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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4857 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 13/11/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa , Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 17421/2024, Persona_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
È presente per parte ricorrente l'Avv. LE PARISI, la quale conclude per il riconoscimento dello stato di invalido civile, nonché della condizione di disabilità grave,
già affermata dal consulente della prima fase;
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.52 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
17421 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. LE Parte_1 Addì ______________
PARISI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. presso lo studio della medesima, in Palermo, Corso Alberto ______________________ Amedeo 228; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_2 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E
CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3
COMMA 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 13/11/2025, ha pronunciato
2 S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che , invalida al 90%, Parte_1 ha i requisiti sanitari per il riconoscimento delle condizioni di disabilità di cui all'art.
3, comma 3, L.104/92, dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(6/10/2023) e sino al mese di dicembre 2026 (duemilaventisei); rigetta, nel resto, la domanda.
Dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambe le fasi e condanna
l' al pagamento della residua frazione, che liquida in complessivi € 1.750,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv.
LE PARISI;
Pone definitivamente a carico dell' e spese delle consulenze tecniche espletate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con distinti ricorsi, poi riuniti, depositati il 19/03/2024, , in Parte_1 contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di CP_1 accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80) e delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (6/10/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1 confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo la ricorrente soggetto portatore di handicap grave, ex comma 3, art. 3, legge 104/92, ma non si pronunziava sull'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., solo con riferimento alla mancata pronuncia sull'indennità di accompagnamento, con ricorso depositato in data 29/11/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento della suddetta prestazione
3 e la conferma delle condizioni di cui all'art. 3 della legge 104 del 1992, già riconosciute in fase di a.t.p.
L' costituitosi in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso, deducendo sia CP_1 la insussistenza dei requisiti sanitari prescritti, che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 13/11/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. della fase di a.t.p. ha riconosciuto la ricorrente soggetto portatore di handicap grave, ex comma 3, art. 3, legge 104/92, sino a dicembre 2026, in quanto “il carcinoma papillare tiroideo asportato chirurgicamente nel luglio 2023 non può considerarsi a prognosi favorevole prima di tre anni dal trattamento terapeutico, per cui necessita periodici controlli clinico- strumentali di follow-up, sinora a cadenza trimestrale”.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “artrite psoriasica con artralgie in trattamento con metotrexate, esiti di tiroidectomia
(luglio 2023) per asportazione di carcinoma papillare con ipotiroidismo iatrogeno in follow-up in trattamento sostitutivo, esiti di pregressi interventi di stabilizzazione chirurgica di scoliosi dorsolombare con artrodesi vertebrale (2006) e di laminectomia (2019) per spondilolistesi L5 a discreta incidenza funzionale in obesa (IMC 35), ovaio policistico, iperinsulinismo in trattamento con metformina” e ha concluso che “per tali infermità la perizianda ha diritto al riconoscimento dello stato di invalida civile al 90% a decorrere dall'epoca della presentazione della domanda, senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Il c.t.u. ha, infine, precisato che “in base alla documentazione agli atti e all'esame obiettivo, la perizianda presenta patologie che non danno diritto all'indennità di accompagnamento: gli atti quotidiani della vita sono espletabili, è orientata nel tempo e nello spazio, è in grado di gestirsi per quanto riguarda le attività giornaliere, è in grado di uscire e camminare da sola per strada, è capace di autonomia nutrizionale (assunzione, acquisto di cibo), di igiene personale necessaria, la possibilità di svolgere passatempi, di seguire terapie riabilitative ed è infine capace di contatti sociali e di organizzare attorno a sé i mezzi e le persone che possono sostanzialmente supportarla nelle sue necessità, cioè la capacità di autogestione e di autosoccorso;
altresì attualmente l'interessata: ha una stazione eretta stabile;
deambula autonomamente;
riesce a compiere i cambi postura con autosufficienza;
non presenta deficit uditivi di entità tale da compromettere l'espletamento dei comuni atti della vita quotidiana”.
Le suddette conclusioni e quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta, dichiarando che , invalida al 90%, ha i requisiti sanitari per il Parte_1
4 riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104 del 1992, mentre va rigettata la richiesta di indennità di accompagnamento.
Considerato l'esito globale del giudizio ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare per metà le spese di lite, mentre l' va condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in CP_1 dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. LE PARISI, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13/11/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
5
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 13/11/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa , Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 17421/2024, Persona_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_1
Resistente
È presente per parte ricorrente l'Avv. LE PARISI, la quale conclude per il riconoscimento dello stato di invalido civile, nonché della condizione di disabilità grave,
già affermata dal consulente della prima fase;
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.52 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. TRIBUNALE DI PALERMO ___________________
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n. F.A. _________________
17421 R.G. L. 2024, promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'Avv. LE Parte_1 Addì ______________
PARISI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. presso lo studio della medesima, in Palermo, Corso Alberto ______________________ Amedeo 228; ______________________
- Ricorrente - per ___________________
CONTRO ______________________
______________________
Controparte_2 Il Cancelliere SOCIALE, rappresentato e difeso dall'Avv. Delia
CERNIGLIARO, giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in Palermo, Via Laurana 59.
