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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 529/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel dott.ssa Carolina Clò Giudice ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
OGGETTO: reclamo avverso ordinanza di rigetto ricorso per danno temuto. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 529/2025 promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
BURSI GIUSEPPE, giusta procura in sede,
RECLAMANTE contro
, c.f. e , c.f., Controparte_1 C.F._2 CP_2
, c.f, C.F. C.F._3 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'AVV. FIORENTINI ELENA, giusta C.F._4 procura in atti;
RECLAMATI
MOTIVAZIONE
1 ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Parte_1
Tribunale di Modena – Sezione Prima Civile – n. 304/2025 del 22.1.2025,
pagina 1 di 7 depositata in medesima data nell'ambito del procedimento di cui al R.G. n.
5583/2024, con la quale è stato rigettato il ricorso per denuncia di danno temuto, dallo stesso promosso nei confronti dei sigg.ri e Controparte_1 CP_2
. Parte_3
Il reclamante ha esplicitato un'unica doglianza avverso il provvedimento impugnato: 1) l'errata valutazione delle allegazioni documentali e fattuali, ovvero errata valutazione della insussistenza del periculum in mora.
Nell'ordinanza impugnata è stata evidenziato un difetto di allegazioni ed adeguate prove a sostegno della richiesta ex art. 1172 c.c. (“Il ricorrente, infatti, si è limitato a riferire genericamente di eventi franosi verificatisi negli anni 1968,
2000 (comunque irrilevanti ai presenti fini) e 2023, peraltro senza offrirne dimostrazione di sorta, imprescindibile, anche solo per vagliarne l'effettiva entità”).
Il reclamante, in questa sede, ha precisato che: “le ragioni della domanda cautelare infatti non sono fondate sulla circostanza del verificarsi di eventi franosi nel corso degli anni, bensì su situazioni oggettive, facilmente verificabili e documentate in atti, ossia l'acclarata pendenza dei terreni di cui si tratta, la conformazione geologica degli stessi, la situazione di dissesto idrogeologico, il crollo dei muri a sostegno degli storici terrazzamenti, l'assenza di un sistema di regimazione delle acque meteoriche in grado di evitare il convogliamento non regolamentato delle acque e detriti a valle (cioè nelle aree di proprietà del reclamante) e le altre situazioni indicate nel ricorso di primo grado specificate nella parte introduttiva del presente reclamo, oltre naturalmente, il totale abbandono delle aree e della loro manutenzione, ampiamente documentata in atti”.
Lo stesso poi, a conferma della situazione di pericolo allegata, ha prodotto in sede di reclamo una relazione tecnica, a firma del dott. Geologo , la quale, Persona_1 secondo la prospettazione dallo stesso offerta, ben evidenzierebbe la situazione di pericolo esistente: “laddove la stabilità del versante appare palesemente in pericolo a fronte della somma di fattori naturali (dissesto idrogeologico) e dall'incuria dell'uomo che ne ha accentuato gli effetti”.
pagina 2 di 7 2. I reclamanti, già costituiti nel giudizio cautelare, hanno resistito in questa sede chiedendo di rigettare le domande avanzate nel reclamo proposto dal stante Pt_1 la totale carenza dei requisiti per l'azione cautelare di danno temuto, non essendo state rappresentate nuove circostanze rispetto a quelle enunciate nell'azione cautelare, né fornite prove idonee a supportare l'esistenza dello stato di pericolo grave, prossimo e incombente paventato dal ricorrente, con condanna del reclamante alle spese del giudizio con la maggiorazione prevista ex art. 4, comma
1-bis, D.M.55/2014 per la predisposizione da parte del difensore dei collegamenti ipertestuali agli allegati.
3. All'udienza del 19 marzo 2025 le parti hanno discusso la causa dinanzi al
Collegio e la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ciò posto, il reclamo è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito rappresentate.
In punto di diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1172 c.c., "il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da un qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo”.
