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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/12/2025, n. 9230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9230 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17074/2024 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO TREDICESIMA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17074/2024 Ex art .127 bis cpc tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 1 dicembre 2025 ad ore 11,00innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
[...] l'avv. ST IA oggi sostituito dall'avv. Goldoni Parte_1 Per l'avv. CICERONE SERGIO CP_1 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 15,15 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17074/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ST IA elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE COMPAGNONI, 8 20129 presso il Pt_1
difensore avv. ST IA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICERONE SERGIO, elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliato in PIAZZA VITTORIO EMANUELE 74016 MASSAFRA presso il difensore avv. CICERONE SERGIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 9 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla opposizione di (amministratrice del Parte_1 [...]
) al decreto ingiuntivo n. 3276/2024, pubblicato in data 8.4.2024, regolarmente Parte_2
notificato, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza di le ha ingiunto di consegnare al ricorrente CP_1
la documentazione inerente al contratto di appalto stipulato tra il Condominio e la ditta Edil Piazzatorre per l'esecuzione di una serie di interventi manutentivi dell'edificio condominiale attraverso il c.d. superbonus.
Parte opponente contestando la debenza dei documenti richiesti, in opposizione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n°4861/2024 emesso nel procedimento monitorio n°7000/2024 dal Tribunale di Milano in data 1/4/2024 e notificato in data 8/4/2024 per i motivi di cui in narrativa;
in via pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva attiva in capo a per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto; Parte_1
revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n°4861/2024 emesso in data 1/4/2024 dal
Tribunale di Monza e notificato in data 8/4/2024. in via principale, nel merito revocare il decreto ingiuntivo n°4861/2024 emesso nel procedimento monitorio n°7000/2024 dal Tribunale di Milano in data 1/4/2024 e notificato in data 8/4/2024 per i motivi in narrativa e, per l'effetto, respingere tutte le avverse pretese;
in via
istruttoria Con riserva di articolare capitoli di prova e di indicare i testi. In ogni caso Con vittoria di spese e pagina 3 di 9 compensi di causa”.
Si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, CP_1
per tutte le ragioni preliminari e pregiudiziali esposte, dichiarare la nullità e/o improcedibilità dell'avverso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e della relativa domanda e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n° 3276/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 1/4/2024 e notificato in data 8/4/2024 su istanza del Sig. con il quale veniva ingiunto la consegna della documentazione ivi indicata e €.550,00 oltre CP_1
accessori di legge per spese legali;
2) In ogni caso, sempre in via preliminare, per tutte le considerazioni svolte innanzi, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.648 c.p.c.; 3) Nel
merito, e in ogni caso, rigettare l'opposizione proposta perché del tutto infondata in fatto e diritto e confermare pertanto in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della 4) Parte_1
Condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con la maggiorazione per spese generali e IVA e CAP come per Legge”.
La causa veniva assegnata a questo giudice che con decreto n. 8144/2024 fissava per la comparizione delle parti avanti a sé la nuova udienza del 19.11.2024.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito dello scioglimento della riserva assunta alla prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, veniva disposta la introduzione della mediazione a cura di parte opposta entro i 15 giorni successivi e la causa veniva rinviata per la verifica sull'esito della procedura di mediazione.
All'udienza del 18.4.2025 le parti davano atto che nelle more la documentazione contrattuale richiesta era stata consegnata dall'opponente all'opposta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine alle parti per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 23.10.2025 le parti precisavano le conclusioni come segue per parte opponente: “in via preliminare in via pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva attiva in capo a per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto; revocare, il decreto Parte_1
ingiuntivo n°4861/2024 emesso in data 1/4/2024 dal Tribunale di Monza e notificato in data 8/4/2024. in via
principale, nel merito revocare il decreto ingiuntivo n°4861/2024 emesso nel procedimento monitorio n°7000/2024 dal Tribunale di Milano in data 1/4/2024 e notificato in data 8/4/2024 per mancanza dei presupposti pagina 4 di 9 per la sua emissione e, per l'effetto, respingere tutte le avverse pretese;
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa”
per parte opposta: “1) In via preliminare, in via pregiudiziale dichiarare cessata la materia del contendere,
avendo l'opponente, consegnato la documentazione azionata in via monitoria, successivamente alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto. 2) Nel merito, rigettare l'opposizione proposta perché del tutto infondata in fatto e diritto dichiarando la cessata materia del contendere. 3) Condannare parte opponente, in applicazione del cd “principio della soccombenza virtuale”, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con la maggiorazione per spese generali e IVA e CAP come per Legge...”.
