Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 17/02/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00621/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00128/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 128 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Currao, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in CA, via G. Verdi n. 127;
contro
Ente -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato a mezzo pec in pari data, con cui l’Ente -OMISSIS- ha denegato il chiesto nulla-osta sulla domanda di concessione in sanatoria per il manufatto abusivamente realizzato in zona “C” del -OMISSIS- nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, tenuto conto anche dell’istanza di accesso agli atti del 17.1.2023, ancora non evasa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 20 gennaio 2023 e depositato in data 24 gennaio 2023 l’esponente ha rappresentato quanto segue.
Il ricorrente, proprietario di un fondo in -OMISSIS- esteso mq 1491, a circa 950 ml sul livello del mare, in ZTO “E”, zona “ C ” del -OMISSIS-, agli inizi del 1993 ha realizzato abusivamente una casa di villeggiatura estesa mq 90,00.
In data 1 marzo 1995 il deducente ha presentato domanda di condono edilizio ex art. 39 della legge 724/1994; l’Ufficio Tecnico del Comune di -OMISSIS- ha istruito positivamente la pratica, liquidato le somme dovute a saldo a titolo di oblazione e di oneri concessori con provvedimento del -OMISSIS-, ha richiesto all’Ente -OMISSIS- il prescritto parere al fine di definire la domanda di condono edilizio.
L’Ente -OMISSIS-, con il provvedimento avversato, ha denegato il chiesto nulla-osta per la sanatoria del manufatto abusivo.
Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha proposto le domande in epigrafe.
1.1. L’Ente -OMISSIS- non si è costituito in giudizio.
1.2. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione il deducente ha depositato documenti e memoria.
1.3. All’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025, il difensore della parte ricorrente, come da verbale, ha rappresentato che l’Ente -OMISSIS- ha prestato acquiescenza alle due sentenze depositate in atti; dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto i vizi di Incompetenza dell’Autorità emanante. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 l.r. 3 14/1988. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 143, terzo comma, e dell’art. 146 dlgvo 42/2004.
Per il ricorrente, in sintesi, l’Ente -OMISSIS- intimato non ha alcuna competenza ad emanare e, quindi, a denegare l’autorizzazione paesaggistica in quanto:
- l’art. 146, sesto comma, d.lgvo n. 42/2004 riserva alla Regione, e non all’Ente -OMISSIS-, la competenza in materia paesaggistica;
- la Regione, a sua volta, potrebbe delegare tale competenza anche “ agli enti -OMISSIS- ” “ purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche ”: non risulta alcuna delega, successiva all’entrata in vigore del d.lgvo 42/2004, della Regione Siciliana all’Ente -OMISSIS- ed, inoltre, nessun accertamento risulta compiuto in ordine al livello delle competenze tecnico-scientifiche possedute dall’Ente;
- l’Ente -OMISSIS-, a tal fine, non può avvalersi del disposto di cui all’art. 24, quinto comma, l.r. 14/1988 in quanto, secondo la norma appena citata, è il nullaosta del -OMISSIS- che assorbe in sé l’autorizzazione paesaggistica, mentre, nella fattispecie all’esame, il nulla-osta del -OMISSIS- è stato assorbito dall’autorizzazione paesaggistica;
- non è stato rispettato il procedimento previsto dall’art. 146, commi quinto, settimo, ottavo e nono, del d.lgvo n. 42/2004, in particolare: non è stata redatta alcuna relazione tecnico-illustrativa né è stata formulata una proposta di provvedimento; non è stata compulsata la Soprintendenza né, tantomeno, è stato acquisito il parere “vincolante” del soprintendente;
- dopo l’approvazione del piano paesaggistico, con D.A. n. 31 del 3.10.2018, è oramai indubitabile la competenza della Soprintendenza a rendere il parere paesaggistico in forza del chiaro disposto di cui all’art. 143, terzo comma, d.lgvo 42/2004.
