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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 07/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1921 /2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, (c.f. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Ida Lombi Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato a Milano in Corso Sempione n. 2, presso lo studio del nominato difensore, giusta mandato in atti
Attore opponente contro
(C.F. ), nella persona ONoparte_1 P.IVA_1
dei Liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Novi Ligure (AL),
Corso Romualdo Marenco 24/11, presso lo Studio dell'Avv. Raffaele Giordano, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – promessa di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- stante la tardività della comparsa di costituzione e risposta, accertare e dichiarare decaduta parte convenuta da ogni domanda riconvenzionale e/o eccezione processuale e di merito in essa formulata, per tutte le motivazioni di cui in atti;
- confermare l'ordinanza emessa il 26 settembre 2022 con cui il Tribunale adito ha sospeso
l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
1 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. revocare il decreto ingiuntivo n. 415/2022 – R.G. 1059/2022, emesso il 14 aprile 2022, del
Tribunale di Alessandria, Sez. I Civ., Dott. in quanto illegittimo, nullo ed infondato Tes_1
per i motivi esposti in atti;
2. accertare e dichiarare, in ragione delle argomentazioni sviluppate in atti, che nulla è dovuto dal IG. a – in Parte_1 ONoparte_1
persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro-tempore IG.ri e Parte_2
, per le ragioni di credito azionate dalla predetta società nel decreto Parte_3
ingiuntivo opposto;
3. per i motivi in atti, condannare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ONoparte_1
– in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro-tempore IG.ri
[...]
e al risarcimento a favore del IG. , Parte_2 Parte_3 Parte_1
del danno dallo stesso patito per avere la Società opposta agito nella consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa creditoria, danno da liquidarsi equitativamente;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- confermare l'ordinanza del 23 giugno 2023 di ammissione prove;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre accessori come per legge.”
Parte convenuta opposta ha concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione,
IN VIA PRELIMINARE:
- respingere l'istanza di sospensione di efficacia immediatamente esecutiva del decreto ingiuntivo n. 415/2022 Ing., n. 1059/2022 R.G. del 14.04.2022, atteso che la formulata opposizione non si fonda su alcuna valida prova scritta e di pronta soluzione.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare l'opposizione avversaria e con essa tutte le domande avversarie, compresa quella ex art. 96 c.p.c., in quanto infondate sia in fatto sia in diritto e in ogni caso non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO IN SUBORDINE:
2 Respinte comunque le avversarie eccezioni, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente al pagamento in favore Parte_1 di della somma di € ONoparte_1
111.000,00= o veriore somma risultante in corso di causa, oltre interessi di legge dalla maturazione del credito al saldo, quali somme dovute in forza delle promesse di pagamento azionate in via monitoria e della accertanda obbligazione di garanzia assunta dal IG. di cui alla pregressa Parte_1
narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
In caso di avversaria contestazione, ammettere prova per interrogatorio formale di controparte e prova testimoniale diretta sui punti da n. 1) a n. 4) della premessa narrativa in fatto, da intendersi quali capitoli di prova, premesso il rituale “Vero che”, con testi indicati: Dott. , con Testimone_2
Studio in Ovada (AL); , residente in [...]; Persona_1 Per_2
, residente in [...]; , residente in [...]ligure;
[...] Persona_3
, residente in [...]; salvo altri. Persona_4
Se del caso, ordinare l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al decreto ingiuntivo n. 415/22 Ing.
IN OGNI CASO: Con vittoria di compensi e spese di giudizio. Con ogni più ampia riserva.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A fronte di ricorso per decreto ingiuntivo otteneva ONoparte_1 ingiunzione di pagamento per € 111.000,00 oltre interessi e spese, nei confronti di , Parte_1 in forza della promessa di pagamento di quest'ultimo a favore della ricorrente di cui a tre assegni, privi di data, dallo stesso sottoscritti.
Proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui sopra, deducendo in Parte_1
sostanza che in realtà non esisteva alcun rapporto di debito fra la società e il ONoparte_1
IG. , in quanto i rapporti erano intercorsi esclusivamente fra la società opposta e la società Parte_1
di cui il sig. era presidente del Consiglio di Amministrazione e che ciò CP_2 Parte_1
emergeva dal fatto che: a) in data 31 maggio 2012 la società aveva versato alla ONoparte_1
ON società un corrispettivo di euro 100.000,00, ottenendo il diritto di trattare, come intermediario,
ON la vendita di un impianto di proprietà della società che, a fronte dell'incasso della predetta somma, aveva emesso regolare fattura (docc. 1 e 2); b) contestualmente erano stati emessi gli assegni che controparte aveva posto alla base del decreto ingiuntivo, i quali erano stati rilasciati al solo scopo
3 ON di fornire alla società un mezzo di pressione sulla società (tramite il ONoparte_1 rischio di protesto a cui quest'ultima società si sarebbe esposta ove l'opposta avesse portato i titoli ON all'incasso) nella sola eventualità in cui la società si fosse rifiutata di vendere l'impianto all'acquirente che la società le avesse procurato;
c) gli assegni in questione, dunque, CP_1
erano stati firmati dal IG. nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione Parte_1
ON ON della società come dimostravano: 1) la visura camerale della società da cui risultava che il sig. era il presidente del Consiglio di Amministrazione (doc. 3); 2) i due assegni bancari Parte_1 della Banca Regionale Europea, ciascuno dell'importo di euro 50.000,00, che erano stati tratti sul ON conto corrente 24143 intestato alla società come risultava dall' estratto del contratto di conto corrente prodotto sub doc. 5; 3) l'assegno bancario della Banca Popolare di Novara dell'importo di ON euro 11.000,00, che era stato tratto sul conto corrente 22381 intestato alla società come risultava dall'estratto conto prodotto sub doc.