Precisate le conclusioni e discussa oralmente, la causa veniva rinviata per la lettura della sentenza all'udienza odierna.
Oggi la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 27.1.2025, la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito della controversia l'opponente a fondamento della sua opposizione, eccepisce :
- il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimato il Condominio in quanto la documentazione condominiale appartiene al Condominio e non all'amministratore che ne è
semplicemente custode;
- la illegittimità e infondatezza della domanda monitoria in quanto l'accesso alla documentazione condominiale non sarebbe né illimitato né diretto alla visione di qualsiasi documento, ma risulterebbe circoscritto ai registri di cui all'art. 1130, comma primo, n. 6 e n. 7, c.c., vale a dire all'anagrafe condominiale, al registro dei verbali, al registro di nomina e revoca, al registro di contabilità ed ai giustificativi di spesa ex art. 1130 bis c.c.
Per quanto qui di interesse si rileva che parte opposta, con comparsa conclusionale, ha dato atto che parte opponente, successivamente alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ha consegnato il contratto di appalto richiesto e che di conseguenza risulta cessata la materia del contendere ad eccezione della statuizione delle spese di lite, da liquidarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
pagina 5 di 9 Preliminarmente viste le conclusioni precisare da parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in note conclusive le domande svolte in via preliminare sub 1 della comparsa di costituzione poiché non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni si intendono rinunciate e quindi nulla sul punto dovrà statuirsi
Quanto alla dedotta carenza di legittimazione passiva del si rileva quanto segue. Parte_1
Sono principi ormai fermi nella giurisprudenza, con i quali l'odierno giudicante concorda, che il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti (confronta per tutte Cass. civ., Sez.
II, 23/05/2012, n. 8173; Cass. civ., Sez. II, 28/03/2012, n. 4991) e che, conseguentemente, l'amministratore di condominio configuri un ufficio di diritto privato, che è assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine alle modalità
di costituzione ed al contenuto "sociale" della gestione, al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (confronta tra le altre: Cass., Sez. 2^, 16 agosto 2000, n. 10815; Cass., Sez. 2^, 9 giugno 2000, n. 7891; Cass., Sez. 2^, 12
febbraio 1997, n. 1286). Ritiene questo Giudice che, nell'ambito di tale rapporto, l'amministratore è
personalmente responsabile, nei confronti di ogni condomino, dell'adempimento dei suoi poteri e doveri e, con riferimento al caso di specie, dell'adempimento del dovere di consentire l'esame e l'estrazione di copia dei documenti condominiali. Infatti, era divenuto pacifico nella giurisprudenza antecedente alla riforma del
, la cui opinione è stata poi trasfusa nell'articolo 1130 bis c.c. e con la quale concorda l'odierno Parte_2
giudicante, che l'esibizione dei documenti contabili e amministrativi possa essere richiesta dai condomini in qualsiasi tempo e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti, purchè l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il , dovendo i costi Parte_2
relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti (Cass.
civ.,Sez.II,29/11/2001,n.15159; Cass. civ.,Sez.II,26/08/1998, n. 8460).
Ritiene questo Giudice che la suddetta responsabilità in proprio dell'amministratore, lo rende legittimato personalmente a resistere alle richieste giudiziali inerenti la presunta violazione dei suddetti doveri, ma non coinvolge il condominio dallo stesso amministrato, in quanto la qualità di amministratore è solo incidentalmente necessaria per detenere i documenti del condominio dallo stesso amministrato, in esecuzione del mandato pagina 6 di 9 conferitogli, dei quali lo stesso deve consentire l'esame e la riproduzione ai condomini che ne facciano richiesta,
ma non è condizione sufficiente a trasformare quella che è una responsabilità personale da inadempimento contrattuale, in una responsabilità del nei confronti dei condomini. Parte_2
Di conseguenza ove l'amministratore di un condominio non sia stato chiamato in proprio in giudizio, per la presunta violazione dei suoi doveri scaturenti del rapporto di mandato esistente nei confronti dei condomini, ma,
invece, nella qualità di amministratore e, dunque, quale rappresentante dell'ente di gestione condominiale, non sussiste la sua legittimazione processuale, individuata, secondo la pacifica opinione giurisprudenziale della
Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 26/09/2006, n. 20819), quale titolarità del potere e del dovere -
rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attrice.