In conclusione, la parte ricorrente ha insistito per l’incompetenza dell’Ente -OMISSIS- ad adottare qualunque provvedimento, ai sensi del d.l.vo 42/2004, rimanendo l’Ente -OMISSIS- competente esclusivamente al fine di rendere il parere previsto dalla disciplina in materia di -OMISSIS- ex l.r. 98/1981.
1.1. Il motivo è infondato.
1.1.1. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge reg. Sic. 10 agosto 1985, n. 37 “ Qualora le opere eseguite senza licenza, concessione o autorizzazione o in difformità dalle stesse, ricadano nell'ambito dei parchi regionali di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, con esclusione delle opere ricadenti nelle zone a inedificabilità assoluta realizzate in data successiva all'imposizione del vincolo, è subordinato al nulla-osta del presidente dell'ente -OMISSIS- rilasciato ai sensi del comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 […]”.
Per l’art. 24 della legge reg. Sic. 9 agosto 1988, n. 14 “ 1. Dalla data di emanazione del decreto istitutivo del -OMISSIS-, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali approvati o adottati, fatta eccezione per le zone territoriali omogenee di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, denominato A, B e C questa ultima nei limiti delle necessità di sviluppo demografico degli abitanti esistenti, diventano inefficaci qualora le stesse interessino aree comprese nel perimetro del -OMISSIS- […] 4. Dalla costituzione dell'Ente -OMISSIS- ogni concessione o autorizzazione delle autorità competenti relativa a qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio del -OMISSIS- e alla disciplina del piano territoriale è subordinata al preventivo nulla - osta dell'Ente -OMISSIS- che lo rilascia, in conformità alle prescrizioni del decreto istitutivo del -OMISSIS- e alla disciplina del piano territoriale e del regolamento di cui all'articolo 10, entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta; ove il nulla - osta non venga rilasciato entro tale termine esso si intende negato […] 5. Il nulla osta di cui al comma precedente è rilasciato dal presidente dell'Ente -OMISSIS- sentito il parere vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio da rendere entro il termine di trenta giorni, secondo criteri e modalità generali attuativi del regolamento dell'Ente e sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modifiche, nonché le autorizzazioni e/o i nulla osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dalla normativa vigente ”.
1.1.2. Orbene, come evidenziato dalla giurisprudenza, “[…] nelle aree […] rientranti nei parchi e nelle riserve della Regione Siciliana il nulla osta rilasciato ai sensi del citato art. 24 della L.r. n. 14/1988 sostituisce ogni altro nulla osta relativo alla tutela paesaggistica demandato alla Sovrintendenza BB.CC.AA. dalla L. n. 1477/1939 e successive modificazioni. Ne consegue che […] la predetta Sovrintendenza in virtù del sopra riportato art. 24 della L.r. n. 14/1988 viene a perdere ogni competenza in materia di rilascio, diniego e ritiro di nulla osta sulle aree passate sotto il controllo dell’Ente -OMISSIS- ” (cfr. T.A.R. Sicilia, CA, sez. III, 27 luglio 2018, n. 1620).
Va ancora evidenziato che la norma dell’art. 24 della legge reg. Sic. 9 agosto 1988, n. 14 “[…] si limita ad individuare nell’autorità preposta alla gestione del vincolo il soggetto competente all'accertamento della compatibilità paesaggistica, ma non contiene disposizioni in materia di valutazione della compatibilità paesaggistica […] d’altro canto, non può non rilevare il Collegio che, stante il particolare rilievo anche costituzionale dei valori tutelati, nessuna disciplina di settore potrebbe apportare deroghe in peius alle previsioni minime di tutela e garanzia predisposte, a livello nazionale, dal D.lgs n. 42/2004 per i beni di interesse paesaggistico, tra i quali rientrano “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi” (art. 142 lett. f Codice dei beni culturali e del paesaggio) ” (cfr. T.A.R. Sicilia, CA, sez. I, 13 marzo 2012, n. 663).
