CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 512/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1821/2024 depositato il 22/02/2024
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239004693223000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180001891691000 TARSU/TIA 2011
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201800005659512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201800005659512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200003877918000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200003877918000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034202000015701248000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220003987456000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220003987456000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFTDFM001312 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFTDFM001312 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFTDFM001312 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27.10.2023, il Sig. Nominativo_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 034 2023 90046932 23/000, notificatagli in data 01.08.2023, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione
(di seguito, ADER) richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 3.779,77, a titolo di sorte, sanzioni e interessi, in relazione a diverse cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento per tributi e annualità differenti (Tassa Smaltimento Rifiuti anni 2011, 2012-2013; Tassa Automobilistica anni
2013-2014, 2015, 2017-2018; IRPEF anno 2013).
A sostegno del gravame, il ricorrente eccepiva, in via principale, la mancata notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento presupposti, l'omessa notifica degli atti prodromici a questi ultimi, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati, evidenziando la durata triennale per la tassa automobilistica e quinquennale per la tassa rifiuti e l'IRPEF. In via subordinata, lamentava la decadenza dell'azione di riscossione, il difetto di motivazione dell'atto impugnato per mancata allegazione degli atti presupposti e per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, oltre a vizi formali relativi alla notifica dell'intimazione stessa. Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, l'annullamento dell'intimazione e degli atti presupposti, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con controdeduzioni, contestando integralmente le doglianze avversarie. In particolare, sosteneva la rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte, allegando la relativa documentazione. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi relativi al merito della pretesa e alla notifica dell'avviso di accertamento, di competenza dell'Ente impositore. Affermava l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, stante la mancata impugnazione delle cartelle nei termini di legge, che le avrebbe rese definitive. Sosteneva, altresì, l'avvenuta interruzione della prescrizione a seguito della notifica di ulteriori atti (avviso esecutivo e preavvisi di fermo amministrativo) e l'applicabilità della sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con successive memorie illustrative, la difesa del ricorrente insisteva nelle proprie eccezioni, contestando specificamente la documentazione prodotta da controparte e rilevando, in particolare, la mancata produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative ex art. 60, co. 1, lett. b-bis) D.P.R.
600/73, necessarie a perfezionare la notifica a mani di familiare convivente. Ribadiva l'intervenuta prescrizione dei crediti e l'inapplicabilità al caso di specie della sospensione dei termini legata alla pandemia, come da recente giurisprudenza di merito. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
La causa, all'udienza del 17.12.2025, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ADER. Se è vero che l'Agente della Riscossione non risponde dei vizi di merito della pretesa tributaria, è altrettanto vero che la sua legittimazione sussiste ogniqualvolta l'impugnazione riguardi vizi propri degli atti da esso emessi o del procedimento di riscossione. Nel caso di specie, il ricorrente contesta, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti (le cartelle di pagamento), la cui prova incombe sull'Agente che asserisce di avervi provveduto e l'intervenuta prescrizione del credito maturata successivamente alla presunta notifica. Tali doglianze attengono direttamente alla regolarità dell'azione di riscossione , pertanto, radicano la legittimazione passiva dell'ADER.
Nel merito, la questione centrale del contendere verte sull'eccezione di prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento impugnata.
L'eccezione è fondata. L'art. 19 del D.Lgs. 546/92, che preclude la contestazione di vizi di atti presupposti non impugnati, opera solo a condizione che tali atti siano stati ritualmente notificati al contribuente e siano, perciò, divenuti definitivi. L'onere di provare il perfezionamento del procedimento di notifica, quindi la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario, grava sull'Amministrazione che intende far valere un diritto sulla base di quell'atto. In assenza di tale prova, l'atto non può considerarsi definitivo ed il contribuente è legittimato a far valere ogni vizio, inclusa la prescrizione, in sede di impugnazione del primo atto successivo di cui abbia avuto legale conoscenza, quale è nel caso di specie l'intimazione di pagamento.
Orbene, dall'esame degli atti di causa, emerge che l'ADER non ha fornito la piena prova della rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte. In particolare, per le cartelle nn.
03420180001891691000 e 03420180005659512000, notificate a mezzo messo notificatore a mani della moglie del ricorrente in data 15.10.2018, l'ADER ha omesso di produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. C.A.N.), la cui spedizione e ricezione sono prescritte a pena di nullità dall'art. 60, co. 1, lett. b-bis), del D.P.R. n. 600/73, per il perfezionamento della notifica a persona diversa dal destinatario. Come statuito dalla Suprema Corte: "è da considerarsi nulla la notifica della cartella di pagamento al familiare convivente se non accompagnata dall'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto, della cui ricezione l'Ente deve fornire prova" (cfr. Cass., Ord. n.
