Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il tribunale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott. Ignazio Cannata Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2893/2024 R.G. promossa da:
, n. a GIARRE (CT) il 10/03/1971 (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]20 95010 SANT'ALFIO ITALIA rappresentato/a e difeso/a dall'avv.
RUSSO GAETANO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, n. a GROTTAGLIE (TA) il 22/06/1970, (C.F.: ), residente CP_1 C.F._2
in VIALE IMMACOLATA 45 B 95016 MASCALI ITALIA rappresentato/a e difeso/a dall'avv.
MELFI DAMIANO MARIA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20/03/2024 ai sensi del combinato disposto degli artt. 473 bis,
473-bis 12 e 473-bis 47 e ss., Codice di procedura civile, chiedeva a Parte_1
questo tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e celebrato a Villapiana (CS) in data 14/09/1996, matrimonio dal quale CP_1
erano nate due figlie, e , nate rispettivamente il 06/06/1998 ed il Per_1 Per_2
18/06/2001.
La parte ricorrente esponeva di essersi separato dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliata.
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio. CP_1
Nominato il relatore, questi fissava la prima udienza di cui si dava comunicazione unitamente al ricorso al P.M.
Alla prima udienza il tentativo di conciliazione aveva esito negativo;
quindi, essendo la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni e ordinata ed espletata la discussione orale della causa, il relatore tratteneva la causa in decisione innanzi al collegio.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 CP_1
prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione reso da questo Tribunale il 11/05/2017. pagina 2 di 4 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Quanto alle condizioni va rilevato che le parti hanno congiuntamente precisato che il divorzio segue con le seguenti prescrizioni:
Revocare gli oneri economici attualmente gravanti sul sig. in favore delle Parte_1
figlie ormai maggiorenni ed in favore della ex moglie , ed escludere pertanto Persona_3
l'obbligo per il di versare all'ex coniuge un assegno divorzio, che espressamente vi Pt_1
rinunzia;
In considerazione della situazione economico-lavorativa della sig.ra il si Per_3 Pt_1
obbliga a versare, una tantum, all'ex coniuge la somma di € 200,00 per cinque mesi (da gennaio a maggio) sia per l'anno 2025 che per l'anno 2026 (per un totale di € 1.000,00 per ciascun anno ante indicato), così da venire incontro alle necessità dell'ex coniuge;
L'assegnazione della casa coniugale, sita in Mascali via Immacolata numero 45/B, verrà mantenuta in capo alla sig.ra con tutti gli arredi ed i beni mobili in essa Persona_3
contenuti, fino a quando la figlia maggiore , che vi risiede, troverà una diversa Per_1
sistemazione abitativa. Fino a quel momento la continuerà ad accollarsi le Per_3
imposte e le tasse di proprietà;
Il terreno comprensivo di un piccolo immobile, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sito in Piedimonte Etneo, resterà nella disponibilità del Pt_1
che continuerà ad assumersi l'onere delle imposte e tasse di proprietà.
pagina 3 di 4 Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Compensate le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2893/2024 R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e , a Villapiana (CS) in data 14/09/1996, trascritto nei Parte_1 CP_1
registri dello stato civile del comune di Villapiana, al n. 8, parte II, Serie A, anno 1996.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune di Villapiana di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, il 06/12/2024, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente estensore
Massimo Escher
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