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Sentenza 8 dicembre 2024
Sentenza 8 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/12/2024, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
nr. 3684/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3684/2024 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 26/07/2024 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. MICHIELIN LORETTA e l'Avv. GRAZIOTTO DENIS
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2024, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: “chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge
1° dicembre 1970, n. 898 e s.m.i., lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1
, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza. Controparte_1
Con vittoria di spese di giudizio in caso di opposizione.”
Per parte resistente: -
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 − Con il ricorso riportato in epigrafe, agiva nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1 cui allegava di aver contratto matrimonio in data 9.12.2000; unione da cui non nascevano figli.
Allegava essere stata la separazione tra i coniugi pronunciata dall'intestato Tribunale il 12.6.2023, con passaggio in giudicato della stessa il 7.2.2024, ed essersi la separazione protratta ininterrottamente per oltre un anno, oltre a perdurare la separazione di fatto da più di dieci anni.
Chiedeva, quindi, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
− non si costituiva. Controparte_1
− All'esito dello scadere dei termini ex art. 473 bis.17 c.p.c., parte ricorrente compariva personalmente all'udienza del 28.11.2024 e veniva sentita dal Giudice che, constatate la regolarità e la tempestività della notifica alla resistente, ne dichiarava la contumacia e, all'esito, viste le conclusioni del Pubblico
Ministero, tratteneva la causa in decisione ex art. 473 bis.22, ultimo comma, c.p.c. dopo aver invitato i difensori a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
***
− La separazione tra i coniugi risulta essere stata pronunciata con sentenza n. 1050/2023 dell'intestato
Tribunale, passata in giudicato il 7.2.2024.
− La separazione tra le parti risulta essersi protratta ininterrottamente dalla data di comparizione avanti al Presidente del Tribunale avvenuta il 28.2.2023.
− Sussistono quindi le condizioni di legge per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
− Non v'è materia di soccombenza, atteso che non vi è resistenza e lo scioglimento del vincolo necessita di intervento autoritativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
3684/2024 R.G.:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 9.12.2000 tra i coniugi PT
(nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il
[...] Controparte_1
17.1.1977), atto trascritto al n. 17, parte 2 , Serie A, Ufficio 1, anno 2000 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Gorgo al MO.
− Spese di lite compensate.
− Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Gorgo al MO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 03/12/2024
2 Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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