14093/2022; Cass., Ord. n. 27446/2022).
Analogamente, per le cartelle nn. 03420200003877918000 e 034202000015701248000, la cui notifica sarebbe avvenuta in data 26.03.2022, la difesa del ricorrente ha contestato la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, doglianza alla quale l'ADER non ha efficacemente replicato.
Tuttavia, anche a voler considerare, per mera ipotesi ed in assenza di prova rigorosa, le date di notifica indicate dall'ADER come valide, l'eccezione di prescrizione risulterebbe comunque fondata.
I crediti in esame sono soggetti a termini di prescrizione breve:
quinquennale per la tassa smaltimento rifiuti (Tarsu) e per l'IRPEF (cfr. Cass. S.U. n. 23397/2016);
triennale per la tassa automobilistica (art. 5, D.L. 953/82).
L'ADER sostiene di aver interrotto il decorso dei termini con la notifica di successivi atti. Anche su questo punto, la prova fornita è carente. Per l'avviso esecutivo n. 03477201900004598000, l'ADER ha depositato il solo atto senza alcuna relata o prova di notifica. Per il preavviso di fermo n. 03480201900017912000, asseritamente notificato il 24.10.2018, valgono le medesime carenze probatorie già rilevate per le cartelle del 2018 (mancata produzione della C.A.N.). Infine, il preavviso di fermo n. 03480202300004132000 è stato notificato in data 11.11.2023, successivamente all'instaurazione del presente giudizio (27.10.2023) e risulta, pertanto, inidoneo ad interrompere una prescrizione già eccepita in giudizio.
Analizzando le singole pretese alla luce delle date di notifica (pur non provate) indicate dall'ADER e dell'assenza di atti interruttivi validamente notificati, si osserva:
cartella n. 03420180001891691000 (Tarsu 2011): Il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla fine del 2011, era già ampiamente spirato alla data della presunta notifica della cartella
(15.10.2018).
Cartella n. 03420180005659512000 (Tassa Auto 2013-2014): Il termine triennale, decorrente dalla fine del 2014 e 2015, era già spirato alla data della presunta notifica (15.10.2018) per l'annualità 2014. Per
l'annualità 2013, il termine era spirato nel 2017. In ogni caso, dalla presunta notifica del 15.10.2018 alla notifica dell'intimazione (01.08.2023) sono decorsi ben più di tre anni senza atti interruttivi provati.
Cartella n. 03420200003877918000 (Tarsu 2012-2013): Il termine quinquennale, decorrente dalla fine del
2012 e 2013, era già spirato alla data della presunta notifica (26.03.2022).
Cartella n. 034202000015701248000 (Tassa Auto 2015): Il termine triennale, decorrente dalla fine del
2016, era già spirato alla data della presunta notifica (26.03.2022).
Cartella n. 03420220003987456000 (Tassa Auto 2017-2018): Il termine triennale per l'annualità 2017 è spirato a fine 2021. Dalla presunta notifica del 29.06.2022 alla notifica dell'intimazione (01.08.2023) è decorso più di un anno, ma il credito per il 2017 era già prescritto. Per il 2018, il termine sarebbe spirato a fine 2022. Avviso di accertamento TDFTDFM001312 (IRPEF 2013): la notifica sarebbe avvenuta il 13.12.2018. Il termine quinquennale è spirato il 13.12.2023. L'intimazione dell'1.08.2023 è intervenuta prima, ma, come detto, non vi è prova di atti interruttivi intermedi.
Infine, non può trovare applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla legislazione emergenziale Covid-19. Come correttamente eccepito dal ricorrente e confermato da giurisprudenza di merito (cfr. CGT Milano n. 537/2023; CGT Lombardia n. 1/2024), la proroga dei termini di notifica delle cartelle ex art. 157 D.L. 34/2020 riguarda esclusivamente i carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021. Le cartelle in esame, relative ad annualità ben precedenti, non rientrano in tale previsione.
In conclusione, stante la mancata prova della rituale notifica degli atti presupposti e degli atti asseritamente interruttivi, comunque l'evidente decorso dei termini di prescrizione breve applicabili alle singole pretese, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato in quanto basato su crediti estinti.