6.. In sostanza quindi parte opponente negava vi fosse alcun rapporto di debito personale in capo allo stesso , nei confronti della società opposta, avendo Parte_1
ON il primo agito esclusivamente quale legale rappresentante della società negava altresì che vi
ON fosse in ogni caso alcun debito tra la società opposta e la
Parte attrice opponente concludeva pertanto chiedendo la sospensione dell'efficacia immediatamente esecutiva del decreto ingiuntivo in oggetto n. 415/2022 emesso il 14 aprile 2022 e nel merito in sostanza la revoca dello stesso decreto ingiuntivo opposto, oltre alla condanna ex art 96 cpc della convenuta al pagamento a favore dell'attore del danno patito per avere la controparte agito nella consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa creditoria, da liquidarsi equitativamente.
Si costituiva in giudizio la società che confermava in sostanza l'accordo ONoparte_1
stipulato tra le due società in data 31.5.2012, precisando che tale scrittura indicava quale "termine per ON la conclusione o risoluzione del contratto” la data del 31.12.2012, così da obbligare alla restituzione della somma di € 100.000 ricevuta da entro tale termine;
che dopo CP_1
l'accordo del 31.05.2012, il IG. aveva contattato più volte per riferire le Parte_1 CP_1
ON difficoltà di alla restituzione della somma ricevuta da entro il termine del CP_1
31.12.2012 e chiedere di poter ridiscutere i termini dell'accordo; che in occasione del successivo incontro tenutosi il giorno 13.12.2012 a Basaluzzo (AL), presso la sede operativa di CP_1
tra i IG.ri e , e non in data 31.05.2012, come sostenuto da Parte_2 Parte_1
ON controparte, il IG. si era impegnato a garantire personalmente il debito di di cui alla Parte_1
scrittura 31.05.2012; che a tal fine il IG. aveva consegnato a i tre assegni Parte_1 CP_1
azionati in via monitoria che recavano le firme del medesimo debitore, ma erano privi di indicazione ON circa la qualità di Amministratore di che in sostanza alla luce di ciò tali assegni privi di data sottoscritti dal sig. costituivano valide promesse di pagamento dalle quali si doveva Parte_1
4 presumere quindi sino a prova contraria l'esistenza del rapporto sottostante, anche considerato che il
IG. aveva emesso gli assegni bancari a suo nome senza fare spendita sui medesimi titoli Parte_1
ON della sua qualità di legale rappresentante di ed avendo altresì taciuto la circostanza che gli
ON assegni fossero tratti dal conto di che in definitiva il rapporto di debito sottostante la promessa in questione derivava dall'obbligazione di garanzia assunta personalmente ed espressamente in data
13.12.2012 dal medesimo opponente verso il creditore con la consegna a mani del IG. CP_1
degli assegni emessi dal IG. , atti a garantire la restituzione da parte di Parte_2 Parte_1
ON della cauzione di € 100.000= di cui alla scrittura 31.05.2012, che per espresso accordo tra le parti avrebbe cessato di avere efficacia in data 31.12.2012.
Parte convenuta concludeva chiedendo in sostanza il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine respinte comunque le avversarie eccezioni, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 111.000,00= o veriore somma ONoparte_1
risultante in corso di causa, oltre interessi di legge dalla maturazione del credito al saldo, quali somme dovute in forza delle promesse di pagamento azionate in via monitoria e della accertanda obbligazione di garanzia assunta dal IG. di cui alla comparsa di costituzione. Parte_1
La causa, istruita documentalmente e mediante assunzione della prova orale ritenuta ammissibile, veniva trattenuta in decisione con provvedimento depositato in data 16.10.2024, previa concessione dei termini ex art 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 15.10.2024.
*****
La domanda di parte attrice opponente è fondata e va quindi accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ebbene parte opposta ha agito in forza dei tre assegni bancari, privi di data, sottoscritti da Parte_1
1) assegno n. 1.427.517.054-02 tratto sul conto corrente 24143 della Banca Regionale
[...]
Europea – Filiale di Cuneo – Piazza Europa n.
1 - dell'importo di euro 50.000,00; 2) assegno n.
1.427.517.053-01, tratto sul conto corrente 24143 della Banca Regionale Europea – Filiale di Cuneo
– Piazza Europa n.
1 - dell'importo di euro 50.000,00; 3) assegno n. 0.013.537.746-01, tratto sul conto corrente 22381 della Banca Popolare di Novara – Filiale di Torino – Via XX Settembre n. 44 - dell'importo di euro 11.000,00 (cfr. doc. 4 convenuta opposta).
Intanto si rileva che tali assegni di pagamento in quanto privi di data devono considerarsi nulli, potendo tuttavia gli stessi qualificarsi quali promesse di pagamento con gli effetti di cui all'art 1988
c.c..
5 A tale proposito si richiama anche quanto affermato in giurisprudenza secondo la quale: “L'assegno bancario privo di data di emissione, benché nullo ex art. 2, comma 1, del r.d. n. 1736 del 1933, vale come promessa di pagamento, ed in tal caso non sussiste l'onere del suo deposito in cancelleria di cui all'art. 58 del r.d. citato, volto ad evitare il rischio di esporre il debitore, contemporaneamente, all'azione cartolare ed a quella causale, atteso che l'eventualità che il portatore metta in circolazione un simile titolo può essere fonte di pregiudizi di puro fatto per il traente e che l'eccezione di nullità dello stesso per carenza di forma, di natura reale, non è soggetta alle limitazioni di cui agli artt.
