Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/04/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1182/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1182/2023 promossa
DA
, C.F. residente in [...] ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Nova Milanese, via A. Grandi n. 32 presso lo studio dell'Avv. Lucilla
Parisi che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce al ricorso introduttivo;
ATTORE/RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , residente in [...] C.F._2
Tommaso Edison 211 ed elettivamente domiciliato in Solaro, via per Limbiate n. 18 presso lo studio dell'Avv. Stefano Stucchi che lo rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO/RESISTENTE
Oggetto: Risarcimento danni da malpractice medica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del 7.10.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice:
Nel merito:
- respingere – per le ragioni di cui in premessa e perché infondate in fatto e in diritto - tutte le eccezioni formulate in via preliminare e/o pregiudiziale e ulteriormente preliminare da parte convenuta nel proprio atto di costituzione in ordine alla “inammissibilità e improcedibilità della domanda”;
pagina 1 di 10
– p.i. ) nato a [...] il [...] con studio in Solaro, C.F._2 P.IVA_1
alla via Pellizzoni n. 8/10, nella causazione dei danni patiti dall'attore e che tali danni accertati sono pertanto riconducibili alla condotta del convenuto e per l'effetto condannare il dott. al CP_1
risarcimento a favore del signor di tutti i danni patrimoniali nella misura di euro 8268,02 Pt_1
(ottomiladuecentosessantotto/02) (di cui euro 6200,00 per interventi, euro 2000,00 per visite specialistiche effettuate, euro 68,02 per spese mediche), e non patrimoniali nella misura di euro
2.326,50 (duemilatrecentoventisei/50) (inabilità temporanea parziale) come quantificati nella ctu, o nella diversa misura, minore o maggiore, che risulterà in corso di causa;
- per le medesime premesse e ragioni, condannare il convenuto al pagamento delle spese di consulenza tecnica ex art. 696 bis c.p.c. sostenute dall'attore nella misura di euro 5380,00
(cinquemilatrecentoottanta/00) quali compensi per le consulenti tecniche nominate, di euro 1159,00
(millecentocinquantanove/00) quale compenso al consulente di parte nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., e di euro 2559,50 (duemilacinquecentocinquantanove/50) quali compensi legali e costi della procedura medesima, tutte spese sostenute dall'attore e documentate, oltre le diverse somme maggiori o minori che verranno riconosciute in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- per le medesime premesse e ragioni, condannare il convenuto alla restituzione a favore del signor della somma di euro 9.000,00 (novemila/00) a suo tempo versata da quest'ultimo per gli Pt_1
interventi effettuati e oggetto del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella diversa misura, minore o maggiore che il Tribunale riterrà equo liquidare;
- per le medesime premesse e ragioni, condannare il convenuto a risarcire al signor il danno Pt_1
morale per le sofferenze fisiche e psichiche patite a causa degli interventi medici e odontoiatrici mal eseguiti dal dott. nella misura di euro 10.000,00 (diecimila/00) o nella diversa misura, minore CP_1
o maggiore, che il Tribunale adito riterrà equo liquidare, proporzionandolo alla effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dall'attore;
- per le medesime premesse e ragioni, condannare altresì il convenuto all'ulteriore danno patrimoniale
e non patrimoniale conseguenti alle ulteriori criticità emerse in sede di ctu in ordine alla stabilità del ponte di sei elementi che poggia sul canino 13, nella misura che il Giudice riterrà equo liquidare o nella diversa misura che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, contributo unificato, marca da bollo, 15% per spese generali, cassa previdenza 4% e Iva se dovuta.
pagina 2 di 10 In via istruttoria: Si chiede di Voler acquisire l'intero fascicolo di causa della procedura ex art. 696
c.p.c. esperita ed avente numero 2877/2022 RG (Tribunale di Monza- Seconda Sezione Civile). Si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie – sia a prova diretta che contraria – articolate in atti
e non ammesse, con i testi indicati.
In ogni caso, con vittoria di spese, contributo unificato e compenso, 15% per spese generali e accessori come per legge”.
