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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 10/07/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1527 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 15 gennaio 2025, vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 da intendersi rilasciata in calce all'appello, dall'avv. Sandro De Giuseppe, presso il cui studio, sito in Cosenza via Toscana n. 5, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ) rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione, dall'avv. Sabato Carlo Paduano presso lo studio del quale, sito in Rende Via Adige 16, ha eletto domicilio;
- APPELLATI =
NONCHE'
1 ( , GI quale procuratrice speciale di Controparte_3 P.IVA_1 CP_4
cessionaria pro soluto di Controparte_5 Controparte_6
rappresentata e difesa, in virtù di procura da intendersi rilasciata in
[...] calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio Testa presso lo studio del quale, sito in Cosenza via Tagliamento n. 15, ha eletto domicilio;
- APPELLATA =
Sulle seguenti conclusioni: per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata Parte_1 nelle note di trattazione: “… dichiarare infondata la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita per Notar n. rep. 74517 e Per_1 racc. 27522 del 26.11.2008 stipulato tra , e Parte_2 Controparte_2
dichiarare non dovuta la restituzione dell'immobile sito in Marano Parte_1
Marchesato (CS) alla via Giuseppe Mazzini n. 6, oltre area di corte di mq.
1.100 circa (compresa l'area di sedime del villino), in catasto al fg. 5, p.lla 158 da parte di in favore di e ”; Parte_1 Parte_2 Controparte_2 per e rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte Parte_2 CP_2 si è riportata nelle note di trattazione: “… rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi”; per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata Controparte_3 nelle note di trattazione: “rigettare la domanda avversa perché infondata in fatto ed in diritto con conferma della sentenza appellata n. 1299/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione portato alla notifica il 24.10.2013 e iscritto a ruolo in data 31 ottobre 2013, e convenivano in giudizio, dinanzi Parte_2 Controparte_2 il Tribunale di Cosenza, e la esponendo i Parte_1 Controparte_7 seguenti fatti: in data 26.11.69, essi trasferivano alla un villino, gravato da Pt_1 ipoteca, sito nel comune di Marano Marchesato, loc. Malvitani, censito nel catasto al fg. 5 p.lla 158; la vendita veniva pattuita per il prezzo di € 333.386,52; di questa somma, parte acquirente versava immediatamente, a mezzo assegno bancario,
l'importo di € 15.000,00; il residuo avrebbe dovuto essere saldato mediante il
2 pagamento delle rate del mutuo contratto con la in data 3.11.2005, per CP_8 un importo complessivo pari a € 350.000,00; parte acquirente, seppure onerata, ometteva di informare l'istituto bancario del mutamento soggettivo del rapporto obbligatorio;
a causa di tale omissione, essi attori, ancorché non più obbligati, venivano segnalati alla Centrale Rischi per le rate insolute del contratto di mutuo;
la convenuta non aveva nemmeno provveduto al pagamento delle imposte comunali
(TARSU e acqua). Essi chiedevano che il giudice accertasse e dichiarasse la risoluzione del contratto di diritto o, in subordine, per inadempimento e che i convenuti fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (tale tradottosi nella lesione del diritto all'immagine).
La ritualmente costituitasi, Controparte_9 chiedeva il rigetto della domanda in quanto destituita di qualsivoglia fondamento logico e giuridico. Ella osservava, invero, che ai fini della rilevanza esterna dell'accollo occorreva l'espressa adesione di esso creditore alla stipulazione intervenuta tra gli attori e la che non poteva ritenersi sufficiente, a tali fini, la Pt_1 mera conoscenza della vicenda attraverso la notifica, ad opera dei venditori, dell'atto di cessione dell'immobile; che, pertanto, i venditori restavano obbligati in solido con la Pt_1
costituitasi con comparsa del 16 giugno 2014, evidenziava – a Parte_1 sostegno della integrale infondatezza della domanda – che il mancato pagamento delle rate di mutuo fosse da imputare, prima ancora che ad essa comparente, agli stessi attori, in quanto costoro risultavano morosi GI prima della cessione dell'immobile; che, invero, essa convenuta, oltre a pagare regolarmente le rate di propria spettanza fino al marzo 2012, aveva pure provveduto al pagamento di quelle mai corrisposte dai venditori, relative al periodo agosto – novembre 2008; che anch'ella era risultata inadempiente dal marzo 2012 per causa di forza maggiore, essendo stata dichiarata fallita la società presso cui essa convenuta e il marito lavoravano;
che, in difetto di una colpa ad ella eventualmente rimproverabile, il contratto non poteva risolversi per inadempimento;
che ella aveva in ogni caso pagato le imposte comunali immediatamente dopo l'acquisto dell'immobile. Dunque chiariva, altresì – con particolare riguardo alle pretese e deduzioni avanzate dalla convenuta –, che CP_6
l'accollo doveva ritenersi efficace anche nei confronti di quest'ultima, tenuta al
3 frazionamento del mutuo;
che la banca avrebbe dovuto richiedere il pagamento prima ad essa accollante e, solo successivamente, agire nei confronti degli accollati.