Secondo la Suprema Corte, la denuncia di danno temuto presuppone il danneggiamento – grave, prossimo, attuale e futuro - minacciato ad una cosa immobile (o anche mobile) da una cosa immobile o mobile altrui, tale da comportare il deterioramento della res del denunciante e la menomazione dell'interesse tutelato, ovvero il rischio per le cose ivi collocate, o, ancora, seppure in via mediata e indiretta per le persone che nell'ambito dell'immobile, oggetto di pregiudizio, agiscono ed operano, per la loro incolumità e salute (ex multis Cass. Civ. Sez. II, 29.1.2007 n. 1778).
È evidente, altresì, che la condizione dell'azione di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi (cfr., Cass. 28 maggio 2004 n. 10282; Cass. Sez.
2, 25 marzo 1987 n. 2897).
pagina 3 di 7 Come chiarito, inoltre, dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio discretivo tra la denuncia di nuova opera (art. 1171 c.c.) e quella di danno temuto (art. 1172
c.c.) risiede essenzialmente nel diverso modo in cui l'attività umana ha determinato l'insorgere del pericolo e nella conseguente diversità del rimedio da adottare: la prima, infatti, postula un facere, cioè l'intrapresa di un quid, nel proprio o nell'altrui fondo, capace di arrecare pregiudizio al bene oggetto della proprietà o del possesso del denunciante, e prevede come rimedio l'inibizione di tale opera intrapresa o la subordinazione della sua prosecuzione all'adozione di determinate cautele. La seconda postula, invece, un non facere, ossia l'inosservanza dell'obbligo di rimuovere una situazione di un edificio, di un albero o di qualsiasi altra cosa, comportante pericolo di danno grave e prossimo per il bene in proprietà o nel possesso del denunciante e prevede, come rimedio l'ordine, a chi abbia la piena disponibilità della cosa costituente pericolo, di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest'ultimo (Cass. 25 marzo 1987, n. 2897; Cass. 9 marzo 1989, n. 1237; in senso analogo, Cass. 14 aprile 1992, n. 4531).
In sintesi, l'azione in questione ipotizza, nella più diffusa interpretazione, una condotta omissiva del denunciato rispetto ad uno specifico dovere di prevenire il danno temuto.
Ebbene, nella fattispecie in oggetto, si denunciano i danni arrecati alle proprietà degli istanti derivanti “dal comportamento reiteratamente omissivo dei convenuti, mai disponibili, nonostante i ripetuti solleciti ad effettuare quantomeno gli interventi necessari per mettere in sicurezza le aree ed evitare rischi (gravi) per la proprietà del reclamante”.
A prova della periculum allegato, come già detto, il reclamante ha prodotto dinanzi al Collegio relazione tecnica a firma del geologo Dr. . Persona_1
Con riguardo a tale produzione è preliminarmente opportuno richiamare la norma di cui all'art. 669 terdecies, comma quattro, a norma del quale: "(..) Il Tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti”. Dal tenore letterale della norma testé citata appare evidente che nel procedimento cautelare il ricorrente può colmare avanti al Collegio le lacune probatorie occorse in fase pagina 4 di 7 monocratica, vista la natura completamente devolutiva del reclamo cautelare e visto il dettato dell'art. 669-terdecies comma 4 c.p.c., seconda proposizione, che ammette in modo esplicito la possibilità di produzione di documenti nuovi ed ulteriori utilizzabili a fini della decisione.
Ciò premesso, dalla disamina della relazione di Consulenza Tecnica di parte, si desume che: “oltre al naturale dissesto idrogeologico, il sopralluogo ha evidenziato un dissesto oggettivo, dovuto all'incuria (la realizzazione della carrareccia ha distrutto parte delle antiche regimazioni a protezione del pendio..con conseguente non corretta regimazione delle acque meteoriche che si riversano a valle a guisa di un torrente per la tangente)”.
Quindi la condotta omissiva dei reclamati rispetto al dovere di prevenire il danno temuto, nella prospettazione offerta dal reclamante, può essere sintetizzata come incuria nella manutenzione della carrareccia dagli stessi posta in essere (la quale avrebbe divelto il muretto a secco posto a regimazione delle acque).
Con riguardo a tali allegazioni, tuttavia, occorre fare alcune precisazioni: la prima relativa alla cronologia degli eventi e la seconda relativa alla stessa riconducibilità della condotta allegata ai reclamanti.