E’ stato precisato, altresì, che “[…] con la sentenza n. 108 dell’8 marzo 2005 della Corte costituzionale ha affermato: - che nelle aree protette regionali, le Regioni sono libere di introdurre regimi di protezione particolari e diversi rispetto a quelli in vigore nei parchi nazionali, purché la normativa regionale non modifichi in pejus gli standard di tutela; o, ciò che esprime il medesimo concetto, che la legislazione regionale può modificare la disciplina statale a condizione che introduca norme che tendano a garantire maggiormente la conservazione del paesaggio e della natura (c.d. “principio di ‘favor’ della maggior tutela”); - e che pertanto le norme regionali introduttive di deroghe agli standard di tutela nazionale sono costituzionalmente illegittime. Dalla citata sentenza della Corte costituzionale emerge, inoltre: a) che la “legge-quadro sulle aree protette” (l. n. 394 del 1991) non è stata affatto abrogata dal codice dei beni culturali e che è ancora pienamente efficace, costituendo la fondamentale fonte di produzione di principii generali e di standard di tutela in materia di parchi e di riserve naturali (s’intende: di rango legislativo) alla quale tutte le Amministrazioni pubbliche istituzionalmente impegnate nella gestione degli stessi devono adeguarsi e far riferimento; b) che la l. n. 394 del 1991 (“legge quadro sulle aree protette”) ed il d.lgs. n. 42 del 2004 (“codice dei beni culturali”) costituiscono un complesso normativo da applicare armonicamente mediante una continua operazione di coordinamento che scongiuri l’emergenza di lacune normative e che promuova l’applicazione delle disposizioni - fra quelle eventualmente contrastanti - che assicurino l’efficacia del già menzionato “principio di ‘favor’ della maggior tutela”. Dall’orientamento espresso dalla Corte costituzionale consegue che, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in esame, non appare corretto sostenere che la disposizione di cui all’art. 146 cit. - volta a introdurre un elevato standard di tutela all’interno dei parchi mediante la cristallizzazione di un criterio uniforme ed obiettivo, e predicativa di principio generale - non sia automaticamente applicabile all’interno dei parchi regionali per il solo fatto di non essere stata espressamente richiamata dai loro regolamenti; o per il fatto che, in ipotesi, ne venga sancita dagli stessi - illegittimamente - la derogabilità. Quanto, poi, alla normativa regionale applicata alla fattispecie, è evidente che il parere (eventualmente culminante nel “nulla osta”) che il Presidente del -OMISSIS- è chiamato ad esprimere, costituisce un atto valutativo omnicomprensivo, volto - quindi - ad assolvere anche alla funzione di tutela dell’interesse paesaggistico propria dell’“autorizzazione paesaggistica” di cui agli artt. 145, 146 e 167 del codice dei beni culturali. Lo sancisce espressamente il combinato disposto degli artt. 24 della l. r. n. 37 del 1985 e 24 della l. r. 9 agosto 1988, n. 14. L'art. 24 della l.r. n. 37/1985 stabilisce, infatti, che il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, con esclusione delle opere ricadenti nelle zone a inedificabilità assoluta realizzate in data successiva all'imposizione del vincolo, è subordinato all’emissione del nulla-osta da parte del presidente dell'ente -OMISSIS- ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14. E l’art. 24 della legge regionale richiamata dalla prima stabilisce che quale il nulla-osta in questione «sostituisce quello previsto dalla legge 29 giugno 1939, n.1497 e successive modifiche, nonché le autorizzazioni e/o i nulla osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dalla normativa vigente». Sicché, in conclusione, non appare revocabile in dubbio, in ragione della normativa (regionale e statale) indicata: - che il rilascio della concessione in sanatoria era (ed è) subordinato al parere favorevole (nulla-osta) del Presidente dell’-OMISSIS-, il quale è l’unico organo competente ad emetterlo (non sussistendo, al riguardo, alcuna competenza di altri organi statali o regionali); - che tale parere ha la medesima funzione tutoria dell’autorizzazione paesaggistica disciplinato alla normativa statale, e che la sostituisce assorbendone il contenuto ” (cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., Sez. Riun., 25 novembre 2020, n. 334).
