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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1590/2022 R.G. promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
E , rappresentate e difese dall'avvocato
[...] Parte_4
Valerio Femia
-ricorrente-
contro
, IN PERSONA DEL Controparte_1
L.R.P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena
Burgello
-resistente-
avente ad oggetto: categoria e qualifica;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 10 1. Le odierne ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo di essere dipendenti del in virtù di contratto a tempo indeterminato Controparte_1
con inquadramento nel profilo professionale ATA – Area B e di prestare servizio negli istituti scolastici di rispettiva titolarità (I.C. “Mater Domini” di Catanzaro con riferimento a e;
I.C. “ Parte_1 Parte_2 Controparte_2
per I.C. “ ” di con riguardo a
[...] Parte_3 CP_3 CP_4 Parte_4
); di essere state immesse in ruolo con le decorrenze indicate in ricorso
[...]
( dall'1.9.2013, dall'1.9.2011, Parte_1 Pt_2 Parte_2 Parte_3 dall'1.9.2005 e dall'1.9.2008) e di avere, dunque,
[...] Parte_4 maturato l'anzianità di servizio ivi analiticamente riportata (cfr. pag. 2); di avere sempre svolto, nonostante l'inquadramento nel profilo professionale ATA – Area B, mansioni riconducibili all'area immediatamente superiore (area C), propria della figura del Coordinatore amministrativo, avendo espletato e tuttora espletando attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante l'utilizzazione di procedure informatiche;
di avere, pertanto, diritto ad ottenere l'inquadramento economico nell'area C del
CCNL Scuola, oltre al riconoscimento delle differenze retributive dovute, con condanna dell'amministrazione alla rettifica del decreto di ricostruzione di carriera e del conseguenziale stato matricolare.
2. Si è costituito il , eccependo l'infondatezza del Controparte_1
ricorso e chiedendone il rigetto.
3. Preliminarmente, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, limitatamente alla posizione della ricorrente la quale, con dichiarazione sottoscritta Parte_4 dell'1.12.2022 (depositata telematicamente nel fascicolo d'ufficio in data
6.12.2022), ha manifestato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio.
4. Nel merito – e con riferimento alle ricorrenti , Parte_1 Parte_2
e – il ricorso è infondato.
[...] Parte_3
Pag. 2 a 10 5. Deve essere, in primo luogo, disattesa la domanda volta al riconoscimento della qualifica superiore dal punto di vista normativo e giuridico, a ciò ostando il dettato dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, a mente del quale “l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
5.1. Peraltro, non è controverso tra le parti che il profilo del Coordinatore
Amministrativo nel quale le ricorrenti chiedono di essere inquadrate non è mai stato attivato, nel senso che non sono mai state individuate posizioni corrispondenti nella pianta organica, né quindi indetti i relativi concorsi, interni o esterni. Tale circostanza ha un rilievo determinante.
5.2. Con riferimento ad un contenzioso analogo a quello in oggetto, la Corte di
Cassazione, con sentenza nr. 5998 del 17.4.2012, ha affermato il principio in forza del quale l'accesso al profilo di “coordinatore amministrativo” in quel caso istituito dall'art. 1 dell'accordo per il personale A.T.A. dell'8 marzo 2002, non è automatico, ma è condizionato a specifici presupposti, tra cui, il limite della dotazione organica, come stabilito anche dall'art. 48 del CCNL di Comparto per il quadriennio giuridico
2002/2005 ed il primo biennio economico 2002/2003 e che è onere del lavoratore provare la definizione delle dotazioni organiche, quale fatto costitutivo del diritto all'inquadramento nel profilo di “coordinatore amministrativo”.
5.3. L'assunto dell'inesistenza di un automatismo nell'inquadramento nel profilo di coordinatore amministrativo, è stato successivamente confermato dalla
Cassazione con sentenza nr. 22706 del 6.11.2015, nella quale si è precisato che
“…la clausola dell'Accordo 8 marzo 2002…, nello stabilire il limite delle dotazioni organiche, esclude una possibilità di un inquadramento automatico nel nuovo profilo di collaboratore amministrativo. Se…detto inquadramento deve avvenire nei soli limiti delle dotazioni organiche, il passaggio al superiore profilo non può essere automatico per tutti gli appartenenti alle categorie previste dallo stesso accordo”.
