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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/10/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott. Damiano
Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2278/2023 R.G., promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Nestore Thiery;
Parte_1
- attore opponente - contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro Ferrecchia e Massimiliano Controparte_1
Silvestri;
- convenuta opposta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso monitorio tteneva il decreto ingiuntivo n. 190/2023 del Tribunale Controparte_1 di Taranto per l'importo di € 22.903,15, oltre interessi e spese, nei confronti del sig. , Parte_1 per il mancato pagamento di rate relative al contratto di prestito personale n. 22079576 stipulato in data 23.01.2020 per un ammontare di euro 39.500,04 da rifondere in 120 rate da euro 329,17.
Il sig. proponeva opposizione al decreto contestando la validità della procura alle liti della Parte_1 convenuta, la mancata valutazione del merito creditizio, la correttezza dei conteggi, la legittimità degli interessi applicati, la vessatorietà delle clausole contrattuali, il computo delle deduzioni degli interessi a scalare e la mancata consegna del contratto. Chiedeva quindi la revoca del decreto, la riduzione del credito e la condanna della banca alle spese. Si costituiva in giudizio la banca convenuta chiedendo, in via preliminare: - disporre la provvisoria esecutività del decreto opposto: nel merito: - rigettare la domanda formulata dall'opponente in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo;
in ogni caso: - condannare l'opponente al pagamento in favore di elle spese di lite. Controparte_1
Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la mediazione obbligatoria previa proposizione della relativa istanza a cura della opposta.
In data 11.01.2024 la banca opposto depositava il verbale della mediazione, rimasta senza esito per la mancata partecipazione della parte chiamata.
Concessi quindi alle parti i termini di cui all'art.183 c.p.c., l'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda per vizi nella procedura di mediazione.
La causa veniva infine rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale in atti.
Motivi della decisione
1. Sulla procedibilità della domanda monitoria
L'opponente ha eccepito: la mancanza di prova del collegamento tra la mediazione e l'oggetto del giudizio;
la mancata convocazione personale;
lo svolgimento della mediazione in modalità telematica non autorizzata da tutte le parti.
Tali eccezioni non possono essere accolte per le seguenti ragioni:
a) Collegamento tra mediazione e oggetto del giudizio
La comunicazione dell'Organismo , in atti, con la indicazione del mediatore designato e CP_2 con la fissazione del primo incontro di mediazione per il giorno 13/11/2023 alle ore 14:30 in modalità telematica, attesta il deposito dell'istanza di mediazione da parte di in data Controparte_1
11.10.2023 con riferimento al sig. . Parte_1
In tale comunicazione si dà altresì atto dell'allegazione di tale istanza,, onere cui l'organismo di mediazione era peraltro tenuto ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs n.28/2010.
Il verbale di mediazione, conclusasi con esito negativo, indica chiaramente le parti, la materia
(“contratti bancari e finanziari”) e il valore della controversia compreso fra € 10.001 e € 25.000.
Pertanto, il collegamento tra mediazione e oggetto del giudizio deve ritenersi sufficentemente provato anche a voler considerare tardivo il deposito della istanza di mediazione in questione, effettuato dalla convenuta con la propria memoria ex art. art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., in cui sono chiaramente indicati la materia di cui si è detto (“contratti bancari e finanziari”) e il contratto di finanziamento n. 22079576, nonché il numero di R.G. del presente procedimento.
b) Convocazione personale del sig. Parte_1 La convocazione è stata inviata via PEC all'avv. Nestore Thiery, difensore munito di procura da parte del che include espressamente la rappresentanza per la fase stragiudiziale di mediazione;
Parte_1 aggiungasi che “nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis medesimo decreto (come introdotto dal D.L. n. 69 del 2013, conv., con modif., in L. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste“ (Cass. n. 19346/21 che riprende Cass. n. 8473/2019). Ne consegue la validità della predetta convocazione.
c) Modalità telematica della mediazione
Il procedimento si è svolto nel novembre 2023, epoca in cui era vigente l'art.
8-bis del D.Lgs. 28/2010 nella formulazione ante riforma Cartabia, che consentiva lo svolgimento della mediazione in modalità telematica richiesta dalla banca opposta senza necessità di consenso preventivo da parte di tutte le parti, come invece successivamente previsto nel testo in vigore dal 25.01.2025.
