Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3922 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia
In nome del popolo italiano
La Corte composta dai Sigg magistrati
Dr.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dr.ssa Carlotta Calvosa Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n R.G.A.C. 1724/2023 e pendente tra
(CF ) con il patrocinio dell'avvocato Gaetano Parte_1 C.F._1
Marziale, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il difensore
-appellante e
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Ana Maria Parte_2 C.F._2
Pascarella, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il difensore
-appellata e con l'intervento del Procuratore generale presso la Corte d'Appello
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n 1641/2022, pubblicata il 5/12/2022
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dopo aver dichiarato la separazione personale dei coniugi con sentenza non definitiva n 1350/2018, il Tribunale di Cassino ha, con la sentenza gravata,
. addebitato la responsabilità della separazione al marito,
mensili, oltre rivalutazione annuale Istat,
. condannato il al pagamento delle spese di lite. Pt_2
Il primo Giudice ha rappresentato che
. con ordinanza del 18/7/2018, il dopo aver nell'udienza presidenziale del Pt_1
15/6/2018 confermato che la moglie era sempre stata una casalinga, si è visto gravare in via provvisoria di un assegno per costei di euro 500 mensili rivalutabili, oltre che del contributo al mantenimento del figlio -€ 300 al mese associati alla metà Per_1
dei correlati oneri straordinari-,
. nel prosieguo, 1) il contributo destinato al ragazzo è stato revocato in virtù della piena indipendenza economica raggiunta dall'interessato, a tanto conseguendo il non luogo a provvedere non solo in merito al mantenimento del figlio, domanda questa da intendersi rinunciata, ma anche con riferimento all'assegnazione della casa familiare, meritando il punto la declaratoria di “non luogo a provvedere”, ii) i nuclei della Guardia di Finanza di Sora sono stati incaricati di accertare il patrimonio e le fonti di reddito facenti capo al marito,
. la ha lamentato che la convivenza era divenuta intollerabile a causa del Pt_2
disinteresse del marito che aveva abbandonato la casa familiare nel dicembre 2015 per coltivare una relazione more uxorio e il ha ammesso di aver frequentato una Pt_1
diversa compagna in corso di coabitazione, adducendo che la crisi coniugale era precedente al tradimento, ciò di cui non v'era prova, neanche indiziaria,
. quanto al profilo economico, iii) la (classe 1946) ha sempre svolto mansioni Pt_2
di casalinga, non è intestataria di beni immobili, non gode di trattamenti pensionistici nè può contare su entrate diverse dal contributo di mantenimento, iv) i redditi da lavoro dichiarati dal odontoiatra (classe 1947), sono stati pari ad € 8.581 nel 2017 e Pt_1
ad € 893 nel 2018; il ha assunto di svolgere attività solo nello studio condotto Pt_1
ad OL LI insieme al figlio , mentre la pagina internet relativa ad uno studio Per_2
professionale, prodotta dalla a conferma dell'inattendibilità delle avverse Pt_2 dichiarazioni, attesta che egli era fra i collaboratori;
è proprietario dell'ex casa coniugale e di alcuni terreni agricoli di non elevata estensione,
. le spese di lite fanno carico al soccombente.
