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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9432 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 65227 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 28.3.2025,
e vertente tra
in proprio e quale erede di elettivamente domiciliata in Parte_1 Persona_1
Roma, Via dei Rododendri n. 11, presso lo studio dell'Avv. Federico Guidoni che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marina Casale per procura in atti,
- attore -
e
in persona del presidente pro-tempore, Controparte_1
in persona del ministro pro-tempore, domiciliati in Controparte_2
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende,
- convenuti -
e
pagina 1 di 10 Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro- tempore,
- convenuto - contumace -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, in proprio e quale erede di Parte_1
conveniva in giudizio il Persona_1 Controparte_3
e la Repubblica Federale di Germania per sentirli condannare al
[...]
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, subito dal padre e conseguente alla Persona_1
deportazione in Germania dal 9.9.1943.
Si costituivano la ed il Controparte_1 Controparte_2
eccependo il difetto di legittimazione passiva in favore del Ministero delle
[...]
Finanze, la prescrizione, la mancata prova del danno, che alle vittime dei crimini nazisti erano già riconosciuti benefici dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n.
2043/1963, dalla legge n. 791 del 18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, che vi era la decadenza da tali benefici ed era preclusa la possibilità di agire ulteriormente e che, in ogni caso, gli stessi dovevano essere detratti.
La Repubblica Federale di Germania restava contumace.
All'udienza del 28.3.2025 parte attrice concludeva per la condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, i convenuti per l'accoglimento delle eccezioni preliminari ed il rigetto della pretesa, ovvero per la riduzione del danno, anche ex art. 1227 c.c., ed il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
In ordine al difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
e del si osserva, in primo luogo, che la
[...] Controparte_2 legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale,
pagina 2 di 10 cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito,
e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III, 30/05/2008, n.
14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, portando, in ipotesi, ad una pronuncia di rigetto della domanda.
Per altro profilo, l'art. 43), 1° comma, del d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29.6.2022, prevede che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”.
pagina 3 di 10 Dunque, trattasi di fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, ma che riguarda un obbligo assunto dallo Stato, di guisa che il rapporto si instaura con il Ministero dell'Economia e delle Finanze o con la Controparte_1
, con il rigetto di ogni pretesa nei confronti del
[...] Controparte_2
[...]
Nel merito, parte attrice espone che il padre militare, era oggetto Persona_1 dell'attività di rastrellamento dei militari italiani da parte delle truppe del Terzo
Reich e fatto prigioniero ed in data 9.9.1943 deportato in Germania e destinato al lavoro coatto, senza il rispetto delle convenzioni internazionali e con lo “status” di internato, subendo violenze fisiche e psichiche, con cessazione della prigionia nell'aprile del 1945, ed agisce per ottenere “jure hereditario” l'accertamento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito dal “de cuius”, nonchè per il danno subito in proprio.
Orbene, preliminarmente occorre verificare se nel caso in esame si sia in presenza di un crimine di guerra o contro l'umanità, con la relativa imprescrittibilità dell'azione risarcitoria come vedremo, ovvero di un reato comune o di una lesione di diritti inviolabili della persona, soggetti alle regole ordinarie di prescrizione, ovvero di nessuna condotta illecita.
Sul punto si precisa e si chiarisce che il fatto lamentato dal ricorrente si inserisce, come è notorio, nel tragico contesto della seconda guerra mondiale, e, in particolare, nel conflitto con la Germania dopo l'armistizio dell'8.9.1943 e che dopo tale data Italia e Germania erano stati belligeranti, ed in guerra tra loro.
Sotto questo profilo, dunque, rileva la circostanza che non era un Persona_1 civile, ma un militare dell'esercito italiano, catturato dalle forze nemiche tedesche e fatto prigioniero.