La condizione di procedibilità della domanda si è dunque realizzata.
2. Sulla validità della procura alle liti
L'opponente ha eccepito la nullità della procura alle liti per difetto di sottoscrizione del legale rappresentate della società convenuta.
Tuttavia, la procura alle liti depositata dall'odierna opposta in sede monitoria risulta regolarmente sottoscritta dai procuratori speciali della opposta, come attestato dalla relativa verifica di firma digitale prodotta dalla stessa opposta con la comparsa di costituzione e risposta. L'eccezione si ritiene pertanto infondata.
3. Sul merito del credito
a) Valutazione del merito creditizio ha documentato, con il deposito del fascicolo monitorio in cui vi è incluso il contratto CP_1 di finanziamento in oggetto (che a sua volta include il modulo di raccolta dati), che al momento della sottoscrizione di tale contratto il sig. percepiva un reddito da lavoro dipendente pari a Parte_1
€1.700 mensili, né risulta allegata e tantomeno provata in giudizio dallo stesso sig. una Parte_1 sua eventuale situazione di difficoltà economica all'epoca della concessione del finanziamento, tale da far ritenere prevedibile il mancato rimborso del finanziamento ricevuto.
Ai sensi dell'art. 124-bis T.U.B., la banca opposta ha dunque adempiuto all'obbligo di valutazione del merito creditizio dell'opponente. b) Calcolo delle rate impagate ha prodotto gli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B (doc. 5 del fascicolo monitorio e CP_1 doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) che attestano il pagamento di 17 rate per un ammontare di € 5.628,89, nonché il mancato pagamento di 8 rate scadute alla data della decadenza del beneficio del termine (28.2.2022) per un ammontare di € 2.641,36 ed un capitale residuo di €
20.261.79, per un totale di € 22.903,15, corrispondente alla somma ingiunta. Di converso, le contestazioni sul punto dell'opponente appaiono prive di riscontri contabili o probatori.
c) Interessi e clausole vessatorie
Da tempo la giurisprudenza di legittimità e di merito ha chiarito che una contestazione generica dei tassi d'interesse, in particolare in materia di usura, non è ammissibile, né idonea a sostenerne le ragioni. Per essere valida, la contestazione deve essere specifica, dettagliata e fondata su fatti e prove precise, con allegazione in modo puntuale degli elementi necessari per dimostrare l'eventuale superamento del tasso soglia, come i tassi applicati e i periodi di riferimento (ex multis, Cass. n.
5709/25). Analogamente, è inefficace una contestazione generica degli interessi di mora come clausola vessatoria perché anche in tal caso il debitore deve specificare i motivi della vessatorietà, fornire elementi concreti a sostegno della sua tesi e dimostrare l'eccessività del tasso moratorio, anche in relazione ai tassi medi di mercato.
Nel caso di specie, anche a voler tenere conto di quanto esposto dalla convenuta nei propri scritti difensivi riguardo al contenimento nei limiti del tasso soglia del tasso degli interessi convenzionali e moratori concernenti il contratto di finanziamento in questione (risalente al mese di gennaio 2020) in base alla rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura (per il trimestre di riferimento gennaio-marzo 2020) allegata al decreto del MEF, Dipartimento del Tesoro
(Prot. DT112095 – 20/12/2019), in atti ( (all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta), le contestazioni dell'opponente in merito alla debenza di tali interessi e di tutti gli oneri e le spese pattuite nel contratto comunque appaiono alquanto generiche e prive di adeguati supporti indiziarii, sicché si ritengono vanamente sollevate.
4. Sulla mancata consegna del contratto
Appare infondata anche tale ultima eccezione, posto che il contratto (anch'esso esibito in atti) contiene apposita dichiarazione firmata dall'opponente di averne ritirato copia, interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”.
* * * Alla luce di quanto esposto, va rigettata l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 va confermato il decreto ingiuntivo opposto
Per la particolarità della questione trattata si ritengono infine sussistenti giusti motivi per procedere ad una integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 190/2023 del Parte_1
Tribunale di Taranto, emesso su ricorso di Controparte_1
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente le spese e i compensi di lite.
Taranto, 27.10.2025
Il G.O.P.