Con riguardo al primo degli aspetti sopra evidenziati, nel corpo del ricorso è stato rappresento che: “dopo il 2007, e senza che esista agli atti alcun documento autorizzativo della PA) controparte ha realizzato sul mappale 304 una carrareccia
(punto 3 – allegato C) che sbocca direttamente sulla proprietà del sig. (ossia Pt_1 sul mappale 633) allo scopo di immettersi nello stradello forestale. Nel compiere questa operazione di scavo, controparte ha completamente divelto il muretto a secco (punto 4A dell'all. C) posizionato sul confine dei mappali 304 – 633; questo muretto (Foto 11 – All. C – C1) si collegava a 90 gradi con il muro a secco a sostegno della strada forestale (punto 4B – allegato C) avendo come unico scopo la regimazione delle acque, ossia evitare che si incanalassero nel pendio del mappale 304. Ad oggi, a seguito di questa operazione di scavo, il muro stradale identificato al punto 4B) presenta un crollo di circa mt 7, entità che, in assenza di interventi puntuali è destinata ad aumentare”.
pagina 5 di 7 Ebbene appare evidente che, il tempo trascorso dalla costruzione della carrareccia che avrebbe divelto il muro a secco con conseguente pericolo per la regimazione delle acque (2007) e l'introduzione del ricorso (gennaio 2025), non consente di considerare il pericolo allegato come imminente. Ed invero, la denuncia di danno temuto non è soggetta a un particolare termine di decadenza o prescrizione, ma presuppone l'attuale sussistenza del pericolo di un danno grave e prossimo, nel senso di incombente e che può verificarsi da un momento all'altro.
Nel caso di specie, quindi, non è riscontrabile una situazione di pericolo imminente, secondo la connotazione offerta dal 1172 c.c.
Inoltre, con riguardo alla sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta degli odierni convenuti ed il danno temuto prospettato dal reclamante occorre evidenziare che, nella relazione di Servizio del corpo forestale dei Carabinieri di
Pievepelago che il 20/07/2024 ha compiuto sopralluogo su sollecito del ricorrente, si legge: “Sul posto, qualche decina di metri dall'inizio della vecchia Strada
Ducale, si rilevava l'effettivo crollo di una porzione della massicciata di sostegno della strada stessa. Si tratta di massicciata a secco, certamente franata a causa del tempo e dell'abbandono. Si ritiene poco probabile un collegamento di causa- effetto con la realizzazione e/o l'uso dello stradello forestale a valle del muro in quanto l'epoca di realizzazione non è accertabile, sicuramente datata, e non vi sono segni di transito frequente o recente”).
Non è quindi riscontrabile un legame tra la realizzazione della carrareccia da parte dei reclamati, peraltro riconducibile ad un'epoca risalente come sopra evidenziato, ed il pericolo prospettato dal Pt_1
Neppure può essere valorizzata, in senso contrario, la produzione documentale esibita dal reclamante all'udienza del 19 marzo 2025 e prodotta in data 20 marzo
2025, trattandosi di una ulteriore richiesta di intervento formulata dai reclamanti nei confronti del e non di un intervento d'iniziativa dell' Parte_4 [...] dettato dal riscontro di fenomeni di dissesto che nulla quindi aggiunge CP_3 al quadro probatorio già offerto dinanzi al giudice del giudizio cautelare.
In difetto di prova degli elementi costitutivi di cui all'art. 1172 c.c. il gravame va rigettato.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del reclamante ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. Le stesse sono quantificate, ai sensi del d.m. 55/2014, in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, considerando il presente contenzioso di valore indeterminabile, dunque ricompreso nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari
P.Q.M.
Il collegio, visti gli art. 1172 c.c. e 669 terdecies c.p.c.;
- rigetta il reclamo;
- condanna al pagamento in favore della controparte Parte_1 delle spese processuali di questo grado di giudizio, che liquida in € 3.000 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al rimborso del 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
- Dichiara l'applicabilità a della sanzione di cui alla legge Parte_1
n. 228/2012 pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
Il Giudice est.