Vengono in considerazione, allora, i trattati internazionali all'epoca vigenti, i quali impegnano gli Stati contraenti a disporre un certo trattamento giuridico nei pagina 4 di 10 confronti di soggetti sottoposti alla loro potestà di impero, quali, in primo luogo, la
Convenzione dell'Aja del 1907, entrata in vigore il 26.1.1910, le cui regole nel
1939, dunque all'inizio del conflitto mondiale, erano riconosciute e accettate da tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza ed il valore di norme consuetudinarie (Cass. civ., Sez. Unite, (data ud. 06/11/2003) 11/03/2004, n. 5044), il cui “Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra” prevede all'art. 4) che “I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati” e che “Essi devono essere trattati con umanità”, all'art. 5) che “I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno reso necessaria tale misura” ed all'art. 6) che “Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali.
Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra”.
Rileva, altresì, la Convenzione di Ginevra del 27.7.1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra, firmata anche dalla Germania, la quale, alla Sezione III “Del
Lavoro dei prigionieri di guerra”, all'art. 27) prevede che “I belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra validi, a seconda del loro grado e delle loro attitudini, fatta eccezione degli ufficiali e assimilati”, all'art. 29) che
“Nessun prigioniero sarà obbligato a lavori ai quali sia fisicamente inadatto”, all'art. 30) che “La durata del lavoro giornaliero, compreso il tragitto di andata e ritorno, non sarà eccessiva e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro. A ogni prigioniero sarà concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica” ed all'art. 32) che “E' proibito adibire i prigionieri a lavori insalubri e pagina 5 di 10 pericolosi. E' proibito ogni inasprimento delle condizioni del lavoro come misura disciplinare”.
Dunque, a differenza dei civili, la cattura, l'internamento e la privazione di libertà di , con tutto ciò che ne consegue in termini di disagio e condizioni di Persona_1
vita, in quanto, appunto, non civile, ma militare e prigioniero di uno stato belligerante, erano in quel momento storico consentiti, compresa la possibilità di svolgere i lavori forzati in virtù dell'art. 6) della Convenzione Aja del 1907 e dell'art. 27) della Convenzione di Ginevra del 27.7.1929.
Si sarebbe, per tale motivo ed in via generale, fuori dai crimini contro l'umanità, quali l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano, compreso il lavoro coatto o forzato, commesso contro popolazioni civili, ma anche dai crimini di guerra, i quali riguardano sempre i civili non direttamente coinvolti nel conflitto, i bambini reclutati come soldati,
l'assassinio, i cattivi trattamenti, la deportazione per lavori forzati delle popolazioni civili dei territori occupati, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare, nonché, per i militari, l'assassinio o la tortura di prigionieri di guerra o delle persone sul mare.
Peraltro, anche per i militari, oltre all'ipotesi dell'assassinio e della tortura, è configurabile un crimine di guerra in presenza di condotte, le quali, esulando dalle condotte consentite dalle suddette Convenzioni, si caratterizzano per una così spiccata gravità da determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona
(Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 09/05/2018, n. 24795) e dei valori universali di rispetto della dignità umana (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 14/09/2015, n. 43696).
Nella fattispecie, si lamenta proprio il mancato rispetto delle convenzioni e la loro violazione e l'assoggettamento di a sadiche violazioni fisiche e Persona_1
psichiche, circostanze documentate (giusta allegati all'atto di citazione) e non pagina 6 di 10 specificatamente contestate dalle amministrazioni costituite e da ritenersi provate ex art. 115, 1° comma, c.p.c.
Dunque, si è in presenza di crimini di guerra, i quali, così come quelli contro l'umanità, sono imprescrittibili, in quanto in questi casi il diritto al risarcimento per il danno non patrimoniale non è soggetto al termine di prescrizione in virtù di una norma di diritto internazionale consuetudinario, recepita dall'art. 10), comma primo, della Costituzione, la quale sancisce, appunto, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ed è applicabile retroattivamente, anche ai sensi dell'art. 7), 2° comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, a fatti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, ed estende i propri effetti alla prescrizione dell'illecito civile, senza per questo sollevare problemi di compatibilità con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione
Passando alla quantificazione del risarcimento, il danno “jure hereditario”, impossibile da determinare nel suo esatto ammontare, è liquidato in base ad un criterio equitativo puro ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo alla circostanza che è vissuto fino al 23.12.1976 ed al notevole decorso del tempo, ed Persona_1
è quantificato in euro 20.000,00.