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E
CONDIZIONE DI DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3
COMMA 3, L.104/92.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 13/11/2025, ha pronunciato
2 S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che , invalida al 90%, Parte_1 ha i requisiti sanitari per il riconoscimento delle condizioni di disabilità di cui all'art.
3, comma 3, L.104/92, dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(6/10/2023) e sino al mese di dicembre 2026 (duemilaventisei); rigetta, nel resto, la domanda.
Dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambe le fasi e condanna
l' al pagamento della residua frazione, che liquida in complessivi € 1.750,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A., con distrazione in favore dell'Avv.
LE PARISI;
Pone definitivamente a carico dell' e spese delle consulenze tecniche espletate. CP_1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con distinti ricorsi, poi riuniti, depositati il 19/03/2024, , in Parte_1 contraddittorio con l' proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di CP_1 accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n° 18/80) e delle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa (6/10/2023).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa, chiedendo CP_1 confermarsi quanto accertato in sede amministrativa.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo la ricorrente soggetto portatore di handicap grave, ex comma 3, art. 3, legge 104/92, ma non si pronunziava sull'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., solo con riferimento alla mancata pronuncia sull'indennità di accompagnamento, con ricorso depositato in data 29/11/2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento della suddetta prestazione
3 e la conferma delle condizioni di cui all'art. 3 della legge 104 del 1992, già riconosciute in fase di a.t.p.
L' costituitosi in giudizio, insisteva per il rigetto del ricorso, deducendo sia CP_1 la insussistenza dei requisiti sanitari prescritti, che di quelli socio-economici.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 13/11/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
Il c.t.u. della fase di a.t.p. ha riconosciuto la ricorrente soggetto portatore di handicap grave, ex comma 3, art. 3, legge 104/92, sino a dicembre 2026, in quanto “il carcinoma papillare tiroideo asportato chirurgicamente nel luglio 2023 non può considerarsi a prognosi favorevole prima di tre anni dal trattamento terapeutico, per cui necessita periodici controlli clinico- strumentali di follow-up, sinora a cadenza trimestrale”.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che Parte_1
è affetta da “artrite psoriasica con artralgie in trattamento con metotrexate, esiti di tiroidectomia
(luglio 2023) per asportazione di carcinoma papillare con ipotiroidismo iatrogeno in follow-up in trattamento sostitutivo, esiti di pregressi interventi di stabilizzazione chirurgica di scoliosi dorsolombare con artrodesi vertebrale (2006) e di laminectomia (2019) per spondilolistesi L5 a discreta incidenza funzionale in obesa (IMC 35), ovaio policistico, iperinsulinismo in trattamento con metformina” e ha concluso che “per tali infermità la perizianda ha diritto al riconoscimento dello stato di invalida civile al 90% a decorrere dall'epoca della presentazione della domanda, senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Il c.t.u. ha, infine, precisato che “in base alla documentazione agli atti e all'esame obiettivo, la perizianda presenta patologie che non danno diritto all'indennità di accompagnamento: gli atti quotidiani della vita sono espletabili, è orientata nel tempo e nello spazio, è in grado di gestirsi per quanto riguarda le attività giornaliere, è in grado di uscire e camminare da sola per strada, è capace di autonomia nutrizionale (assunzione, acquisto di cibo), di igiene personale necessaria, la possibilità di svolgere passatempi, di seguire terapie riabilitative ed è infine capace di contatti sociali e di organizzare attorno a sé i mezzi e le persone che possono sostanzialmente supportarla nelle sue necessità, cioè la capacità di autogestione e di autosoccorso;
altresì attualmente l'interessata: ha una stazione eretta stabile;
deambula autonomamente;
riesce a compiere i cambi postura con autosufficienza;
non presenta deficit uditivi di entità tale da compromettere l'espletamento dei comuni atti della vita quotidiana”.
Le suddette conclusioni e quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da parte ricorrente va parzialmente accolta, dichiarando che , invalida al 90%, ha i requisiti sanitari per il Parte_1
4 riconoscimento delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3 della legge 104 del 1992, mentre va rigettata la richiesta di indennità di accompagnamento.
Considerato l'esito globale del giudizio ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare per metà le spese di lite, mentre l' va condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in CP_1 dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. LE PARISI, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc. civ.
Vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, CP_1 già liquidate e poste provvisoriamente carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 13/11/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
5