamente staccate e i fatti erano stati denunciati alla Procura della Repubblica e all' . Controparte_4
Deduceva di avere, poi, provveduto alla ricostruzione delle misure relativamente al quinquennio antecedente la verifica (ottobre 2010-ottobre 2015), sulla base del criterio della
Potenza Tecnicamente Prelevabile dalla rete in regime continuativo e in relazione alle caratteristiche elettriche della connessione, moltiplicando i kW tecnicamente prelevabili in base alla tipologia e alla sezione del cavo per le ore di utilizzazione annue stimate a seconda della destinazione dell'utenza (2,5 ore al giorno per uso domestico e 5 ore al giorno per altri usi).
Ricostruiva la normativa in materia evidenziando l'assenza di rapporti contrattuali tra il distributore e gli utenti finali.
In punto di diritto e in via preliminare eccepiva la continenza rispetto alla domanda proposta da in ragione della pendenza di un procedimento di Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo (RG. 4109/2016) relativo al POD n°IT001E78658337 e alla medesima verifica del 06.10.2015 ma ad un diverso periodo di ricostruzione dei consumi.
pagina 5 di 12 Eccepiva, inoltre, la litispendenza tra i due giudizi avuto riguardo alla domanda di risarcimento del danno.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda diretta nei confronti del distributore in ragione dell'insussistenza di alcun rapporto di natura contrattuale tra le parti e stante la mancata formulazione di alcuna domanda nei confronti dei fornitori, notiziati del presente giudizio solo per opportuna conoscenza.
Di conseguenza, affermava la riqualificazione della domanda risarcitoria nell'ambito dell'art. 2043 c.c.
Deduceva la legittimità del proprio operato a fronte dell'acclarata manomissione posta in essere da In particolare, contestava la consulenza di parte depositata Parte_1
da parte attrice, ponendo in evidenza che quanto affermato dal CTP era derivato da rilievi effettuati sulla base di uno stato di fatto differente rispetto a quello riscontrato dai verificatori in data 06.10.2015. Precisava, altresì, che gli attori erano nella disponibilità di un telecomando con cui potevano escludere la frode a fronte di un eventuale generico controllo del personale di . Controparte_1
Poneva in evidenza la valenza probatoria delle risultanze degli accertamenti compiuti dai verificatori, quali pubblici ufficiali.
Quanto alla ricostruzione dei consumi, precisava che, anche se la fornitura intestata a era stata dismessa sin da luglio 2012, questo non escludeva che l'unità Parte_3
immobiliare potesse essere alimentata tramite l'allaccio abusivo e con evasione totale dei costi.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno, rilevava la nullità per genericità e, in ogni caso, formulava eccezione ex art. 1227 comma 2 c.c. tenuto conto che gli asseriti danni lamentati dagli attori erano la conseguenza del loro comportamento doloso.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare accogliere l'eccezione di litispendenza/continenza sollevata in relazione alla domanda del sig.
. 2) Ancora in via preliminare accogliere l'eccezione di inammissibilità Parte_1
della domanda diretta a contestare l'attività di ricostruzione dei consumi. 3) Rigettare la
pagina 6 di 12 domanda avversaria perché infondata o in via gradata rideterminare la misura dei consumi ricostruiti alla luce delle risultanze del presente giudizio. 4) Dichiarare la nullità della domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori o in via gradata rigettare la stessa perché infondata e comunque sprovvista di supporto probatorio. In via ulteriormente gradata accogliere l'eccezione ex art. 1227c.c. 5) Condannare gli attori al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
All'udienza del 19.12.2018 venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 13.02.2020, il GI rigettava le richieste di prova orale e, ritenuto opportuno disporre CTU, nominava l'Ing. , il quale, prestato Persona_1
giuramento, depositava l'elaborato peritale in data 19.04.2021.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 12.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.La domanda degli attori è parzialmente fondata.