Pag. 3 a 10 5.4. Nel caso in esame è pacifico, in quanto dedotto espressamente dal CP_1
nella memoria di costituzione e mai contestato (anzi, ammesso – cfr. pag. 4 del ricorso) dalla controparte, che il mai abbia provveduto alla definizione CP_1
delle dotazioni organiche.
5.5. Conseguentemente non può trovare accoglimento la pretesa delle ricorrenti di essere inquadrate nel profilo di Coordinatore Amministrativo – Area C, in quanto in ragione del riportato disposto normativo l'espletamento di fatto di mansioni superiori non dà diritto ad essere inquadrati nel superiore profilo alle stesse corrispondente.
6. Deve essere, parimenti, rigettata anche la domanda relativa alla corresponsione delle differenze retributive richieste per il dedotto svolgimento di mansioni superiori.
6.1. Seguendo il consueto procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato, articolato nelle tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, occorre innanzitutto, riportare gli esiti della compiuta istruttoria, al fine di dar conto delle mansioni concretamente svolte dalle ricorrenti.
6.2. Nello specifico, la Dirigente scolastica dell'I.C. “Mater Domini” di
Catanzaro, ha riferito, con riguardo alle posizioni delle Parte_5 ricorrenti e , che le predette “svolgevano le attività programmate Pt_1 Pt_2
secondo un piano di lavoro predisposto dal DSGA sulla base delle direttive di massima impartite dal Dirigente. L'autonomia operativa delle assistenti amministrative era limitata all'istruzione di una determinata pratica, ma poi
l'assunzione della determinazione conclusiva spettava al Dirigente, che ne assume la responsabilità civile e penale. Gli atti di natura contabile erano di esclusiva competenza del DSGA”. Ha, altresì, affermato: “gli assistenti amministrativi
Pag. 4 a 10 inseriscono, tramite un applicativo denominato PASSWEB, i dati relativi ai servizi prestati dai docenti, al fine della ricostruzione della carriera, ma non compete certo a loro la determinazione dei conseguenti trattamenti economici. Per ciò che concerne i servizi di riscatto, ricongiunzione e computo, anche in tal caso l'attività degli assistenti amministrativi è limitata all'inserimento di dati, ma la definizione delle pratiche è demandata all'ATP… non è vero che gli assistenti amministrativi siano responsabili del procedimento per ciò che concerne il calcolo e la liquidazione degli stipendi, che sono attività che competono al MEF. I compensi accessori vengono liquidati dal DSGA in base alle previsioni della contrattazione
d'istituto. Non mi risulta che gli assistenti amministrativi si occupino del calcolo e del versamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, nonché della redazione delle dichiarazioni fiscali e contributive mensili e annuali. Non so però dire chi se ne occupa…gli assistenti amministrativi lavorano sul SIDI per
l'inserimento delle assenze del personale docente e ATA, nonché per
l'individuazione del personale inserito nelle graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza. Si dedicano, inoltre, alle graduatorie interne per i soprannumerari: cioè, quando ci sono perdenti posto, va fatta una graduatoria dei docenti interni alla scuola per stabilire chi è il perdente posto e di questa graduatoria si occupano gli assistenti amministrativi. Per quanto riguarda la privacy, il DSGA ha dato incarico specifico ad una delle due assistenti, non ricordo però chi, sulla privacy e quest'ultima lavorava a stretto contatto con la RSPP, responsabile della prevenzione e della sicurezza nella scuola. Comunque gli assistenti amministrativi non si occupano del Fondo Espero… quando ci sono stata io, nessuna delle due assistenti amministrativi aveva l'art. 2, ossia era abilitata a sostituire il DSGA…le assistenti non hanno coordinato addetti di area B… che io sappia non hanno svolto attività di formazione e tutoraggio di personale neo- assunto… specifico che, per ciò concerne il funzionamento di PASSWEB, gli assistenti amministrativi estrapolano i dati relativi ai servizi pre-ruolo prestati dai docenti, direttamente dai fascicoli matricolari di questi ultimi, e li inseriscono direttamente nel sistema. Chiaramente viene fatta una valutazione da parte degli
Pag. 5 a 10 assistenti amministrativi al fine dell'inserimento di questi dati, nel senso che non vengono inseriti tutti, ma solo quelli relativi ai servizi utilmente prestati per il riconoscimento del pre-ruolo. La valutazione riguarda anche la tipologia di scuola in cui il servizio è stato prestato… per quanto riguarda il reclutamento, preciso che
l'assistente amministrativo provvede, mediante lettura delle graduatorie di istituto, ad individuare il docente potenzialmente destinatario dell'incarico e procede alla sua convocazione per la stipula del contratto, che poi viene sottoscritto dal
Dirigente” (cfr. verbale d'udienza del 3/11/2023).