Spetta, altresì, “jure proprio” il danno non patrimoniale inteso come pregiudizio conseguente alla lesione del rapporto parentale.
Infatti, è ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale connesso alla perdita del rapporto parentale, distinto sia dal danno biologico che da quello morale (Cass. civ., Sez. III, 03/02/2011, n. 2557), in favore dei congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali (per tutte Cass.
Civ. Sez. Unite, 1.7.2002, n. 9556), ovvero sia deceduto (per tutte Cass. civ., Sez.
III, 15/07/2005, n. 15019), e che tale danno, il quale trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass. civ., sez. III, 11/03/2004, n. 4993), può essere pagina 7 di 10 dimostrato in via presuntiva (Cass. civ., sez. III, 14/12/2004, n. 23291; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 11001; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 10996).
In particolare, per i congiunti di persona che ha subito lesioni personali, si opera riferimento ad una liquidazione in via equitativa in forza di una valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari (Cass. civ., Sez. III, 05/10/2010, n.
20667).
Orbene, nella fattispecie tali elementi presuntivi sussistono e sono da ravvisarsi nello stretto rapporto di parentela, figlia e padre, ed, ovviamente, nel fatto della gravità per il nucleo familiare dell'evento lesioni in danno di uno stretto parente.
Dunque, liquidando tale danno ancora una volta in via equitativa ex artt. 1226 e
2056 c.c., si ha riguardo a questi fattori, oltre che all'età della vittima e dei danneggiati, al danno all'integrità psico-fisica subito dalla vittima ed alla circostanza che trattasi di crimine di guerra.
Peraltro, occorre anche osservare, adeguando il risarcimento al caso concreto, che non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno è risalente al 1943 e che dallo stesso sono passati decine di anni, fattore che, inevitabilmente, ha determinato nel decorso del tempo una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, essendo peraltro vissuto fino al 23.12.1976, con la conseguenza che il risarcimento Persona_1
deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del notevole e considerevole decorso del tempo rispetto all'illecito e, per tale motivo, del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
In definitiva, in via equitativa, è riconosciuto a favore di in proprio la Parte_1
somma di euro 10.000,00, per un danno non patrimoniale complessivo di euro
30.000,00.
pagina 8 di 10 Nessun danno patrimoniale è, invece, provato e documentato.
Per altro aspetto, la circostanza che per le vittime dei crimini nazisti erano già previsti benefici, quali quelli stabiliti dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n.
2043/1963, dalla legge n. 791 del 18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, non osta al riconoscimento degli specifici ed ulteriori benefici previsti dalla nuova normativa ex d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del
29.6.2022, né, in concreto, risulta o è documentata l'erogazione di altri benefici.
Sull'importo dovuto, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'illecito, da rinvenirsi nel 9.9.1943, data di inizio della prigionia.
Precisamente, spettano gli interessi legali calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda nei confronti del b) accerta e Controparte_2
liquida in favore di in proprio e nella qualità di erede di , a Parte_1 Persona_1
titolo di danno la somma di euro 30.000,00, oltre interessi legali calcolati sulla somma di euro 30.000,00 svalutata al 9.9.1943 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
c) condanna la in persona del pro- Controparte_1 CP_4
tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore.
Roma, 21.6.2025
Il Giudice
pagina 9 di 10 Dr. Corrado Cartoni
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 65227 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 28.3.2025,
e vertente tra
in proprio e quale erede di elettivamente domiciliata in Parte_1 Persona_1
Roma, Via dei Rododendri n. 11, presso lo studio dell'Avv. Federico Guidoni che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Marina Casale per procura in atti,
- attore -
e
in persona del presidente pro-tempore, Controparte_1
in persona del ministro pro-tempore, domiciliati in Controparte_2
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta e difende,
- convenuti -
e
pagina 1 di 10 Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro- tempore,
- convenuto - contumace -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, in proprio e quale erede di Parte_1
conveniva in giudizio il Persona_1 Controparte_3
e la Repubblica Federale di Germania per sentirli condannare al
[...]