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel dott.ssa Carolina Clò Giudice ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
OGGETTO: reclamo avverso ordinanza di rigetto ricorso per danno temuto. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 529/2025 promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
BURSI GIUSEPPE, giusta procura in sede,
RECLAMANTE contro
, c.f. e , c.f., Controparte_1 C.F._2 CP_2
, c.f, C.F. C.F._3 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'AVV. FIORENTINI ELENA, giusta C.F._4 procura in atti;
RECLAMATI
MOTIVAZIONE
1 ha proposto reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Parte_1
Tribunale di Modena – Sezione Prima Civile – n. 304/2025 del 22.1.2025,
pagina 1 di 7 depositata in medesima data nell'ambito del procedimento di cui al R.G. n.
5583/2024, con la quale è stato rigettato il ricorso per denuncia di danno temuto, dallo stesso promosso nei confronti dei sigg.ri e Controparte_1 CP_2
. Parte_3
Il reclamante ha esplicitato un'unica doglianza avverso il provvedimento impugnato: 1) l'errata valutazione delle allegazioni documentali e fattuali, ovvero errata valutazione della insussistenza del periculum in mora.
Nell'ordinanza impugnata è stata evidenziato un difetto di allegazioni ed adeguate prove a sostegno della richiesta ex art. 1172 c.c. (“Il ricorrente, infatti, si è limitato a riferire genericamente di eventi franosi verificatisi negli anni 1968,
2000 (comunque irrilevanti ai presenti fini) e 2023, peraltro senza offrirne dimostrazione di sorta, imprescindibile, anche solo per vagliarne l'effettiva entità”).
Il reclamante, in questa sede, ha precisato che: “le ragioni della domanda cautelare infatti non sono fondate sulla circostanza del verificarsi di eventi franosi nel corso degli anni, bensì su situazioni oggettive, facilmente verificabili e documentate in atti, ossia l'acclarata pendenza dei terreni di cui si tratta, la conformazione geologica degli stessi, la situazione di dissesto idrogeologico, il crollo dei muri a sostegno degli storici terrazzamenti, l'assenza di un sistema di regimazione delle acque meteoriche in grado di evitare il convogliamento non regolamentato delle acque e detriti a valle (cioè nelle aree di proprietà del reclamante) e le altre situazioni indicate nel ricorso di primo grado specificate nella parte introduttiva del presente reclamo, oltre naturalmente, il totale abbandono delle aree e della loro manutenzione, ampiamente documentata in atti”.
Lo stesso poi, a conferma della situazione di pericolo allegata, ha prodotto in sede di reclamo una relazione tecnica, a firma del dott. Geologo , la quale, Persona_1 secondo la prospettazione dallo stesso offerta, ben evidenzierebbe la situazione di pericolo esistente: “laddove la stabilità del versante appare palesemente in pericolo a fronte della somma di fattori naturali (dissesto idrogeologico) e dall'incuria dell'uomo che ne ha accentuato gli effetti”.
pagina 2 di 7 2. I reclamanti, già costituiti nel giudizio cautelare, hanno resistito in questa sede chiedendo di rigettare le domande avanzate nel reclamo proposto dal stante Pt_1 la totale carenza dei requisiti per l'azione cautelare di danno temuto, non essendo state rappresentate nuove circostanze rispetto a quelle enunciate nell'azione cautelare, né fornite prove idonee a supportare l'esistenza dello stato di pericolo grave, prossimo e incombente paventato dal ricorrente, con condanna del reclamante alle spese del giudizio con la maggiorazione prevista ex art. 4, comma
1-bis, D.M.55/2014 per la predisposizione da parte del difensore dei collegamenti ipertestuali agli allegati.
3. All'udienza del 19 marzo 2025 le parti hanno discusso la causa dinanzi al
Collegio e la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Ciò posto, il reclamo è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito rappresentate.
In punto di diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 1172 c.c., "il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da un qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo”.
Secondo la Suprema Corte, la denuncia di danno temuto presuppone il danneggiamento – grave, prossimo, attuale e futuro - minacciato ad una cosa immobile (o anche mobile) da una cosa immobile o mobile altrui, tale da comportare il deterioramento della res del denunciante e la menomazione dell'interesse tutelato, ovvero il rischio per le cose ivi collocate, o, ancora, seppure in via mediata e indiretta per le persone che nell'ambito dell'immobile, oggetto di pregiudizio, agiscono ed operano, per la loro incolumità e salute (ex multis Cass. Civ. Sez. II, 29.1.2007 n. 1778).
