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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/04/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Rossella Pezzella giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 532/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione l'11/4/2025, promossa dai signori , nata a [...] l'[...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nato a [...] il [...], c.f. , entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Zinno, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/3/2025 i signori e , premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile il 15/7/2003 a Formia (LT) e di aver avuto, durante la convivenza, le figlie Per_1 Per_ Per_ (nata il [...]), (nata il [...]), (nata il [...]), (nata il [...]), Per_2 Per_5
(nata il [...]) e (nata il [...]), hanno riferito che con decreto n. 18621/2022, depositato il Per_6
7/10/2022, il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate in corso di causa. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari lo scioglimento del matrimonio e disciplini le altre questioni pendenti alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Pt_1 Parte_2 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Formia (LT) dell'anno 2003 al numero 11, parte
I, uff. 1 e che con decreto n. 18621/2022, depositato il 7/10/2022, il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni Pt_1 Parte_2 contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta allo scioglimento del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Anche Pt_1 Parte_2 in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 532/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
⮚ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Formia (LT) il 15/7/2003 tra e Parte_1
, trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Formia (LT) Controparte_1 dell'anno 2003 al numero 11, parte I, uff. 1;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 11/4/2025
il Presidente est. Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Rossella Pezzella giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 532/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione l'11/4/2025, promossa dai signori , nata a [...] l'[...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nato a [...] il [...], c.f. , entrambi Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'avv. Gennaro Zinno, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14/3/2025 i signori e , premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile il 15/7/2003 a Formia (LT) e di aver avuto, durante la convivenza, le figlie Per_1 Per_ Per_ (nata il [...]), (nata il [...]), (nata il [...]), (nata il [...]), Per_2 Per_5
(nata il [...]) e (nata il [...]), hanno riferito che con decreto n. 18621/2022, depositato il Per_6
7/10/2022, il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate in corso di causa. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari lo scioglimento del matrimonio e disciplini le altre questioni pendenti alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Pt_1 Parte_2 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Formia (LT) dell'anno 2003 al numero 11, parte
I, uff. 1 e che con decreto n. 18621/2022, depositato il 7/10/2022, il Tribunale di Cassino ha omologato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera definitiva. Sussistono le condizioni Pt_1 Parte_2 contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta allo scioglimento del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Anche Pt_1 Parte_2 in questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 532/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
⮚ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Formia (LT) il 15/7/2003 tra e Parte_1
, trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Formia (LT) Controparte_1 dell'anno 2003 al numero 11, parte I, uff. 1;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 11/4/2025
il Presidente est. Virgilio Notari