1933, comma 2, c.c. e 25 del r.d. suddetto.” (cfr. Cass Civ. Sentenza n. 20449 del 11/10/2016).
Ciò detto tali assegni devono qualificarsi appunto come promesse di pagamento ex art 1988 c.c..
Tale qualificazione comporta un'inversione dell'onere della prova tra le parti, in quanto il soggetto destinatario della promessa di pagamento, in questo caso non è onerata di ONoparte_1
provare il rapporto fondamentale tra le parti in questione fondante tale promessa, essendo lo stesso presunto fino a prova contraria che è onere della controparte fornire.
Come noto infatti: “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, n.2091).
Ciò detto nel caso di specie parte attrice opponente ha fornito adeguata prova dell'insussistenza di un rapporto di debito tra lo stesso e la società , prova di per sé ONoparte_1 sufficiente a fare ritenere fondata l'opposizione in oggetto.
Nello specifico è stata fornita prova che l'eventuale rapporto di debito sussisteva tra la società GPR
e la società e non tra personalmente e l'opposta. CP_1 Parte_4
Gli elementi di prova a tale fine rilevanti sono i seguenti:
- il fatto che vi fosse un rapporto contrattuale tra GPR e in forza del quale CP_1
ON
aveva versato a titolo di cauzione a la somma di € 100.000, somma che CP_1
ON maggiorata degli interessi avrebbe dovuto restituire alla prima nel caso di rifiuto
6 dell'offerta procacciata da in base agli accordi contrattuali esistenti tra le stesse CP_1
parti (cfr. doc. 3 fascicolo convenuta opposta: scrittura privata del 31.5.2012); ON
- il fatto che tutti gli assegni oggetto di causa fossero tratti su conto corrente della società
e non su conto corrente personale di (si vedano gli assegni di cui al doc. 4 Parte_1
ON della convenuta opposta e l'intestazione a dei relativi conti correnti indicati negli assegni come emerge dai doc.ti nn. 3 e 4 di parte opponente: conto n. 24143 presso UBI per i primi due assegni da 50.000 euro e conto n. 22381 presso Banca Popolare di Novara per il terzo assegno di 11.000 euro);
- il fatto che fosse rappresentante dell'impresa e presidente del consiglio di Parte_1
amministrazione della società (atto di nomina del 20.4.2012 fino ad approvazione Pt_5
bilancio al 31.12.2014, data presentazione carica al 16.5.2012 come emerge dalla visura camerale della società prodotta da parte opponente, sub. doc. 5 fascicolo opponente);
- il fatto che sia stato dimostrate dalle prove orali assunte che i due assegni da 50.000 euro erano in sostanza stati sottoscritti da in occasione della conclusione del contratto Parte_1
del 31.5.2012 in cui il sig. era intervenuto quale Presidente del Consiglio di Parte_1
ON ON Amministrazione di ed erano stati rilasciati dalla società allo scopo di garantire la
ON società nell'eventualità in cui la società si fosse rifiutata di vendere CP_1
l'impianto all'acquirente che la le avesse procurato. CP_1
Invero, si evidenzia che ai capitoli 1 e 2 di parte opponente formulati con la terza memoria istruttoria (che qui si riportano: “1) Vero che gli assegni prodotti sub doc. 4 del fascicolo di parte opposta, che si esibiscono al teste, sono stati sottoscritti dal IG. in occasione Parte_1
della conclusione del contratto del 31 maggio 2012, prodotto sub doc. 2 di parte opponente che si esibisce al teste, in cui il IG. è intervenuto quale Presidente del Consiglio Parte_1
di Amministrazione della società 2) Vero che gli assegni prodotti sub doc. 4 del CP_2
fascicolo di parte opposta sono stati rilasciati dalla società llo scopo di garantire CP_2 la società nell'eventualità in cui la società si fosse ONoparte_1 CP_2 rifiutata di vendere l'impianto all'acquirente che la società le avesse CP_1 procurato.”) il teste presente alla formazione del contratto del 31 maggio Testimone_3
2012, ha così risposto: “1. Sì è così, lo so perché io ero presente a Basaluzzo a fare questo ON contratto. Facevo parte del consiglio di amministrazione della anche io all'epoca.
Riconosco il contratto datato 31 maggio 2012 anche se non ricordo la data con precisione ma riconosco il contratto alla cui formazione ero presente. I due assegni da 50.000 euro cadauno riguardavano il contratto stesso come cauzione, il terzo assegno dovrebbe, se
ON ricordo bene, riguardare invece il rapporto di fornitura che c'era tra e . CP_1
7 ON 2. Tutti e tre gli assegni sono stati staccati da libretti di conti intestati alla società e i due da erano a titolo di garanzia/cauzione come ho detto prima. Quindi confermo il CP_3
capitolo con riferimento ai due assegni da 50.000 riguardando come ho già detto il terzo assegno altro rapporto.”.