6.3. Quanto alla ricorrente la Dirigente dell'I.C. “ Parte_3 [...]
”, , ha, dal canto suo, riferito: “è vero che la ricorrente CP_2 Parte_6
svolge la propria attività con autonomia operativa e responsabilità, ma Parte_3 nell'ambito del piano di lavoro predisposto dal DSGA. E' vero, inoltre, che utilizza piattaforme informatiche per l'espletamento dei compiti affidati, relativamente però alla sua area, che è l'area del personale e non l'area contabile… le attività che mi vengono lette1 sono quelle che, con l'autonomia scolastica, sono state riversate sulla scuola, che si trova in difficoltà perché c'è bisogno di personale competente per svolgere tutti questi compiti. Nel mio caso, la signora , Parte_3 insieme all'altro amministrativo dell'area personale, ha svolto l'attività che mi viene letta che è stata incentivata col fondo di istituto, proprio in virtù del riconoscimento della complessità delle attività da svolgere… non è vero che la ricorrente è responsabile di procedimento per la liquidazione dello stipendio, che è di competenza del MEF. L'unica attività che sul punto deve svolgere tempestivamente l'assistente amministrativo è l'inserimento del contratto di assunzione nella piattaforma, per consentire al MEF di procedere al calcolo ed alla liquidazione degli emolumenti. Dei compiti inerenti gli adempimenti fiscali e previdenziali si occupa direttamente il DSGA… l'assistente amministrativo si
Pag. 6 a 10 occupa della redazione delle graduatorie interne per il soprannumerario, che viene redatta ogni anno con aggiornamento dei punteggi. Si occupa dell'inserimento dei dati al SIDI, relativamente all'area personale. Si occupa di ricostruzione di carriera, attività che svolgono gli amministrativi sempre sotto la supervisione del
DSGA. Non si occupa di adempimenti in materia di privacy. La è infatti Parte_3 una incaricata del trattamento dei dati e si occupa di dare ai docenti l'informativa sul trattamento dei dati, ma la responsabilità del trattamento è affidata ad un
Responsabile appositamente nominato, esterno alla scuola. Per quanto riguarda il fondo Espero, se vi è personale che vi aderisce, si rivolge all'ufficio del personale per gli adempimenti connessi, che comunque possono essere svolti in autonomia mediante accesso al portale “NoiPA”… è l'assistente amministrativo che, in accordo col Dirigente scolastico cui spetta la decisione di conferire una supplenza, si occupa di individuare, nell'ambito delle graduatorie di istituto, i docenti da convocare per il conferimento dell'incarico e di pubblicare l'avvenuta individuazione del supplente nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet della scuola… la signora è titolare di seconda posizione Parte_3
economica e, dunque, è legittimata a sostituire il DSGA, anche se finora non è mai capitato… la signora non ha il coordinamento di addetti di area B… Parte_3 signora non affianca personale neoassunto a fini di tutoraggio”. Parte_3
6.4. Procedendo, ora con l'esame dei contenuti caratterizzanti il profilo professionale rivendicato, in base alla normativa contrattuale applicabile all'odierna fattispecie (all. 1 al CCNL del 26/5/1999), il Coordinatore amministrativo “Svolge attività lavorativa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo contabili anche con l'utilizzazione di procedure informatizzate. Ha autonomia operativa nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo, contabile di ragioneria e di economato, nell'ambito delle direttive ricevute dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi. In tale ambito svolge attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee;
attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise dai competenti organi;
attività direttamente connessa
Pag. 7 a 10 alla gestione informatizzata dei servizi di segreteria;
attività di vicariato e collaborazione diretta con il Direttore e in caso di assenza lo sostituisce. Nei casi di particolare rilievo quantitativo e qualitativo è addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze e dello stato di conservazione del materiale librario e alla catalogazione. Può essere addetto al coordinamento dei servizi di gestione della biblioteca stessa. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Può svolgere, in relazione alle proprie competenze professionali, attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neoassunto ed elaborare progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche”.
