Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Il giorno 14 aprile 2025, alle ore 9.00 davanti al giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, chiamato il processo iscritto al n. 4087/21
R.G.A.C., sono presenti l'avv. Simone Grammatico in sostituzione degli avvocati Morici e Petracca per parte opponente e l'avv. Carolina Sabrina
Messina in sostituzione dell'avv. Mario Mancusi per l'opposta.
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiedono che la stessa venga decisa.
IL G.O.T.
Si ritira in camera di consiglio
IL G.O.T.
Giorgia Lenzi
IL GIUDICE
Definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 13.00, così provvede
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di
Tribunale Giorgia Lenzi, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
TRA
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
dagli avvocati Elisa Morici ( e Mauro Petracca Email_1
giusta procura in atti Email_2
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Mancusi Email_3
giusta procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta da e revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 301/2021, reso dal Tribunale di Palermo in data 25 gennaio 2021;
2. condanna in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di opposizione, che liquida in € 1.690,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tribunale di Palermo
Terza Sezione Civile
La presente controversia, introdotta con atto di citazione del 18 marzo
2021, verte sull'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 301/21 di questo Tribunale, cui si è ingiunto al predetto il pagamento, in favore della della somma di € 15.471,38 Controparte_1
oltre interessi ed oltre le spese, a titolo di saldo del credito scaturente dal contratto di finanziamento del 12 ottobre 2006, stipulato tra lo stesso e l'allora Idea Finanziaria, che cedeva contestualmente alla Parte_2
L'opponente ha sollecitato la revoca del decreto ingiuntivo eccependo, preliminarmente la prescrizione dell'invocato credito ed il difetto di legittimazione attiva della cessionaria . CP_1
La Società opposta deduce l'assoluta infondatezza delle avverse doglianze, generiche e contrastate dalle evidenze documentali comprovanti la legittima pretesa dell'istituto cessionario.
Preliminarmente si osserva che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - " rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
"omesse" (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 non può ritenersi nulla
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la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo della comparsa di risposta;
Passando al merito, in punto di diritto è opportuno premettere che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte, Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
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nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso specifico, il decreto ingiuntivo n. 301/21 è stato emesso dietro presentazione del citato contratto.
A fronte di ciò, e dell'allegazione relativa ad credito residuo dovuto,
l'opponente ha preliminarmente contestato l'intervenuta prescrizione del credito.
Per quanto attiene alla sollevata prescrizione del credito, mentre risulta inconfutabilmente che il termine prescrizionale decorre dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, ovvero il 30 ottobre 2016, dovendosi ricondurre la vicenda ad un'ipotesi di azione di prescrizione in caso di mutuo/finanziamento, in armonia agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità, va considerato che la rateizzazione dell'unico debito derivante da mutuo (o finanziamento) in più versamenti periodici di un determinato importo non determina il frazionamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori. Con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione coinciderebbe con la chiusura del mutuo a seguito del pagamento dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento.
Dunque, per il diritto di credito della banca, la prescrizione ex art. 2935
c.c. decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata di rimborso. In considerazione della unitarietà dell'obbligazione di restituzione del capitale mutuato, seppure a mezzo di rimborso rateale, è da escludere che al contratto di mutuo sia applicabile l'art. 2948 n. 4 c.c. che prevede la prescrizione quinquennale.
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Al contratto di mutuo (o finanziamento), al pari del contratto di conto corrente, rimane pertanto applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., vd. Cass., 30 agosto 201, Sez. III, n. 17798.
Passando all'ulteriore contestazione.
Osserva il Tribunale che l'Istituto di credito opposto ha assunto di essere titolare dei crediti azionati per averli acquistati a seguito di una cessione in blocco pro soluto dalla Detto Factor S.p.A, ma a supporto di quanto affermato ha allegato soltanto l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, dal quale risulta esserci stata una cessione di crediti deteriorati, tale ciò, tuttavia, non consente di acclarare che il credito per cui è causa fosse compreso tra quelli ceduti.
L'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, infatti, contiene un generico riferimento ai crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i "Crediti")
e derivanti dai contratti di finanziamento e dai contratti di conto corrente ivi indicati;
richiama, dunque, il contratto di cessione, ma non indica specificatamente i crediti oggetto della cessione. Ora, sebbene il secondo comma dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993 in materia di cartolarizzazione dei crediti, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, tuttavia, ciò non esime colui che si afferma successore della parte titolare originaria di fornire la prova documentale della sua legittimazione (Cassazione 2 marzo 2016, n 4116). Nel caso di specie, quindi, l'opposta per dimostrare l'effettività della cessione, avrebbe dovuto allegare copia del contratto di cessione, circostanza che non è
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avvenuta. E' principio generale, infatti, che un negozio di cessione affinché sia opponibile, debba contenere gli elementi minimi necessari alla perfetta cognizione del debitore della modificazione dal lato attivo dell'obbligazione da lui contratta, benché non sia necessaria o rilevante la sua accettazione. Tali elementi possono ricavarsi solamente dal contratto di cessione stesso.
Come chiaramente affermato dalla Cassazione, la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, giacché una cosa è l'avviso della cessione, un'altra la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Corte di Cassazione sezione terza 13.09.2018 n. 22268;
Cassazione sez. terza n.2780/2019). La banca opposta, invece, si è limitata ad allegare copia dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, elemento sufficiente a dare notizia dell'acquisto in blocco e ad esonerarla dalla notificazione ma non ha dimostrato, come avrebbe dovuto, l'avvenuta cessione dei crediti oggetto di causa.
In assenza della copia del contratto di cessione definitivo e debitamente sottoscritto dalle parti contraenti, contenente l'elenco delle posizioni cedute. Consegue che in assenza della prova della titolarità del credito azionato in monitorio, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
In base al principio della soccombenza – da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che
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va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente (cfr. Cass. civ. n.
1977/1983) – l'opposta va condannata al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese processuali della presente fase di opposizione, che vengono liquidate – come in dispositivo – secondo i parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014.
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