Ciò posto e considerato sia in fatto che in diritto, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di . Parte_1
Nel merito va osservato che le parti, concordemente allegano la cessazione della materia del contendere perchè
nel corso del giudizio l'attrice opponente ha consegnato all'opposto il documento oggetto di monitorio ed è
quindi venuto meno l'oggetto del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò detto deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per quanto allegato tra le parti in ordine alla consegna del documento.
Residua quindi la questione delle spese, su cui vi è contrato tra le parti, che vanno valutate secondo il principio della soccombenza virtuale.
Infatti i detti accadimenti, seppure successivi alla notifica della citazione, hanno determinato un mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio con raggiungimento almeno parziale dello scopo o con sopravvenuta impossibilità dello stesso, a cui tendeva la domanda della parte opposta.
Ma, non avendo le parti rinunciato all'accertamento delle proprie ragioni, va anche operata la valutazione sulla soccombenza virtuale dell'una o dell'altra parte ai fini della attribuzione delle spese di giudizio in considerazione delle conclusioni formulate in atti (Cass. SS.UU. n. 13969 del 2004).
L'opposto insiste per l'accertamento della soccombenza virtuale dell'opponente per il suo inadempimento agli obblighi di cui di cui agli artt. 1713, 1129, 1130 c.c. in violazione del diritto di ricevere copia della pagina 7 di 9 documentazione richiesta a termini dell'art.1130 bis c.c.; con conseguente sua condanna alla rifusione delle spese di lite.
Come noto la custodia, la estrazione di copia e la consegna dei documenti condominiali e nello specifico di quelli oggetto di causa, sono compiti ai quali è obbligato l'amministratore quale mandatario del ai sensi Parte_2
degli artt.1129, VII comma e XIII comma n°7 e 1130, I comma n°6) e 1136 c.c..
Né rileva sul punto la mancata giustificazione all'accesso al contratto d'appalto perché documento non in elenco di cui all'art. 1130 bis cc.c. atteso il diritto di accesso “senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta finalizzata a prendere visione o estrarre copia di tutti i documenti condominiali, purchè l'esercizio di tale facoltà
non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il , dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente Parte_2
sui condomini richiedenti” (Cass. civ.,Sez.II,29/11/2001,n.15159; Cass. civ.,Sez.II,26/08/1998, n. 8460)
Consegue che l'opposizione non è fondata e non merita accoglimento.
Per quanto sopra, ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese del presente giudizio, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della attore opponente a favore degli opposti, determinandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M.
Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda e della rispettiva attività processuale svolta, le stesse si liquidano come in dispositivo.
Sentenza esecutiva
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
- Dichiara la intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti conseguentemente
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3276/2024, emesso dal Tribunale di Milano pubblicato in data 8.4.2024
pagina 8 di 9 - condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese e competenze di lite, liquidate in
€.1.500,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, il 1.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 9 di 9
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
***
Oggi 1 dicembre 2025 ad ore 11,00innanzi alla dott.ssa Sabrina Bocconcello, sono comparsi: Per
[...] l'avv. ST IA oggi sostituito dall'avv. Goldoni Parte_1 Per l'avv. CICERONE SERGIO CP_1 Il Giudice
-in conformità all'art. 196 duodecies disp att cpc per le udienze da remoto prende atto della dichiarazione d'identità dei procuratori delle parti. I procuratori delle parti dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza
Il Giudice avverte che:
- la registrazione dell'udienza è vietata,
- in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti inviati via e-mail o depositati in consolle e, ove non possibile, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
I procuratori delle parti si riportano agli atti Il Giudice Dato atto, si riserva in camera di consiglio;
le parti concordano di essere esentate dalla presenza al momento della lettura.