6.5. Procedendo, ora, al raffronto tra mansioni svolte e declaratoria contrattuale, deve osservarsi che, nella fattispecie in esame, difetta, nella pur riconosciuta autonomia operativa dell'attività svolta dai ricorrenti, quel connotato di specificità organizzativo-gestionale, presupposto nella declaratoria del profilo di coordinatore amministrativo, che rende tale figura assimilabile per certi aspetti piuttosto a quella superiore del direttore generale e dei servizi, che a quelle di Area B.
6.6. Non risulta, in particolare, pienamente dimostrata la “autonomia operativa nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo, contabile di ragioneria e di economato, nell'ambito delle direttive ricevute dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi”, atteso che ciò che risulta provato è lo svolgimento di compiti, per quanto numerosi e complessi, meramente compilativi
(quali l'inserimento di dati e l'aggiornamento degli stessi) ed, in ogni caso, preparatori per l'emissione dei provvedimenti finali (come, ad es., i decreti di ricostruzione della carriera), ma senza il requisito essenziale indicato dal profilo contrattuale consistente nella “responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato”.
Pag. 8 a 10 6.7. Neppure risulta provata attività di “coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee”, o di “supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise dai competenti organi”, o, ancora, di tutoraggio del personale neo-assunto o di sostituzione del DSGA, o di gestione informatizzata dei servizi di segreteria.
6.8. Né è stata dedotta l'adibizione delle ricorrenti a servizi di biblioteca, né al rilascio di certificazioni ed estratti e copie di documenti, altre funzioni proprie del coordinatore.
6.9. Conclusivamente, non è stata resa evidente, sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito (trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale).
6.10. In senso contrario a quanto sin qui esposto, peraltro, non può valere la dedotta maggiore complessità delle mansioni svolte dalle ricorrenti, rispetto a quelle previse dalla contrattazione collettiva per il profilo B, in seguito al decentramento di funzioni amministrative attuato con le circolari n. 205 del
30/8/2000 e n. 86 del 9/5/2001. La tesi, pure accolta da una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Arezzo, 02/04/2024, n. 177; Trib. Novara,
14/12/2023, n. 298) non convince per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, lo si ribadisce, lo svolgimento di mansioni di coordinamento con responsabilità sull'attività del personale coordinato è mansione caratterizzante il profilo, la cui omissione esclude di per sé la possibilità di inquadramento nel profilo C;
in secondo luogo, per quanto il decentramento delle funzioni amministrative abbia comportato l'ampliamento delle mansioni assegnate agli uffici amministrativi degli istituto scolastici, ciò non prova di per sé la maggiore complessità delle mansioni svolte, che, come già accennato, consiste nella raccolta di dati e inserimento in sistemi informatici, previa specifica preparazione, e il profilo B include, per l'appunto, i lavoratori che eseguono “attività lavorativa richiedente specifica
Pag. 9 a 10 preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con
l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico”. Si osserva, peraltro, che il dissenso rispetto alla giurisprudenza sopra citata, si fonda anche in ragione dell'istruttoria orale svolta nel corso del presente giudizio, che ha consentito, ad avviso di questo
Tribunale, di escludere la sussistenza degli elementi della responsabilità e del coordinamento, caratterizzanti la mansione superiore rivendicata (cfr. Trib. Torino, sez. lav., sent. n. 1466/2024; e Trib. Venezia, sez. lav., sent. n. 472/2023).
6.11. Conseguentemente, alla luce delle argomentazioni sopra riportate, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda attorea.