PER CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, reietta ogni contraria domanda ed eccezione, così giudicare:
- In via preliminare e/o pregiudiziale
Dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato dal sig. Pt_1
per le ragioni indicate in atti e in particolare per difetto di legittimazione attiva e/o difetto di
[...]
titolarità del diritto di azione e del diritto sostanziale e/o carenza di interesse ad agire.
- In via ulteriormente preliminare
Dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art 696 bis cpc e del conseguente elaborato peritale per intervenuta modifica dello stato dei fatti.
- Nel merito
In via principale
Respingersi ogni domanda formulata nei confronti del dott. siccome infondata in fatto CP_1
ed in diritto, per tutte le ragioni indicate nella narrativa in atti.
In via istruttoria
- Si chiede disporsi la rinnovazione della CTU, nominando un nuovo Collegio Peritale, per i motivi tutti esposti nella narrativa in atti, ovvero, in via subordinata, convocarsi a chiarimenti, sui punti oggetto di contestazione di cui alle osservazioni del CTP, i CTU nominati nel procedimento ex art.
696-bis c.p.c. - Si chiede disporsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della Tac effettuata dal ricorrente nel
2017 e citata da controparte nel proprio atto introduttivo, da richiedersi al ricorrente o in subordine alla struttura che ha effettuato l'esame.
- Si chiede disporsi l'esibizione ex art. 210 c.p.c. delle fotografie e delle radiografie dell'apicectomia del dente 13 effettuata sul ricorrente in data 9 settembre 2021, da richiedersi al ricorrente o in subordine alla struttura che ha effettuato l'esame.
- Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova formulati dal ricorrente, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i testi indicati e nelle circostanze dedotte in sede di memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. del 17.11.2023.
pagina 3 di 10 In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio e del prodromico procedimento ex art. 696-bis c.p.c., oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge”.
IN FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 9.2.2023 e regolarmente notificato unitamente al decreto emesso in data 22.2.2023 premettendo che nel mese di gennaio 2017 si era Parte_1
rivolto allo studio medico del dott. per il trattamento di alcune problematiche CP_1
odontoiatriche per accertare le quali, in data 19.1.2017, era stato sottoposto a una tomografia assiale compiuterizzata all'esito della quale gli era stato impostato un piano di cure che prevedeva un'iniziale otturazione e la riparazione di una faccetta in resina e, quindi, una serie di interventi di carattere implantoprotesico, come meglio descritti nel piano di trattamento redatto in data 17.6.2019 e quotato complessivi € 11.000,00, e che, a fronte dei dolori insorti a seguito dell'inserimento del ponte definitivo in sede 14-16, fortemente prossimale all'elemento 13, e del persistere dell'algia nonostante gli antidolorifici assunti, era stato costretto a rivolgersi ad altri specialisti al fine di individuare tutte le problematiche non risolte, deducendo che in sede di procedimento instaurato ex artt. 696 e 696 bis
c.p.c. era stata accertata la grave responsabilità del dott. per il posizionamento non ottimale CP_1 dell'impianto in sede 14, che si presentava fortemente cranializzato ed eccessivamente prossimo all'elemento 13, con inclinazione del perno moncone e della costruzione protesica e da cui erano derivati un'eccessiva aderenza del ponte alla corona del canino, una riduzione dello spazio interprossimale ed una possibile trazione del ponte sull'impianto, oltreché l'erronea collocazione delle corone protesiche che aveva lasciato uno spazio interprossimale insufficiente tale da creare un pregiudizio per il corretto mantenimento dell'igiene orale e da condizionare lo stato di salute parodontale dell'intera zona, nel convenire in questa sede il dott. ne ha chiesto la condanna al CP_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, come meglio precisati nell'atto introduttivo.