1.1.3. Alla luce delle sopra richiamate coordinate interpretative il motivo di ricorso in esame si rivela privo di base atteso che:
- il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato al parere favorevole (nulla-osta) del Presidente dell’Ente -OMISSIS- e non sussiste alcuna competenza di altri organi statali o regionali;
- tale parere, avente la medesima funzione tutoria dell’autorizzazione paesaggistica, la sostituisce assorbendone il contenuto;
- il parere (eventualmente culminante nel “nulla osta”) che il Presidente dell’Ente -OMISSIS- è chiamato ad esprimere, costituisce un atto valutativo omnicomprensivo, volto - quindi - ad assolvere “ anche ” alla funzione di tutela dell’interesse paesaggistico propria dell’autorizzazione paesaggistica;
- le modalità procedimentali descritte dall’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono erroneamente invocate nel caso in esame, venendo in evidenzia una fattispecie di (postuma) regolarizzazione di un manufatto già realizzato.
2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto i vizi di Violazione degli artt. 23 e 24 l.r. 37/1985. Violazione dell’art. 39 l. 724/1994. Violazione dell’art. 24, quinto comma, l.r. 14/1988: carenza di motivazione. Violazione degli artt. 7, lett. a), 8, lett. c), e 17 l.r. 98/1981. Eccesso di potere per carenza istruttoria. Eccesso di potere per illogicità. Eccesso di potere per comportamento contraddittorio con le “Linee guida” adottate dallo stesso Ente -OMISSIS- e con le “Norme di Attuazione” del Piano Paesaggistico approvato con D.A. del 3.10.2018.
Dopo aver richiamato l’art. 39, comma 8, legge 724/1994 – in ordine al conseguimento del condono edilizio, anche per i manufatti realizzati in zone sottoposte anche a vincolo paesaggistico, a condizione che l’Autorità preposta alla tutela del vincolo rilasci apposita autorizzazione – ed il relativo corredo giurisprudenziale, nonché la disciplina della Regione Siciliana, in particolare, l’art. 24 l.r. 37/1985, circa il rilascio del nulla-osta nei procedimenti di condono edilizio per gli abusi realizzati proprio nei parchi e nelle riserve, la parte ricorrente ha osservato che, in sostanza, l’art. 24 l.r. 37/1985 non ha fatto altro che esplicitare ulteriormente la disposizione di cui all’art. 32 l. 47/195 e ha escluso il rilascio della concessione in sanatoria soltanto in presenza di un “ vincolo di inedificabilità assoluta ”.
Per la parte ricorrente, il condono edilizio è una concessione edilizia non solo rilasciata a costruzione già effettuata ma anche derogatoria delle norme che regolano la edificazione in una certa zona; inoltre, per l’esponente, il Legislatore regionale del 1985, con la norma di cui all'art. 24, ha inteso prevedere la possibilità del rilascio di una concessione edilizia in sanatoria (entro certi limiti) anche nei parchi già istituiti nel territorio della Regione siciliana (“ limiti" previsti dallo stesso art. 24, e non certamente quelli previsti dalla stessa legge istitutiva dei parchi, efficacemente esplicitati con l'inciso contenuto nell'art. 24 l.r. 37/1985 " …con esclusione delle opere ricadenti nelle zone ad inedificabilità assoluta realizzate in data successiva all'imposizione del vincolo ").
Per la parte ricorrente, dunque, soltanto le opere edilizie, abusivamente realizzate dopo la data di imposizione del vincolo e nelle zone del -OMISSIS- in cui, per regolamento, vige un divieto assoluto di edificazione, non possono essere ammesse a sanatoria.
Il deducente ha osservato, dunque, che nelle zone “C” del -OMISSIS- (ove è stata realizzata l'opera de qua ) non vige affatto un vincolo di assoluta inedificabilità (cfr. art. 4 del regolamento del -OMISSIS-, approvato con Decr. Pres. Reg. Sic. del 17 marzo 1987; il deducente ha anche richiamato il punto 3 dell’art. 8 l.r. 98/1981).
