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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/07/2025, n. 3880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3880 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 2308/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2308/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nata in [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. GIULIA C.F._1
DINOLFO;
E
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA C.F._2
CIRVILLERI
Congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
CATANIA il 13/09/2010;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente pagina 1 di 4 depositate con le quali hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Ritenuto che i coniugi si separarono con decreto di omologazione del
Tribunale di Catania n. 354/2017 dell'11/05/2017;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno /pattuito quanto segue: “a. Le parti vivranno separate senza interferire l'uno nella vita dell'altro per quanto attinente alle scelte personali e potranno fissare la propria residenza ovunque vorranno. Gli stessi si obbligano, invece, a collaborare in maniera responsabile e con diligenza per l'educazione ed il bene dei figli.
b. Qualora i coniugi volessero recarsi temporaneamente all'estero, gli stessi si scambiano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti.
c. Essendo entrambi economicamente autosufficienti, i coniugi, reciprocamente, rinunciano a qualsiasi forma e/o assegno di mantenimento.
d. Il signor ha stabilito la propria residenza in quella Parte_2
che era la casa coniugale, sita in Catania via Aurora n. 5/B, la signora
, insieme con i figli minori collocati presso la stessa, Parte_1
ha spostato la propria residenza in Catania, via Palermo n. 167.
e. I figli minori e Persona_1 Persona_2
continueranno ad essere affidati in maniera condivisa ad entrambi i coniugi, con prevalente collocamento presso la madre nel domicilio sito in Catania, via Palermo n. 167, con facoltà per il padre sig. di vederli Parte_2
e tenerli con sé secondo le seguenti modalità: dal sabato alle h. 16.00 alla domenica alle h. 21.00; due pomeriggi ogni settimana, il martedì ed il giovedì, dalle h. 16.00 alle h. 21.00; considerati i turni di lavoro del sig. ed altresì, che per via del suo lavoro, lo Parte_2
stesso è costretto ad allontanarsi dalla città anche per lunghi periodi,
pagina 2 di 4 eventuali impedimenti rispetto a quanto stabilito, saranno comunicati, se possibile, con almeno 24 ore di preavviso. Vi sarà, comunque, una ragionevole elasticità sull'osservanza dell'enunciato calendario e degli orari in esso convenuti, tesa sempre alla valorizzazione dell'equilibrato rapporto bigenitoriale nel superiore interesse dei figli;
nel caso in cui il padre dovesse trovarsi per un lungo periodo fuori sede, per motivi di lavoro,
i genitori stabiliscono sin d'ora che i nonni paterni potranno esercitare il diritto di visita in vece del figlio per quanto riguarda gli incontri pomeridiani con i bambini, ad esclusione dei pernottamenti.
Le feste saranno trascorse in maniera alternata dai figli con entrambi i genitori. In particolare, i figli trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di
Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; trascorreranno il giorno del loro compleanno condividendo il pranzo con uno e la cena con l'altro.
f. Il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno Parte_2 Parte_1 mensile per il mantenimento dei figli pari ad € 325,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, in ragione di € 162,50 per ogni figlio;
il sig. , inoltre, corrisponderà il 50% delle spese straordinarie Parte_2
mediche, scolastiche, ricreative, sportive ecc., necessarie e documentate, per i figli minori, purché previamente concordate. Nella determinazione di detta somma, si è tenuto conto dei gravami già a carico di quest'ultimo e per come sopra citati.
g. le parti beneficeranno dell'assegno unico familiare nella misura del
50% ciascuno”.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, avuto riguardo alle specifiche condizioni personali e patrimoniali dedotte e documentate;
Ritenuto che il P.M. ha espresso parere favorevole;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato pagina 3 di 4 secondo il rito concordatario in Catania il 13/09/2010 tra
[...]