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 1299/2019, pubblicata il 19 giugno 2019, in accoglimento parziale della domanda, così statuiva: «1) accoglie la domanda formulata da parte attrice nei confronti della convenuta per come in Parte_1 parte motiva e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra parte attrice e la convenuta a rogito Notaio Parte_1 Persona_2
n. rep. 74517 e racc. 27522 del 26.11.2008, per grave inadempimento della convenuta
2) condanna alla restituzione, in favore di Parte_1 Parte_1 Pt_2
e dell'immobile sito in Marano Marchesato (CS) alla
[...] Controparte_2 via Giuseppe Mazzini n. 6, oltre area di corte di mq.
1.100 circa (compresa l'area di sedime del villino), in catasto al fg. 5, p.lla 158, Via Giuseppe Mazzini n. 2/B, piano
T-1^ S, cat. A/7, cl. U, cbs. Vani 13,5 RC1.80,69; 3) condanna la convenuta Pt_1
al pagamento in favore di parte attrice della somma (GI ridotta
[...] complessivamente dell'importo eccepito in pagamento dalla e della somma che Pt_1 parte attrice ha riconosciuto essere stata data corrisposta in pagamento, chiedendo in comparsa conclusionale la sua detrazione dal maggior importo da essa attrice preteso) di euro 49.150,00, a titolo di equivalente pecuniario dell'uso e godimento dell'immobile per il periodo dal I febbraio 2009 all'attualità (giugno 2019), oltre interessi, al tasso legale, da calcolare dalla scadenza dei singoli ipotetici ratei mensili, come determinati in parte motiva, e fino al soddisfo;
4) ordina al
Conservatore RR.II. di Cosenza di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità; 5) rigetta, per quanto in parte motiva, le domande di risarcimento dei danni formulate da parte attrice rispettivamente nei confronti di e della Parte_1 Controparte_9
; 6) condanna la convenuta al rimborso delle spese
[...] Parte_1 processuali in favore di parte attrice che, GI compensate per 1/3 liquida in euro
477,08 per spese vive ed euro 3.923,33 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;
7) condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta Controparte_9
che liquida in complessivi euro 3.100,00 oltre IVA, CAP e rimborso
[...]
4 forfettario al 15%; 8) pone definitivamente a carico di parte attrice e della convenuta
in ragione di ½ ciascuno, le spese di CTU, come liquidate con decreto Parte_1 del 21.6.2017».
A fondamento della decisione, il Tribunale chiariva che:
− l'accollo intervenuto tra il debitore accollato (attori) e il terzo accollante (la andava qualificato quale accollo interno e non esterno, attesa la Pt_1 mancata adesione ad esso da parte della banca mutuante;
− la rilevanza solo interna dell'accollo comportava che obbligati, nei confronti della banca, fossero soltanto i debitori originari;
− gli attori, in quanto morosi, non potevano dolersi della segnalazione alla
Centrale Rischi effettuata dalla banca: la domanda risarcitoria andava, pertanto, rigettata;
− la domanda di risoluzione del contratto andava invece accolta, avendo parte convenuta ammesso di essere inadempiente, sia pure per gravi difficoltà economiche, rispetto agli obblighi assunti al momento dell'acquisto dell'immobile, non avendo corrisposto le rate di mutuo per oltre un anno;
− tale inadempimento era da ritenere di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. attesi i rischi (decadenza dal beneficio dell'ammortamento e del termine in caso di morosità, con conseguente diritto della banca di considerare risoluto il contratto di mutuo e di ripetere il pagamento integrale di ogni proprio credito ai sensi dell'art. 40 Dlgs. 385/1993) per i mutuatari connessi all'inadempimento per il mancato pagamento anche di una sola rata del mutuo oltre il centottantesimo giorno dalla scadenza, come previsto nelle condizioni del contratto di mutuo prodotte dall'istituto bancario convenuto all'art. 3;
− non meritavano accoglimento, invece, né la domanda di risarcimento del danno per mancato pagamento, da parte della di imposte successive al Pt_1 trasferimento (e tanto in ragione della mancata prova, ad opera degli attori, di avere sostenuto i relativi esborsi) né la domanda di risarcimento per occupazione sine tituto, in mancanza di prova del danno, non ravvisabile in re ipsa;
− piuttosto, la dichiarazione di risoluzione del contratto comportava la liberazione, di ciascuno, dalle obbligazioni ancora da eseguire e la restituzione di quelle GI