Ebbene la teste confermando in particolare il capitolo 2 di cui sopra ha quindi in Testimone_3
sostanza confermato che tali assegni da 50.000 euro erano stati dati in garanzia da parte della società
ON a favore di e non da parte di personalmente. Tali circostanze CP_1 Parte_1
risultano altresì confermate sia dal fatto che gli assegni da euro 50.000 erano tratti su un conto corrente ON intestato alla società (infatti la teste ha precisato che gli stessi assegni erano stati staccati da
ON libretti di conti intestati alla società e non al signor personalmente, sia dal fatto che Parte_1
ON quest'ultimo rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della stessa società
e ne era il legale rappresentante, risultando quindi lo stesso proprio legittimato ad agire in nome e per conto della società stessa. Oltretutto la teste ha anche confermato che gli assegni erano stati sottoscritti dal signor in occasione della stipula del contratto del 31 maggio 2012 per il quale Parte_1 quest'ultimo era intervenuto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
[...]
CP_2
È chiaro quindi che il rapporto fondamentale sottostante la promessa di pagamento di cui agli assegni
ON da 50.000 € in questione riguardava le parti e e non il signor CP_1 Parte_1
personalmente.
Così anche per l'assegno da 11.000 euro si ritiene che vi sia adeguata prova del fatto che lo stesso ON non riguardava un debito personale del sig ma di nuovo, comunque, i rapporti da e Parte_1
ON Veideotelecom. Invero, anche tale assegno risulta tratto su conto corrente della società e vale ON quanto già sopra indicato con riferimento ai poteri rappresentativi di di che Parte_1 spiegano la sottoscrizione di quest'ultimo per rapporti della società. Ad abundantiam, la stessa teste ON ha fatto riferimento per tale assegno sempre a rapporti negoziali tra e Testimone_3
(rapporto di fornitura). CP_1
D'altronde neanche risulta provata la circostanza invece dedotta da parte convenuta opposta consistente in sostanza nel fatto che tali assegni sarebbero stati consegnati in un momento successivo alla stipula del contratto del maggio 2012 quale impegno personale del signor a garanzia Parte_1 dell'obbligazione della società GPR. I testi sentiti sul punto non sono stati infatti in grado di confermare tali circostanze. L'unico testimone, , che ha in sostanza confermato tali fatti Persona_4
ha però dichiarato di non esserne venuta a conoscenza direttamente, ma di esserne venuta a conoscenza dagli ex colleghi della ditta ( ). CP_1
8 Nessun'altro elemento a sostegno di tali fatti è tuttavia emerso dall'istruttoria svolta, non potendosi pertanto ritenere tale unica testimonianza de relato sufficiente a provare la diversa ricostruzione dedotta da parte convenuta opposta (sul valore della testimonianza del relato si veda Cass Civ.
8358/2007 secondo la quale: “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.” sottolineatura della scrivente).
Nel caso di specie non è emerso alcun altro elemento oggettivo e concordante con quanto emerso dalla testimonianza de relato di cui sopra, considerato che al contrario, dagli elementi probatori sopra riportati (testimonianza diretta di ecc..) è invece emerso che gli assegni da 50.000 Testimone_3
euro erano stati sottoscritti in occasione del contratto del maggio 2012 ed erano sottoscritti da ON
quale rappresentante di e non personalmente, così come l'assegno da 11.000 Parte_1
ON ON euro era di nuovo tratto su un conto corrente della società comunque per rapporti tra e
. CP_1
Ad abundantiam anche la pec del 29 novembre 2016 conferma in qualche modo la ricostruzione ON fornita dall'opponente, considerato che la stessa risulta inviata solo alla società e non anche al personalmente. Parte_1
Ciò detto e alla luce di tutto quanto sopra indicato, si ritiene che sia stata fornita adeguata prova da parte dell'opponente del fatto che il rapporto fondamentale sottostante la promessa di pagamento di ON cui agli assegni in questione riguardasse esclusivamente le parti e e non CP_1 Parte_1
personalmente.
[...]
In definitiva, pertanto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Non si ritiene poi che parte opposta abbia formulata con la domanda subordinata nel merito una domanda riconvenzionale avendo in sostanza richiesto sempre la condanna di al pagamento Parte_1 dell'importo oggetto della promessa di pagamento di cui agli assegni in questione con l'unica precisazione del rapporto fondamentale che ci sarebbe stato (quello di garanzia personale prestata da a favore della società di cui era legale rappresentante). Parte_1
9 Il rigetto di tale domanda si ritiene quindi già compreso nella revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Non si ritiene sussistano poi gli elementi di cui all'art 96 cpc nel caso di specie.
D'altronde non risulta sufficiente l'infondatezza della domanda della parte soccombente ai fini dell'applicazione dell'art 96 dovendosi riscontrare la mala fede o la colpa grave del soggetto soccombente, elemento soggettivo che nel caso di specie non si ritiene adeguatamente dimostrato.
Invero, come affermato in giurisprudenza: “Ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/10/2023, n.29831).