L'odierno giudizio ha ad oggetto una domanda di accertamento negativo del credito vantato dalla convenuta nei confronti degli odierni attori sulla base del calcolo presuntivo dei consumi di energia elettrica, in ragione dell'acclarato allaccio abusivo diretto da parte attori alla rete CP_2
Più precisamente, la società convenuta, applicando il criterio della potenza tecnicamente prelevabile, ha provveduto al ricalcolo presuntivo dei consumi relativi al quinquennio ottobre 2010-ottobre 2015 e, dal canto loro, gli attori hanno contestato tale modalità di calcolo per la determinazione dell'importo, nonché la sospensione della fornitura di energia elettrica, chiedendo il risarcimento del danno.
2.1.In primo luogo, va rigettata l'eccezione di litispendenza o continenza;
invero, si tratta di giudizi pendenti presso il medesimo ufficio per cui sarebbe stato necessario attivare i meccanismi per la riunione.
2.2.Occorre rigettare l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda per assenza di vincolo contrattuale formulata da parte convenuta.
pagina 7 di 12 Sul punto, occorre evidenziare che la ricostruzione dei consumi opera in maniera diversa a seconda che il fatto costitutivo del credito sia, in punto di inquadramento giuridico della fattispecie, un inadempimento contrattuale per violazione dell'obbligo di buona fede ovvero un illecito di natura extracontrattuale discendente da una condotta fraudolenta, astrattamente idonea ad integrare la fattispecie di furto di energia elettrica.
Infatti, è configurabile una responsabilità contrattuale per inosservanza del dovere di buona fede nella fase esecutiva del rapporto nei soli casi di prelievo irregolare di energia, ossia allorquando, sia pur nell'ambito di un rapporto contrattuale sussistente tra le parti in causa, sia ravvisabile la violazione del dovere di custodia e di vigilanza a cui è naturalmente tenuta la parte contraente, nella verifica del corretto funzionamento del contatore e dunque nella corretta registrazione dei consumi rilevati.
Di contro, si è al di fuori di tale ambito applicativo, allorquando si sia in presenza di un prelievo fraudolento di energia, ossia allorquando, sia ravvisabile una condotta illecita che, del tutto estranea alla sfera contrattuale, sia dolosamente diretta proprio ad eludere la registrazione dei dati e, pertanto, a bypassare la regolamentazione dell'esecuzione della prestazione sulla base delle pattuizioni contenute nel rapporto contrattuale.
Nel caso di specie, si rientra proprio in tale ultimo ambito applicativo essendo stato accertato dagli organi accertatori, non già la presenza di un guasto e/o anomalia al contatore, quanto piuttosto una condotta volta ad ottenere la somministrazione di energia al di fuori di quanto previsto dal rapporto contrattuale.
Di conseguenza, non possono trovare applicazione all'ipotesi del prelievo fraudolento i principi elaborati dalla giurisprudenza secondo cui “In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di
pagina 8 di 12 terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass. civ., sez. III, n. 19154/2018).
Infatti, la presunzione di veridicità della rivelazione dei consumi presuppone la registrazione degli stessi, mentre, in ipotesi di prelievo fraudolento, essendo proprio la registrazione ad essere falsata, occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione.
Per tale ragione, quindi, qualsiasi criterio adoperato dalla compagnia somministrante non può che esser di tipo presuntivo, mancando a monte la registrazione di un consumo effettivo e reale a causa dell'allaccio abusivo diretto.
A seguito della scoperta, quindi, la compagnia ha, da un lato, provveduto alla trasmissione della denuncia all'Autorità Giudiziaria competente e, dall'altro e per quel che rileva in questa sede, stimato i consumi sottratti per il periodo ottobre 2010-settembre
2015, avvalendosi del criterio della “potenza tecnica prelevabile” determinata dalla sezione del cavo.
Ora, rispetto alla validità di tale criterio non vi è alcun dubbio, atteso che anche la stessa
Corte di Cassazione vi ha fatto ricorso in casi analoghi (cfr. Cass. civ., 5219/2025: “il metodo prescelto - quello della potenza tecnicamente prelevabile – applicato più volte in ipotesi analoghe a quelle per cui è causa dalla giurisprudenza di merito e ritenuto da questa Corte non arbitrario (v., ad esempio, Cass. 22/07/2024, n. 20249)…”).
Tuttavia, a fronte della contestazione mossa in ordine al quantum richiesto, si è resa necessaria l'istruzione della causa mediante consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare la correttezza del calcolo effettuato dalla società convenuta.