5 eseguite: proprio ai fini restitutori, la convenuta doveva, quindi, essere condannata non solo alla restituzione dell'immobile ma anche alla restituzione dell'equivalente pecuniario dell'uso e godimento dell'immobile, da quantificarsi in euro 700,00 mensili, da compensare con le somme corrisposte dalla n esecuzione del contratto. Pt_1
Avverso la sentenza predetta proponeva appello censurando i seguenti Parte_1 capi della decisione: 1) la risoluzione del contratto per grave inadempimento;
2) la condanna alla restituzione dell'immobile; 3) la condanna al pagamento della somma di
€ 49.150,00 a titolo di uso e godimento dell'immobile per il periodo compreso tra il febbraio 2009 e giugno 2019; 4) la condanna alle spese di lite. Ella lamentava, in particolare, che il giudice di prime cure aveva errato a ritenere che l'accollo fosse inefficace nei confronti della banca mutuataria;
che, in virtù dell'ipoteca gravante sul bene oggetto di mutuo, la banca creditrice avrebbe potuto aggredire il patrimonio degli appellati soltanto dopo avere aggredito, inutilmente, il bene medesimo;
che, indipendentemente dall'espressa adesione della banca all'accollo, questo non poteva che esplicare, in sostanza, i suoi effetti anche all'esterno proprio in ragione dell'operatività dell'ipoteca; che, conseguentemente, essa appellante doveva ritenersi inadempiente nei soli confronti della banca, e non anche degli appellati, il cui patrimonio non aveva subito alcun tipo di danno. La riforma della decisione in detti termini comportava, logicamente, il venir meno delle condanne indicate sopra per difetto del presupposto di legge.
Si costituiva in giudizio la (GI , quale procuratrice Controparte_3 CP_4 speciale di cessionaria pro soluto del credito oggetto di lite, Controparte_5 acquistato, tramite cessione di crediti in blocco, da
[...]
L'istituto evidenziava la correttezza della sentenza Controparte_9 impugnata, in quanto frutto dell'esatta applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in materia di accollo. Essa appellata puntualizzava, a conferma della necessità della espressa adesione all'accollo ai fini di una sua rilevanza esterna, che, all'art. 6 del contratto di mutuo fondiario, le parti avevano pattuito espressamente che
“il mutuatario non potrà effettuare cessioni o delegazioni parziali o totali dell'importo del mutuo…con effetto verso la senza espressa autorizzazione della CP_9 CP_9 medesima”; che l'adesione si rendeva necessaria per consentire alla banca di effettuare
6 una valutazione sull'affidabilità del terzo subentrante;
che, in virtù dell'accollo interno intercorso tra le parti in causa, entrambe dovevano ritenersi obbligate nei propri confronti.
Anche e , costituitisi con comparsa del 20 Parte_2 Controparte_2 novembre 2019, chiedevano il rigetto del gravame perché destituito di qualsivoglia fondamento giuridico. Essi precisavano, rispetto a quanto GI dedotto nel grado precedente, che, restando relegati su un piano meramente interno gli effetti dell'accollo, essi appellanti avrebbero dovuto rispondere con il proprio patrimonio nel caso di insufficienza del ricavato della vendita del bene ipotecato. Concludevano in conformità.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
In primo grado, gli odierni appellati hanno agito per chiedere la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 26.11.2008 con l'appellante con Pt_1 conseguente condanna restitutoria e risarcitoria, nonché la condanna dell'istituto bancario mutuante al risarcimento del danno da lesione all'immagine.
I presupposti posti a fondamento delle distinte domande sono: da un lato,
l'inadempimento dell'appellante per il mancato pagamento delle rate di mutuo che l'acquirente si era accollata, quale (porzione del) corrispettivo della vendita;
dall'altro, l'illegittima segnalazione, da parte dell'istituto anzidetto, dei loro nominativi alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, pur in presenza dell'accollo del debito in esame da parte della Pt_1
È pacifico – per ammissione anche dell'appellante – che le rate del mutuo, quantomeno a partire da aprile 2012, non sono state pagate né da parte dell'acquirente-accollante né da parte dei debitori originari.
È indubbio che il credito vantato dall'istituto bancario sia rimasto per larga parte insoddisfatto.
Il profilo contestato attiene alla individuazione del soggetto tenuto a rispondere nei
7 confronti della banca creditrice.
