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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/12/2025, n. 6131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6131 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10825/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10825/2021
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Via S. Francesco Di Palola, 3, Paterno', presso lo studio dell'avvocato
OL BA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 16/08/2021 premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario con a Paternò il 19.04.1979, unione dalla quale sono nati i figli , CP_1 Persona_1 a Paternò il 25/05/1980, e a Catania il 19/05/1985, tutti ormai autosufficienti- ha Persona_2 chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito.
La ricorrente, oltre la pronuncia di separazione ha chiesto di disporre a carico del coniuge un assegno di mantenimento in proprio favore non inferiore ad € 200,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 08/03/2022 è comparsa la ricorrente e altresì' anche se non CP_1 costituito a mezzo di difensore e il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Con successiva ordinanza ex art. 708 c.p.c, il Giudice ha disposto a carico di l'obbligo di CP_1 versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della stessa, la somma mensile di € 200,00, con decorrenza dalla data della domanda, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
In mancanza di richieste istruttorie, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata assunta per la decisione con rimessione al Collegio, previa richiesta del parere al Pubblico
Ministero.
Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale non si è costituito in CP_1 giudizio, nonostante sia stato regolarmente citato.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
Quanto alle questioni di natura economica, la domanda di mantenimento per sé avanzata da Pt_1 va accolta.
[...]
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte: “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. tra le tante, Cass.
4.12.2017 n. 28938).
2 Nel caso di specie, di anni 78, risulta priva di redditi idonei a garantirle un tenore di vita Parte_1 analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, avendo la stessa dichiarato avanti al Presidente di essere priva di qualunque fonte reddituale e di aver dovuto abbandonare la casa coniugale in quanto impossibilitata a sostenere le spese per le utenze e il canone di locazione.
invece è titolare di pensione da lavoro, ragion per cui, nel rispetto del principio CP_1 dell'assistenza materiale vigente in materia di separazione personale dei coniugi, deve riconoscersi in favore di un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c. da porre a carico del Parte_1 marito.
Peraltro, la spettanza di tale assegno non è mai stata negata dal convenuto, contumace nell'odierno giudizio e non risultano intervenute nel corso del procedimento neanche circostanze modificative delle condizioni delle parti tali da determinare una variazione dell'assegno di mantenimento come determinato in sede di ordinanza presidenziale (non reclamata).
Deve pertanto essere confermato l'importo già quantificato in sede di ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. di un assegno di mantenimento in favore di nella misura di euro 200,00 Parte_1 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10825/2021 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
DICHIARA la contumacia di CP_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
PONE a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno cinque di ogni mese, CP_1 Parte_1 la somma mensile di Euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda;
DICHIARA irripetibili le spese processuali;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Paternò per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
1979, atto n. 72, parte, II, serie A.
Così deciso a Catania il giorno 7/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale. IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lidia Greco Presidente Estensore
dott. Sonia Di Gesu Giudice
dott. Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10825/2021
PROMOSSA DA
, nata il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata a Via S. Francesco Di Palola, 3, Paterno', presso lo studio dell'avvocato
OL BA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 16/08/2021 premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario con a Paternò il 19.04.1979, unione dalla quale sono nati i figli , CP_1 Persona_1 a Paternò il 25/05/1980, e a Catania il 19/05/1985, tutti ormai autosufficienti- ha Persona_2 chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dal marito.
La ricorrente, oltre la pronuncia di separazione ha chiesto di disporre a carico del coniuge un assegno di mantenimento in proprio favore non inferiore ad € 200,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 08/03/2022 è comparsa la ricorrente e altresì' anche se non CP_1 costituito a mezzo di difensore e il tentativo di conciliazione ha avuto esito negativo.
Con successiva ordinanza ex art. 708 c.p.c, il Giudice ha disposto a carico di l'obbligo di CP_1 versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di a titolo di contributo per il Parte_1 mantenimento della stessa, la somma mensile di € 200,00, con decorrenza dalla data della domanda, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
In mancanza di richieste istruttorie, parte ricorrente ha precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata assunta per la decisione con rimessione al Collegio, previa richiesta del parere al Pubblico
Ministero.
Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarata la contumacia di il quale non si è costituito in CP_1 giudizio, nonostante sia stato regolarmente citato.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
La separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente nel corso del giudizio rendono evidentemente intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia invocata da parte ricorrente.
Quanto alle questioni di natura economica, la domanda di mantenimento per sé avanzata da Pt_1 va accolta.
[...]
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte: “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (cfr. tra le tante, Cass.
4.12.2017 n. 28938).
2 Nel caso di specie, di anni 78, risulta priva di redditi idonei a garantirle un tenore di vita Parte_1 analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, avendo la stessa dichiarato avanti al Presidente di essere priva di qualunque fonte reddituale e di aver dovuto abbandonare la casa coniugale in quanto impossibilitata a sostenere le spese per le utenze e il canone di locazione.
invece è titolare di pensione da lavoro, ragion per cui, nel rispetto del principio CP_1 dell'assistenza materiale vigente in materia di separazione personale dei coniugi, deve riconoscersi in favore di un assegno di mantenimento ai sensi dell'art. 156 c.c. da porre a carico del Parte_1 marito.
Peraltro, la spettanza di tale assegno non è mai stata negata dal convenuto, contumace nell'odierno giudizio e non risultano intervenute nel corso del procedimento neanche circostanze modificative delle condizioni delle parti tali da determinare una variazione dell'assegno di mantenimento come determinato in sede di ordinanza presidenziale (non reclamata).
Deve pertanto essere confermato l'importo già quantificato in sede di ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. di un assegno di mantenimento in favore di nella misura di euro 200,00 Parte_1 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla domanda.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia del convenuto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 10825/2021 r.g., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
DICHIARA la contumacia di CP_1
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
PONE a carico di l'obbligo di versare a entro il giorno cinque di ogni mese, CP_1 Parte_1 la somma mensile di Euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda;
DICHIARA irripetibili le spese processuali;
DISPONE la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Paternò per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 nel registro degli atti di matrimonio dell'anno
1979, atto n. 72, parte, II, serie A.
Così deciso a Catania il giorno 7/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale. IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco
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