Ciò detto le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e vanno liquidate come in dispositivo in base al D.M. 55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022, tabella II, in base al valore della causa (scaglione da € 52.001 a € 260.000) compensi medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione promossa da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 415/2022 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 14.4.2022, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la convenuta opposta a ONoparte_1
rifondere in favore di parte attrice opponente le spese di lite, liquidate Parte_1
in € 406,50 per esborsi ed € 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
Così deciso in Alessandria, il 05/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
10
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, (c.f. , rappresentato e difeso, dall'Avv. Ida Lombi Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato a Milano in Corso Sempione n. 2, presso lo studio del nominato difensore, giusta mandato in atti
Attore opponente contro
(C.F. ), nella persona ONoparte_1 P.IVA_1
dei Liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Novi Ligure (AL),
Corso Romualdo Marenco 24/11, presso lo Studio dell'Avv. Raffaele Giordano, che la rappresenta e difende, giusta mandato in atti
Convenuta opposta
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo – promessa di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice opponente ha concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
- stante la tardività della comparsa di costituzione e risposta, accertare e dichiarare decaduta parte convenuta da ogni domanda riconvenzionale e/o eccezione processuale e di merito in essa formulata, per tutte le motivazioni di cui in atti;
- confermare l'ordinanza emessa il 26 settembre 2022 con cui il Tribunale adito ha sospeso
l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto;
1 IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
1. revocare il decreto ingiuntivo n. 415/2022 – R.G. 1059/2022, emesso il 14 aprile 2022, del
Tribunale di Alessandria, Sez. I Civ., Dott. in quanto illegittimo, nullo ed infondato Tes_1
per i motivi esposti in atti;
2. accertare e dichiarare, in ragione delle argomentazioni sviluppate in atti, che nulla è dovuto dal IG. a – in Parte_1 ONoparte_1
persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro-tempore IG.ri e Parte_2
, per le ragioni di credito azionate dalla predetta società nel decreto Parte_3
ingiuntivo opposto;
3. per i motivi in atti, condannare, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ONoparte_1
– in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro-tempore IG.ri
[...]
e al risarcimento a favore del IG. , Parte_2 Parte_3 Parte_1
del danno dallo stesso patito per avere la Società opposta agito nella consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa creditoria, danno da liquidarsi equitativamente;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- confermare l'ordinanza del 23 giugno 2023 di ammissione prove;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre accessori come per legge.”
Parte convenuta opposta ha concluso come da note scritte di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria deduzione ed eccezione,
IN VIA PRELIMINARE:
- respingere l'istanza di sospensione di efficacia immediatamente esecutiva del decreto ingiuntivo n. 415/2022 Ing., n. 1059/2022 R.G. del 14.04.2022, atteso che la formulata opposizione non si fonda su alcuna valida prova scritta e di pronta soluzione.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:
Rigettare l'opposizione avversaria e con essa tutte le domande avversarie, compresa quella ex art. 96 c.p.c., in quanto infondate sia in fatto sia in diritto e in ogni caso non provate, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO IN SUBORDINE:
2 Respinte comunque le avversarie eccezioni, revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente al pagamento in favore Parte_1 di della somma di € ONoparte_1
111.000,00= o veriore somma risultante in corso di causa, oltre interessi di legge dalla maturazione del credito al saldo, quali somme dovute in forza delle promesse di pagamento azionate in via monitoria e della accertanda obbligazione di garanzia assunta dal IG. di cui alla pregressa Parte_1
narrativa;
IN VIA ISTRUTTORIA:
In caso di avversaria contestazione, ammettere prova per interrogatorio formale di controparte e prova testimoniale diretta sui punti da n. 1) a n. 4) della premessa narrativa in fatto, da intendersi quali capitoli di prova, premesso il rituale “Vero che”, con testi indicati: Dott. , con Testimone_2
Studio in Ovada (AL); , residente in [...]; Persona_1 Per_2
, residente in [...]; , residente in [...]ligure;
[...] Persona_3
, residente in [...]; salvo altri. Persona_4
Se del caso, ordinare l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al decreto ingiuntivo n. 415/22 Ing.
IN OGNI CASO: Con vittoria di compensi e spese di giudizio. Con ogni più ampia riserva.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
A fronte di ricorso per decreto ingiuntivo otteneva ONoparte_1 ingiunzione di pagamento per € 111.000,00 oltre interessi e spese, nei confronti di , Parte_1 in forza della promessa di pagamento di quest'ultimo a favore della ricorrente di cui a tre assegni, privi di data, dallo stesso sottoscritti.
Proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui sopra, deducendo in Parte_1
sostanza che in realtà non esisteva alcun rapporto di debito fra la società e il ONoparte_1
IG. , in quanto i rapporti erano intercorsi esclusivamente fra la società opposta e la società Parte_1
di cui il sig. era presidente del Consiglio di Amministrazione e che ciò CP_2 Parte_1
emergeva dal fatto che: a) in data 31 maggio 2012 la società aveva versato alla ONoparte_1
ON società un corrispettivo di euro 100.000,00, ottenendo il diritto di trattare, come intermediario,
ON la vendita di un impianto di proprietà della società che, a fronte dell'incasso della predetta somma, aveva emesso regolare fattura (docc. 1 e 2); b) contestualmente erano stati emessi gli assegni che controparte aveva posto alla base del decreto ingiuntivo, i quali erano stati rilasciati al solo scopo
3 ON di fornire alla società un mezzo di pressione sulla società (tramite il ONoparte_1 rischio di protesto a cui quest'ultima società si sarebbe esposta ove l'opposta avesse portato i titoli ON all'incasso) nella sola eventualità in cui la società si fosse rifiutata di vendere l'impianto all'acquirente che la società le avesse procurato;
c) gli assegni in questione, dunque, CP_1
erano stati firmati dal IG. nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione Parte_1
ON ON della società come dimostravano: 1) la visura camerale della società da cui risultava che il sig. era il presidente del Consiglio di Amministrazione (doc. 3); 2) i due assegni bancari Parte_1 della Banca Regionale Europea, ciascuno dell'importo di euro 50.000,00, che erano stati tratti sul ON conto corrente 24143 intestato alla società come risultava dall' estratto del contratto di conto corrente prodotto sub doc. 5; 3) l'assegno bancario della Banca Popolare di Novara dell'importo di ON euro 11.000,00, che era stato tratto sul conto corrente 22381 intestato alla società come risultava dall'estratto conto prodotto sub doc.