È evidente, altresì, che la condizione dell'azione di danno temuto non deve individuarsi in un danno certo, o già verificatosi, bensì anche nel solo ragionevole pericolo che il danno si verifichi (cfr., Cass. 28 maggio 2004 n. 10282; Cass. Sez.
2, 25 marzo 1987 n. 2897).
pagina 3 di 7 Come chiarito, inoltre, dalla giurisprudenza di legittimità, il criterio discretivo tra la denuncia di nuova opera (art. 1171 c.c.) e quella di danno temuto (art. 1172
c.c.) risiede essenzialmente nel diverso modo in cui l'attività umana ha determinato l'insorgere del pericolo e nella conseguente diversità del rimedio da adottare: la prima, infatti, postula un facere, cioè l'intrapresa di un quid, nel proprio o nell'altrui fondo, capace di arrecare pregiudizio al bene oggetto della proprietà o del possesso del denunciante, e prevede come rimedio l'inibizione di tale opera intrapresa o la subordinazione della sua prosecuzione all'adozione di determinate cautele. La seconda postula, invece, un non facere, ossia l'inosservanza dell'obbligo di rimuovere una situazione di un edificio, di un albero o di qualsiasi altra cosa, comportante pericolo di danno grave e prossimo per il bene in proprietà o nel possesso del denunciante e prevede, come rimedio l'ordine, a chi abbia la piena disponibilità della cosa costituente pericolo, di eseguire quanto necessario per la rimozione della causa di quest'ultimo (Cass. 25 marzo 1987, n. 2897; Cass. 9 marzo 1989, n. 1237; in senso analogo, Cass. 14 aprile 1992, n. 4531).
In sintesi, l'azione in questione ipotizza, nella più diffusa interpretazione, una condotta omissiva del denunciato rispetto ad uno specifico dovere di prevenire il danno temuto.
Ebbene, nella fattispecie in oggetto, si denunciano i danni arrecati alle proprietà degli istanti derivanti “dal comportamento reiteratamente omissivo dei convenuti, mai disponibili, nonostante i ripetuti solleciti ad effettuare quantomeno gli interventi necessari per mettere in sicurezza le aree ed evitare rischi (gravi) per la proprietà del reclamante”.
A prova della periculum allegato, come già detto, il reclamante ha prodotto dinanzi al Collegio relazione tecnica a firma del geologo Dr. . Persona_1
Con riguardo a tale produzione è preliminarmente opportuno richiamare la norma di cui all'art. 669 terdecies, comma quattro, a norma del quale: "(..) Il Tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti”. Dal tenore letterale della norma testé citata appare evidente che nel procedimento cautelare il ricorrente può colmare avanti al Collegio le lacune probatorie occorse in fase pagina 4 di 7 monocratica, vista la natura completamente devolutiva del reclamo cautelare e visto il dettato dell'art. 669-terdecies comma 4 c.p.c., seconda proposizione, che ammette in modo esplicito la possibilità di produzione di documenti nuovi ed ulteriori utilizzabili a fini della decisione.
Ciò premesso, dalla disamina della relazione di Consulenza Tecnica di parte, si desume che: “oltre al naturale dissesto idrogeologico, il sopralluogo ha evidenziato un dissesto oggettivo, dovuto all'incuria (la realizzazione della carrareccia ha distrutto parte delle antiche regimazioni a protezione del pendio..con conseguente non corretta regimazione delle acque meteoriche che si riversano a valle a guisa di un torrente per la tangente)”.
Quindi la condotta omissiva dei reclamati rispetto al dovere di prevenire il danno temuto, nella prospettazione offerta dal reclamante, può essere sintetizzata come incuria nella manutenzione della carrareccia dagli stessi posta in essere (la quale avrebbe divelto il muretto a secco posto a regimazione delle acque).
Con riguardo a tali allegazioni, tuttavia, occorre fare alcune precisazioni: la prima relativa alla cronologia degli eventi e la seconda relativa alla stessa riconducibilità della condotta allegata ai reclamanti.