Orbene, ha rilevato il ricorrente, nella zona “C” non può ritenersi sussistere un vincolo di inedificabilità assoluta, anzi è espressamente prevista sia dalla legge istituiva dei parchi naturali sia dal decreto istitutivo dell’Ente -OMISSIS- la possibilità di realizzare nuove costruzioni per la conduzione del fondo, per la realizzazione di alberghi, cinema, teatri, ecc. ed operare, perfino, trasformazioni edilizie e del terreno.
Dopo aver richiamato le “Linee guida” adottate dall’Ente -OMISSIS- nel novembre 2020 nonché le “Norme di Attuazione” adottate con il Piano Paesaggistico del 3 ottobre 2018, l’esponente ha argomentato che avrebbe potuto realizzare, in forza di una concessione “ a regime ”, un capannone per la lavorazione di prodotti agricoli di 149 mq ma, a dire dell’Ente -OMISSIS-, il medesimo non può conseguire il condono edilizio di una villetta di 90 mq (il cui impatto visivo è minore rispetto a un capannone).
Inoltre, ha osservato l’esponente, la normativa consente “ la predisposizione dei piani di recupero ai sensi e nel rispetto delle norme della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 ”, riguardanti addirittura interi agglomerati.
In sintesi, secondo il deducente, non sussiste un divieto assoluto di inedificabilità per le zone C del -OMISSIS-, anche perché per espressa previsione legislativa (cfr. art. 18 l.r. 98/1981) soltanto il “ piano territoriale ” del -OMISSIS- può definire “ d) le aree di inedificabilità assoluta, anche al di fuori della zona "A" del -OMISSIS- ”; mentre, in via generale, tra i divieti previsti all’art. 17 l.r. 98/1981 non c’è mai il riferimento a qualche destinazione d’uso in particolare (a riprova che i divieti previsti dal decreto istitutivo possono riguardare soltanto i nulla-osta a regime, e non anche i nulla-osta per le opere oggetto di condono edilizio).
In conseguenza, per l’esponente, se questa è la disciplina “ a regime ” per le zone “C” del -OMISSIS-, è irrazionale e illegittimo pensare che il condono edilizio non possa, poi, avere per oggetto un villino per villeggiatura tenuto conto anche di quanto disposto all’art. 7 l.r. 98/1981 che, disciplinando la istituzione dei parchi, ha disposto che essi vengono creati “ per la conservazione di ambienti di preesistente valore naturalistico e per la fruizione sociale, ricreativa e culturale ”.
Ha aggiunto la parte ricorrente che l’errore di fondo commesso dall'Ente -OMISSIS- è quello di ritenere che anche per il condono edilizio il relativo nulla-osta debba essere rilasciato alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il rilascio delle concessioni edilizie a regime, così confondendo e mettendo sullo stesso piano la “ compatibilità ” paesaggistica (richiesta per le concessioni a regime) con il “ grave pregiudizio ” (richiesto, invece, per il condono edilizio).
L’infondatezza dell’interpretazione propugnata dal -OMISSIS-, secondo l’esponente, trova ulteriore conferma nel disposto di cui all’art. 23, undicesimo comma, l.r. 37/1985, ove l’inciso “ grave pregiudizio ” si correla al fatto che, nelle zone vincolate, compresi i parchi, l’Ente preposto alla tutela del vincolo, al fine di decidere se concedere o denegare il nulla-osta, non può limitarsi ad accertare il mero contrasto con le vigenti norme regolamentari (c.d. “ compatibilità paesaggistica ”) ma deve verificare, funditus e con apposita motivazione (assente nel provvedimento impugnato), che l’immobile abusivamente realizzato costituisca un “ grave pregiudizio ” per la tutela del vincolo stesso.