Ha proposto tempestivo appello il rappresentando che Pt_1
. 1) l'istante e la hanno contratto matrimonio civile in data 7.6.1986 (e Pt_2
successivamente religioso), hanno stabilito la residenza familiare in Sora, presso un immobile di proprietà esclusiva del deducente, hanno avuto i figli Persona_3
di anni 40 ed di anni 38,entrambi oggi autosufficienti economicamente, 2) Per_1
è stata la ad adire il Tribunale, con ricorso datato 13 marzo 2018, chiedendo Pt_2
l'addebito al marito, l'assegnazione della casa coniugale, un assegno di mantenimento per sé e per il figlio (oltre ad un contributo al pagamento di tasse Per_1
universitarie relative a quest'ultimo),
. il primo Giudice ha effettuato una “Erronea ricostruzione di fatti”, incorrendo nella
“violazione e falsa applicazione dell'art.337 sexies- sulla casa coniugale”, visto che 3) in data 1.7.21, il Tribunale ha revocato l'assegno di mantenimento per il figlio, all'epoca trentacinquenne, (la cui richiesta, oltretutto, non veniva Per_1
successivamente reiterata dalla ricorrente dando comunque luogo a rinuncia così come dato atto dal Tribunale) che in sede di audizione aveva manifestato in ambito lavorativo una “colpevole inerzia” ed in ogni caso “indici di autonomia”>, 4) pur non essendosi opposto al momento della costituzione in giudizio, esso esponente ha, alla luce dei fatti sopravvenuti, ha (cfr memoria conclusionale di replica in data
28.11.2022), “formulato opposizione avverso la richiesta di assegnazione della casa coniugale della ricorrente (vedasi conclusioni)”, ciò che avrebbe dovuto indurre il primo Giudice a rigettare la domanda e non a dichiarare non luogo a provvedere,
. la sentenza è affetta da “Violazione dell'art.232 c.p.c e delle norme in tema di confessione -Difetto di completezza delle prove raccolte ed integrazione delle acquisizioni istruttorie - mancato esperimento dell'interrogatorio formale della ricorrente”, visto che 5) è stato ammesso l'interrogatorio formale della sui capi Pt_2 c),d),e) della seconda memoria redatta ai sensi dell'art.183,6° comma c.p.c, tendente a dimostrare soprattutto che la crisi coniugale era risalente a diversi anni prima dell'allontanamento del marito dalla casa coniugale, 6) il primo Giudice, come si evince a pag 3 della sentenza, ha ritenuto che la mancata presenza della fosse Pt_2
giustificata dalle “gravi condizioni di salute della donna (affetta da patologie cardiache e psichiche) e che in ogni caso la mancata presenza fosse destinata ad essere valutata ai sensi dell'art.116 c.p.c., 7) il Tribunale la ricorrente potesse rendere l'interrogatorio e “confessare” non tenendo neanche conto che la stessa era comparsa personalmente in sede di prima comparizione innanzi all'Ill.mo Presidente del Tribunale>, 8) il deposito del ricorso per separazione a distanza di circa 3 anni dall'allontanamento di esso deducente, “dopo averne parlato con la moglie, da casa”, non può, sotto il profilo indiziario, non essere tenuto in considerazione, 9) all'esito dell'espletamento dell'interrogatorio formale, si riserva di deferire giuramento decisorio sulla circostanza relativa alla preesistenza della crisi coniugale,
. il Tribunale ha violato l'art 156 cod civ, in quanto 10) pur avendo 76 anni, non può andare in pensione poiché ha allo stato maturato solo circa 12 anni di contribuzione (la laurea in odontoiatria è stata conseguita nel 2009), 11) per svolgere la propria attività lavorativa, parte “da Civitavecchia ogni lunedì/martedì per farvi ritorno ogni fine settimana sopportando i relativi costi di benzina ed autostrada (Si coglie l'occasione per evidenziare i debiti pregressi gravanti a carico dell'odierno appellante di cui al file
“Documenti 1,2,3”prodotto in primo grado)”, 12) non essendo riuscito ad adattarsi nella parte sottostante l'abitazione coniugale –“mancante di servizi essenziali quali acqua, riscaldamento, bagno, cucina”- è stato costretto a prendere in affitto in OL del
LI una stanza con servizi al canone di euro 250 mensili (cfr contratto), 13) le prestazioni odontoiatriche infatti vengono svolte in OL LI, “ nello studio in cui ha da anni lavorato e dove separatamente operano anche i figli dell'odierno appellante”, mentre, in Civitavecchia, il punto di appoggio presso lo studio odontoiatrico di altro professionista è stato “tolto perché troppo oneroso a fronte delle entrate relative a qualche prestazione resa in via del tutto sporadica e limitata”, 14) gli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza non hanno riscontrato alcunchè di anomalo che possa far presumere un'omessa dichiarazione di parte dei redditi, 15) la , in mancanza Pt_2
di altri redditi e se inoccupabile, ben potrebbe formulare istanze per ottenere finanziamenti pubblici quali indennità, reddito di cittadinanza, pensione di invalidità etc,
. quanto alle spese, in considerazione dell'accoglimento dell'appello, sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese di I° e II° grado.
Ha chiesto alla Corte: “espletarsi l'interrogatorio formale così come ammesso dal
Giudice di primo grado;
riformarsi in ogni caso la sentenza per il capo relativo all'addebito della separazione, all'assegnazione della “casa coniugale” (da disporsi e/o rendersi nell'esclusiva disponibilità dell'appellante che ne è proprietario per donazione ricevuta dal genitore), così come alla riduzione dell'assegno di mantenimento, con compensazione delle spese di I° e II° grado”.