Più nel dettaglio, la tesi avanzata dalla difesa dell'appellante può essere così riassunta: poiché, anche a voler qualificare l'accollo siccome meramente interno,
l'immobile compravenduto era gravato da ipoteca iscritta a garanzia del pagamento delle rate di mutuo, allora, di fatto, non vi sarebbe differenza – quanto ad operatività concreta – tra un accollo interno e un accollo esterno, atteso che, nell'un caso e nell'altro, la banca non potrebbe agire sul patrimonio dei debitori originari, essendo tenuta, comunque (e, quindi, anche nel caso di accollo interno) ad escutere previamente la garanzia ipotecaria, escutendo l'immobile che ne è oggetto, come di fatto avvenuto, non potendo aggredire direttamente il patrimonio del debitore originario, se non dopo avere inutilmente (in tutto o in parte) escusso la garanzia. Se così è, dunque, a subire le conseguenze del proprio inadempimento sarebbe solo la stessa, espropriata dell'immobile e diretta destinataria degli effetti Pt_1 dell'espropriazione sul bene ipotecato acquistato;
ne deriverebbe “l'assoluta infondatezza della domanda di risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra e , in qualità di parte venditrice, e Parte_2 Controparte_2 Pt_1 ed avente ad oggetto l'immobile per cui è causa, atteso che la risoluzione del
[...] contratto è un rimedio concesso al creditore per reagire all'inadempimento del debitore ma, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, sussistendo i presupposti per applicare le regole dell'accollo esterno, l'inadempimento di è solo Parte_1 ed esclusivamente nei confronti della Banca mutuataria, mentre non sussiste alcun inadempimento nei confronti degli attori/appellati e Parte_2 [...]
”. CP_2
La tesi, pur suggestiva, non è, tuttavia, condivisibile, nella misura in cui, per un verso, confonde due distinti piani (recte, due distinti rapporti) e, per altro verso, oblitera completamente la congerie di effetti (non riducibili alla sola facoltà di riscossione coattiva del credito) che conseguono all'inadempimento.
Sotto il primo profilo, va evidenziato che la vicenda involge due distinti rapporti obbligatori: quello intercorrente tra l'istituto bancario e gli odierni appellati, sorto per effetto del contratto di mutuo, e quello intercorrente tra costoro e la sorto in Pt_1 occasione e per effetto dell'acquisto dell'immobile oggetto di causa.
Certamente, i due rapporti in qualche misura si intersecano, in quanto il credito
8 vantato dagli appellati nei confronti della corrisponde a porzione del debito Pt_1 dagli stessi assunto nei confronti della banca.
Nonostante tale occasionale connessione, tuttavia, ciascun rapporto conserva la propria autonomia e rilevanza tanto sotto il profilo genetico, quanto sotto il profilo dell'esecuzione delle obbligazioni.
Il rapporto obbligatorio rileva quale relazione qualificata tra due soggetti determinati, ciascuno portatore di una contrapposta e correlata posizione di credito e di debito.
Sulla base di questa premessa, la banca mutuataria non può vantare il credito avente ad oggetto la restituzione delle somme mutuate se non nei confronti del mutuatario, parte contrattuale;
diversamente, non può vantare, in ragione del mutuo, alcun diritto nei confronti dell'appellante, nonostante l'intervenuto accollo, rimasto relegato nei rapporti interni tra accollante e accollato.
Infatti, risulta del tutto corretta la qualificazione, operata dal Tribunale, dell'accollo, contenuto nel contratto di compravendita siccome accollo meramente interno. Ciò in quanto l'accollo esterno – come tale efficace e vincolante anche nei confronti del terzo creditore – operando come contratto a favore di terzo, richiede l'espressa adesione del terzo accollato, che deve avere la possibilità di valutare gli effetti, nella propria sfera giuridica, dell'assunzione del debito da parte di un soggetto diverso dall'originario debitore e, quindi, di valutare la convenienza dell'operazione alla luce della maggiore o minore solvibilità dell'accollante.
Proprio perché si tratta di una deroga al principio di cui all'art. 1372 c.c. essa è subordinata alla espressa adesione del terzo.
La questione è stata chiarita, in tempi recenti, dalla Suprema Corte (Cass. n. 8166 del
24/04/2020): «L'accollo esterno si perfeziona con l'accordo tra accollato ed accollante, mentre l'adesione del creditore costituisce elemento ulteriore ed eventuale che comporta l'estensione a lui degli effetti dell'accordo; ... pur essendo perfetto e produttivo di effetti indipendentemente dall'adesione del creditore, è solo con questa che l'accollo diventa irrevocabile e genera obbligazioni verso il creditore» (v. anche Cass. n. 38225 del 03/12/2021 e Cass. n. 4604 del 11/04/2000).
La manifestazione di volontà del creditore sul punto deve essere inequivoca e non può desumersi da fatti che non siano univocamente significativi della volontà, come ad esempio la ricezione della notificazione all'istituto bancario dell'atto di cessione.