Nella fattispecie in esame, ha osservato il deducente, non solo manca la motivazione sul punto, ma, per di più, il manufatto abusivo in questione non può costituire un “ grave pregiudizio ” per la tutela ambientale del -OMISSIS-, tenuto conto che l’opera è stata realizzata in zona “C”, in cui, comunque, l’attività edilizia è consentita, ha rispettato le caratteristiche tipologiche delle costruzioni realizzate in zona -OMISSIS- e, nelle more, la flora si è integrata con il manufatto.
In ogni caso, ha aggiunto il deducente, il provvedimento impugnato appare illegittimo per carenza di motivazione e di istruttoria in ordine alla sussistenza del “ grave pregiudizio ” ed anche di “ compatibilità ” con i valori ambientali tutelati in quella parte di territorio del -OMISSIS-: invero, difetta la valutazione complessiva dell’impatto del manufatto rispetto alla caratteristiche ambientali e paesaggistiche del sito in cui è stata realizzata l’opera, tenuto conto della modestia del fabbricato (una superficie utile di circa 90,00 mq), delle caratteristiche costruttive del manufatto e della circostanza che, comunque, la zona “C” è già, per regolamento, deputata alla realizzazione di strutture recettive (alberghi, ristoranti, capannoni per l’espletamento di attività commerciale, ecc.).
Secondo il ricorrente l’interpretazione appare anche infondata se si tiene altresì conto che nel -OMISSIS- possono essere insediate strutture recettive di turismo rurale realizzabili anche in abitazioni unifamiliari (e, quindi, semmai, a venire in gioco non è l’edificabilità ma la destinazione d’uso); inoltre, l’art. 18 l.r. 98/1981 prevede espressamente la possibilità per l’Ente -OMISSIS-, attraverso l’adozione dei piani territoriali (mai approvati) di individuare zone di “ inedificabilità assoluta ” anche al di fuori della zona A (e nella zona “C” del -OMISSIS- non esiste alcun vincolo di inedificabilità assoluta così come voluto dal Legislatore).
Infine, per la parte ricorrente, non può non rilevarsi l’illegittimità del provvedimento impugnato per mancata acquisizione del parere vincolante dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (quinto comma dell’art. 24 l.r. 14/1988, in seguito alle modifiche apportate con l'art. 125, l.r. 3 maggio 2001, n. 6 e, poi, con l'art. 11, comma 2, l.r. 14 aprile 2006, n. 14); infatti, la decisione è stata presa facendo riferimento ai criteri generali fissati dal Comitato Tecnico Scientifico, il cui richiamo, già presente nel testo originario dell’art. 24 l.r. 14/1988, è stato definitivamente soppresso con l’entrata in vigore dell’art. 125 l.r. 6/2001.
2.1. Il motivo è fondato, nei sensi e nei termini di seguito specificati.
2.1.1. L’avversato diniego di nulla osta è fondato sulla seguente motivazione: “ Le opere abusive di costruzione del fabbricato per civile abitazione in oggetto sono avvenute con inizio in data 25/01/1993 e ultimate in data 09/12/1993, date posteriori alla data di imposizione del vincolo del -OMISSIS- ai sensi dell'art. 30 della L.R. 6/05/1981 n. 98 e ss.mm.ii e del DPRS 17/03/1987 n. 37. Considerata la destinazione d'uso del fabbricato per civile abitazione vietata dopo le date di cui sopra e comunque dopo l'imposizione del vincolo del -OMISSIS- vista la zona “C”, determina la condizione di incongruità per l'area interessata che non giustifica la permanenza dell'immobile in oggetto per le motivazione di cui sopra che qui di intendono trascritte ”.
2.1.2. Orbene, il Tribunale adito ha già avuto modo di evidenziare – cfr. T.A.R. Sicilia, CA, sez. II, 27 luglio 2023, nn. 2380 e 2381 - quanto segue.
