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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/12/2025, n. 5306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5306 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10842/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IA TERZA SEZIONE CIVILE FAMIGLIA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
TA TI Presidente Relatore
CO NA DI
Andrea Marchesi DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
), con l'Avv. ONOFRI ALESSANDRA C.F._1
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
), con l'avv. SERINA ALESSANDRA C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Leno (BS) il
09.10.2010, trascritto presso il registro dello stato civile dello stesso (atto
n. 22, parte II, serie A, anno 2010).
In data 11.09.2024 ha presentato ricorso chiedendo la Parte_1
dichiarazione della separazione personale dei coniugi con assegnazione a sé della casa familiare per vivervi insieme alla figlia della coppia, Per_1
(11.10.2013), di cui chiedeva l'affido condiviso;
la ricorrente chiedeva, inoltre, che il resistente versasse a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 700,00 oltre al 70% delle spese straordinarie ed, altresì, la somma mensile di € 400,00 quale contributo al mantenimento della moglie.
Depositate ritualmente le rispettive memorie ex art. 473-bis 17 c.p.c., all'udienza del 25.02.2025 i legali delle parti riferivano la reciproca disponibilità di addivenire ad un accordo e dopo ampia discussione il giudice assumeva provvedimenti provvisori e, dopo aver invitato la coppia a riprendere un percorso di mediazione familiare, rinviava per il proseguo dell'udienza.
Alla successiva udienza del 14.10.2025 il DI, dopo ampia discussione per la modifica dei tempi di collocamento della minore, rinviava ulteriormente la causa onde consentire alle parti, anche grazie al supporto del mediatore, di trovare un accordo sulle frequentazioni paterne.
All'udienza del 06.11.2025 le parti concordavano pe la sperimentazione di un accordo temporaneo sulle frequentazioni padre-figlia e parte resistente insisteva per l'adozione di sentenza parziale.
Pag. 2 di 3 Il DI, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sul solo status.
Tale domanda merita accoglimento in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della mancata costituzione di parte resistente e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
dichiara la separazione personale dei coniugi;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente Estensore
TA TI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IA TERZA SEZIONE CIVILE FAMIGLIA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
TA TI Presidente Relatore
CO NA DI
Andrea Marchesi DI ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
), con l'Avv. ONOFRI ALESSANDRA C.F._1
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
), con l'avv. SERINA ALESSANDRA C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Leno (BS) il
09.10.2010, trascritto presso il registro dello stato civile dello stesso (atto
n. 22, parte II, serie A, anno 2010).
In data 11.09.2024 ha presentato ricorso chiedendo la Parte_1
dichiarazione della separazione personale dei coniugi con assegnazione a sé della casa familiare per vivervi insieme alla figlia della coppia, Per_1
(11.10.2013), di cui chiedeva l'affido condiviso;
la ricorrente chiedeva, inoltre, che il resistente versasse a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 700,00 oltre al 70% delle spese straordinarie ed, altresì, la somma mensile di € 400,00 quale contributo al mantenimento della moglie.
Depositate ritualmente le rispettive memorie ex art. 473-bis 17 c.p.c., all'udienza del 25.02.2025 i legali delle parti riferivano la reciproca disponibilità di addivenire ad un accordo e dopo ampia discussione il giudice assumeva provvedimenti provvisori e, dopo aver invitato la coppia a riprendere un percorso di mediazione familiare, rinviava per il proseguo dell'udienza.
Alla successiva udienza del 14.10.2025 il DI, dopo ampia discussione per la modifica dei tempi di collocamento della minore, rinviava ulteriormente la causa onde consentire alle parti, anche grazie al supporto del mediatore, di trovare un accordo sulle frequentazioni paterne.
All'udienza del 06.11.2025 le parti concordavano pe la sperimentazione di un accordo temporaneo sulle frequentazioni padre-figlia e parte resistente insisteva per l'adozione di sentenza parziale.
Pag. 2 di 3 Il DI, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sul solo status.
Tale domanda merita accoglimento in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, della mancata costituzione di parte resistente e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
dichiara la separazione personale dei coniugi;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente Estensore
TA TI
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