6.. In sostanza quindi parte opponente negava vi fosse alcun rapporto di debito personale in capo allo stesso , nei confronti della società opposta, avendo Parte_1
ON il primo agito esclusivamente quale legale rappresentante della società negava altresì che vi
ON fosse in ogni caso alcun debito tra la società opposta e la
Parte attrice opponente concludeva pertanto chiedendo la sospensione dell'efficacia immediatamente esecutiva del decreto ingiuntivo in oggetto n. 415/2022 emesso il 14 aprile 2022 e nel merito in sostanza la revoca dello stesso decreto ingiuntivo opposto, oltre alla condanna ex art 96 cpc della convenuta al pagamento a favore dell'attore del danno patito per avere la controparte agito nella consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa creditoria, da liquidarsi equitativamente.
Si costituiva in giudizio la società che confermava in sostanza l'accordo ONoparte_1
stipulato tra le due società in data 31.5.2012, precisando che tale scrittura indicava quale "termine per ON la conclusione o risoluzione del contratto” la data del 31.12.2012, così da obbligare alla restituzione della somma di € 100.000 ricevuta da entro tale termine;
che dopo CP_1
l'accordo del 31.05.2012, il IG. aveva contattato più volte per riferire le Parte_1 CP_1
ON difficoltà di alla restituzione della somma ricevuta da entro il termine del CP_1
31.12.2012 e chiedere di poter ridiscutere i termini dell'accordo; che in occasione del successivo incontro tenutosi il giorno 13.12.2012 a Basaluzzo (AL), presso la sede operativa di CP_1
tra i IG.ri e , e non in data 31.05.2012, come sostenuto da Parte_2 Parte_1
ON controparte, il IG. si era impegnato a garantire personalmente il debito di di cui alla Parte_1
scrittura 31.05.2012; che a tal fine il IG. aveva consegnato a i tre assegni Parte_1 CP_1
azionati in via monitoria che recavano le firme del medesimo debitore, ma erano privi di indicazione ON circa la qualità di Amministratore di che in sostanza alla luce di ciò tali assegni privi di data sottoscritti dal sig. costituivano valide promesse di pagamento dalle quali si doveva Parte_1
4 presumere quindi sino a prova contraria l'esistenza del rapporto sottostante, anche considerato che il
IG. aveva emesso gli assegni bancari a suo nome senza fare spendita sui medesimi titoli Parte_1
ON della sua qualità di legale rappresentante di ed avendo altresì taciuto la circostanza che gli
ON assegni fossero tratti dal conto di che in definitiva il rapporto di debito sottostante la promessa in questione derivava dall'obbligazione di garanzia assunta personalmente ed espressamente in data
13.12.2012 dal medesimo opponente verso il creditore con la consegna a mani del IG. CP_1
degli assegni emessi dal IG. , atti a garantire la restituzione da parte di Parte_2 Parte_1
ON della cauzione di € 100.000= di cui alla scrittura 31.05.2012, che per espresso accordo tra le parti avrebbe cessato di avere efficacia in data 31.12.2012.
Parte convenuta concludeva chiedendo in sostanza il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine respinte comunque le avversarie eccezioni, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare l'opponente al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 111.000,00= o veriore somma ONoparte_1
risultante in corso di causa, oltre interessi di legge dalla maturazione del credito al saldo, quali somme dovute in forza delle promesse di pagamento azionate in via monitoria e della accertanda obbligazione di garanzia assunta dal IG. di cui alla comparsa di costituzione. Parte_1
La causa, istruita documentalmente e mediante assunzione della prova orale ritenuta ammissibile, veniva trattenuta in decisione con provvedimento depositato in data 16.10.2024, previa concessione dei termini ex art 190 cpc, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta del 15.10.2024.
*****
La domanda di parte attrice opponente è fondata e va quindi accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ebbene parte opposta ha agito in forza dei tre assegni bancari, privi di data, sottoscritti da Parte_1
1) assegno n. 1.427.517.054-02 tratto sul conto corrente 24143 della Banca Regionale
[...]
Europea – Filiale di Cuneo – Piazza Europa n.
1 - dell'importo di euro 50.000,00; 2) assegno n.
1.427.517.053-01, tratto sul conto corrente 24143 della Banca Regionale Europea – Filiale di Cuneo
– Piazza Europa n.
1 - dell'importo di euro 50.000,00; 3) assegno n. 0.013.537.746-01, tratto sul conto corrente 22381 della Banca Popolare di Novara – Filiale di Torino – Via XX Settembre n. 44 - dell'importo di euro 11.000,00 (cfr. doc. 4 convenuta opposta).
Intanto si rileva che tali assegni di pagamento in quanto privi di data devono considerarsi nulli, potendo tuttavia gli stessi qualificarsi quali promesse di pagamento con gli effetti di cui all'art 1988
c.c..
5 A tale proposito si richiama anche quanto affermato in giurisprudenza secondo la quale: “L'assegno bancario privo di data di emissione, benché nullo ex art. 2, comma 1, del r.d. n. 1736 del 1933, vale come promessa di pagamento, ed in tal caso non sussiste l'onere del suo deposito in cancelleria di cui all'art. 58 del r.d. citato, volto ad evitare il rischio di esporre il debitore, contemporaneamente, all'azione cartolare ed a quella causale, atteso che l'eventualità che il portatore metta in circolazione un simile titolo può essere fonte di pregiudizi di puro fatto per il traente e che l'eccezione di nullità dello stesso per carenza di forma, di natura reale, non è soggetta alle limitazioni di cui agli artt.
