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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 2483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2483 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7472 / 2023 Ruolo gen. (opposizione ATP 4272/21)
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 17.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv RUSSO IOLANDA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t.,
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 21/11/2023 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio status di invalido ex L 118/1971 al fine delle conseguenti prestazioni economiche e di portatore di handicap ex art 3 co 3 l 104/1992 con decorrenza CP_ dalla domanda amministrativa;
instauratosi il contraddittorio l' non si costituì in giudizio;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore dell'attore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito
(cfr prod ricorrente)
La domanda non può essere accolta;
1 La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario al fine dell'ottenimento della prestazione richiesta (cfr CTU in atti )
Il ctu, in virtù dell'indagine anamnestica, dell'esame clinico e della documentazione medica allegata, ha ritenuto il signor affetto da: 1)Pregresso carcinoma mesenterico;
2)Anemia microcitemica;
Parte_1
3)Broncopatia asmatica cronica;
4)Sindrome depressiva ed 5)Artrosi dorsale e lombare ed ha valutato il pregresso carcinoma mesenterico, in assenza di lesioni recidive a fine follow- up, invalidante per l'11%
(cod. 9322); la broncopatia asmatica cronica invalidante per il 45% (cod. 6407); la sindrome depressiva invalidante in misura del 25% (cod. 2205) e l'anemia microcitemica per il 15% (per analogia diretta e valutazione pro- porzionale, cod. 9302); ha inoltre ritenuto priva di incidenza invalidante l'artrosi dorsolombare, in assenza di segno clinici obiettivi o deficit riscontrati. Per la percentuale finale di invalidità ha proceduto alla valutazione complessiva con il calcolo riduzionistico come da DM Sanità 5.2.1992 ritenendo il ricorrente invalido nella capacità lavorativa generica in misura del 69% (sessantanove per cento per cento).
Parte ricorrente, già con le controdeduzioni alla bozza, lamentava la non corretta valutazione della
Sindrome Depressiva Endoreattiva a suo avviso di grado grave (cod 2206, con un range dal 31% al 40%), e la mancata valutazione della Scoliosi dei tratti cervicale e lombare con Spondiloartrosi diffusa con discopatie C5- C6 ,C6-C7 ed L4-L5 e della sinusite cronica;
Il CTU specificava che la “sindrome depressiva non può essere considerata di grado grave, in quanto tale stadiazione non ha nessuna evidenza clinica rilevabile, non ritenendosi possibile nella pratica medica che uno stato di disagio umorale estremamente severo abbia manifestazioni sintomatiche del tutto assenti, come verificato in corso di visita peritale”, che la “scoliosi non ha incidenza clinica e nemmeno diagnostica, in assenza di certificazione della presunta angolazione della stessa, per cui è da rientrare nell'ambito del processo artrosico”e che la sinusite cronica non ha alcuna incidenza invalidante presa singolarmente, ma rientra nell'ambito della broncopatia asmatica cronica, debitamente considerata”
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerato inoltre che non è stata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Nulla per spese di lite ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite CP_ Pone le spese di CTU della fase di ATP a carico dell' che liquida in favore del medico designato dott n euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge Persona_1
Santa Maria Capua Vetere,18/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 17.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv RUSSO IOLANDA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t.,
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 21/11/2023 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio status di invalido ex L 118/1971 al fine delle conseguenti prestazioni economiche e di portatore di handicap ex art 3 co 3 l 104/1992 con decorrenza CP_ dalla domanda amministrativa;
instauratosi il contraddittorio l' non si costituì in giudizio;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore dell'attore
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito
(cfr prod ricorrente)
La domanda non può essere accolta;
1 La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo ha infatti posto in rilevo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito Parte_1 sanitario al fine dell'ottenimento della prestazione richiesta (cfr CTU in atti )
Il ctu, in virtù dell'indagine anamnestica, dell'esame clinico e della documentazione medica allegata, ha ritenuto il signor affetto da: 1)Pregresso carcinoma mesenterico;
2)Anemia microcitemica;
Parte_1
3)Broncopatia asmatica cronica;
4)Sindrome depressiva ed 5)Artrosi dorsale e lombare ed ha valutato il pregresso carcinoma mesenterico, in assenza di lesioni recidive a fine follow- up, invalidante per l'11%
(cod. 9322); la broncopatia asmatica cronica invalidante per il 45% (cod. 6407); la sindrome depressiva invalidante in misura del 25% (cod. 2205) e l'anemia microcitemica per il 15% (per analogia diretta e valutazione pro- porzionale, cod. 9302); ha inoltre ritenuto priva di incidenza invalidante l'artrosi dorsolombare, in assenza di segno clinici obiettivi o deficit riscontrati. Per la percentuale finale di invalidità ha proceduto alla valutazione complessiva con il calcolo riduzionistico come da DM Sanità 5.2.1992 ritenendo il ricorrente invalido nella capacità lavorativa generica in misura del 69% (sessantanove per cento per cento).
Parte ricorrente, già con le controdeduzioni alla bozza, lamentava la non corretta valutazione della
Sindrome Depressiva Endoreattiva a suo avviso di grado grave (cod 2206, con un range dal 31% al 40%), e la mancata valutazione della Scoliosi dei tratti cervicale e lombare con Spondiloartrosi diffusa con discopatie C5- C6 ,C6-C7 ed L4-L5 e della sinusite cronica;
Il CTU specificava che la “sindrome depressiva non può essere considerata di grado grave, in quanto tale stadiazione non ha nessuna evidenza clinica rilevabile, non ritenendosi possibile nella pratica medica che uno stato di disagio umorale estremamente severo abbia manifestazioni sintomatiche del tutto assenti, come verificato in corso di visita peritale”, che la “scoliosi non ha incidenza clinica e nemmeno diagnostica, in assenza di certificazione della presunta angolazione della stessa, per cui è da rientrare nell'ambito del processo artrosico”e che la sinusite cronica non ha alcuna incidenza invalidante presa singolarmente, ma rientra nell'ambito della broncopatia asmatica cronica, debitamente considerata”
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerato inoltre che non è stata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Nulla per spese di lite ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite CP_ Pone le spese di CTU della fase di ATP a carico dell' che liquida in favore del medico designato dott n euro 290,00 per compensi oltre accessori di legge Persona_1
Santa Maria Capua Vetere,18/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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