Nel costituirsi in giudizio il dott. nel collocare tempiralmente tutti gli incontri avuti CP_1
con il paziente nell'arco di tre anni circa, ha rappresentato:
- che la situazione clinica pre-cura di era già molto compromessa sia dal punto Parte_1
di vista strettamente parodontale-gengivale sia da quello della riabilitazione protesica esistente nel settore anteriore superiore (ponte protesico di 4 elementi da 12 a 22 supportato solo da un impianto in sede 22 oltretutto nemmeno inserito in modo ottimale con ben 3 elementi protesici in estensione) e nel settore superiore destro (ponte protesico in sede 16-15-14, con l'impianto in sede 14 – principale motivo del contenzioso attuale – che presentava già evidenti esiti cicatriziali mucosi peri-implantari), il tutto come riportato nel piano di cura predisposto in data pagina 4 di 10 20 gennaio 2017, da cui si evinceva anche lo stato precario del ponte protesico superiore frontale e le possibili alternative terapeutiche subordinate, però, all'esito della TAC richiestagli;
- che, tuttavia, nelle settimane successive il ricorrente, piuttosto che consegnargli la TAC al fine di consentirgli di predisporre un piano di cura quanto più efficace possibile, si era limitato ad effettuare solo una seduta di igiene orale e l'otturazione del dente superiore 2, essendosi all'esito dileguato per circa due anni;
- che solo in data 7.6.2019 era ricomparso presentando problematiche odontoiatriche da trattare urgentemente, tra cui la frattura del rivestimento estetico della vetusta corona protesica del canino superiore sinistro (subito riparata provvisoriamente), la frattura per motivi occlusali
(mancanza guide anteriori e bruxismo) dell'ultimo molare inferiore sinistro e dell'ultimo molare inferiore destro ma, soprattutto, per un ascesso acuto con suppurazione in corrispondenza dell'impianto presente in zona 14 per il quale gli era stata prescritta una terapia antibiotica;
- che sempre e solo nel mese di giugno 2019 gli aveva fatto visionare, non consegnandoglielo,
l'esame TAC effettivamente prescrittogli ed eseguito nell'anno 2017 sicché, a seguito di una radiografia endorale effettuata il 7 giugno 2019, a distanza di soli dieci giorni era stato stilato il piano di cura con relativo preventivo, per ovvie ragioni diverso e più esteso rispetto a quello precedente effettuato ben oltre due anni prima a causa dello svilupparsi dell'infezione sull'impianto 14 precedentemente inserito da un altro professionista;
- che le sedute erano iniziate il 24 giugno 2019 proseguendo fino al 3 febbraio 2021 come risultante dal documento “relazione terapie eseguite” datato 3 febbraio 2021;
- che, in particolare, il 24 giugno 2019 aveva provveduto a rimuovergli il ponte, l'impianto in zona incisivo laterale superiore sinistro e l'impianto in zona primo premolare superiore destro nonché la corona del canino superiore sinistro, monconizzando il canino superiore destro ed eseguendo il taglio della corona sull'impianto della zona del primo molare superiore destro senza contemporaneamente rimuovere il sottostante moncone protesico implantare con conseguente allungamento della corona clinica su entrambi i canini superiori ed inserimento di un provvisorio fisso con rinforzo metallico fuso da canino superiore sinistro;
- che il 27 giugno 2019 era stata modificata la forma del provvisorio come da richiesta estetica del paziente ed il successivo 25 novembre, a seguito di quanto emerso da una radiografia di controllo effettuata nelle more, che aveva evidenziato una lenta e scarsa ricrescita e remineralizzazione ossea della zona 14 in cui era stato rimosso l'impianto, era stato rimosso il provvisorio e cementato definitivamente il ponte dell'anteriore in metallo-ceramica da 13 a 23 nonché inserito l'impianto nella zona 14 in posizione adiacente all'elemento 13 ed una vite di pagina 5 di 10 guarigione transmucosa: nella stessa seduta era stato tagliato il provvisorio tra i denti 13 e 14 e ribasato il dente 14 sulla testa della vite di guarigione dell'impianto nonché veniva rifinito e ricementato il provvisorio dei denti 14-15-16;