Su invito del Giudice i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente
In esito alla camera di consiglio, il Giudice ad ore 15,15 dà lettura della sentenza mediante deposito.
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Bocconcello ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17074/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ST IA elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE COMPAGNONI, 8 20129 presso il Pt_1
difensore avv. ST IA
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICERONE SERGIO, elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliato in PIAZZA VITTORIO EMANUELE 74016 MASSAFRA presso il difensore avv. CICERONE SERGIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
pagina 2 di 9 SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO
omissis ex art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi e di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n.
642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla opposizione di (amministratrice del Parte_1 [...]
) al decreto ingiuntivo n. 3276/2024, pubblicato in data 8.4.2024, regolarmente Parte_2
notificato, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza di le ha ingiunto di consegnare al ricorrente CP_1
la documentazione inerente al contratto di appalto stipulato tra il Condominio e la ditta Edil Piazzatorre per l'esecuzione di una serie di interventi manutentivi dell'edificio condominiale attraverso il c.d. superbonus.
Parte opponente contestando la debenza dei documenti richiesti, in opposizione, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n°4861/2024 emesso nel procedimento monitorio n°7000/2024 dal Tribunale di Milano in data 1/4/2024 e notificato in data 8/4/2024 per i motivi di cui in narrativa;
in via pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva attiva in capo a per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto; Parte_1
revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n°4861/2024 emesso in data 1/4/2024 dal
Tribunale di Monza e notificato in data 8/4/2024. in via principale, nel merito revocare il decreto ingiuntivo n°4861/2024 emesso nel procedimento monitorio n°7000/2024 dal Tribunale di Milano in data 1/4/2024 e notificato in data 8/4/2024 per i motivi in narrativa e, per l'effetto, respingere tutte le avverse pretese;
in via
istruttoria Con riserva di articolare capitoli di prova e di indicare i testi. In ogni caso Con vittoria di spese e pagina 3 di 9 compensi di causa”.
Si costituiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, CP_1
per tutte le ragioni preliminari e pregiudiziali esposte, dichiarare la nullità e/o improcedibilità dell'avverso atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e della relativa domanda e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n° 3276/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 1/4/2024 e notificato in data 8/4/2024 su istanza del Sig. con il quale veniva ingiunto la consegna della documentazione ivi indicata e €.550,00 oltre CP_1
accessori di legge per spese legali;
2) In ogni caso, sempre in via preliminare, per tutte le considerazioni svolte innanzi, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.648 c.p.c.; 3) Nel
merito, e in ogni caso, rigettare l'opposizione proposta perché del tutto infondata in fatto e diritto e confermare pertanto in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della 4) Parte_1
Condannare parte opponente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con la maggiorazione per spese generali e IVA e CAP come per Legge”.
La causa veniva assegnata a questo giudice che con decreto n. 8144/2024 fissava per la comparizione delle parti avanti a sé la nuova udienza del 19.11.2024.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'esito dello scioglimento della riserva assunta alla prima udienza veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, veniva disposta la introduzione della mediazione a cura di parte opposta entro i 15 giorni successivi e la causa veniva rinviata per la verifica sull'esito della procedura di mediazione.
All'udienza del 18.4.2025 le parti davano atto che nelle more la documentazione contrattuale richiesta era stata consegnata dall'opponente all'opposta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine alle parti per il deposito di note conclusionali.
All'udienza del 23.10.2025 le parti precisavano le conclusioni come segue per parte opponente: “in via preliminare in via pregiudiziale accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva attiva in capo a per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto; revocare, il decreto Parte_1
ingiuntivo n°4861/2024 emesso in data 1/4/2024 dal Tribunale di Monza e notificato in data 8/4/2024. in via
principale, nel merito revocare il decreto ingiuntivo n°4861/2024 emesso nel procedimento monitorio n°7000/2024 dal Tribunale di Milano in data 1/4/2024 e notificato in data 8/4/2024 per mancanza dei presupposti pagina 4 di 9 per la sua emissione e, per l'effetto, respingere tutte le avverse pretese;
In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa”
per parte opposta: “1) In via preliminare, in via pregiudiziale dichiarare cessata la materia del contendere,
avendo l'opponente, consegnato la documentazione azionata in via monitoria, successivamente alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto. 2) Nel merito, rigettare l'opposizione proposta perché del tutto infondata in fatto e diritto dichiarando la cessata materia del contendere. 3) Condannare parte opponente, in applicazione del cd “principio della soccombenza virtuale”, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con la maggiorazione per spese generali e IVA e CAP come per Legge...”.