1933, comma 2, c.c. e 25 del r.d. suddetto.” (cfr. Cass Civ. Sentenza n. 20449 del 11/10/2016).
Ciò detto tali assegni devono qualificarsi appunto come promesse di pagamento ex art 1988 c.c..
Tale qualificazione comporta un'inversione dell'onere della prova tra le parti, in quanto il soggetto destinatario della promessa di pagamento, in questo caso non è onerata di ONoparte_1
provare il rapporto fondamentale tra le parti in questione fondante tale promessa, essendo lo stesso presunto fino a prova contraria che è onere della controparte fornire.
Come noto infatti: “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 25/01/2022, n.2091).
Ciò detto nel caso di specie parte attrice opponente ha fornito adeguata prova dell'insussistenza di un rapporto di debito tra lo stesso e la società , prova di per sé ONoparte_1 sufficiente a fare ritenere fondata l'opposizione in oggetto.
Nello specifico è stata fornita prova che l'eventuale rapporto di debito sussisteva tra la società GPR
e la società e non tra personalmente e l'opposta. CP_1 Parte_4
Gli elementi di prova a tale fine rilevanti sono i seguenti:
- il fatto che vi fosse un rapporto contrattuale tra GPR e in forza del quale CP_1
ON
aveva versato a titolo di cauzione a la somma di € 100.000, somma che CP_1
ON maggiorata degli interessi avrebbe dovuto restituire alla prima nel caso di rifiuto
6 dell'offerta procacciata da in base agli accordi contrattuali esistenti tra le stesse CP_1
parti (cfr. doc. 3 fascicolo convenuta opposta: scrittura privata del 31.5.2012); ON
- il fatto che tutti gli assegni oggetto di causa fossero tratti su conto corrente della società
e non su conto corrente personale di (si vedano gli assegni di cui al doc. 4 Parte_1
ON della convenuta opposta e l'intestazione a dei relativi conti correnti indicati negli assegni come emerge dai doc.ti nn. 3 e 4 di parte opponente: conto n. 24143 presso UBI per i primi due assegni da 50.000 euro e conto n. 22381 presso Banca Popolare di Novara per il terzo assegno di 11.000 euro);
- il fatto che fosse rappresentante dell'impresa e presidente del consiglio di Parte_1
amministrazione della società (atto di nomina del 20.4.2012 fino ad approvazione Pt_5
bilancio al 31.12.2014, data presentazione carica al 16.5.2012 come emerge dalla visura camerale della società prodotta da parte opponente, sub. doc. 5 fascicolo opponente);
- il fatto che sia stato dimostrate dalle prove orali assunte che i due assegni da 50.000 euro erano in sostanza stati sottoscritti da in occasione della conclusione del contratto Parte_1
del 31.5.2012 in cui il sig. era intervenuto quale Presidente del Consiglio di Parte_1
ON ON Amministrazione di ed erano stati rilasciati dalla società allo scopo di garantire la
ON società nell'eventualità in cui la società si fosse rifiutata di vendere CP_1
l'impianto all'acquirente che la le avesse procurato. CP_1
Invero, si evidenzia che ai capitoli 1 e 2 di parte opponente formulati con la terza memoria istruttoria (che qui si riportano: “1) Vero che gli assegni prodotti sub doc. 4 del fascicolo di parte opposta, che si esibiscono al teste, sono stati sottoscritti dal IG. in occasione Parte_1
della conclusione del contratto del 31 maggio 2012, prodotto sub doc. 2 di parte opponente che si esibisce al teste, in cui il IG. è intervenuto quale Presidente del Consiglio Parte_1
di Amministrazione della società 2) Vero che gli assegni prodotti sub doc. 4 del CP_2
fascicolo di parte opposta sono stati rilasciati dalla società llo scopo di garantire CP_2 la società nell'eventualità in cui la società si fosse ONoparte_1 CP_2 rifiutata di vendere l'impianto all'acquirente che la società le avesse CP_1 procurato.”) il teste presente alla formazione del contratto del 31 maggio Testimone_3
2012, ha così risposto: “1. Sì è così, lo so perché io ero presente a Basaluzzo a fare questo ON contratto. Facevo parte del consiglio di amministrazione della anche io all'epoca.
Riconosco il contratto datato 31 maggio 2012 anche se non ricordo la data con precisione ma riconosco il contratto alla cui formazione ero presente. I due assegni da 50.000 euro cadauno riguardavano il contratto stesso come cauzione, il terzo assegno dovrebbe, se
ON ricordo bene, riguardare invece il rapporto di fornitura che c'era tra e . CP_1
7 ON 2. Tutti e tre gli assegni sono stati staccati da libretti di conti intestati alla società e i due da erano a titolo di garanzia/cauzione come ho detto prima. Quindi confermo il CP_3
capitolo con riferimento ai due assegni da 50.000 riguardando come ho già detto il terzo assegno altro rapporto.”.
Ebbene la teste confermando in particolare il capitolo 2 di cui sopra ha quindi in Testimone_3
sostanza confermato che tali assegni da 50.000 euro erano stati dati in garanzia da parte della società
ON a favore di e non da parte di personalmente. Tali circostanze CP_1 Parte_1
risultano altresì confermate sia dal fatto che gli assegni da euro 50.000 erano tratti su un conto corrente ON intestato alla società (infatti la teste ha precisato che gli stessi assegni erano stati staccati da
ON libretti di conti intestati alla società e non al signor personalmente, sia dal fatto che Parte_1
ON quest'ultimo rivestiva la carica di presidente del consiglio di amministrazione della stessa società
e ne era il legale rappresentante, risultando quindi lo stesso proprio legittimato ad agire in nome e per conto della società stessa. Oltretutto la teste ha anche confermato che gli assegni erano stati sottoscritti dal signor in occasione della stipula del contratto del 31 maggio 2012 per il quale Parte_1 quest'ultimo era intervenuto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
[...]