L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione assorbe ogni altra censura sollevata dal ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 1,accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 300,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Nominativo_2, procuratore antistatario.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente e Relatore
CALICIURI TOMMASO, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1821/2024 depositato il 22/02/2024
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239004693223000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180001891691000 TARSU/TIA 2011
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201800005659512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034201800005659512000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200003877918000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200003877918000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 034202000015701248000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220003987456000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220003987456000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFTDFM001312 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFTDFM001312 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFTDFM001312 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27.10.2023, il Sig. Nominativo_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 034 2023 90046932 23/000, notificatagli in data 01.08.2023, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione
(di seguito, ADER) richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 3.779,77, a titolo di sorte, sanzioni e interessi, in relazione a diverse cartelle di pagamento ed un avviso di accertamento per tributi e annualità differenti (Tassa Smaltimento Rifiuti anni 2011, 2012-2013; Tassa Automobilistica anni
2013-2014, 2015, 2017-2018; IRPEF anno 2013).
A sostegno del gravame, il ricorrente eccepiva, in via principale, la mancata notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento presupposti, l'omessa notifica degli atti prodromici a questi ultimi, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati, evidenziando la durata triennale per la tassa automobilistica e quinquennale per la tassa rifiuti e l'IRPEF. In via subordinata, lamentava la decadenza dell'azione di riscossione, il difetto di motivazione dell'atto impugnato per mancata allegazione degli atti presupposti e per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, oltre a vizi formali relativi alla notifica dell'intimazione stessa. Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, l'annullamento dell'intimazione e degli atti presupposti, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione con controdeduzioni, contestando integralmente le doglianze avversarie. In particolare, sosteneva la rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte, allegando la relativa documentazione. Eccepiva, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi relativi al merito della pretesa e alla notifica dell'avviso di accertamento, di competenza dell'Ente impositore. Affermava l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, stante la mancata impugnazione delle cartelle nei termini di legge, che le avrebbe rese definitive. Sosteneva, altresì, l'avvenuta interruzione della prescrizione a seguito della notifica di ulteriori atti (avviso esecutivo e preavvisi di fermo amministrativo) e l'applicabilità della sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con successive memorie illustrative, la difesa del ricorrente insisteva nelle proprie eccezioni, contestando specificamente la documentazione prodotta da controparte e rilevando, in particolare, la mancata produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative ex art. 60, co. 1, lett. b-bis) D.P.R.
600/73, necessarie a perfezionare la notifica a mani di familiare convivente. Ribadiva l'intervenuta prescrizione dei crediti e l'inapplicabilità al caso di specie della sospensione dei termini legata alla pandemia, come da recente giurisprudenza di merito. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso con distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
La causa, all'udienza del 17.12.2025, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ADER. Se è vero che l'Agente della Riscossione non risponde dei vizi di merito della pretesa tributaria, è altrettanto vero che la sua legittimazione sussiste ogniqualvolta l'impugnazione riguardi vizi propri degli atti da esso emessi o del procedimento di riscossione. Nel caso di specie, il ricorrente contesta, tra l'altro, la mancata notifica degli atti presupposti (le cartelle di pagamento), la cui prova incombe sull'Agente che asserisce di avervi provveduto e l'intervenuta prescrizione del credito maturata successivamente alla presunta notifica. Tali doglianze attengono direttamente alla regolarità dell'azione di riscossione , pertanto, radicano la legittimazione passiva dell'ADER.
Nel merito, la questione centrale del contendere verte sull'eccezione di prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento impugnata.
L'eccezione è fondata. L'art. 19 del D.Lgs. 546/92, che preclude la contestazione di vizi di atti presupposti non impugnati, opera solo a condizione che tali atti siano stati ritualmente notificati al contribuente e siano, perciò, divenuti definitivi. L'onere di provare il perfezionamento del procedimento di notifica, quindi la conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario, grava sull'Amministrazione che intende far valere un diritto sulla base di quell'atto. In assenza di tale prova, l'atto non può considerarsi definitivo ed il contribuente è legittimato a far valere ogni vizio, inclusa la prescrizione, in sede di impugnazione del primo atto successivo di cui abbia avuto legale conoscenza, quale è nel caso di specie l'intimazione di pagamento.
Orbene, dall'esame degli atti di causa, emerge che l'ADER non ha fornito la piena prova della rituale notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte. In particolare, per le cartelle nn.
03420180001891691000 e 03420180005659512000, notificate a mezzo messo notificatore a mani della moglie del ricorrente in data 15.10.2018, l'ADER ha omesso di produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. C.A.N.), la cui spedizione e ricezione sono prescritte a pena di nullità dall'art. 60, co. 1, lett. b-bis), del D.P.R. n. 600/73, per il perfezionamento della notifica a persona diversa dal destinatario. Come statuito dalla Suprema Corte: "è da considerarsi nulla la notifica della cartella di pagamento al familiare convivente se non accompagnata dall'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto, della cui ricezione l'Ente deve fornire prova" (cfr. Cass., Ord. n.