Precisate le conclusioni e discussa oralmente, la causa veniva rinviata per la lettura della sentenza all'udienza odierna.
Oggi la causa viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente si dà atto che essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 27.1.2025, la condizione di procedibilità prevista dalla legge può considerarsi assolta.
Nel merito della controversia l'opponente a fondamento della sua opposizione, eccepisce :
- il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimato il Condominio in quanto la documentazione condominiale appartiene al Condominio e non all'amministratore che ne è
semplicemente custode;
- la illegittimità e infondatezza della domanda monitoria in quanto l'accesso alla documentazione condominiale non sarebbe né illimitato né diretto alla visione di qualsiasi documento, ma risulterebbe circoscritto ai registri di cui all'art. 1130, comma primo, n. 6 e n. 7, c.c., vale a dire all'anagrafe condominiale, al registro dei verbali, al registro di nomina e revoca, al registro di contabilità ed ai giustificativi di spesa ex art. 1130 bis c.c.
Per quanto qui di interesse si rileva che parte opposta, con comparsa conclusionale, ha dato atto che parte opponente, successivamente alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ha consegnato il contratto di appalto richiesto e che di conseguenza risulta cessata la materia del contendere ad eccezione della statuizione delle spese di lite, da liquidarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
pagina 5 di 9 Preliminarmente viste le conclusioni precisare da parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in note conclusive le domande svolte in via preliminare sub 1 della comparsa di costituzione poiché non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni si intendono rinunciate e quindi nulla sul punto dovrà statuirsi
Quanto alla dedotta carenza di legittimazione passiva del si rileva quanto segue. Parte_1
Sono principi ormai fermi nella giurisprudenza, con i quali l'odierno giudicante concorda, che il condominio è un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti (confronta per tutte Cass. civ., Sez.
II, 23/05/2012, n. 8173; Cass. civ., Sez. II, 28/03/2012, n. 4991) e che, conseguentemente, l'amministratore di condominio configuri un ufficio di diritto privato, che è assimilabile, pur con tratti distintivi in ordine alle modalità
di costituzione ed al contenuto "sociale" della gestione, al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l'amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato (confronta tra le altre: Cass., Sez. 2^, 16 agosto 2000, n. 10815; Cass., Sez. 2^, 9 giugno 2000, n. 7891; Cass., Sez. 2^, 12
febbraio 1997, n. 1286). Ritiene questo Giudice che, nell'ambito di tale rapporto, l'amministratore è
personalmente responsabile, nei confronti di ogni condomino, dell'adempimento dei suoi poteri e doveri e, con riferimento al caso di specie, dell'adempimento del dovere di consentire l'esame e l'estrazione di copia dei documenti condominiali. Infatti, era divenuto pacifico nella giurisprudenza antecedente alla riforma del
, la cui opinione è stata poi trasfusa nell'articolo 1130 bis c.c. e con la quale concorda l'odierno Parte_2
giudicante, che l'esibizione dei documenti contabili e amministrativi possa essere richiesta dai condomini in qualsiasi tempo e non soltanto in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea e senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta finalizzata a prendere visione o estrarre copia dai documenti, purchè l'esercizio di tale facoltà non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il , dovendo i costi Parte_2
relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente sui condomini richiedenti (Cass.
civ.,Sez.II,29/11/2001,n.15159; Cass. civ.,Sez.II,26/08/1998, n. 8460).