Costituendosi, la ha rappresentato che Pt_2
. il marito ha preferito che la moglie rimanesse in casa, come casalinga, e si occupasse esclusivamente dei bisogni della famiglia e della casa, sicchè ora l'esponente, che affronta la separazione giudiziale in tarda età, si è trovata in una posizione notevolmente svantaggiata rispetto al coniuge,
. la deducente, nata nel 1946 ed attualmente dell'età di 78 anni, è affetta da grave patologia cardiaca, ha subito un importante intervento chirurgico al cuore, non è percettrice di reddito, nè di pensione, sicchè vive una situazione di forte disagio sia sul piano personale che emotivo,
. ne discende che “l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra , anche oggi Pt_2
che il figlio si è spostato presso altra residenza, è suo diritto ottenerla, considerate le sue condizioni economiche e di salute”, avendo l'esponente diritto a non vedersi stravolta la vita, . la casa rientra nel calcolo delle disponibilità economiche delle quali si deve tenere conto quando si calcola la capacità reddituale dei coniugi, sicchè l'assegno di mantenimento si modifica in funzione della perdita o dell'acquisto della casa coniugale: se il coniuge con problemi di salute non ne ottiene l'assegnazione e viene estromesso, avrà diritto all'aumento dell'assegno,
. l'addebitabilità della separazione non può che essere riconosciuta che in capo al che ha iniziato una relazione more uxorio, ancor prima di decidere di lasciare Pt_1
la coniuge e la casa coniugale, mentre alla deducente non può essere addebitata alcuna responsabilità in merito alla fine della sua unione coniugale,
. la mancata risposta all'interrogatorio formale non equivale a confessione, ma può assurgere a prova dei fatti dedotti secondo il prudente apprezzamento del Giudice, ex art. 116 cpc, il quale può trarre elementi di convincimento in tal senso non solo dalla concomitante presenza di elementi di prova indiziaria dei fatti medesimi, ma anche dalla mancata proposizione di prove in contrario,
. l'impedimento di salute della deducente è stato ampiamente documentato, risultando oltretutto “la sua deposizione [inidonea a] cambia[re] il decorso dei fatti emersi. Dal giudizio di primo grado emerge chiaramente un matrimonio finito male, il coniuge economicamente più forte, titolare di uno Studio Odontoiatrico, che intrattenendo ormai da anni una relazione extraconiugale decide, ad un certo punto, di abbandonare il tetto coniugale per continuare la sua vita altrove con altra persona, con cui intratteneva un rapporto già da anni, noncurante che avrebbe lasciato una persona priva di reddito, senza possibilità di sostentarsi, considerata anche l'età”,
. ora “reputa anche opportuno reclamare la restituzione dell'abitazione coniugale” e nemmeno si cura di ottemperare al pagamento dell'assegno di mantenimento, costringendo la deducente a chiedere prestiti alla sorella e ai figli, CP_1
. il continua a svolgere attività lavorativa presso lo Studio Polimedico sito in Pt_1
OL del LI (FR), separatamente dal figlio , che si avvale della Persona_3 consulenza del fratello , risultando i tre svolgere la stessa attività nello Per_1
stesso studio, ma le attività sono fiscalmente e lavorativamente separate,
. nonostante continui ad avere la residenza nella casa coniugale, il vive in un Pt_1
appartamento preso in locazione ad OL del LI (FR), come da lui stesso dichiarato e intrattiene una relazione sentimentale con altra persona;
un tempo oltretutto svolgeva attività lavorativa presso uno Studio dentistico di Civitavecchia, attività di cui oggi non si può dare certezza.
Ha chiesto alla Corte di confermare la sentenza di primo grado, con condanna di controparte alle spese del I e II grado.
Con note del 21/5/2024, la ha, fra l'altro, rappresentato che il ha un Pt_2 Pt_1
reddito, per quanto si evince dalla dichiarazione sostitutiva, mentre la deducente ne è priva, e che controparte è responsabile della crisi coniugale tant'è che coltivava una relazione in corso di convivenza, relazione che ha nella sua autocertificazione ha ammesso essere perdurante.
