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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 3200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3200 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1082/24 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Napolitano, presso il cui Parte_1 studio elettivamente domicilia, in Airola, via Lombardi n. 17
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Tinessa, presso il cui studio CP_1 elettivamente domicilia, in Montesarchio, via Taburno n. 70
APPELLATA
Nel contradittorio anche di:
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 CP_3
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Benevento conveniva in giudizio e CP_1 Parte_1 la chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, con Controparte_4
1 mansioni di video maker e di film maker e con le modalità specificate in ricorso, alle dipendenze del primo, dal 5 giugno 2017 al 1° settembre 2017, e della società indicata in epigrafe, del quale il era legale rappresentate, per il periodo successivo, sino al 5 dicembre 2017, Parte_1
Con sentenza n. 996 del 24 ottobre 2023 il Giudice riconosceva il rapporto di subordinazione unicamente nei confronti della società, mentre il ricorso veniva rigettato, con l'integrale compensazione delle spese di lite, nei confronti di , in relazione al quale la prova Parte_1 era stata reputata insufficiente, pur puntualizzandosi un'avvenuta collaborazione, tra le parti, basata sulla spontaneità.
ha proposto tempestivo appello avverso detta pronuncia, della quale chiedeva la Parte_1 riforma limitatamente alla statuizione sulle spese, illegittima perché non motivata e comunque in contrasto con l'art. 92 c.p.c., .
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma parziale della sentenza impugnata, con la condanna di controparte alle spese del primo grado.
Si costituiva , resistendo all'appello. CP_1
Non si è costituita, nel presente grado, la d''altronde estranea al gravame. Controparte_5
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello è infondato.
Va rilevato che è consentito al Giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite, ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, che ha statuito “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate”, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Con l'intervento del Giudice delle leggi si è tendenzialmente tornati, allora, alla formulazione dell'art. 92 c.p.c. rinvenibile dalla legge n. 69/09, in relazione alla quale la S.C. (cfr. Cass., VI, 31.5.2016 n.
11217) ci insegna che le "gravi ed eccezionali ragioni" che legittimano la compensazione delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere indicate in modo generico, con formule che, ad esempio, facciano un mero riferimento alla
"peculiarità della materia del contendere" (così Cass., VI, 25.9.2017 n. 22310) o con “la peculiarità della fattispecie” (cfr. Cass VI, 14.7.2016 n. 14411), del tutto inidonee a consentire il necessario controllo.
In tale contesto allora, la statuizione impugnata appare al Collegio giustificabile, tenendo conto che, secondo la condivisibile impostazione della S.C. (cfr., Cass., VI, 24.9.2020 n. 20001), l'art. 92,
2 comma 2, c.p.c., laddove (secondo il testo introdotto dalla l. n. 69/2009) permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano 'gravi ed eccezionali ragioni', costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, pur da specificare da parte del giudice del merito. In particolare anche l'oggettiva opinabilità o l'oscillante orientamento giurisprudenziale integra la detta nozione, se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio.
In senso analogo è stato precisato (arg. ex Cass., Sez. Lav., 7.8.2019 n. 21157) che ai sensi dell'art. 92 cit., le "gravi ed eccezionali ragioni", possono essere rinvenute, in considerazione dell'elasticità della nozione, in una situazione di obiettiva incertezza, anche di tipo probatorio, sul diritto controverso.
Ciò chiarito in linea generale ed in punto di diritto, va evidenziato in punto di fatto che con la sentenza impugnata il primo Giudice, con una compiuta motivazione, ha riconosciuto la subordinazione con la società convenuta, della quale peraltro il era il legale rappresentante, e non per il periodo Parte_1 precedente con il datore persona fisica, per un sottile discorso probatorio, ravvisando il Parte_1 consolidamento degli indici spia della subordinazione soltanto con la formazione della società, relegando la realtà anteriore a una collaborazione di tipo di verso. Il tutto, va ribadito, in una vicenda complessiva che vede sempre il protagonista, e soccombente per il secondo periodo, ove Parte_1 compare sotto lo schermo societario.
