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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/06/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA
r.g. n. 599/2024
All'udienza del 27.6.2025 davanti al Giudice, Dott. Giampaolo Fabbrizzi, celebrata mediante sistemi di videocollegamento a distanza, a norma dell'art. 127-bis c.p.c., compaiono per
[...]
, l'avv.to GIGLIOTTI SALVATORE, il quale conclude come da atto Parte_1 introduttivo.
Per nessuno compare NT
Per è presente l'Avv. PANASITI il quale conclude come da Controparte_2 comparsa.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza e che non presenti nei luoghi di collegamento soggetti non legittimati a partecipare all'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Esaurita la discussione, le parti rinunciano ad assistere alla lettura del dispositivo e della motivazione e si disconnettono, previamente dichiarando che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice, terminata la Camera di Consiglio, dà lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione che costituiscono parte integrante del presente verbale.
- 1 -
§ § §
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 599 dell'anno 2024, pendente
TRA
Parte_2
: Avv. GIGLIOTTI SALVATORE
[...]
- PARTE ATTRICE OPPONENTE –
CONTRO
Controparte_3
: Avv. AVVOCATURA DELLO STATO
[...]
EQUITALIA CP_2
DIFENSORE: Avv. PANASITI Fabio
- PARTE CONVENUTA OPPOSTA -
avente a oggetto: Opposizione agli atti esecutivi.
- 2 - CONCLUSIONI
➢ Attore opponente: Voglia il Tribunale di Lucca adito, disattesa sin da ora ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1) In via preliminare ed immediata (e, se ritenuto opportuno, inaudita altera parte) disporre la sospensione dell'esecuzione e/o dell'efficacia degli atti esecutivi in corso, concorrendo il requisito dei gravi motivi previsto dall'art. 624 c.p.c., e, inoltre, sussistendo sia il fumus che il danno grave ed irreparabile che ne deriverebbe al ricorrente in caso di prosecuzione dell'azione esecutiva, trattandosi di somma rilevante;
2) Nel merito, accertare e dichiarare che la cartella di pagamento impugnata è nulla, invalida ed inefficace per i motivi dettagliatamente esposti in citazione compresa l'eccezione di decadenza e il vizio di motivazione e, a tutto concedere, che il credito per il quale si procede non è quello indicato strumentalmente dagli Enti “creditori.
3) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
➢ : “voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettare le avverse Controparte_4 domande in quanto inammissibili e comunque infondate. Spese vinte”.
➢ “1) nel merito ritenere e dichiarare inammissibile per violazione Controparte_2 dell'art. 617 cpc e infondato per tutti gli altri motivi esposti in narrativa il giudizio ex adverso proposto, rigettandolo integralmente. 2) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con atto di citazione in riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Reggio Calabria, pronunciata con ordinanza del 12.12.2023, ha promosso Parte_1
opposizione agli atti esecutivi nei confronti di e NT
onde sentir accertare l'invalidità della cartella di pagamento Controparte_2
062 2022 00082035 14 000, notificata all'odierno opponente per il pagamento di spese di giustizia per l'importo complessivo di euro 9.523,76, deducendo l'intervenuta decadenza, ai sensi dell'art. 25, lett. c), d.p.r. 602/1973, dal potere del concessionario di emetterla, nonché il difetto di motivazione in ordine al calcolo della pretesa impositiva.
- 3 - §1.1 – Per resistere all'opposizione e chiederne il rigetto si è costituita
[...]
deducendo l'inapplicabilità della decadenza invocata al di fuori Controparte_2
dell'ambito tributario e l'adeguatezza della motivazione in ordine ai criteri di computo della somma richiesta con la cartella impugnata, di cui non era necessaria l'indicazione specifica, bastando il rinvio alla sentenza penale di condanna al pagamento delle spese di giustizia.
§1.2 – Per resistere all'opposizione si è costituita anche NT
, negando la sussistenza dei vizi invalidanti.
[...]
§1.3 – La causa è stata spedita in decisione sulla base dei documenti prodotti ed all'udienza del 27.6.2025, precisate le conclusioni e svolta la discussione a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – L'opposizione, che deve ricondursi al paradigma dell'art. 617 c.p.c., è inammissibile. Le censure proposte, afferendo al potere del concessionario di emettere la cartella, ovvero all'adeguatezza della motivazione della stessa, appaiono infatti di tenore eminentemente formale, attenendo non già al diritto della parte erariale di procedere ad esecuzione forzata, bensì al quomodo dell'esecuzione, con la conseguenza che i vizi relativi avrebbero dovuto denunciarsi tempestivamente con l'opposizione agli atti esecutivi nei ristretti termini di cui all'art. 617 c.p.c. (ex multis, Cass. sent. n.
20789/012; n. 24047/09; n. 10296/09; n. 6972/01).
In accoglimento dell'eccezione di , va infatti rilevata Controparte_2
l'intempestiva proposizione dell'opposizione, oltre il termine di 20 giorni dalla legale conoscenza della cartella. In tema di opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c.,
l'opponente ha l'onere di indicare e provare il momento in cui ha avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione (cfr., tra le più recenti, Cass. ord. n. 19332 del 2024; n. 19277 del
2012; n. 15062 del 2011).
- 4 - Tale indicazione e la prova correlativa non sono state fornite, donde l'inammissibilità dell'opposizione.
§3. – Le spese di lite si liquidano secondo soccombenza, applicando gli importi minimi dei parametri, raccordati al valore di causa, onde tener conto della semplicità delle questioni affrontate.
P.q.m.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione.
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite, liquidate, in favore di ciascuna parte opposta, in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lucca, 27 giugno 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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