Con le note del 6/9/2024, il ha dedotto che il Tribunale avrebbe dovuto Pt_1
prendere atto della raggiunta autonomia del figlio e consentirgli di rientrare nella sua abitazione e avrebbe potuto disporre l'assunzione dell'interrogatorio formale, unico mezzo a disposizione del deducente, fuori della sede giudiziaria;
ha aggiunto che la sua attività, per motivi anagrafici -ha 78 anni- e per mancanza di clienti, è svolta in maniera saltuaria e non gli consentirà di percepire pensione, che i redditi degli ultimi tre anni si sono attestati su una somma variabile fra i 10000 e i 15000 euro annui, che egli è gravato del canone locatizio per euro 250 mese, che non ha convivenze, che per le mensilità omesse si è trovato nell'impossibilità di versarle, che ha presentato domanda di trasferimento della residenza onde consentire alla controparte di fare richiesta di provvidenze sociali. Ha insistito.
E' pervenuto il parere del PG. Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 19/6/2025 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note di trattazione scritta del 16/6/2025, il ha segnalato che, dopo la Pt_1
sentenza di primo grado, il figlio è andato a vivere dalla convivente, ciò a conferma del suo buon diritto a recuperare la casa, sicchè spetta alla Corte revocare l'assegnazione della stessa alla moglie, che il Tribunale non poteva valutare la condotta della Pt_2
ai sensi dell'art 116 cpc, norma non applicabile alle prove legali fra le quali rientra la confessione, che la sua condizione economica non gli consente l'esborso per il mantenimento della moglie, condizione che risulta aggravata dall'intimazione notificatagli da Agenzia delle Entrate per il pagamento di euro 15689, e che ha cambiato residenza.
Con note di trattazione scritta del 17/6/2025, la si è riportata alle “richieste in Pt_2
atti”, insistendo per l'assegnazione della casa coniugale.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Quanto all'addebito al marito della responsabilità della separazione, va osservato v) che l'interrogatorio formale è stato ammesso dal Tribunale sui capp c), d) ed e) della memoria istruttoria del intendeva dimostrare la risalenza della crisi CP_2
coniugale- essendo incontestati tanto il suo legame “con altra donna” (cfr ordinanza
5/4/2019), quanto la data del suo allontanamento da casa, vi) che la mancata risposta della è stata dal Giudice di primo grado posta in correlazione con la sua Pt_2
impossibilità di presenziare alle 2 udienze fissate per l'incombente al 10/12/2020 e al
1/7/2021, impossibilità documentata dai certificati medici in atti, vii) che, nell'udienza del 1/7/2021, il Tribunale, nel rinviare per la precisazione delle conclusioni, ha implicitamente revocato l'ammissione dell'interrogatorio formale, viii) che, in vista della riserva della causa in decisione, il ha, nel precisare le conclusioni, Pt_1
mancato di insistere specificamente sul mezzo istruttorio, limitandosi a “riporta[rsi] a quelle di cui ai propri scritti difensivi” (cfr note di trattazione 26/8/2022), ix) che, non essendo sufficiente il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, le istanze istruttorie devonsi ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione, x) che tanto preclude l'espletamento dell'interrogatorio formale come richiesto e determina il mancato assolvimento all'onere probatorio spettante al in merito alla Pt_1
“preesistenza di una crisi già in atto”, preesistenza in presenza della quale, in tesi,
“l'infedeltà non sarà considerata di per sè elemento idoneo a giustificare l'addebito della separazione” (cfr comparsa 8/6/2025).
Devesi dunque confermare la sentenza in punto di addebito.
Quanto al secondo profilo di censura, il Tribunale ha, con l'ordinanza del 1/7/2021, revocato l'assegno di mantenimento destinato al figlio convivente con la madre, ciò che determina il venir meno dei presupposti dell'assegnazione della casa coniugale, con conseguente rigetto della domanda sul punto formulata e da ultimo reiterata nelle note di trattazione scritta.
Passando alle statuizioni economiche, va osservato che l'assegno di mantenimento ha la funzione di assicurare al coniuge economicamente più debole la tendenziale conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. In particolare, va segnalato che l'assegno in favore del coniuge presuppone che questi non abbia adeguati redditi propri, ove con tale espressione si intendono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. A tanto si aggiunga che, nel valutare l'esistenza di uno squilibrio economico tra i coniugi, dovrà tenersi conto non solo dei redditi da questi percepiti “ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili “a priori”, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. n. 605 del
12/01/2017): tale valutazione “non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” e, del resto, “la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento” (Cass. n. 25618 del 07/12/2007). Sotto altro profilo, infine, l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi “quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr Cass 789/2017).