7. Le spese di lite sono compensate tra le parti per la novità della questione di causa e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara improcedibile la domanda proposta da;
Parte_4
- rigetta il ricorso proposto da , e Parte_1 Parte_2
; Parte_3
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 19/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 10 a 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. capitolo b) del ricorso: “l'elaborazione della ricostruzione di carriera, l'utilizzo del sistema
PASSWEB per il trattamento pensionistico del personale della scuola, la ricostruzione del trattamento economico percepito dal dipendente nel corso della carriera lavorativa, il riscatto, la ricongiunzione e il computo”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1590/2022 R.G. promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
E , rappresentate e difese dall'avvocato
[...] Parte_4
Valerio Femia
-ricorrente-
contro
, IN PERSONA DEL Controparte_1
L.R.P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena
Burgello
-resistente-
avente ad oggetto: categoria e qualifica;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 10 1. Le odierne ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, esponendo di essere dipendenti del in virtù di contratto a tempo indeterminato Controparte_1
con inquadramento nel profilo professionale ATA – Area B e di prestare servizio negli istituti scolastici di rispettiva titolarità (I.C. “Mater Domini” di Catanzaro con riferimento a e;
I.C. “ Parte_1 Parte_2 Controparte_2
per I.C. “ ” di con riguardo a
[...] Parte_3 CP_3 CP_4 Parte_4
); di essere state immesse in ruolo con le decorrenze indicate in ricorso
[...]
( dall'1.9.2013, dall'1.9.2011, Parte_1 Pt_2 Parte_2 Parte_3 dall'1.9.2005 e dall'1.9.2008) e di avere, dunque,
[...] Parte_4 maturato l'anzianità di servizio ivi analiticamente riportata (cfr. pag. 2); di avere sempre svolto, nonostante l'inquadramento nel profilo professionale ATA – Area B, mansioni riconducibili all'area immediatamente superiore (area C), propria della figura del Coordinatore amministrativo, avendo espletato e tuttora espletando attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure mediante l'utilizzazione di procedure informatiche;
di avere, pertanto, diritto ad ottenere l'inquadramento economico nell'area C del
CCNL Scuola, oltre al riconoscimento delle differenze retributive dovute, con condanna dell'amministrazione alla rettifica del decreto di ricostruzione di carriera e del conseguenziale stato matricolare.
2. Si è costituito il , eccependo l'infondatezza del Controparte_1
ricorso e chiedendone il rigetto.
3. Preliminarmente, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, limitatamente alla posizione della ricorrente la quale, con dichiarazione sottoscritta Parte_4 dell'1.12.2022 (depositata telematicamente nel fascicolo d'ufficio in data
6.12.2022), ha manifestato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio.
4. Nel merito – e con riferimento alle ricorrenti , Parte_1 Parte_2
e – il ricorso è infondato.
[...] Parte_3
Pag. 2 a 10 5. Deve essere, in primo luogo, disattesa la domanda volta al riconoscimento della qualifica superiore dal punto di vista normativo e giuridico, a ciò ostando il dettato dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, a mente del quale “l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
5.1. Peraltro, non è controverso tra le parti che il profilo del Coordinatore
Amministrativo nel quale le ricorrenti chiedono di essere inquadrate non è mai stato attivato, nel senso che non sono mai state individuate posizioni corrispondenti nella pianta organica, né quindi indetti i relativi concorsi, interni o esterni. Tale circostanza ha un rilievo determinante.
5.2. Con riferimento ad un contenzioso analogo a quello in oggetto, la Corte di
Cassazione, con sentenza nr. 5998 del 17.4.2012, ha affermato il principio in forza del quale l'accesso al profilo di “coordinatore amministrativo” in quel caso istituito dall'art. 1 dell'accordo per il personale A.T.A. dell'8 marzo 2002, non è automatico, ma è condizionato a specifici presupposti, tra cui, il limite della dotazione organica, come stabilito anche dall'art. 48 del CCNL di Comparto per il quadriennio giuridico
2002/2005 ed il primo biennio economico 2002/2003 e che è onere del lavoratore provare la definizione delle dotazioni organiche, quale fatto costitutivo del diritto all'inquadramento nel profilo di “coordinatore amministrativo”.
5.3. L'assunto dell'inesistenza di un automatismo nell'inquadramento nel profilo di coordinatore amministrativo, è stato successivamente confermato dalla
Cassazione con sentenza nr. 22706 del 6.11.2015, nella quale si è precisato che
“…la clausola dell'Accordo 8 marzo 2002…, nello stabilire il limite delle dotazioni organiche, esclude una possibilità di un inquadramento automatico nel nuovo profilo di collaboratore amministrativo. Se…detto inquadramento deve avvenire nei soli limiti delle dotazioni organiche, il passaggio al superiore profilo non può essere automatico per tutti gli appartenenti alle categorie previste dallo stesso accordo”.