- che il 24 gennaio 2020 era stata effettuata una radiografia di controllo dell'impianto della zona del dente 14 da cui non era emerso nulla di anomalo mentre le cure erano state temporaneamente sospese nel periodo compreso tra il mese di febbraio 2020 e quello di giugno
2020 a seguito del diffondersi della pandemia da Covid 19 e delle conseguenti restrizioni nell'esercizio dell'attività imposte dal Governo;
- che il 27 luglio 2020 era stato rimosso il provvisorio e cementato il ponte definitivo di tre elementi, 16-X-14 sui 2 impianti in zona 16 e 14 e, solo dopo numerose sedute nel corso delle quali non era stata rilevata alcuna patologia oggettiva dimostrabile, il NT aveva iniziato a manifestare fastidi e dolori non meglio precisati in corrispondenza della gengiva tra il canino 13
e l'impianto in sede 14 sicché, all'esito di un confronto e ove ciascuna delle parti aveva rappresentato la propria posizione, avevano deciso di sottoscrivere un accordo in cui avevano entrambe rinunciato ad avanzate qualsivoglia pretesa l'una nei confronti dell'altra;
- che, pertanto, dopo che il NT era stato sottoposto ad una visita a cura del dott. , al Per_1 fine di evitare l'instaurazione di una lite giudiziaria avevano deciso di addivenire ad una transazione facendosi reciproche concessioni e, in particolare, in data 22 febbraio 2021 avevano sottoscritto una dichiarazione transattiva di reciproca rinuncia delle rispettive pretese per effetto della quale, a fronte della propria rinuncia ad € 2.000,00 rispetto al preventivo iniziale pari ad €
11.000,00, nonché ad ogni ulteriore pretesa e azione per le proprie prestazioni professionali effettuate dopo il giugno 2019 e fino a febbraio 2021, il cliente aveva a propria volta rinunciato ad ogni rivalsa o pretesa economica o azione legale e/o di altro genere nei propri confronti per le prestazioni odontoiatriche effettuate nel medesimo periodo.
Per tali ragioni ha eccepito, preliminarmente, l'intervenuta rinuncia all'azione, il difetto di legittimazione attiva e/o il difetto di titolarità del diritto di azione e del diritto sostanziale e/o la carenza di interesse ad agire nonché l'inammissibilità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. instaurato ante causam e del conseguente elaborato peritale per intervenuta modifica dello stato dei fatti e, nel merito,
l'insussistenza della responsabilità professionale imputatagli, non avendogli il ricorrente tempestivamente consegnato la radiografia prescrittagli nell'anno 2017 ed avendo in ogni caso il professionista, una volta rivisto il paziente nel mese di giugno 2019, eseguito le cure e le terapie più corrette ed appropriate in quella situazione.
pagina 6 di 10 Disposto il mutamento del rito, da speciale sommario in ordinario di cognizione e rigettate le istanze istruttorie rispettivamente articolate nei termini concesso, all'udienza del 7.10.2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, previa precisazione delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria proposta da nei confronti del dott. Parte_1
sia improponibile stante la precedente intervenuta rinunzia all'azione effettuata CP_1
dall'attore/ricorrente e, quindi, l'avvenuta preventiva dismissione del diritto sostanziale risarcitorio avanzato in questa sede a seguito dell'asserita malpractice medica di cui si sarebbe reso responsabile il convenuto/resistente.
Come emerge, infatti, dalla dichiarazione reciprocamente sottoscritta in data 22.02.2021, peraltro già prodotta dallo stesso al documento n. 8 depositato con il ricorso ex art 696 bis c.p.c. proposto Pt_1
ante causam, le parti, al fine di evitare e comunque definire la lite insorta tra esse in relazione all'effettiva efficacia delle cure odontoiatriche svolte dal dott. avevano reciprocamente CP_1
rinunciato, l'attore, a qualsivoglia tipo di rivalsa o pretesa economica o azione legale o di altro genere per le terapie eseguite da quest'ultimo nel periodo compreso tra il mese di giugno 2019 ed il 22 febbraio 2021 e, il convenuto, a qualsivoglia pretesa economica ancora dovutagli a saldo delle medesime terapie.