Tanto premesso, occorre passare alla ricostruzione delle condizioni economiche dei coniugi, dovendo al riguardo segnalarsi che
. la non ha mai lavorato e, anche stante l'età, non ha possibilità di accedere al Pt_2
mondo del lavoro, non ha proprietà e vive nell'ex casa coniugale,
. il si è sempre fatto carico in via esclusiva del menage familiare svolgendo Pt_1
attività lavorativa che dal 2009 coincide con l'attività da odontoiatra: in base ai modelli reddituali in atti, risulta aver percepito nel 2021 euro 16109 netti annui (euro 16214 -
105 di imposta netta) e nel 2022 euro 16.332 (euro 16427-105 di imposta netta), rilevandosi in proposito che A) dalla “lista movimenti” Unicredit, gennaio 2022-aprile
2024, emergono entrate -a mezzo di versamenti periodici “allo sportello”, incassi dello
“ ”, incassi “pos”- per euro 8750 nel 1° semestre 2022, per euro 4900 nel Parte_3
solo mese di luglio 2022, per euro 1300 ad agosto/settembre 2022, per euro 6300 nel
4° trimestre 2022, per euro 5400 nel 1° trim 2023, per euro 4700 nel 2° trimestre 2023, per euro 4500 nel 3° trimestre 2023, per euro 3300 nel 4° trimestre 2023, per euro 1602 nei primi mesi del 2024, B) dalla comparazione fra il dichiarato del 2022 -16332- e le entrate -21250- registrate nello stesso periodo dal conto corrente, può trarsi la conclusione che i modelli reddituali non sono rappresentativi della patrimonialità del ciò che del resto si evince anche dal debito erariale -menzionato come ostativo Pt_1
dell'esborso nelle note 4/3/2019 e del 16/6/2025- per il quale l'interessato ha peraltro chiesto una rateazione già nel 2016; a tanto si aggiunga che egli è usufruttuario al 50% dell'immobile ove esercita con i figli e proprietario dell'ex casa coniugale -in cui è presente un piano terra asseritamente sprovvisto di acqua e riscaldamento e per il quale l'interessato paga le imposte- ed è gravato del canone locatizio di euro 250 mese, risultando aver locato, tuttavia, non “una camera con servizio” ma una casa su tre livelli, completamente arredata (cfr contratto locatizio).
Ne discende che il non appare credibile e nemmeno disposto a dare visibilità Pt_1
della sua patrimonialità, il che preclude il riscontro dell'asserzioni contenute nella dichiarazione sostitutiva ove si legge che egli esercita la professione di odontoiatra, “in maniera saltuaria per motivi anagrafici e per mancanza di pazienti ormai ridotti ad un numero esiguo” (cfr dichiarazione sostitutiva 29/4/2024).
Conclusivamente, il che si faceva carico in via esclusiva del menage Pt_1
familiare, deve contribuire al mantenimento della moglie. Risultando immutata la capacità lavorativa dell'onerato rispetto a quando, in sede presidenziale, è stato gravato anche del mantenimento del figlio, ora cessato, l'assegno va confermato nella misura, dal Tribunale determinata in funzione anche del godimento dell'ex casa coniugale, di euro 600 mensili, trattandosi di esborso sostenibile e di contributo congruo in rapporto al tenore di vita presumibilmente goduto da un nucleo familiare in cui uno dei componenti svolgeva attività professionale medica e l'altro contribuiva al menage con il lavoro domestico e la cura dei figli.
Considerato l'esito del giudizio di primo grado che vedeva soccombente il Pt_1
in ordine all'addebito, in assenza di contrapposizione sulla declaratoria della separazione, sulla spettanza dei contributi per madre e figlio e sull'assegnazione della casa coniugale alla , esito condizionato oltretutto dalla decisione di Pt_2
questo grado in punto di casa familiare, le spese di quella fase vanno dichiarate compensate. Considerata la reciproca soccombenza in questo grado, le spese di lite relative vanno dichiarate compensate.
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La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, in parziale modifica della sentenza impugnata,
. rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale e dichiara compensate le spese di lite del primo grado, . rigetta nel resto l'appello,
. dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio tenutasi in Roma, in data 19 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori
Il Presidente
Sofia Rotunno