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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 02/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18652/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401452754 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401452754 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401452754 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10069/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso con vittora di spese da distrarsi al procuratore costituito;
Resistente: non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401452754 del 28.10.2024 emesso da Roma Capitale notificato il 7 novembre 2024 per un importo complessivo di € 675,00, per omessa dichiarazione Ta.Ri. e TEFA relativamente all'utenza di
Indirizzo_1 in Roma per le annualità 2018, 2019 e 2020 di proprietà del sig. Nominativo_1.
A) A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
- Intervenuta prescrizione dei crediti relativi ai tributi dell'anno 2018;
- Inesistenza dei crediti indicati nelle cartelle in quanto l'appartamento in Indirizzo_1 è stato locato dalla ricorrente dal 1 marzo 2016 al 31 dicembre 2016 (doc. 2), sebbene la cessazione del contratto sia stata comunicata tardivamente dal proprietario dell'immobile il 24.09.2020.
Successivamente la ricorrente, in data 08.11.2018, relativamente al medesimo immobile, ha stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito presso l'Agenzia delle Entrate il 19.11.2018 e successivamente cessato
(doc.3);
Per l'appartamento in Indirizzo_1, cui si riferisce l'accertamento esecutivo impugnato, il proprietario sig. Nominativo_1 ha sempre continuato a pagare la Ta.Ri e i tributi TEFA per conto della conduttrice e, poi, comodataria attraverso i bollettini di pagamento e gli avvisi AMA recapitati al proprio indirizzo di residenza in Roma alla Indirizzo_2 (00124-RM) (doc.4), attraverso l'utenza n. 0001760789 (Codice Contratto: 0001897386).
Tanto premesso ha chiesto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A supporto del ricorso ha prodotto in atti la seguente documentazione: -Avviso di accertamento impugnato e prova di notifica;
2) Contratto di locazione e ricevuta cessazione;
3) Contratto di Comodato e ricevuta di registrazione;
4) Ricevute Pagamento Tributi e Utenza Ta.Ri Attiva;
5) Documenti della Ricorrente.
B) L'Amministrazione capitolina a cui il ricorso è stato ritualmente notificato non si è costituita.
C)All'udienza del giorno 16.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente contesta l'atto impugnato in quanto l'appartamento in Indirizzo_1 cui si riferisce l'accertamento esecutivo impugnato è di proprietà del sig. Nominativo_1 il quale ha sempre pagato e continuato a pagare la Ta.Ri e i tributi TEFA per conto della conduttrice e, poi, comodataria attraverso i bollettini di pagamento e gli avvisi AMA recapitati.
La Parte ha fornito la prova che le annualità contestate dal 2018 al 2020 i tributi Tari e Tefa sono stati pagati dal proprietario dell'immobile, come risulta dalle ricevute prodotte in atti allegate con il doc. nr. 4.
L'Amministrazione capitolina non risulta costituita in giudizio e non ha fornito elementi di confutazione dei motivi di ricorso.
Le ricevute di pagamento prodotte in atti dalla ricorrente sono idonei a comprovare l'inesistenza delle omissioni poste a fondamento dell'atto impugnato. Conclusivamente, il ricorso avverso l'avviso di accertamento impugnato appare fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento.
Quanto alle spese, si ritiene equa la compensazione integrale delle spese di lite per gravi motivi tenuto conto della tardiva e incompleta comunicazione dei dati riferita all'utilizzo dell'utenza sita in Roma,
Indirizzo_1.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 16.10.2025
Il giudice
(RG AN)
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18652/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401452754 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401452754 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401452754 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10069/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso con vittora di spese da distrarsi al procuratore costituito;
Resistente: non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401452754 del 28.10.2024 emesso da Roma Capitale notificato il 7 novembre 2024 per un importo complessivo di € 675,00, per omessa dichiarazione Ta.Ri. e TEFA relativamente all'utenza di
Indirizzo_1 in Roma per le annualità 2018, 2019 e 2020 di proprietà del sig. Nominativo_1.
A) A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa.
- Intervenuta prescrizione dei crediti relativi ai tributi dell'anno 2018;
- Inesistenza dei crediti indicati nelle cartelle in quanto l'appartamento in Indirizzo_1 è stato locato dalla ricorrente dal 1 marzo 2016 al 31 dicembre 2016 (doc. 2), sebbene la cessazione del contratto sia stata comunicata tardivamente dal proprietario dell'immobile il 24.09.2020.
Successivamente la ricorrente, in data 08.11.2018, relativamente al medesimo immobile, ha stipulato un contratto di comodato d'uso gratuito presso l'Agenzia delle Entrate il 19.11.2018 e successivamente cessato
(doc.3);
Per l'appartamento in Indirizzo_1, cui si riferisce l'accertamento esecutivo impugnato, il proprietario sig. Nominativo_1 ha sempre continuato a pagare la Ta.Ri e i tributi TEFA per conto della conduttrice e, poi, comodataria attraverso i bollettini di pagamento e gli avvisi AMA recapitati al proprio indirizzo di residenza in Roma alla Indirizzo_2 (00124-RM) (doc.4), attraverso l'utenza n. 0001760789 (Codice Contratto: 0001897386).
Tanto premesso ha chiesto l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese e onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
A supporto del ricorso ha prodotto in atti la seguente documentazione: -Avviso di accertamento impugnato e prova di notifica;
2) Contratto di locazione e ricevuta cessazione;
3) Contratto di Comodato e ricevuta di registrazione;
4) Ricevute Pagamento Tributi e Utenza Ta.Ri Attiva;
5) Documenti della Ricorrente.
B) L'Amministrazione capitolina a cui il ricorso è stato ritualmente notificato non si è costituita.
C)All'udienza del giorno 16.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente contesta l'atto impugnato in quanto l'appartamento in Indirizzo_1 cui si riferisce l'accertamento esecutivo impugnato è di proprietà del sig. Nominativo_1 il quale ha sempre pagato e continuato a pagare la Ta.Ri e i tributi TEFA per conto della conduttrice e, poi, comodataria attraverso i bollettini di pagamento e gli avvisi AMA recapitati.
La Parte ha fornito la prova che le annualità contestate dal 2018 al 2020 i tributi Tari e Tefa sono stati pagati dal proprietario dell'immobile, come risulta dalle ricevute prodotte in atti allegate con il doc. nr. 4.
L'Amministrazione capitolina non risulta costituita in giudizio e non ha fornito elementi di confutazione dei motivi di ricorso.
Le ricevute di pagamento prodotte in atti dalla ricorrente sono idonei a comprovare l'inesistenza delle omissioni poste a fondamento dell'atto impugnato. Conclusivamente, il ricorso avverso l'avviso di accertamento impugnato appare fondato e merita accoglimento con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento.
Quanto alle spese, si ritiene equa la compensazione integrale delle spese di lite per gravi motivi tenuto conto della tardiva e incompleta comunicazione dei dati riferita all'utilizzo dell'utenza sita in Roma,
Indirizzo_1.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in composizione monocratica, accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 16.10.2025
Il giudice
(RG AN)