9 Una tale condizione è mancata nel caso di specie.
La natura interna dell'accollo implica, da un lato, la permanenza della posizione debitoria degli appellati nei confronti dell'istituto bancario e, dall'altro, l'assenza di qualsivoglia pretesa di questo nei confronti della Pt_1
L'autonomia dei due rapporti pur tra loro collegati comporta che il mancato pagamento, da parte dell'appellante, alle rate di mutuo ha realizzato contestualmente un inadempimento della alle obbligazioni da questa assunte nei confronti degli Pt_1 appellati venditori e un inadempimento da parte di questi ultimi all'obbligazione di restituzione delle rate di muto. Di conseguenza, i venditori hanno subito la decadenza dal beneficio del termine e l'intimazione della risoluzione del contratto, che ha comportato la richiesta di immediata restituzione dell'intero, oltre interessi. Di riflesso, in danno della è stata richiesta la risoluzione del contratto di Pt_1 compravendita.
Rispetto a simile atteggiarsi dei rapporti, è elemento del tutto neutro che il bene compravenduto sia oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado: ciò, infatti, non determina né un'affrancazione dei debitori originari dalle conseguenze dell'inadempimento all'obbligo di restituire le rate di mutuo né una responsabilità patrimoniale della nei confronti della banca e sua coeva liberazione Pt_1 dall'obbligazione nei confronti dei venditori, per il solo fatto dell'aggredibilità del bene compravenduto in forza del diritto di sequela correlato alla garanzia reale, quasi come se tale garanzia costituisse, essa stessa, adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo. Invero, la garanzia patrimoniale non incide, nel senso di escluderla, sulla responsabilità da inadempimento.
Difatti, l'ipoteca non opera sul piano dell'obbligazione né sul piano della sua esecuzione, nel senso che non è elemento che concorre ad individuare il debitore né elemento che determina il mutamento del soggetto tenuto ad adempiere all'obbligazione. Essa opera esclusivamente sul piano della garanzia, rafforzando la posizione del creditore. Si vuol dire che la concessione dell'ipoteca non toglie che soggetto passivo dell'obbligazione restitutoria derivante dal mutuo sia e resti il mutuatario, che risponderà dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri, secondo la regola generale dell'art. 2740 c.c., ancorché, tra tutti detti beni, il creditore sia tenuto ad aggredire previamente quello ipotecato. È proprio perché, anche in caso
10 di ipoteca e di vendita del bene ipotecato, è il mutuatario (e non il terzo acquirente) che viene dichiarato decaduto dal beneficio del termine, segnalato alla Centrale
Rischi ed esposto con tutto il suo patrimonio in caso di incapienza del credito all'esito della vendita forzata del bene ipotecato: questi sono evidenti e rilevanti effetti giudici e patrimoniali derivanti dall'inadempimento, che, contrariamente a quanto sostenuto nell'appello, non possono ritenersi insussistenti. Diversamente, il terzo acquirente, ove sia escussa l'ipoteca, non risponderà dell'obbligazione con i propri beni laddove il creditore rimanga in tutto o in parte insoddisfatto all'esito della liquidazione dell'immobile ipotecato né potrà subire alcuna conseguenza pregiudizievole che discenda dall'inadempimento del contratto di mutuo tra gli altri soggetti concluso, essendo solamente tenuto a subire l'esecuzione coattiva – non a caso nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario – solo in relazione al bene GI gravato da ipoteca che abbia acquistato.
Tant'è che, pur in presenza dell'inadempimento dell'acquirente accollante, nulla impediva, dal punto di vista giuridico, ai venditori mutuatari di adempiere al proprio obbligo di pagamento delle rate di mutuo: certamente ciò non avrebbe comportato un contestuale adempimento dell'appellante al proprio obbligo di pagamento del corrispettivo della vendita, sol perché l'immobile era gravato da ipoteca, come dovrebbe concludersi, invece, portando alle sue logiche conseguenze la tesi dell'appellante. Invero, in tal caso, il rapporto di mutuo avrebbe sarebbe proseguito secondo le fisiologiche e programmate tempistiche di esecuzione ma il contratto di compravendita sarebbe stato risolubile per inadempimento della parte acquirente.
Simile conclusione non può certo essere difforme per il solo fatto che all'inadempimento dell'acquirente alle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita si sia affiancato anche l'inadempimento dei venditori alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, atteso che tra le due ipotesi non vi è diversità strutturale e funzionale ma solo una diversità di mero fatto e accidentale che si è realizzata nella fase esecutiva dei due distinti accordi.
È alla luce di quanto chiarito che la sentenza gravata non può che essere confermata nella parte in cui ha pronunciato la risoluzione del contratto di compravendita.
La statuizione in esame comporta, logicamente, anche la conferma dell'accoglimento della domanda restitutoria.
11 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali GI eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, con un effetto liberatorio “ex nunc” rispetto alle prestazioni da eseguire, ed un effetto recuperatorio “ex tunc” rispetto alle prestazioni eseguite» (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 4442 del 25/02/2014).