In tale contesto, l'integrale compensazione delle spese del grado appare del tutto condivisibile e dal fatto che il primo Giudice non abbia specificato i profili qui esposti non discende di per sé l'invocata parziale riforma della sentenza da parte di questo Giudice di appello, che di detta compensazione ravvisa invece i presupposti.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va disatteso, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La mancata compiuta motivazione della compensazione nella pronuncia gravata, che ha comprensibilmente stimolato l'appello, e comunque la considerazione dell'oggettiva opinabilità della questione rendono per il Collegio equo, pur sempre nel contesto ordinamentale espresso dall'art. 92
c.p.c, come appunto emendato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate le spese di lite anche del presente grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
3 rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dott. Daniele Colucci) (dott. Piero Francesco De Pietro)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSITENZA
composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1082/24 r. g. l., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Napolitano, presso il cui Parte_1 studio elettivamente domicilia, in Airola, via Lombardi n. 17
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Tinessa, presso il cui studio CP_1 elettivamente domicilia, in Montesarchio, via Taburno n. 70
APPELLATA
Nel contradittorio anche di:
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 CP_3
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Benevento conveniva in giudizio e CP_1 Parte_1 la chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, con Controparte_4
1 mansioni di video maker e di film maker e con le modalità specificate in ricorso, alle dipendenze del primo, dal 5 giugno 2017 al 1° settembre 2017, e della società indicata in epigrafe, del quale il era legale rappresentate, per il periodo successivo, sino al 5 dicembre 2017, Parte_1
Con sentenza n. 996 del 24 ottobre 2023 il Giudice riconosceva il rapporto di subordinazione unicamente nei confronti della società, mentre il ricorso veniva rigettato, con l'integrale compensazione delle spese di lite, nei confronti di , in relazione al quale la prova Parte_1 era stata reputata insufficiente, pur puntualizzandosi un'avvenuta collaborazione, tra le parti, basata sulla spontaneità.
ha proposto tempestivo appello avverso detta pronuncia, della quale chiedeva la Parte_1 riforma limitatamente alla statuizione sulle spese, illegittima perché non motivata e comunque in contrasto con l'art. 92 c.p.c., .
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma parziale della sentenza impugnata, con la condanna di controparte alle spese del primo grado.
Si costituiva , resistendo all'appello. CP_1
Non si è costituita, nel presente grado, la d''altronde estranea al gravame. Controparte_5
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello è infondato.
Va rilevato che è consentito al Giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite, ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, che ha statuito “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate”, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Con l'intervento del Giudice delle leggi si è tendenzialmente tornati, allora, alla formulazione dell'art. 92 c.p.c. rinvenibile dalla legge n. 69/09, in relazione alla quale la S.C. (cfr. Cass., VI, 31.5.2016 n.
11217) ci insegna che le "gravi ed eccezionali ragioni" che legittimano la compensazione delle spese devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e che non possono essere indicate in modo generico, con formule che, ad esempio, facciano un mero riferimento alla
"peculiarità della materia del contendere" (così Cass., VI, 25.9.2017 n. 22310) o con “la peculiarità della fattispecie” (cfr. Cass VI, 14.7.2016 n. 14411), del tutto inidonee a consentire il necessario controllo.
In tale contesto allora, la statuizione impugnata appare al Collegio giustificabile, tenendo conto che, secondo la condivisibile impostazione della S.C. (cfr., Cass., VI, 24.9.2020 n. 20001), l'art. 92,
2 comma 2, c.p.c., laddove (secondo il testo introdotto dalla l. n. 69/2009) permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano 'gravi ed eccezionali ragioni', costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, pur da specificare da parte del giudice del merito. In particolare anche l'oggettiva opinabilità o l'oscillante orientamento giurisprudenziale integra la detta nozione, se ed in quanto sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio.
In senso analogo è stato precisato (arg. ex Cass., Sez. Lav., 7.8.2019 n. 21157) che ai sensi dell'art. 92 cit., le "gravi ed eccezionali ragioni", possono essere rinvenute, in considerazione dell'elasticità della nozione, in una situazione di obiettiva incertezza, anche di tipo probatorio, sul diritto controverso.
Ciò chiarito in linea generale ed in punto di diritto, va evidenziato in punto di fatto che con la sentenza impugnata il primo Giudice, con una compiuta motivazione, ha riconosciuto la subordinazione con la società convenuta, della quale peraltro il era il legale rappresentante, e non per il periodo Parte_1 precedente con il datore persona fisica, per un sottile discorso probatorio, ravvisando il Parte_1 consolidamento degli indici spia della subordinazione soltanto con la formazione della società, relegando la realtà anteriore a una collaborazione di tipo di verso. Il tutto, va ribadito, in una vicenda complessiva che vede sempre il protagonista, e soccombente per il secondo periodo, ove Parte_1 compare sotto lo schermo societario.
In tale contesto, l'integrale compensazione delle spese del grado appare del tutto condivisibile e dal fatto che il primo Giudice non abbia specificato i profili qui esposti non discende di per sé l'invocata parziale riforma della sentenza da parte di questo Giudice di appello, che di detta compensazione ravvisa invece i presupposti.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va disatteso, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
La mancata compiuta motivazione della compensazione nella pronuncia gravata, che ha comprensibilmente stimolato l'appello, e comunque la considerazione dell'oggettiva opinabilità della questione rendono per il Collegio equo, pur sempre nel contesto ordinamentale espresso dall'art. 92
c.p.c, come appunto emendato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate le spese di lite anche del presente grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se il medesimo dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
3 rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dott. Daniele Colucci) (dott. Piero Francesco De Pietro)
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