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, subito dal padre e conseguente alla Persona_1
deportazione in Germania dal 9.9.1943.
Si costituivano la ed il Controparte_1 Controparte_2
eccependo il difetto di legittimazione passiva in favore del Ministero delle
[...]
Finanze, la prescrizione, la mancata prova del danno, che alle vittime dei crimini nazisti erano già riconosciuti benefici dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n.
2043/1963, dalla legge n. 791 del 18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, che vi era la decadenza da tali benefici ed era preclusa la possibilità di agire ulteriormente e che, in ogni caso, gli stessi dovevano essere detratti.
La Repubblica Federale di Germania restava contumace.
All'udienza del 28.3.2025 parte attrice concludeva per la condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, i convenuti per l'accoglimento delle eccezioni preliminari ed il rigetto della pretesa, ovvero per la riduzione del danno, anche ex art. 1227 c.c., ed il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
In ordine al difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
e del si osserva, in primo luogo, che la
[...] Controparte_2 legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un presupposto processuale,
pagina 2 di 10 cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito,
e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III, 30/05/2008, n.
14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, portando, in ipotesi, ad una pronuncia di rigetto della domanda.
Per altro profilo, l'art. 43), 1° comma, del d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29.6.2022, prevede che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”.
pagina 3 di 10 Dunque, trattasi di fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, ma che riguarda un obbligo assunto dallo Stato, di guisa che il rapporto si instaura con il Ministero dell'Economia e delle Finanze o con la Controparte_1
, con il rigetto di ogni pretesa nei confronti del
[...] Controparte_2
[...]
Nel merito, parte attrice espone che il padre militare, era oggetto Persona_1 dell'attività di rastrellamento dei militari italiani da parte delle truppe del Terzo
Reich e fatto prigioniero ed in data 9.9.1943 deportato in Germania e destinato al lavoro coatto, senza il rispetto delle convenzioni internazionali e con lo “status” di internato, subendo violenze fisiche e psichiche, con cessazione della prigionia nell'aprile del 1945, ed agisce per ottenere “jure hereditario” l'accertamento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito dal “de cuius”, nonchè per il danno subito in proprio.
Orbene, preliminarmente occorre verificare se nel caso in esame si sia in presenza di un crimine di guerra o contro l'umanità, con la relativa imprescrittibilità dell'azione risarcitoria come vedremo, ovvero di un reato comune o di una lesione di diritti inviolabili della persona, soggetti alle regole ordinarie di prescrizione, ovvero di nessuna condotta illecita.
Sul punto si precisa e si chiarisce che il fatto lamentato dal ricorrente si inserisce, come è notorio, nel tragico contesto della seconda guerra mondiale, e, in particolare, nel conflitto con la Germania dopo l'armistizio dell'8.9.1943 e che dopo tale data Italia e Germania erano stati belligeranti, ed in guerra tra loro.
Sotto questo profilo, dunque, rileva la circostanza che non era un Persona_1 civile, ma un militare dell'esercito italiano, catturato dalle forze nemiche tedesche e fatto prigioniero.