Proprio in forza di simile effetto ex tunc, tutte le restituzioni sono dovute dal momento della conclusione del contratto, che segna il dies a quo per il conteggio anche dell'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento dell'immobile, sicché anche il motivo di gravame che attiene alla quantificazione del quantum di detto equivalente – a dire dell'appellante da calcolare dal momento in cui non vennero più pagate le rate di mutuo alla Banca mutuataria, cioè da aprile 2012 – è infondato
L'appello, in conclusione, non può essere accolto.
Nel rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati le spese del presente Pt_2 grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., secondo il valore della causa (indeterminabile-bassa complessità), riconosciute tutte le fasi e applicati i valori minimi (tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto e di diritto agitate nel presente grado, dell'attività difensiva effettivamente espletata e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto) e applicata la maggiorazione ex art. 4 co. 2 e la riduzione del 15% ex art. 4 co. 4 D.M. 55/2014 e succ. mod.; le spese vanno distratte in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
Nel rapporto processuale tra l'appellante e la banca appellata, invece, le spese vanno compensate, atteso che “nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, né sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la
12 qualità di parte nonché la soccombenza” (Cass. n. 34174 del 15/11/2021; conformi
Cass. n. 2208 del 16/02/2012 e Cass. n. 32350 del 03/11/2022).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 16 Parte_1 luglio 2019 nei confronti di , Parte_2 Controparte_10 Controparte_3 avverso la sentenza n. 1299/2019 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 19 giugno
2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del grado di giudizio, che liquida in euro 5.520,58, oltre rimb. forf. spese generali,
c.f. e Iva, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore;
3. nel rapporto processuale tra l'appellante e la compensa Controparte_3 integralmente le spese del presente grado;
4. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 9.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1527 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 15 gennaio 2025, vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 da intendersi rilasciata in calce all'appello, dall'avv. Sandro De Giuseppe, presso il cui studio, sito in Cosenza via Toscana n. 5, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ) rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata in calce C.F._3 alla comparsa di costituzione, dall'avv. Sabato Carlo Paduano presso lo studio del quale, sito in Rende Via Adige 16, ha eletto domicilio;
- APPELLATI =
NONCHE'
1 ( , GI quale procuratrice speciale di Controparte_3 P.IVA_1 CP_4
cessionaria pro soluto di Controparte_5 Controparte_6
rappresentata e difesa, in virtù di procura da intendersi rilasciata in
[...] calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio Testa presso lo studio del quale, sito in Cosenza via Tagliamento n. 15, ha eletto domicilio;
- APPELLATA =
Sulle seguenti conclusioni: per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata Parte_1 nelle note di trattazione: “… dichiarare infondata la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita per Notar n. rep. 74517 e Per_1 racc. 27522 del 26.11.2008 stipulato tra , e Parte_2 Controparte_2
dichiarare non dovuta la restituzione dell'immobile sito in Marano Parte_1
Marchesato (CS) alla via Giuseppe Mazzini n. 6, oltre area di corte di mq.
1.100 circa (compresa l'area di sedime del villino), in catasto al fg. 5, p.lla 158 da parte di in favore di e ”; Parte_1 Parte_2 Controparte_2 per e rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte Parte_2 CP_2 si è riportata nelle note di trattazione: “… rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi”; per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata Controparte_3 nelle note di trattazione: “rigettare la domanda avversa perché infondata in fatto ed in diritto con conferma della sentenza appellata n. 1299/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione portato alla notifica il 24.10.2013 e iscritto a ruolo in data 31 ottobre 2013, e convenivano in giudizio, dinanzi Parte_2 Controparte_2 il Tribunale di Cosenza, e la esponendo i Parte_1 Controparte_7 seguenti fatti: in data 26.11.69, essi trasferivano alla un villino, gravato da Pt_1 ipoteca, sito nel comune di Marano Marchesato, loc. Malvitani, censito nel catasto al fg. 5 p.lla 158; la vendita veniva pattuita per il prezzo di € 333.386,52; di questa somma, parte acquirente versava immediatamente, a mezzo assegno bancario,
l'importo di € 15.000,00; il residuo avrebbe dovuto essere saldato mediante il
2 pagamento delle rate del mutuo contratto con la in data 3.11.2005, per CP_8 un importo complessivo pari a € 350.000,00; parte acquirente, seppure onerata, ometteva di informare l'istituto bancario del mutamento soggettivo del rapporto obbligatorio;
a causa di tale omissione, essi attori, ancorché non più obbligati, venivano segnalati alla Centrale Rischi per le rate insolute del contratto di mutuo;
la convenuta non aveva nemmeno provveduto al pagamento delle imposte comunali
(TARSU e acqua). Essi chiedevano che il giudice accertasse e dichiarasse la risoluzione del contratto di diritto o, in subordine, per inadempimento e che i convenuti fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (tale tradottosi nella lesione del diritto all'immagine).