Tal è, infatti, il tenore letterale del contratto di transazione prodotto al documento n. 8 del ricorso ex art. 696 e 696 bis c.p.c., come tale non diversamente interpretabile: “22 febbraio 2021 Firmando la presente io sottoscritto dr. (c.f. ) rinuncio a qualsiasi tipo di CP_1 C.F._3
rivalsa o pretesa economica o azione legale o di altro genere nei confronti del Sig. Parte_1
(c.f. per le terapie da me eseguite dal Giugno 2019 alla data odierna. C.F._1
Firmando la presente, io sottoscritto Sig. (c.f. rinuncio a Parte_1 C.F._1
qualsiasi tipo di rivalsa o pretesa economica o azione legale o di altro genere nei confronti del dr.
(c.f. ) per le terapie da me ricevute dal Giugno 2019 alla data CP_1 C.F._3 odierna”.
Con tale documento, stante la chiarezza delle espressioni letterali utilizzate, a fronte della rinuncia del dott. ad ottenere il pagamento della somma residua di € 2.000,00 rispetto al preventivo iniziale CP_1
concordato tra le parti, pari ad € 11.000,00, e ad ogni ulteriore pretesa economica ed azione legale per il pagamento delle prestazioni professionali effettuate a decorrere dal mese di giugno 2019, Pt_1
aveva rinunciato a far falere nei confronti del professionista qualsivoglia tipologia di rivalsa o
[...]
pagina 7 di 10 di pretesa economica o di azione legale o di altro genere che trovassero il proprio fondamento nelle terapie eseguite in proprio favore dallo stesso nel periodo compreso tra il mese di giugno 2019 CP_1
ed il 22.2.2021.
Già a pagina 3 del proprio atto introduttivo ma, a ben vedere, anche nelle successive memorie il difensore dell'attore, evidentemente rimasto del tutto estraneo a tale intesa transattiva, ben consapevole della superficialità con la quale era stata rilasciata la suddetta dichiarazione, ha provato a sostenere come il proprio cliente l'avesse sottoscritta senza avere “contezza della portata dei danni a lui cagionati e dei costi che avrebbe dovuto sostenere per risolvere la problematica una volta che si sarebbe rivolto ad altro specialista”, non considerando, tuttavia, come l'errore di fatto idoneo all'annullamento della transazione, peraltro neppure richiesto in questa sede in via principale e/o incidentale, non può essere di certo quello sulla reale estensione del diritto oggetto dell'accordo, a maggior ragione se si considera che non è neppure sostenibile che nel momento in cui ha sottoscritto quella scrittura l'attore non avesse consapevolezza delle problematiche in essere e della potenziale responsabilità colposa imputabile all'odontoiatra, ciò non significando ovviamente che dovesse essere anche perfettamente cosciente di tutti i risvolti ed i profili di negligenza delineati con dovizia di particolari dai consulenti a cui si è progressivamente rivolto nel corso dei mesi successivi e, da ultimo, dalle dott.sse e nella relazione di ATP espletata ante causam. Persona_2 Controparte_2
Nella prima memoria ex art 183, comma 6, c.p.c. ha, infatti, dato atto di essere stato Parte_1
sottoposto ad una visita specialistica dal dott. in data 17.02.2021, qualche giorno Persona_3
prima della sottoscrizione della transazione, il tutto, peraltro, come già risultava dal referto prodotto al documento n. 8 del fascicolo del procedimento ex art 696 e 696 bis c.p.c..
Pertanto, non può di certo sostenersi che il nel momento in cui in data 22.2.2021 ha Pt_1
sottoscritto, volontariamente e consciamente, la dichiarazione transattiva (a sé evidentemente troppo sfavorevole sebbene ciò lo si possa affermare solo col senno di poi) di rinuncia a qualsivoglia pretesa ed azione risarcitoria da esercitarsi nei confronti del dott. non avesse a propria disposizione un CP_1
consulto e parere specialistico contenente una valutazione effettuata da un odontoiatra di propria fiducia che lo poneva in grado di avere contezza della sussistenza o meno di presunti danni patrimoniali e non e della loro imputabilità all'odierno convenuto/resistente.