E alle condizioni specificate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di
CATANIA, ATTO N. 511, PARTE 2, SERIE A, ANNO 2010).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 11.7.25
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 2308/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nata in [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. GIULIA C.F._1
DINOLFO;
E
, nato in [...] il [...] (C.F.: Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCA C.F._2
CIRVILLERI
Congiuntamente ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
CATANIA il 13/09/2010;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente pagina 1 di 4 depositate con le quali hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo;
Ritenuto che i coniugi si separarono con decreto di omologazione del
Tribunale di Catania n. 354/2017 dell'11/05/2017;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno /pattuito quanto segue: “a. Le parti vivranno separate senza interferire l'uno nella vita dell'altro per quanto attinente alle scelte personali e potranno fissare la propria residenza ovunque vorranno. Gli stessi si obbligano, invece, a collaborare in maniera responsabile e con diligenza per l'educazione ed il bene dei figli.
b. Qualora i coniugi volessero recarsi temporaneamente all'estero, gli stessi si scambiano sin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti.
c. Essendo entrambi economicamente autosufficienti, i coniugi, reciprocamente, rinunciano a qualsiasi forma e/o assegno di mantenimento.
d. Il signor ha stabilito la propria residenza in quella Parte_2
che era la casa coniugale, sita in Catania via Aurora n. 5/B, la signora
, insieme con i figli minori collocati presso la stessa, Parte_1
ha spostato la propria residenza in Catania, via Palermo n. 167.
e. I figli minori e Persona_1 Persona_2
continueranno ad essere affidati in maniera condivisa ad entrambi i coniugi, con prevalente collocamento presso la madre nel domicilio sito in Catania, via Palermo n. 167, con facoltà per il padre sig. di vederli Parte_2
e tenerli con sé secondo le seguenti modalità: dal sabato alle h. 16.00 alla domenica alle h. 21.00; due pomeriggi ogni settimana, il martedì ed il giovedì, dalle h. 16.00 alle h. 21.00; considerati i turni di lavoro del sig. ed altresì, che per via del suo lavoro, lo Parte_2
stesso è costretto ad allontanarsi dalla città anche per lunghi periodi,
pagina 2 di 4 eventuali impedimenti rispetto a quanto stabilito, saranno comunicati, se possibile, con almeno 24 ore di preavviso. Vi sarà, comunque, una ragionevole elasticità sull'osservanza dell'enunciato calendario e degli orari in esso convenuti, tesa sempre alla valorizzazione dell'equilibrato rapporto bigenitoriale nel superiore interesse dei figli;
nel caso in cui il padre dovesse trovarsi per un lungo periodo fuori sede, per motivi di lavoro,
i genitori stabiliscono sin d'ora che i nonni paterni potranno esercitare il diritto di visita in vece del figlio per quanto riguarda gli incontri pomeridiani con i bambini, ad esclusione dei pernottamenti.
Le feste saranno trascorse in maniera alternata dai figli con entrambi i genitori. In particolare, i figli trascorreranno ad anni alterni la Vigilia di
Natale con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro; il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; trascorreranno il giorno del loro compleanno condividendo il pranzo con uno e la cena con l'altro.
f. Il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno Parte_2 Parte_1 mensile per il mantenimento dei figli pari ad € 325,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, in ragione di € 162,50 per ogni figlio;
il sig. , inoltre, corrisponderà il 50% delle spese straordinarie Parte_2
mediche, scolastiche, ricreative, sportive ecc., necessarie e documentate, per i figli minori, purché previamente concordate. Nella determinazione di detta somma, si è tenuto conto dei gravami già a carico di quest'ultimo e per come sopra citati.
g. le parti beneficeranno dell'assegno unico familiare nella misura del
50% ciascuno”.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia, avuto riguardo alle specifiche condizioni personali e patrimoniali dedotte e documentate;
Ritenuto che il P.M. ha espresso parere favorevole;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civile del matrimonio celebrato pagina 3 di 4 secondo il rito concordatario in Catania il 13/09/2010 tra
[...]
E alle condizioni specificate in Parte_1 Parte_2
motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di
CATANIA, ATTO N. 511, PARTE 2, SERIE A, ANNO 2010).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 11.7.25
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 4 di 4