La ritualmente costituitasi, Controparte_9 chiedeva il rigetto della domanda in quanto destituita di qualsivoglia fondamento logico e giuridico. Ella osservava, invero, che ai fini della rilevanza esterna dell'accollo occorreva l'espressa adesione di esso creditore alla stipulazione intervenuta tra gli attori e la che non poteva ritenersi sufficiente, a tali fini, la Pt_1 mera conoscenza della vicenda attraverso la notifica, ad opera dei venditori, dell'atto di cessione dell'immobile; che, pertanto, i venditori restavano obbligati in solido con la Pt_1
costituitasi con comparsa del 16 giugno 2014, evidenziava – a Parte_1 sostegno della integrale infondatezza della domanda – che il mancato pagamento delle rate di mutuo fosse da imputare, prima ancora che ad essa comparente, agli stessi attori, in quanto costoro risultavano morosi GI prima della cessione dell'immobile; che, invero, essa convenuta, oltre a pagare regolarmente le rate di propria spettanza fino al marzo 2012, aveva pure provveduto al pagamento di quelle mai corrisposte dai venditori, relative al periodo agosto – novembre 2008; che anch'ella era risultata inadempiente dal marzo 2012 per causa di forza maggiore, essendo stata dichiarata fallita la società presso cui essa convenuta e il marito lavoravano;
che, in difetto di una colpa ad ella eventualmente rimproverabile, il contratto non poteva risolversi per inadempimento;
che ella aveva in ogni caso pagato le imposte comunali immediatamente dopo l'acquisto dell'immobile. Dunque chiariva, altresì – con particolare riguardo alle pretese e deduzioni avanzate dalla convenuta –, che CP_6
l'accollo doveva ritenersi efficace anche nei confronti di quest'ultima, tenuta al
3 frazionamento del mutuo;
che la banca avrebbe dovuto richiedere il pagamento prima ad essa accollante e, solo successivamente, agire nei confronti degli accollati.
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 1299/2019, pubblicata il 19 giugno 2019, in accoglimento parziale della domanda, così statuiva: «1) accoglie la domanda formulata da parte attrice nei confronti della convenuta per come in Parte_1 parte motiva e, per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra parte attrice e la convenuta a rogito Notaio Parte_1 Persona_2
n. rep. 74517 e racc. 27522 del 26.11.2008, per grave inadempimento della convenuta
2) condanna alla restituzione, in favore di Parte_1 Parte_1 Pt_2
e dell'immobile sito in Marano Marchesato (CS) alla
[...] Controparte_2 via Giuseppe Mazzini n. 6, oltre area di corte di mq.
1.100 circa (compresa l'area di sedime del villino), in catasto al fg. 5, p.lla 158, Via Giuseppe Mazzini n. 2/B, piano
T-1^ S, cat. A/7, cl. U, cbs. Vani 13,5 RC1.80,69; 3) condanna la convenuta Pt_1
al pagamento in favore di parte attrice della somma (GI ridotta
[...] complessivamente dell'importo eccepito in pagamento dalla e della somma che Pt_1 parte attrice ha riconosciuto essere stata data corrisposta in pagamento, chiedendo in comparsa conclusionale la sua detrazione dal maggior importo da essa attrice preteso) di euro 49.150,00, a titolo di equivalente pecuniario dell'uso e godimento dell'immobile per il periodo dal I febbraio 2009 all'attualità (giugno 2019), oltre interessi, al tasso legale, da calcolare dalla scadenza dei singoli ipotetici ratei mensili, come determinati in parte motiva, e fino al soddisfo;
4) ordina al
Conservatore RR.II. di Cosenza di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità; 5) rigetta, per quanto in parte motiva, le domande di risarcimento dei danni formulate da parte attrice rispettivamente nei confronti di e della Parte_1 Controparte_9
; 6) condanna la convenuta al rimborso delle spese
[...] Parte_1 processuali in favore di parte attrice che, GI compensate per 1/3 liquida in euro
477,08 per spese vive ed euro 3.923,33 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito;
7) condanna parte attrice al rimborso delle spese processuali in favore della convenuta Controparte_9
che liquida in complessivi euro 3.100,00 oltre IVA, CAP e rimborso
[...]
4 forfettario al 15%; 8) pone definitivamente a carico di parte attrice e della convenuta
in ragione di ½ ciascuno, le spese di CTU, come liquidate con decreto Parte_1 del 21.6.2017».
