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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/03/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 2681/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BENADUSI SILVIA, elettivamente domiciliata in Parma, piazza
Garibaldi, n. 23, presso lo stesso difensore e
C.F. , con l'Avv. GHERARDI Parte_2 C.F._2
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Parma, P.le Boito n. 5, presso lo stesso difensore con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.04.2024, le parti hanno adito il Tribunale di
Parma premettendo: di aver contratto matrimonio in data 25.09.1982, atto trascritto presso il registro atti di matrimonio del comune di Solignano
(PR); dalla loro unione è nato il figlio (6.09.1984), oramai Per_1
maggiorenne ed economicamente autonomo;
con sentenza pubblicata in data 12.08.2024 il Tribunale di Parma aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e omologato gli accordi di separazione intervenuti dalle parti.
Tanto premesso, le parti hanno chiesto al Tribunale di Parma di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. Pertanto, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, nulla osta a recepire l'accordo delle parti.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), contratto in data 25.09.1982 in Solignano (PR), C.F._3
trascritto nel registro atti di matrimonio del predetto comune al n.10 P. II
Serie A anno 1982, in conformità alle condizioni da loro concordate;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 04/03/2025.
La Giudice rel. est. Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA
N. R.G. 2681/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Simone Medioli Devoto Presidente
Dott.ssa Angela Casalini Giudice rel. est.
Dott. Andrea Fiaschi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da:
C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. BENADUSI SILVIA, elettivamente domiciliata in Parma, piazza
Garibaldi, n. 23, presso lo stesso difensore e
C.F. , con l'Avv. GHERARDI Parte_2 C.F._2
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Parma, P.le Boito n. 5, presso lo stesso difensore con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.04.2024, le parti hanno adito il Tribunale di
Parma premettendo: di aver contratto matrimonio in data 25.09.1982, atto trascritto presso il registro atti di matrimonio del comune di Solignano
(PR); dalla loro unione è nato il figlio (6.09.1984), oramai Per_1
maggiorenne ed economicamente autonomo;
con sentenza pubblicata in data 12.08.2024 il Tribunale di Parma aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e omologato gli accordi di separazione intervenuti dalle parti.
Tanto premesso, le parti hanno chiesto al Tribunale di Parma di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale. Pertanto, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, nulla osta a recepire l'accordo delle parti.
Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Pag. 2 di 3 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), contratto in data 25.09.1982 in Solignano (PR), C.F._3
trascritto nel registro atti di matrimonio del predetto comune al n.10 P. II
Serie A anno 1982, in conformità alle condizioni da loro concordate;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 04/03/2025.
La Giudice rel. est. Il Presidente
Angela Casalini Simone Medioli Devoto
Pag. 3 di 3