A quel punto, piuttosto che rinunciare in fretta e furia, avrebbe anche potuto prendersi un po' più di tempo per approfondire le cause e, soprattutto, i costi affrontabili non accettando acriticamente di
“risparmiare” soli € 2.000,00 rispetto al compenso che, diversamente, avrebbe dovuto ancora corrispondere il favore del professionista a saldo delle attività svolte in poco meno di due anni di cura.
pagina 8 di 10 D'altro canto, come giustamente rimarcato dalla difesa del convenuto, le stesse locuzioni utilizzate a pagina 3 del ricorso introduttivo per “giustificare” il proprio cliente, “rassegnato all'inerzia del medico”, e che avrebbero indotto il NT a sottoscrivere la dichiarazione transattiva di rinuncia, denota la volontà e la piena consapevolezza di quest'ultimo di sottoscrivere un accordo idoneo a definire la vertenza allora già in essere con il ponendo una pietra tombale alle proprie così CP_1
come alle altrui rivendicazioni.
In buona sostanza, a parere del Tribunale, dopo aver denunciato al professionista le Parte_1
problematiche insorte a seguito delle cure ricevute e, soprattutto, dopo aver ricevuto un parere specialistico da un odontoiatra di propria fiducia di per sé idoneo a individuare azionai od omissioni potenzialmente passibili di censura che ben avrebbero potuto essere a quel punto maggiormente indagate ed approfondite, abbia coscientemente sottoscritto la dichiarazione transattiva del 22.02.2021 con cui le parti hanno reciprocamente rinunciato a far valere le rispettive pretese al fine di evitare l'instaurare di una futura lite giudiziale, ottenendo - e ciò lo si afferma sotto l'aspetto delle reciproche concessioni - dal dott. uno sconto di € 2.000,00 rispetto al preventivo iniziale e la rinuncia a CP_1
qualsivoglia ulteriore pretesa e azione volte a far valere le prestazioni professionali svolte a decorrere dal mese di giugno 2019 e contestualmente rinunciando, a propria volta, ad ogni rivalsa o pretesa economica o azione legale o di altro genere nei confronti di quest'ultimo per gli eventuali errori ad egli imputabili nell'attività professionale svolta nel medesimo arco temporale.
All'improponibilità o inammissibilità della presente azione risarcitoria fa da paio l'improponibilità di tutta l'attività successiva funzionale all'accertamento del danno e all'individuazione delle responsabilità da malpractice le cui spese, pertanto, non possono essere imputate all'odierno convenuto/resistente.
Al contrario, in adesione al principio di soccombenza a quest'ultimo vanno rifusi tutti i costi sostenuti sia nel procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c. stante l'inutilità del relativo accertamento giudiziale sia nell'ambito del presente giudizio, in entrambi i casi da liquidarsi come da dispositivo sulla scorta dei compensi sostanzialmente medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le sole fasi concretamente espletate sia dell'uno che dell'altro, con riduzione al minimo in questa sede della sola fase di trattazione ed istruttoria in quanto di fatto consistita nella mera predisposizione e deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara l'inammissibilità/improponibilità della domanda risarcitoria proposta da pagina 9 di 10 nei confronti di per effetto ed in conseguenza di quanto Parte_1 CP_1
convenuto tra le parti nella scrittura transattiva sottoscritta in data 22.2.2021;
- condanna a rifondere ad le spese di lite sostenute nel Parte_1 CP_1
procedimento ex art. 696 e 696 bis c.p.c. n. 2877/2022 R.G. instaurato ante causam e nell'ambito del presente giudizio che si liquidano, quanto al primo, in complessivi € 3.000,00,
e, quanto al secondo, in complessivi € 5.800,00, in entrambi i casi oltre 15% per spese generali,
C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se dovuta in quanto apparentemente detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 4 aprile 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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