Dott. Damiano Matarrelli
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott. Damiano
Matarrelli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2278/2023 R.G., promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Nestore Thiery;
Parte_1
- attore opponente - contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro Ferrecchia e Massimiliano Controparte_1
Silvestri;
- convenuta opposta -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso monitorio tteneva il decreto ingiuntivo n. 190/2023 del Tribunale Controparte_1 di Taranto per l'importo di € 22.903,15, oltre interessi e spese, nei confronti del sig. , Parte_1 per il mancato pagamento di rate relative al contratto di prestito personale n. 22079576 stipulato in data 23.01.2020 per un ammontare di euro 39.500,04 da rifondere in 120 rate da euro 329,17.
Il sig. proponeva opposizione al decreto contestando la validità della procura alle liti della Parte_1 convenuta, la mancata valutazione del merito creditizio, la correttezza dei conteggi, la legittimità degli interessi applicati, la vessatorietà delle clausole contrattuali, il computo delle deduzioni degli interessi a scalare e la mancata consegna del contratto. Chiedeva quindi la revoca del decreto, la riduzione del credito e la condanna della banca alle spese. Si costituiva in giudizio la banca convenuta chiedendo, in via preliminare: - disporre la provvisoria esecutività del decreto opposto: nel merito: - rigettare la domanda formulata dall'opponente in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo;
in ogni caso: - condannare l'opponente al pagamento in favore di elle spese di lite. Controparte_1
Denegata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la mediazione obbligatoria previa proposizione della relativa istanza a cura della opposta.
In data 11.01.2024 la banca opposto depositava il verbale della mediazione, rimasta senza esito per la mancata partecipazione della parte chiamata.
Concessi quindi alle parti i termini di cui all'art.183 c.p.c., l'opponente eccepiva l'improcedibilità della domanda per vizi nella procedura di mediazione.
La causa veniva infine rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale in atti.
Motivi della decisione
1. Sulla procedibilità della domanda monitoria
L'opponente ha eccepito: la mancanza di prova del collegamento tra la mediazione e l'oggetto del giudizio;
la mancata convocazione personale;
lo svolgimento della mediazione in modalità telematica non autorizzata da tutte le parti.
Tali eccezioni non possono essere accolte per le seguenti ragioni:
a) Collegamento tra mediazione e oggetto del giudizio
La comunicazione dell'Organismo , in atti, con la indicazione del mediatore designato e CP_2 con la fissazione del primo incontro di mediazione per il giorno 13/11/2023 alle ore 14:30 in modalità telematica, attesta il deposito dell'istanza di mediazione da parte di in data Controparte_1
11.10.2023 con riferimento al sig. . Parte_1
In tale comunicazione si dà altresì atto dell'allegazione di tale istanza,, onere cui l'organismo di mediazione era peraltro tenuto ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs n.28/2010.
Il verbale di mediazione, conclusasi con esito negativo, indica chiaramente le parti, la materia
(“contratti bancari e finanziari”) e il valore della controversia compreso fra € 10.001 e € 25.000.
Pertanto, il collegamento tra mediazione e oggetto del giudizio deve ritenersi sufficentemente provato anche a voler considerare tardivo il deposito della istanza di mediazione in questione, effettuato dalla convenuta con la propria memoria ex art. art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., in cui sono chiaramente indicati la materia di cui si è detto (“contratti bancari e finanziari”) e il contratto di finanziamento n. 22079576, nonché il numero di R.G. del presente procedimento.
b) Convocazione personale del sig. Parte_1 La convocazione è stata inviata via PEC all'avv. Nestore Thiery, difensore munito di procura da parte del che include espressamente la rappresentanza per la fase stragiudiziale di mediazione;
Parte_1 aggiungasi che “nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis medesimo decreto (come introdotto dal D.L. n. 69 del 2013, conv., con modif., in L. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste“ (Cass. n. 19346/21 che riprende Cass. n. 8473/2019). Ne consegue la validità della predetta convocazione.
c) Modalità telematica della mediazione
Il procedimento si è svolto nel novembre 2023, epoca in cui era vigente l'art.
8-bis del D.Lgs. 28/2010 nella formulazione ante riforma Cartabia, che consentiva lo svolgimento della mediazione in modalità telematica richiesta dalla banca opposta senza necessità di consenso preventivo da parte di tutte le parti, come invece successivamente previsto nel testo in vigore dal 25.01.2025.