Pag. 3 a 10 5.4. Nel caso in esame è pacifico, in quanto dedotto espressamente dal CP_1
nella memoria di costituzione e mai contestato (anzi, ammesso – cfr. pag. 4 del ricorso) dalla controparte, che il mai abbia provveduto alla definizione CP_1
delle dotazioni organiche.
5.5. Conseguentemente non può trovare accoglimento la pretesa delle ricorrenti di essere inquadrate nel profilo di Coordinatore Amministrativo – Area C, in quanto in ragione del riportato disposto normativo l'espletamento di fatto di mansioni superiori non dà diritto ad essere inquadrati nel superiore profilo alle stesse corrispondente.
6. Deve essere, parimenti, rigettata anche la domanda relativa alla corresponsione delle differenze retributive richieste per il dedotto svolgimento di mansioni superiori.
6.1. Seguendo il consueto procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore subordinato, articolato nelle tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda, occorre innanzitutto, riportare gli esiti della compiuta istruttoria, al fine di dar conto delle mansioni concretamente svolte dalle ricorrenti.
6.2. Nello specifico, la Dirigente scolastica dell'I.C. “Mater Domini” di
Catanzaro, ha riferito, con riguardo alle posizioni delle Parte_5 ricorrenti e , che le predette “svolgevano le attività programmate Pt_1 Pt_2
secondo un piano di lavoro predisposto dal DSGA sulla base delle direttive di massima impartite dal Dirigente. L'autonomia operativa delle assistenti amministrative era limitata all'istruzione di una determinata pratica, ma poi
l'assunzione della determinazione conclusiva spettava al Dirigente, che ne assume la responsabilità civile e penale. Gli atti di natura contabile erano di esclusiva competenza del DSGA”. Ha, altresì, affermato: “gli assistenti amministrativi
Pag. 4 a 10 inseriscono, tramite un applicativo denominato PASSWEB, i dati relativi ai servizi prestati dai docenti, al fine della ricostruzione della carriera, ma non compete certo a loro la determinazione dei conseguenti trattamenti economici. Per ciò che concerne i servizi di riscatto, ricongiunzione e computo, anche in tal caso l'attività degli assistenti amministrativi è limitata all'inserimento di dati, ma la definizione delle pratiche è demandata all'ATP… non è vero che gli assistenti amministrativi siano responsabili del procedimento per ciò che concerne il calcolo e la liquidazione degli stipendi, che sono attività che competono al MEF. I compensi accessori vengono liquidati dal DSGA in base alle previsioni della contrattazione
d'istituto. Non mi risulta che gli assistenti amministrativi si occupino del calcolo e del versamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, nonché della redazione delle dichiarazioni fiscali e contributive mensili e annuali. Non so però dire chi se ne occupa…gli assistenti amministrativi lavorano sul SIDI per
l'inserimento delle assenze del personale docente e ATA, nonché per
l'individuazione del personale inserito nelle graduatorie per il conferimento di incarichi di supplenza. Si dedicano, inoltre, alle graduatorie interne per i soprannumerari: cioè, quando ci sono perdenti posto, va fatta una graduatoria dei docenti interni alla scuola per stabilire chi è il perdente posto e di questa graduatoria si occupano gli assistenti amministrativi. Per quanto riguarda la privacy, il DSGA ha dato incarico specifico ad una delle due assistenti, non ricordo però chi, sulla privacy e quest'ultima lavorava a stretto contatto con la RSPP, responsabile della prevenzione e della sicurezza nella scuola. Comunque gli assistenti amministrativi non si occupano del Fondo Espero… quando ci sono stata io, nessuna delle due assistenti amministrativi aveva l'art. 2, ossia era abilitata a sostituire il DSGA…le assistenti non hanno coordinato addetti di area B… che io sappia non hanno svolto attività di formazione e tutoraggio di personale neo- assunto… specifico che, per ciò concerne il funzionamento di PASSWEB, gli assistenti amministrativi estrapolano i dati relativi ai servizi pre-ruolo prestati dai docenti, direttamente dai fascicoli matricolari di questi ultimi, e li inseriscono direttamente nel sistema. Chiaramente viene fatta una valutazione da parte degli
Pag. 5 a 10 assistenti amministrativi al fine dell'inserimento di questi dati, nel senso che non vengono inseriti tutti, ma solo quelli relativi ai servizi utilmente prestati per il riconoscimento del pre-ruolo. La valutazione riguarda anche la tipologia di scuola in cui il servizio è stato prestato… per quanto riguarda il reclutamento, preciso che
l'assistente amministrativo provvede, mediante lettura delle graduatorie di istituto, ad individuare il docente potenzialmente destinatario dell'incarico e procede alla sua convocazione per la stipula del contratto, che poi viene sottoscritto dal
Dirigente” (cfr. verbale d'udienza del 3/11/2023).