Vengono in considerazione, allora, i trattati internazionali all'epoca vigenti, i quali impegnano gli Stati contraenti a disporre un certo trattamento giuridico nei pagina 4 di 10 confronti di soggetti sottoposti alla loro potestà di impero, quali, in primo luogo, la
Convenzione dell'Aja del 1907, entrata in vigore il 26.1.1910, le cui regole nel
1939, dunque all'inizio del conflitto mondiale, erano riconosciute e accettate da tutte le nazioni civili ed avevano quindi assunto la forza ed il valore di norme consuetudinarie (Cass. civ., Sez. Unite, (data ud. 06/11/2003) 11/03/2004, n. 5044), il cui “Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra” prevede all'art. 4) che “I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati” e che “Essi devono essere trattati con umanità”, all'art. 5) che “I prigionieri di guerra possono essere internati in una città, fortezza, campo o luogo qualunque, con l'obbligo di non allontanarsene oltre certi limiti determinati;
ma non possono essere rinchiusi che per misura di sicurezza indispensabile, e soltanto finché durano le circostanze che hanno reso necessaria tale misura” ed all'art. 6) che “Lo Stato può impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra, secondo il loro grado e le loro attitudini, eccetto gli ufficiali.
Tali lavori non saranno eccessivi e non avranno alcun rapporto con le operazioni della guerra”.
Rileva, altresì, la Convenzione di Ginevra del 27.7.1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra, firmata anche dalla Germania, la quale, alla Sezione III “Del
Lavoro dei prigionieri di guerra”, all'art. 27) prevede che “I belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri di guerra validi, a seconda del loro grado e delle loro attitudini, fatta eccezione degli ufficiali e assimilati”, all'art. 29) che
“Nessun prigioniero sarà obbligato a lavori ai quali sia fisicamente inadatto”, all'art. 30) che “La durata del lavoro giornaliero, compreso il tragitto di andata e ritorno, non sarà eccessiva e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro. A ogni prigioniero sarà concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica” ed all'art. 32) che “E' proibito adibire i prigionieri a lavori insalubri e pagina 5 di 10 pericolosi. E' proibito ogni inasprimento delle condizioni del lavoro come misura disciplinare”.
Dunque, a differenza dei civili, la cattura, l'internamento e la privazione di libertà di , con tutto ciò che ne consegue in termini di disagio e condizioni di Persona_1
vita, in quanto, appunto, non civile, ma militare e prigioniero di uno stato belligerante, erano in quel momento storico consentiti, compresa la possibilità di svolgere i lavori forzati in virtù dell'art. 6) della Convenzione Aja del 1907 e dell'art. 27) della Convenzione di Ginevra del 27.7.1929.
Si sarebbe, per tale motivo ed in via generale, fuori dai crimini contro l'umanità, quali l'assassino, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano, compreso il lavoro coatto o forzato, commesso contro popolazioni civili, ma anche dai crimini di guerra, i quali riguardano sempre i civili non direttamente coinvolti nel conflitto, i bambini reclutati come soldati,
l'assassinio, i cattivi trattamenti, la deportazione per lavori forzati delle popolazioni civili dei territori occupati, l'esecuzione di ostaggi, il saccheggio di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare, nonché, per i militari, l'assassinio o la tortura di prigionieri di guerra o delle persone sul mare.
Peraltro, anche per i militari, oltre all'ipotesi dell'assassinio e della tortura, è configurabile un crimine di guerra in presenza di condotte, le quali, esulando dalle condotte consentite dalle suddette Convenzioni, si caratterizzano per una così spiccata gravità da determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona
(Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 09/05/2018, n. 24795) e dei valori universali di rispetto della dignità umana (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 14/09/2015, n. 43696).
Nella fattispecie, si lamenta proprio il mancato rispetto delle convenzioni e la loro violazione e l'assoggettamento di a sadiche violazioni fisiche e Persona_1
psichiche, circostanze documentate (giusta allegati all'atto di citazione) e non pagina 6 di 10 specificatamente contestate dalle amministrazioni costituite e da ritenersi provate ex art. 115, 1° comma, c.p.c.