14093/2022; Cass., Ord. n. 27446/2022).
Analogamente, per le cartelle nn. 03420200003877918000 e 034202000015701248000, la cui notifica sarebbe avvenuta in data 26.03.2022, la difesa del ricorrente ha contestato la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, doglianza alla quale l'ADER non ha efficacemente replicato.
Tuttavia, anche a voler considerare, per mera ipotesi ed in assenza di prova rigorosa, le date di notifica indicate dall'ADER come valide, l'eccezione di prescrizione risulterebbe comunque fondata.
I crediti in esame sono soggetti a termini di prescrizione breve:
quinquennale per la tassa smaltimento rifiuti (Tarsu) e per l'IRPEF (cfr. Cass. S.U. n. 23397/2016);
triennale per la tassa automobilistica (art. 5, D.L. 953/82).
L'ADER sostiene di aver interrotto il decorso dei termini con la notifica di successivi atti. Anche su questo punto, la prova fornita è carente. Per l'avviso esecutivo n. 03477201900004598000, l'ADER ha depositato il solo atto senza alcuna relata o prova di notifica. Per il preavviso di fermo n. 03480201900017912000, asseritamente notificato il 24.10.2018, valgono le medesime carenze probatorie già rilevate per le cartelle del 2018 (mancata produzione della C.A.N.). Infine, il preavviso di fermo n. 03480202300004132000 è stato notificato in data 11.11.2023, successivamente all'instaurazione del presente giudizio (27.10.2023) e risulta, pertanto, inidoneo ad interrompere una prescrizione già eccepita in giudizio.
Analizzando le singole pretese alla luce delle date di notifica (pur non provate) indicate dall'ADER e dell'assenza di atti interruttivi validamente notificati, si osserva:
cartella n. 03420180001891691000 (Tarsu 2011): Il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla fine del 2011, era già ampiamente spirato alla data della presunta notifica della cartella
(15.10.2018).
Cartella n. 03420180005659512000 (Tassa Auto 2013-2014): Il termine triennale, decorrente dalla fine del 2014 e 2015, era già spirato alla data della presunta notifica (15.10.2018) per l'annualità 2014. Per
l'annualità 2013, il termine era spirato nel 2017. In ogni caso, dalla presunta notifica del 15.10.2018 alla notifica dell'intimazione (01.08.2023) sono decorsi ben più di tre anni senza atti interruttivi provati.
Cartella n. 03420200003877918000 (Tarsu 2012-2013): Il termine quinquennale, decorrente dalla fine del
2012 e 2013, era già spirato alla data della presunta notifica (26.03.2022).
Cartella n. 034202000015701248000 (Tassa Auto 2015): Il termine triennale, decorrente dalla fine del
2016, era già spirato alla data della presunta notifica (26.03.2022).
Cartella n. 03420220003987456000 (Tassa Auto 2017-2018): Il termine triennale per l'annualità 2017 è spirato a fine 2021. Dalla presunta notifica del 29.06.2022 alla notifica dell'intimazione (01.08.2023) è decorso più di un anno, ma il credito per il 2017 era già prescritto. Per il 2018, il termine sarebbe spirato a fine 2022. Avviso di accertamento TDFTDFM001312 (IRPEF 2013): la notifica sarebbe avvenuta il 13.12.2018. Il termine quinquennale è spirato il 13.12.2023. L'intimazione dell'1.08.2023 è intervenuta prima, ma, come detto, non vi è prova di atti interruttivi intermedi.
Infine, non può trovare applicazione la sospensione dei termini di prescrizione prevista dalla legislazione emergenziale Covid-19. Come correttamente eccepito dal ricorrente e confermato da giurisprudenza di merito (cfr. CGT Milano n. 537/2023; CGT Lombardia n. 1/2024), la proroga dei termini di notifica delle cartelle ex art. 157 D.L. 34/2020 riguarda esclusivamente i carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021. Le cartelle in esame, relative ad annualità ben precedenti, non rientrano in tale previsione.
In conclusione, stante la mancata prova della rituale notifica degli atti presupposti e degli atti asseritamente interruttivi, comunque l'evidente decorso dei termini di prescrizione breve applicabili alle singole pretese, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato in quanto basato su crediti estinti.
L'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione assorbe ogni altra censura sollevata dal ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza, Sezione 1,accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 300,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Nominativo_2, procuratore antistatario.