6.3. Quanto alla ricorrente la Dirigente dell'I.C. “ Parte_3 [...]
”, , ha, dal canto suo, riferito: “è vero che la ricorrente CP_2 Parte_6
svolge la propria attività con autonomia operativa e responsabilità, ma Parte_3 nell'ambito del piano di lavoro predisposto dal DSGA. E' vero, inoltre, che utilizza piattaforme informatiche per l'espletamento dei compiti affidati, relativamente però alla sua area, che è l'area del personale e non l'area contabile… le attività che mi vengono lette1 sono quelle che, con l'autonomia scolastica, sono state riversate sulla scuola, che si trova in difficoltà perché c'è bisogno di personale competente per svolgere tutti questi compiti. Nel mio caso, la signora , Parte_3 insieme all'altro amministrativo dell'area personale, ha svolto l'attività che mi viene letta che è stata incentivata col fondo di istituto, proprio in virtù del riconoscimento della complessità delle attività da svolgere… non è vero che la ricorrente è responsabile di procedimento per la liquidazione dello stipendio, che è di competenza del MEF. L'unica attività che sul punto deve svolgere tempestivamente l'assistente amministrativo è l'inserimento del contratto di assunzione nella piattaforma, per consentire al MEF di procedere al calcolo ed alla liquidazione degli emolumenti. Dei compiti inerenti gli adempimenti fiscali e previdenziali si occupa direttamente il DSGA… l'assistente amministrativo si
Pag. 6 a 10 occupa della redazione delle graduatorie interne per il soprannumerario, che viene redatta ogni anno con aggiornamento dei punteggi. Si occupa dell'inserimento dei dati al SIDI, relativamente all'area personale. Si occupa di ricostruzione di carriera, attività che svolgono gli amministrativi sempre sotto la supervisione del
DSGA. Non si occupa di adempimenti in materia di privacy. La è infatti Parte_3 una incaricata del trattamento dei dati e si occupa di dare ai docenti l'informativa sul trattamento dei dati, ma la responsabilità del trattamento è affidata ad un
Responsabile appositamente nominato, esterno alla scuola. Per quanto riguarda il fondo Espero, se vi è personale che vi aderisce, si rivolge all'ufficio del personale per gli adempimenti connessi, che comunque possono essere svolti in autonomia mediante accesso al portale “NoiPA”… è l'assistente amministrativo che, in accordo col Dirigente scolastico cui spetta la decisione di conferire una supplenza, si occupa di individuare, nell'ambito delle graduatorie di istituto, i docenti da convocare per il conferimento dell'incarico e di pubblicare l'avvenuta individuazione del supplente nella sezione “amministrazione trasparente” del sito internet della scuola… la signora è titolare di seconda posizione Parte_3
economica e, dunque, è legittimata a sostituire il DSGA, anche se finora non è mai capitato… la signora non ha il coordinamento di addetti di area B… Parte_3 signora non affianca personale neoassunto a fini di tutoraggio”. Parte_3
6.4. Procedendo, ora con l'esame dei contenuti caratterizzanti il profilo professionale rivendicato, in base alla normativa contrattuale applicabile all'odierna fattispecie (all. 1 al CCNL del 26/5/1999), il Coordinatore amministrativo “Svolge attività lavorativa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché delle procedure amministrativo contabili anche con l'utilizzazione di procedure informatizzate. Ha autonomia operativa nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo, contabile di ragioneria e di economato, nell'ambito delle direttive ricevute dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi. In tale ambito svolge attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee;
attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise dai competenti organi;
attività direttamente connessa
Pag. 7 a 10 alla gestione informatizzata dei servizi di segreteria;
attività di vicariato e collaborazione diretta con il Direttore e in caso di assenza lo sostituisce. Nei casi di particolare rilievo quantitativo e qualitativo è addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle relative giacenze e dello stato di conservazione del materiale librario e alla catalogazione. Può essere addetto al coordinamento dei servizi di gestione della biblioteca stessa. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non comportino valutazioni discrezionali. Può svolgere, in relazione alle proprie competenze professionali, attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neoassunto ed elaborare progetti e proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in relazione all'uso di procedure informatiche”.