Ritiene questo Giudice che la suddetta responsabilità in proprio dell'amministratore, lo rende legittimato personalmente a resistere alle richieste giudiziali inerenti la presunta violazione dei suddetti doveri, ma non coinvolge il condominio dallo stesso amministrato, in quanto la qualità di amministratore è solo incidentalmente necessaria per detenere i documenti del condominio dallo stesso amministrato, in esecuzione del mandato pagina 6 di 9 conferitogli, dei quali lo stesso deve consentire l'esame e la riproduzione ai condomini che ne facciano richiesta,
ma non è condizione sufficiente a trasformare quella che è una responsabilità personale da inadempimento contrattuale, in una responsabilità del nei confronti dei condomini. Parte_2
Di conseguenza ove l'amministratore di un condominio non sia stato chiamato in proprio in giudizio, per la presunta violazione dei suoi doveri scaturenti del rapporto di mandato esistente nei confronti dei condomini, ma,
invece, nella qualità di amministratore e, dunque, quale rappresentante dell'ente di gestione condominiale, non sussiste la sua legittimazione processuale, individuata, secondo la pacifica opinione giurisprudenziale della
Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 26/09/2006, n. 20819), quale titolarità del potere e del dovere -
rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attrice.
Ciò posto e considerato sia in fatto che in diritto, deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di . Parte_1
Nel merito va osservato che le parti, concordemente allegano la cessazione della materia del contendere perchè
nel corso del giudizio l'attrice opponente ha consegnato all'opposto il documento oggetto di monitorio ed è
quindi venuto meno l'oggetto del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò detto deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere per quanto allegato tra le parti in ordine alla consegna del documento.
Residua quindi la questione delle spese, su cui vi è contrato tra le parti, che vanno valutate secondo il principio della soccombenza virtuale.
Infatti i detti accadimenti, seppure successivi alla notifica della citazione, hanno determinato un mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio con raggiungimento almeno parziale dello scopo o con sopravvenuta impossibilità dello stesso, a cui tendeva la domanda della parte opposta.
Ma, non avendo le parti rinunciato all'accertamento delle proprie ragioni, va anche operata la valutazione sulla soccombenza virtuale dell'una o dell'altra parte ai fini della attribuzione delle spese di giudizio in considerazione delle conclusioni formulate in atti (Cass. SS.UU. n. 13969 del 2004).
L'opposto insiste per l'accertamento della soccombenza virtuale dell'opponente per il suo inadempimento agli obblighi di cui di cui agli artt. 1713, 1129, 1130 c.c. in violazione del diritto di ricevere copia della pagina 7 di 9 documentazione richiesta a termini dell'art.1130 bis c.c.; con conseguente sua condanna alla rifusione delle spese di lite.
Come noto la custodia, la estrazione di copia e la consegna dei documenti condominiali e nello specifico di quelli oggetto di causa, sono compiti ai quali è obbligato l'amministratore quale mandatario del ai sensi Parte_2
degli artt.1129, VII comma e XIII comma n°7 e 1130, I comma n°6) e 1136 c.c..
Né rileva sul punto la mancata giustificazione all'accesso al contratto d'appalto perché documento non in elenco di cui all'art. 1130 bis cc.c. atteso il diritto di accesso “senza l'onere di specificare le ragioni della richiesta finalizzata a prendere visione o estrarre copia di tutti i documenti condominiali, purchè l'esercizio di tale facoltà
non risulti di ostacolo all'attività di amministrazione, non sia contraria ai principi di correttezza e non si risolva in un onere economico per il , dovendo i costi relativi alle operazioni compiute gravare esclusivamente Parte_2
sui condomini richiedenti” (Cass. civ.,Sez.II,29/11/2001,n.15159; Cass. civ.,Sez.II,26/08/1998, n. 8460)
Consegue che l'opposizione non è fondata e non merita accoglimento.
Per quanto sopra, ogni altra domanda ed eccezione sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del
08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008).
Le spese del presente giudizio, secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della attore opponente a favore degli opposti, determinandole sulla scorta dei parametri dettati del D.M.
Giustizia 55 del 10/03/2014, in considerazione del valore della domanda e della rispettiva attività processuale svolta, le stesse si liquidano come in dispositivo.
Sentenza esecutiva
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
- Dichiara la intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti conseguentemente
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3276/2024, emesso dal Tribunale di Milano pubblicato in data 8.4.2024
pagina 8 di 9 - condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese e competenze di lite, liquidate in
€.1.500,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi ed a cpa e Iva di legge
- sentenza esecutiva
Così deciso in Milano, il 1.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bocconcello
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