La condizione di procedibilità della domanda si è dunque realizzata.
2. Sulla validità della procura alle liti
L'opponente ha eccepito la nullità della procura alle liti per difetto di sottoscrizione del legale rappresentate della società convenuta.
Tuttavia, la procura alle liti depositata dall'odierna opposta in sede monitoria risulta regolarmente sottoscritta dai procuratori speciali della opposta, come attestato dalla relativa verifica di firma digitale prodotta dalla stessa opposta con la comparsa di costituzione e risposta. L'eccezione si ritiene pertanto infondata.
3. Sul merito del credito
a) Valutazione del merito creditizio ha documentato, con il deposito del fascicolo monitorio in cui vi è incluso il contratto CP_1 di finanziamento in oggetto (che a sua volta include il modulo di raccolta dati), che al momento della sottoscrizione di tale contratto il sig. percepiva un reddito da lavoro dipendente pari a Parte_1
€1.700 mensili, né risulta allegata e tantomeno provata in giudizio dallo stesso sig. una Parte_1 sua eventuale situazione di difficoltà economica all'epoca della concessione del finanziamento, tale da far ritenere prevedibile il mancato rimborso del finanziamento ricevuto.
Ai sensi dell'art. 124-bis T.U.B., la banca opposta ha dunque adempiuto all'obbligo di valutazione del merito creditizio dell'opponente. b) Calcolo delle rate impagate ha prodotto gli estratti conto certificati ex art. 50 T.U.B (doc. 5 del fascicolo monitorio e CP_1 doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) che attestano il pagamento di 17 rate per un ammontare di € 5.628,89, nonché il mancato pagamento di 8 rate scadute alla data della decadenza del beneficio del termine (28.2.2022) per un ammontare di € 2.641,36 ed un capitale residuo di €
20.261.79, per un totale di € 22.903,15, corrispondente alla somma ingiunta. Di converso, le contestazioni sul punto dell'opponente appaiono prive di riscontri contabili o probatori.
c) Interessi e clausole vessatorie
Da tempo la giurisprudenza di legittimità e di merito ha chiarito che una contestazione generica dei tassi d'interesse, in particolare in materia di usura, non è ammissibile, né idonea a sostenerne le ragioni. Per essere valida, la contestazione deve essere specifica, dettagliata e fondata su fatti e prove precise, con allegazione in modo puntuale degli elementi necessari per dimostrare l'eventuale superamento del tasso soglia, come i tassi applicati e i periodi di riferimento (ex multis, Cass. n.
5709/25). Analogamente, è inefficace una contestazione generica degli interessi di mora come clausola vessatoria perché anche in tal caso il debitore deve specificare i motivi della vessatorietà, fornire elementi concreti a sostegno della sua tesi e dimostrare l'eccessività del tasso moratorio, anche in relazione ai tassi medi di mercato.
Nel caso di specie, anche a voler tenere conto di quanto esposto dalla convenuta nei propri scritti difensivi riguardo al contenimento nei limiti del tasso soglia del tasso degli interessi convenzionali e moratori concernenti il contratto di finanziamento in questione (risalente al mese di gennaio 2020) in base alla rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura (per il trimestre di riferimento gennaio-marzo 2020) allegata al decreto del MEF, Dipartimento del Tesoro
(Prot. DT112095 – 20/12/2019), in atti ( (all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta della convenuta), le contestazioni dell'opponente in merito alla debenza di tali interessi e di tutti gli oneri e le spese pattuite nel contratto comunque appaiono alquanto generiche e prive di adeguati supporti indiziarii, sicché si ritengono vanamente sollevate.
4. Sulla mancata consegna del contratto
Appare infondata anche tale ultima eccezione, posto che il contratto (anch'esso esibito in atti) contiene apposita dichiarazione firmata dall'opponente di averne ritirato copia, interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”.
* * * Alla luce di quanto esposto, va rigettata l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1 va confermato il decreto ingiuntivo opposto
Per la particolarità della questione trattata si ritengono infine sussistenti giusti motivi per procedere ad una integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 190/2023 del Parte_1
Tribunale di Taranto, emesso su ricorso di Controparte_1
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente le spese e i compensi di lite.
Taranto, 27.10.2025
Il G.O.P.
Dott. Damiano Matarrelli