2.3.Sul punto, tuttavia, corre l'obbligo di precisare che i conteggi bastati su criteri presuntivi effettuati dalla convenuta sono risultati, a seguito dell'istruttoria del presente giudizio, sproporzionati per eccesso.
Il consulente nominato da questo Tribunale, infatti, ha avuto modo di evidenziare delle criticità relative ai calcoli effettuati dalla società distributrice.
pagina 9 di 12 In primo luogo, pur avendo accertato la congruità delle “ore di utilizzazione annue” prese in considerazione dalla convenuta avuto riguardo alle n.3 utenze monofasi domestiche (2,5 ore giornaliere), ha contestato le ore considerate per le n. 2 utenze trifasi altri usi;
infatti, in relazione a queste ultime, il CTU “non ritiene congruo quanto considerato per il motivo che il cavo 4x16 mmq, nelle 5 ore giornaliere prese a riferimento, poteva alimentare, alla potenza tecnicamente prelevabile, una sola delle due utenze trifasi”. Alla luce di ciò, ha ritenuto opportuno prendere a riferimento per la ricostruzione dei consumi 2,5 ore giornaliere per ciascuna di tali utenze (cfr. pag. 7 ctu). Anche il valore di potenza prelevabile per le utenze monofasi domestiche è stato considerato non congruo.
Ha, inoltre, circoscritto la ricostruzione dei consumi all'arco temporale ricompreso tra ottobre 2010 e settembre 2015.
Applicando i predetti correttivi al calcolo presuntivo, ha evidenziato la variazione percentuale per ogni utenza rispetto al consumo ricostruito da parte della convenuta.
Più specificamente, quanto alle utenze intestate a ha evidenziato Parte_1
una variazione percentuale in eccesso pari al 66,91% (POD n. IT001E76296936) e pari al
50,95% (POD n. IT001E78658337).
In relazione alle forniture intestate a ha evidenziato una variazione Parte_3
percentuale in eccesso pari al 68,69% (POD n. IT001E760836117) e pari al 49,47% (POD n.
IT001E760836061).
Da ultimo, quanto all'utenza intestata a , ha rilevato una variazione Parte_2
percentuale in eccesso pari al 68,99% (POD n. IT001E80825249).
Da ciò consegue che le misurazioni della convenuta deve reputarsi illegittime per un importo pari alle percentuali evidenziate dal consulente per ciascuna utenza.
I corretti consumi sono quelli indicati per ogni utenza a pag. 12-13-14 della CTU.
3.Infine, occorre rigettare la domanda attorea di risarcimento del danno.
Gli attori, infatti, promuovono tale domanda risarcitoria sul presupposto che il distacco dell'energia elettrica ha creato loro un danno. Oltre all'estrema genericità della formulazione della domanda proposta, si rileva che gli stessi attori non si avvedono della circostanza che pagina 10 di 12 l'illecito, penale e amministrativo, è incontestato che sia stato posto in essere e che, di conseguenza, il distacco dell'allaccio non era stato altro che la conseguenza naturale e diretta della rilevazione dell'abuso (in tema di valore probatorio dei verbali di verificazione redatti dai tecnici cfr. Cass. civ., n. 8823/2017: “il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti”).
4.Quanto alle spese di lite, avuto riguardo al solo parziale accoglimento delle domande attoree e alla natura della causa, si ritiene equo compensare per la metà ed il residuo, liquidato in base ai parametri minimi, viene posto a carico della convenuta ed a favore degli attori.
P.Q.M
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e dichiara la parziale illegittimità delle misurazioni presuntive effettuate dalla convenuta e, per l'effetto, ridetermina i consumi secondo quanto indicato in parte motiva;
2. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.
3. Compensa in ragione della metà le spese di lite tra le parti, ponendo il residuo che liquida in € 2.309,00 per onorari ed € 815,08 per spese vive documentate, oltre iva,
cpa e rimborso forfettario al 15% a carico della convenuta, con distrazione in favore dell'avv. Minniti.
4. Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di ctu.
Reggio Calabria, 27.06.2025 pagina 11 di 12 il Giudice
dott.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 12 di 12