L’art. 23 della legge reg. Sic. 10 agosto 1985, n. 37 stabilisce che “[…] Per le costruzioni che ricadono in zone vincolate da leggi statali o regionali per la tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, igienici, idrogeologici, delle coste marine, lacuali o fluviali, le concessioni in sanatoria sono subordinate al nulla - osta rilasciato dagli enti di tutela sempre che il vincolo, posto antecedentemente all'esecuzione delle opere, non comporti inedificabilità e le costruzioni non costituiscano grave pregiudizio per la tutela medesima; restano altresì escluse dalla concessione o autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione dell'art. 15, lett. a, della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, ad eccezione di quelle iniziate prima dell' entrata in vigore della medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976 […]”.
Ai sensi dell’art. 24, comma 1, della medesima legge reg. Sic. 10 agosto 1985, n. 37 “ Qualora le opere eseguite senza licenza, concessione o autorizzazione o in difformità dalle stesse, ricadano nell'ambito dei parchi regionali di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria, con esclusione delle opere ricadenti nelle zone a inedificabilità assoluta realizzate in data successiva all'imposizione del vincolo, è subordinato al nulla-osta del presidente dell'ente -OMISSIS- rilasciato ai sensi del comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 […]”.
Premesso quanto sopra, va osservato che l’art. 8 della legge reg. Sic. 6 maggio 1981, n. 98, nel distinguere i territori del -OMISSIS- sulla base di diverse articolazioni zonali, ha individuato - per quanto di interesse - le “ c) zone di protezione (zona C), nelle quali sono ammesse soltanto costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del -OMISSIS- quali strutture turistico - ricettive, culturali, aree di parcheggio ”.
Dalla riportata previsione normativa (e dal testo dell’art. 4 del regolamento del -OMISSIS-, approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 17 marzo 1987) si ricava, dunque, che la disciplina in esame, quanto alla realizzazione di costruzioni in zona C) del -OMISSIS-, pone delle previsioni di tipo teleologico, ma non descrive un vincolo generalizzato di inedificazione.
Detta conclusione è corroborata dalla considerazione che l’art. 18 della legge reg. Sic. 6 maggio 1981, n. 98 stabilisce che il piano territoriale del -OMISSIS- definisce “ d) le aree di inedificabilità assoluta, anche al di fuori della zona <<A>> del -OMISSIS- ”, ciò che consente di escludere, alla luce di quanto sopra evidenziato, che - per la zona C) - sia stato previsto un vincolo assoluto di inedificabilità.
2.1.3. Anche il giudice di seconde cure ha escluso per la zona C l’esistenza di un “ vincolo assoluto ex lege ”, dovendosi semmai riconoscere delle “ limitazioni di destinazione ” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 22 gennaio 2024, n. 49).
2.1.4. In conclusione, l’avversato diniego di nulla osta risulta viziato sul piano motivazionale, in quanto la ricadenza del manufatto in questione (connotato dalla particolare destinazione d’uso: civile abitazione) realizzato successivamente all’apposizione del vincolo, nella zona C) - che, si ribadisce, non è una zona di inedificabilità assoluta - non può, per ciò solo, precludere il conseguimento della anelata regolarizzazione, essendosi dunque l’Ente -OMISSIS- intimato, con riguardo alle anzidette condizioni, sottratto alla - pur ampiamente discrezionale - doverosa valutazione, in sede di nullaosta, in ordine alla sanabilità dell’abuso (valutazione che deve essere supportata da adeguata motivazione, anche in ordine all'impatto delle opere in questione sulle esigenze di tutela).
3. In conclusione, il ricorso, per le ragioni evidenziate e assorbiti gli ulteriori profili di doglianza articolati, merita di essere accolto nei sensi e nei termini precisati, con conseguente annullamento del provvedimento avversato.
L’Ente -OMISSIS-, dovendo procedere alla rinnovazione dell’attività amministrativa, terrà conto dell’effetto conformativo impresso al riesercizio del potere pubblico dalla presente decisione di annullamento.
4. La natura interpretativa delle questioni esaminate giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di CA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini in motivazione, e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Presidente FF, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.