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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9666 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33718/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33718/2025 tra con l'avv. CIBIN DANIEL Parte_1
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 15 dicembre 2025 innanzi al dott. ON RO, sono comparsi: per parte attrice l'avv. CIBIN DANIEL il quale chiede di dichiarare la contumacia della convenuta e di discutere la causa per parte convenuta nessuno compare Il Giudice stante la rituale notifica, dichiara la contumacia di ed invita la parte alla Controparte_1 discussione. Si procede alla discussione della causa. Esaurita la discussione orale il Giudice pronuncia sentenza ex art. 420 comma 4 e 429 comma 1 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
ON RO
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
ON RO, all'udienza del 15 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33718/2025, già n. 32926/2025, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Daniel Cibin;
Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
(C.F. ) residente in [...] Controparte_1 C.F._2
– 20128 Milano;
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: finita locazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
premesso che era proprietario dell'appartamento sito in via Privata ON UC 69 Parte_1
– 20128 Milano MI, composto da tre vani e mezzo, oltre cucina e servizi, identificato al NCEU del
Comune di Milano al foglio 149, particella 68 e sub. 1, categoria catastale A03, classe 2, rendita €
334,41, concesso in locazione per uso abitativo a con contratto stipulato in data Controparte_1
10/05/2021, con canone annuale di € 6.600,00, oltre agli oneri accessori, per il periodo dal 15/06/2021 al 14/06/2025, con tacito rinnovo, che in data 05/12/2024 aveva inviato al conduttore formale disdetta del contratto alla prima scadenza, comunicando l'intenzione di voler destinare l'immobile ad uso abitativo proprio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) l. 431 del 1998, senza esito, intimava a CP_1
pagina 2 di 5 lo sfratto per finita locazione, convenendolo nel contempo in giudizio per la relativa CP_1
convalida.
non compariva all'udienza di convalida né si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il giudice, rilevata l'insussistenza delle condizioni per convalidare lo sfratto, sul rilievo che l'art. 3, comma 4, L. 431/1998 prevede che per la procedura di diniego del rinnovo alla prima scadenza si applica la procedura stabilita dall'art. 30 L. 392/1978 disponeva il mutamento del rito.
Con memoria integrativa del 14.11.2025 l'attore ribadiva le difese svolte ed insisteva nella domanda.
All'esito della notifica del verbale di mutamento del rito, il conduttore restava contumace.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa viene decisa con lettura immediata della sentenza.
Preliminarmente, deve ritenersi accertata l'esistenza del rapporto per cui è causa sulla scorta delle risultanze contenute nella documentazione prodotta, ed in particolare nel contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 10.05.2021 e registrato in pari data.
Tanto premesso, la domanda dev'essere accolta, e dev'essere pertanto dichiarata la cessazione della locazione alla data del 14.06.2025, atteso che con raccomandata A.R. del 05.12.2024, notificata il
10.12.2024 ha correttamente comunicato con preavviso di almeno sei mesi la volontà di Parte_1
non rinnovare il contratto di locazione, facendo legittimamente riferimento all'intenzione di destinare l'immobile ad uso abitativo proprio e dei suoi genitori ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) della legge
431/98.
Al riguardo va infatti osservato posto che in tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, nella comunicazione del locatore del diniego di rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 431 del 1998, deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla stessa norma, sul quale la disdetta è fondata, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica
"ex ante" della serietà e della realizzabilità dell'intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nell'ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni ivi previste a carico del locatore (cfr. Cass. 3938/2023).
Elementi di valutazione in senso favorevole all'accoglimento della domanda possono peraltro trarsi dal comportamento processuale del conduttore che, ritualmente chiamato in giudizio, non si è
pagina 3 di 5 costituito né si è presentato, mostrando disinteresse per la controversia, e non ha in particolare mosso contestazioni in ordine alla serietà o meno del motivo addotto, tanto più che in tema di locazione di immobili destinati a uso abitativo affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 431/1998, non è necessario che fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso. Ciò fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al terzo comma del citato art. 3 nell'eventualità in cui il proprietario non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto diniego entro dodici mesi dalla data in cui ne abbia ottenuto la disponibilità (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 18/07/2013, n. 17577).
In base a tali considerazioni, dunque, dev'essere dichiarata la cessazione del contratto di locazione alla data azionata del 14/06/2025, con conseguente obbligo di rilascio dell'immobile.