CP_2
È chiaro quindi che il rapporto fondamentale sottostante la promessa di pagamento di cui agli assegni
ON da 50.000 € in questione riguardava le parti e e non il signor CP_1 Parte_1
personalmente.
Così anche per l'assegno da 11.000 euro si ritiene che vi sia adeguata prova del fatto che lo stesso ON non riguardava un debito personale del sig ma di nuovo, comunque, i rapporti da e Parte_1
ON Veideotelecom. Invero, anche tale assegno risulta tratto su conto corrente della società e vale ON quanto già sopra indicato con riferimento ai poteri rappresentativi di di che Parte_1 spiegano la sottoscrizione di quest'ultimo per rapporti della società. Ad abundantiam, la stessa teste ON ha fatto riferimento per tale assegno sempre a rapporti negoziali tra e Testimone_3
(rapporto di fornitura). CP_1
D'altronde neanche risulta provata la circostanza invece dedotta da parte convenuta opposta consistente in sostanza nel fatto che tali assegni sarebbero stati consegnati in un momento successivo alla stipula del contratto del maggio 2012 quale impegno personale del signor a garanzia Parte_1 dell'obbligazione della società GPR. I testi sentiti sul punto non sono stati infatti in grado di confermare tali circostanze. L'unico testimone, , che ha in sostanza confermato tali fatti Persona_4
ha però dichiarato di non esserne venuta a conoscenza direttamente, ma di esserne venuta a conoscenza dagli ex colleghi della ditta ( ). CP_1
8 Nessun'altro elemento a sostegno di tali fatti è tuttavia emerso dall'istruttoria svolta, non potendosi pertanto ritenere tale unica testimonianza de relato sufficiente a provare la diversa ricostruzione dedotta da parte convenuta opposta (sul valore della testimonianza del relato si veda Cass Civ.
8358/2007 secondo la quale: “In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso, occorre distinguere i testimoni "de relato actoris" e quelli "de relato" in genere: i primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa;
gli altri testi, quelli "de relato" in genere, depongono invece su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante, può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.” sottolineatura della scrivente).
Nel caso di specie non è emerso alcun altro elemento oggettivo e concordante con quanto emerso dalla testimonianza de relato di cui sopra, considerato che al contrario, dagli elementi probatori sopra riportati (testimonianza diretta di ecc..) è invece emerso che gli assegni da 50.000 Testimone_3
euro erano stati sottoscritti in occasione del contratto del maggio 2012 ed erano sottoscritti da ON
quale rappresentante di e non personalmente, così come l'assegno da 11.000 Parte_1
ON ON euro era di nuovo tratto su un conto corrente della società comunque per rapporti tra e
. CP_1
Ad abundantiam anche la pec del 29 novembre 2016 conferma in qualche modo la ricostruzione ON fornita dall'opponente, considerato che la stessa risulta inviata solo alla società e non anche al personalmente. Parte_1
Ciò detto e alla luce di tutto quanto sopra indicato, si ritiene che sia stata fornita adeguata prova da parte dell'opponente del fatto che il rapporto fondamentale sottostante la promessa di pagamento di ON cui agli assegni in questione riguardasse esclusivamente le parti e e non CP_1 Parte_1
personalmente.
[...]
In definitiva, pertanto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo opposto revocato.
Non si ritiene poi che parte opposta abbia formulata con la domanda subordinata nel merito una domanda riconvenzionale avendo in sostanza richiesto sempre la condanna di al pagamento Parte_1 dell'importo oggetto della promessa di pagamento di cui agli assegni in questione con l'unica precisazione del rapporto fondamentale che ci sarebbe stato (quello di garanzia personale prestata da a favore della società di cui era legale rappresentante). Parte_1
9 Il rigetto di tale domanda si ritiene quindi già compreso nella revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Non si ritiene sussistano poi gli elementi di cui all'art 96 cpc nel caso di specie.
D'altronde non risulta sufficiente l'infondatezza della domanda della parte soccombente ai fini dell'applicazione dell'art 96 dovendosi riscontrare la mala fede o la colpa grave del soggetto soccombente, elemento soggettivo che nel caso di specie non si ritiene adeguatamente dimostrato.
Invero, come affermato in giurisprudenza: “Ricorrono i presupposti di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, a differenza di quella di cui ai primi due commi, non richiede la domanda di parte, né la prova del danno, esigendo solo, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda - coinvolgendo l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé - mentre non sarebbe sufficiente di per sé l'infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.” (cfr. Cassazione civile sez. I, 27/10/2023, n.29831).
Ciò detto le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e vanno liquidate come in dispositivo in base al D.M. 55 del 2014 come modificato dal D.M. 147 del 2022, tabella II, in base al valore della causa (scaglione da € 52.001 a € 260.000) compensi medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione promossa da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 415/2022 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 14.4.2022, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna la convenuta opposta a ONoparte_1
rifondere in favore di parte attrice opponente le spese di lite, liquidate Parte_1
in € 406,50 per esborsi ed € 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
Così deciso in Alessandria, il 05/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Margherita Pastorino
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