Dunque, si è in presenza di crimini di guerra, i quali, così come quelli contro l'umanità, sono imprescrittibili, in quanto in questi casi il diritto al risarcimento per il danno non patrimoniale non è soggetto al termine di prescrizione in virtù di una norma di diritto internazionale consuetudinario, recepita dall'art. 10), comma primo, della Costituzione, la quale sancisce, appunto, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità ed è applicabile retroattivamente, anche ai sensi dell'art. 7), 2° comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, a fatti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, ed estende i propri effetti alla prescrizione dell'illecito civile, senza per questo sollevare problemi di compatibilità con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione
Passando alla quantificazione del risarcimento, il danno “jure hereditario”, impossibile da determinare nel suo esatto ammontare, è liquidato in base ad un criterio equitativo puro ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo alla circostanza che è vissuto fino al 23.12.1976 ed al notevole decorso del tempo, ed Persona_1
è quantificato in euro 20.000,00.
Spetta, altresì, “jure proprio” il danno non patrimoniale inteso come pregiudizio conseguente alla lesione del rapporto parentale.
Infatti, è ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale connesso alla perdita del rapporto parentale, distinto sia dal danno biologico che da quello morale (Cass. civ., Sez. III, 03/02/2011, n. 2557), in favore dei congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali (per tutte Cass.
Civ. Sez. Unite, 1.7.2002, n. 9556), ovvero sia deceduto (per tutte Cass. civ., Sez.
III, 15/07/2005, n. 15019), e che tale danno, il quale trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass. civ., sez. III, 11/03/2004, n. 4993), può essere pagina 7 di 10 dimostrato in via presuntiva (Cass. civ., sez. III, 14/12/2004, n. 23291; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 11001; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 10996).
In particolare, per i congiunti di persona che ha subito lesioni personali, si opera riferimento ad una liquidazione in via equitativa in forza di una valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari (Cass. civ., Sez. III, 05/10/2010, n.
20667).
Orbene, nella fattispecie tali elementi presuntivi sussistono e sono da ravvisarsi nello stretto rapporto di parentela, figlia e padre, ed, ovviamente, nel fatto della gravità per il nucleo familiare dell'evento lesioni in danno di uno stretto parente.
Dunque, liquidando tale danno ancora una volta in via equitativa ex artt. 1226 e
2056 c.c., si ha riguardo a questi fattori, oltre che all'età della vittima e dei danneggiati, al danno all'integrità psico-fisica subito dalla vittima ed alla circostanza che trattasi di crimine di guerra.
Peraltro, occorre anche osservare, adeguando il risarcimento al caso concreto, che non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno è risalente al 1943 e che dallo stesso sono passati decine di anni, fattore che, inevitabilmente, ha determinato nel decorso del tempo una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, essendo peraltro vissuto fino al 23.12.1976, con la conseguenza che il risarcimento Persona_1
deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del notevole e considerevole decorso del tempo rispetto all'illecito e, per tale motivo, del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
In definitiva, in via equitativa, è riconosciuto a favore di in proprio la Parte_1
somma di euro 10.000,00, per un danno non patrimoniale complessivo di euro
30.000,00.
pagina 8 di 10 Nessun danno patrimoniale è, invece, provato e documentato.
Per altro aspetto, la circostanza che per le vittime dei crimini nazisti erano già previsti benefici, quali quelli stabiliti dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n.
2043/1963, dalla legge n. 791 del 18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, non osta al riconoscimento degli specifici ed ulteriori benefici previsti dalla nuova normativa ex d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del
29.6.2022, né, in concreto, risulta o è documentata l'erogazione di altri benefici.
Sull'importo dovuto, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dell'illecito, da rinvenirsi nel 9.9.1943, data di inizio della prigionia.
Precisamente, spettano gli interessi legali calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda nei confronti del b) accerta e Controparte_2
liquida in favore di in proprio e nella qualità di erede di , a Parte_1 Persona_1
titolo di danno la somma di euro 30.000,00, oltre interessi legali calcolati sulla somma di euro 30.000,00 svalutata al 9.9.1943 e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
c) condanna la in persona del pro- Controparte_1 CP_4
tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 800,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore.
Roma, 21.6.2025
Il Giudice
pagina 9 di 10 Dr. Corrado Cartoni
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