Con riguardo al primo degli aspetti sopra evidenziati, nel corpo del ricorso è stato rappresento che: “dopo il 2007, e senza che esista agli atti alcun documento autorizzativo della PA) controparte ha realizzato sul mappale 304 una carrareccia
(punto 3 – allegato C) che sbocca direttamente sulla proprietà del sig. (ossia Pt_1 sul mappale 633) allo scopo di immettersi nello stradello forestale. Nel compiere questa operazione di scavo, controparte ha completamente divelto il muretto a secco (punto 4A dell'all. C) posizionato sul confine dei mappali 304 – 633; questo muretto (Foto 11 – All. C – C1) si collegava a 90 gradi con il muro a secco a sostegno della strada forestale (punto 4B – allegato C) avendo come unico scopo la regimazione delle acque, ossia evitare che si incanalassero nel pendio del mappale 304. Ad oggi, a seguito di questa operazione di scavo, il muro stradale identificato al punto 4B) presenta un crollo di circa mt 7, entità che, in assenza di interventi puntuali è destinata ad aumentare”.
pagina 5 di 7 Ebbene appare evidente che, il tempo trascorso dalla costruzione della carrareccia che avrebbe divelto il muro a secco con conseguente pericolo per la regimazione delle acque (2007) e l'introduzione del ricorso (gennaio 2025), non consente di considerare il pericolo allegato come imminente. Ed invero, la denuncia di danno temuto non è soggetta a un particolare termine di decadenza o prescrizione, ma presuppone l'attuale sussistenza del pericolo di un danno grave e prossimo, nel senso di incombente e che può verificarsi da un momento all'altro.
Nel caso di specie, quindi, non è riscontrabile una situazione di pericolo imminente, secondo la connotazione offerta dal 1172 c.c.
Inoltre, con riguardo alla sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta degli odierni convenuti ed il danno temuto prospettato dal reclamante occorre evidenziare che, nella relazione di Servizio del corpo forestale dei Carabinieri di
Pievepelago che il 20/07/2024 ha compiuto sopralluogo su sollecito del ricorrente, si legge: “Sul posto, qualche decina di metri dall'inizio della vecchia Strada
Ducale, si rilevava l'effettivo crollo di una porzione della massicciata di sostegno della strada stessa. Si tratta di massicciata a secco, certamente franata a causa del tempo e dell'abbandono. Si ritiene poco probabile un collegamento di causa- effetto con la realizzazione e/o l'uso dello stradello forestale a valle del muro in quanto l'epoca di realizzazione non è accertabile, sicuramente datata, e non vi sono segni di transito frequente o recente”).
Non è quindi riscontrabile un legame tra la realizzazione della carrareccia da parte dei reclamati, peraltro riconducibile ad un'epoca risalente come sopra evidenziato, ed il pericolo prospettato dal Pt_1
Neppure può essere valorizzata, in senso contrario, la produzione documentale esibita dal reclamante all'udienza del 19 marzo 2025 e prodotta in data 20 marzo
2025, trattandosi di una ulteriore richiesta di intervento formulata dai reclamanti nei confronti del e non di un intervento d'iniziativa dell' Parte_4 [...] dettato dal riscontro di fenomeni di dissesto che nulla quindi aggiunge CP_3 al quadro probatorio già offerto dinanzi al giudice del giudizio cautelare.
In difetto di prova degli elementi costitutivi di cui all'art. 1172 c.c. il gravame va rigettato.
pagina 6 di 7 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del reclamante ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c. Le stesse sono quantificate, ai sensi del d.m. 55/2014, in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge, considerando il presente contenzioso di valore indeterminabile, dunque ricompreso nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari
P.Q.M.
Il collegio, visti gli art. 1172 c.c. e 669 terdecies c.p.c.;
- rigetta il reclamo;
- condanna al pagamento in favore della controparte Parte_1 delle spese processuali di questo grado di giudizio, che liquida in € 3.000 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al rimborso del 15% per spese generali ed agli accessori di legge.
- Dichiara l'applicabilità a della sanzione di cui alla legge Parte_1
n. 228/2012 pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio del 3 aprile 2025
Il Giudice est.
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7