Considerato che non sono stati addotti elementi valutabili per confrontare le condizioni delle parti ai sensi dell'art. 56 L. 392/78, e tenuto conto altresì conto delle ragioni del rilascio, fondato sulla cessazione del rapporto e dell'ampio lasso di tempo intercorso dalla notifica del diniego di rinnovo, la data di esecuzione può essere fissata per il 15.01.2026.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara che la locazione per cui è causa è scaduta il 14.06.2025;
- ordina, di conseguenza, a il rilascio dell'immobile per cui è causa sito in via Privata Parte_1
ON UC 69 – 20128 Milano MI, composto da tre vani e mezzo, oltre cucina e servizi, identificato al NCEU del Comune di Milano al foglio 149, particella 68 e sub. 1, categoria catastale A03, classe 2, rendita € 334,41, e fissa per l'esecuzione la data del 15.01.2026;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 442,50 per esborsi ed € Parte_1
2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
pagina 4 di 5 Milano, 15 dicembre 2025
Il giudice
ON RO
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 33718/2025 tra con l'avv. CIBIN DANIEL Parte_1
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 15 dicembre 2025 innanzi al dott. ON RO, sono comparsi: per parte attrice l'avv. CIBIN DANIEL il quale chiede di dichiarare la contumacia della convenuta e di discutere la causa per parte convenuta nessuno compare Il Giudice stante la rituale notifica, dichiara la contumacia di ed invita la parte alla Controparte_1 discussione. Si procede alla discussione della causa. Esaurita la discussione orale il Giudice pronuncia sentenza ex art. 420 comma 4 e 429 comma 1 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
ON RO
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
ON RO, all'udienza del 15 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 33718/2025, già n. 32926/2025, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Daniel Cibin;
Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
(C.F. ) residente in [...] Controparte_1 C.F._2
– 20128 Milano;
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: finita locazione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
premesso che era proprietario dell'appartamento sito in via Privata ON UC 69 Parte_1
– 20128 Milano MI, composto da tre vani e mezzo, oltre cucina e servizi, identificato al NCEU del
Comune di Milano al foglio 149, particella 68 e sub. 1, categoria catastale A03, classe 2, rendita €
334,41, concesso in locazione per uso abitativo a con contratto stipulato in data Controparte_1
10/05/2021, con canone annuale di € 6.600,00, oltre agli oneri accessori, per il periodo dal 15/06/2021 al 14/06/2025, con tacito rinnovo, che in data 05/12/2024 aveva inviato al conduttore formale disdetta del contratto alla prima scadenza, comunicando l'intenzione di voler destinare l'immobile ad uso abitativo proprio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) l. 431 del 1998, senza esito, intimava a CP_1
pagina 2 di 5 lo sfratto per finita locazione, convenendolo nel contempo in giudizio per la relativa CP_1
convalida.
non compariva all'udienza di convalida né si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il giudice, rilevata l'insussistenza delle condizioni per convalidare lo sfratto, sul rilievo che l'art. 3, comma 4, L. 431/1998 prevede che per la procedura di diniego del rinnovo alla prima scadenza si applica la procedura stabilita dall'art. 30 L. 392/1978 disponeva il mutamento del rito.
Con memoria integrativa del 14.11.2025 l'attore ribadiva le difese svolte ed insisteva nella domanda.
All'esito della notifica del verbale di mutamento del rito, il conduttore restava contumace.
All'udienza del 15 dicembre 2025 la causa viene decisa con lettura immediata della sentenza.
Preliminarmente, deve ritenersi accertata l'esistenza del rapporto per cui è causa sulla scorta delle risultanze contenute nella documentazione prodotta, ed in particolare nel contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 10.05.2021 e registrato in pari data.
Tanto premesso, la domanda dev'essere accolta, e dev'essere pertanto dichiarata la cessazione della locazione alla data del 14.06.2025, atteso che con raccomandata A.R. del 05.12.2024, notificata il
10.12.2024 ha correttamente comunicato con preavviso di almeno sei mesi la volontà di Parte_1
non rinnovare il contratto di locazione, facendo legittimamente riferimento all'intenzione di destinare l'immobile ad uso abitativo proprio e dei suoi genitori ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) della legge
431/98.
Al riguardo va infatti osservato posto che in tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, nella comunicazione del locatore del diniego di rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 431 del 1998, deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla stessa norma, sul quale la disdetta è fondata, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica
"ex ante" della serietà e della realizzabilità dell'intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nell'ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni ivi previste a carico del locatore (cfr. Cass. 3938/2023).
Elementi di valutazione in senso favorevole all'accoglimento della domanda possono peraltro trarsi dal comportamento processuale del conduttore che, ritualmente chiamato in giudizio, non si è
pagina 3 di 5 costituito né si è presentato, mostrando disinteresse per la controversia, e non ha in particolare mosso contestazioni in ordine alla serietà o meno del motivo addotto, tanto più che in tema di locazione di immobili destinati a uso abitativo affinché il locatore possa legittimamente denegare il rinnovo del contratto alla prima scadenza, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 431/1998, non è necessario che fornisca la prova dell'effettiva necessità di destinare l'immobile ad abitazione propria o di un proprio familiare, ma è sufficiente una semplice manifestazione di volontà in tal senso. Ciò fermo restando il diritto del conduttore al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al terzo comma del citato art. 3 nell'eventualità in cui il proprietario non abbia adibito l'immobile all'uso dichiarato nell'atto diniego entro dodici mesi dalla data in cui ne abbia ottenuto la disponibilità (cfr. Cass. civ.,
Sez. III, 18/07/2013, n. 17577).
In base a tali considerazioni, dunque, dev'essere dichiarata la cessazione del contratto di locazione alla data azionata del 14/06/2025, con conseguente obbligo di rilascio dell'immobile.
Considerato che non sono stati addotti elementi valutabili per confrontare le condizioni delle parti ai sensi dell'art. 56 L. 392/78, e tenuto conto altresì conto delle ragioni del rilascio, fondato sulla cessazione del rapporto e dell'ampio lasso di tempo intercorso dalla notifica del diniego di rinnovo, la data di esecuzione può essere fissata per il 15.01.2026.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara che la locazione per cui è causa è scaduta il 14.06.2025;
- ordina, di conseguenza, a il rilascio dell'immobile per cui è causa sito in via Privata Parte_1
ON UC 69 – 20128 Milano MI, composto da tre vani e mezzo, oltre cucina e servizi, identificato al NCEU del Comune di Milano al foglio 149, particella 68 e sub. 1, categoria catastale A03, classe 2, rendita € 334,41, e fissa per l'esecuzione la data del 15.01.2026;
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 442,50 per esborsi ed € Parte_1
2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
pagina 4 di 5 Milano, 15 dicembre 2025
Il giudice
ON RO
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