6.5. Procedendo, ora, al raffronto tra mansioni svolte e declaratoria contrattuale, deve osservarsi che, nella fattispecie in esame, difetta, nella pur riconosciuta autonomia operativa dell'attività svolta dai ricorrenti, quel connotato di specificità organizzativo-gestionale, presupposto nella declaratoria del profilo di coordinatore amministrativo, che rende tale figura assimilabile per certi aspetti piuttosto a quella superiore del direttore generale e dei servizi, che a quelle di Area B.
6.6. Non risulta, in particolare, pienamente dimostrata la “autonomia operativa nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo, contabile di ragioneria e di economato, nell'ambito delle direttive ricevute dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi”, atteso che ciò che risulta provato è lo svolgimento di compiti, per quanto numerosi e complessi, meramente compilativi
(quali l'inserimento di dati e l'aggiornamento degli stessi) ed, in ogni caso, preparatori per l'emissione dei provvedimenti finali (come, ad es., i decreti di ricostruzione della carriera), ma senza il requisito essenziale indicato dal profilo contrattuale consistente nella “responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato”.
Pag. 8 a 10 6.7. Neppure risulta provata attività di “coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee”, o di “supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche decise dai competenti organi”, o, ancora, di tutoraggio del personale neo-assunto o di sostituzione del DSGA, o di gestione informatizzata dei servizi di segreteria.
6.8. Né è stata dedotta l'adibizione delle ricorrenti a servizi di biblioteca, né al rilascio di certificazioni ed estratti e copie di documenti, altre funzioni proprie del coordinatore.
6.9. Conclusivamente, non è stata resa evidente, sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito (trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale).
6.10. In senso contrario a quanto sin qui esposto, peraltro, non può valere la dedotta maggiore complessità delle mansioni svolte dalle ricorrenti, rispetto a quelle previse dalla contrattazione collettiva per il profilo B, in seguito al decentramento di funzioni amministrative attuato con le circolari n. 205 del
30/8/2000 e n. 86 del 9/5/2001. La tesi, pure accolta da una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Arezzo, 02/04/2024, n. 177; Trib. Novara,
14/12/2023, n. 298) non convince per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, lo si ribadisce, lo svolgimento di mansioni di coordinamento con responsabilità sull'attività del personale coordinato è mansione caratterizzante il profilo, la cui omissione esclude di per sé la possibilità di inquadramento nel profilo C;
in secondo luogo, per quanto il decentramento delle funzioni amministrative abbia comportato l'ampliamento delle mansioni assegnate agli uffici amministrativi degli istituto scolastici, ciò non prova di per sé la maggiore complessità delle mansioni svolte, che, come già accennato, consiste nella raccolta di dati e inserimento in sistemi informatici, previa specifica preparazione, e il profilo B include, per l'appunto, i lavoratori che eseguono “attività lavorativa richiedente specifica
Pag. 9 a 10 preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con
l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico”. Si osserva, peraltro, che il dissenso rispetto alla giurisprudenza sopra citata, si fonda anche in ragione dell'istruttoria orale svolta nel corso del presente giudizio, che ha consentito, ad avviso di questo
Tribunale, di escludere la sussistenza degli elementi della responsabilità e del coordinamento, caratterizzanti la mansione superiore rivendicata (cfr. Trib. Torino, sez. lav., sent. n. 1466/2024; e Trib. Venezia, sez. lav., sent. n. 472/2023).
6.11. Conseguentemente, alla luce delle argomentazioni sopra riportate, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda attorea.
7. Le spese di lite sono compensate tra le parti per la novità della questione di causa e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara improcedibile la domanda proposta da;
Parte_4
- rigetta il ricorso proposto da , e Parte_1 Parte_2
; Parte_3
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 19/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 10 a 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. capitolo b) del ricorso: “l'elaborazione della ricostruzione di carriera, l'utilizzo del sistema
PASSWEB per il trattamento pensionistico del personale della scuola, la ricostruzione del trattamento economico percepito dal dipendente nel corso della carriera lavorativa, il riscatto, la ricongiunzione e il computo”.