A fondamento della decisione, il Tribunale chiariva che:
− l'accollo intervenuto tra il debitore accollato (attori) e il terzo accollante (la andava qualificato quale accollo interno e non esterno, attesa la Pt_1 mancata adesione ad esso da parte della banca mutuante;
− la rilevanza solo interna dell'accollo comportava che obbligati, nei confronti della banca, fossero soltanto i debitori originari;
− gli attori, in quanto morosi, non potevano dolersi della segnalazione alla
Centrale Rischi effettuata dalla banca: la domanda risarcitoria andava, pertanto, rigettata;
− la domanda di risoluzione del contratto andava invece accolta, avendo parte convenuta ammesso di essere inadempiente, sia pure per gravi difficoltà economiche, rispetto agli obblighi assunti al momento dell'acquisto dell'immobile, non avendo corrisposto le rate di mutuo per oltre un anno;
− tale inadempimento era da ritenere di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. attesi i rischi (decadenza dal beneficio dell'ammortamento e del termine in caso di morosità, con conseguente diritto della banca di considerare risoluto il contratto di mutuo e di ripetere il pagamento integrale di ogni proprio credito ai sensi dell'art. 40 Dlgs. 385/1993) per i mutuatari connessi all'inadempimento per il mancato pagamento anche di una sola rata del mutuo oltre il centottantesimo giorno dalla scadenza, come previsto nelle condizioni del contratto di mutuo prodotte dall'istituto bancario convenuto all'art. 3;
− non meritavano accoglimento, invece, né la domanda di risarcimento del danno per mancato pagamento, da parte della di imposte successive al Pt_1 trasferimento (e tanto in ragione della mancata prova, ad opera degli attori, di avere sostenuto i relativi esborsi) né la domanda di risarcimento per occupazione sine tituto, in mancanza di prova del danno, non ravvisabile in re ipsa;
− piuttosto, la dichiarazione di risoluzione del contratto comportava la liberazione, di ciascuno, dalle obbligazioni ancora da eseguire e la restituzione di quelle GI
5 eseguite: proprio ai fini restitutori, la convenuta doveva, quindi, essere condannata non solo alla restituzione dell'immobile ma anche alla restituzione dell'equivalente pecuniario dell'uso e godimento dell'immobile, da quantificarsi in euro 700,00 mensili, da compensare con le somme corrisposte dalla n esecuzione del contratto. Pt_1
Avverso la sentenza predetta proponeva appello censurando i seguenti Parte_1 capi della decisione: 1) la risoluzione del contratto per grave inadempimento;
2) la condanna alla restituzione dell'immobile; 3) la condanna al pagamento della somma di
€ 49.150,00 a titolo di uso e godimento dell'immobile per il periodo compreso tra il febbraio 2009 e giugno 2019; 4) la condanna alle spese di lite. Ella lamentava, in particolare, che il giudice di prime cure aveva errato a ritenere che l'accollo fosse inefficace nei confronti della banca mutuataria;
che, in virtù dell'ipoteca gravante sul bene oggetto di mutuo, la banca creditrice avrebbe potuto aggredire il patrimonio degli appellati soltanto dopo avere aggredito, inutilmente, il bene medesimo;
che, indipendentemente dall'espressa adesione della banca all'accollo, questo non poteva che esplicare, in sostanza, i suoi effetti anche all'esterno proprio in ragione dell'operatività dell'ipoteca; che, conseguentemente, essa appellante doveva ritenersi inadempiente nei soli confronti della banca, e non anche degli appellati, il cui patrimonio non aveva subito alcun tipo di danno. La riforma della decisione in detti termini comportava, logicamente, il venir meno delle condanne indicate sopra per difetto del presupposto di legge.
Si costituiva in giudizio la (GI , quale procuratrice Controparte_3 CP_4 speciale di cessionaria pro soluto del credito oggetto di lite, Controparte_5 acquistato, tramite cessione di crediti in blocco, da
[...]
L'istituto evidenziava la correttezza della sentenza Controparte_9 impugnata, in quanto frutto dell'esatta applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in materia di accollo. Essa appellata puntualizzava, a conferma della necessità della espressa adesione all'accollo ai fini di una sua rilevanza esterna, che, all'art. 6 del contratto di mutuo fondiario, le parti avevano pattuito espressamente che
“il mutuatario non potrà effettuare cessioni o delegazioni parziali o totali dell'importo del mutuo…con effetto verso la senza espressa autorizzazione della CP_9 CP_9 medesima”; che l'adesione si rendeva necessaria per consentire alla banca di effettuare
6 una valutazione sull'affidabilità del terzo subentrante;
che, in virtù dell'accollo interno intercorso tra le parti in causa, entrambe dovevano ritenersi obbligate nei propri confronti.
Anche e , costituitisi con comparsa del 20 Parte_2 Controparte_2 novembre 2019, chiedevano il rigetto del gravame perché destituito di qualsivoglia fondamento giuridico. Essi precisavano, rispetto a quanto GI dedotto nel grado precedente, che, restando relegati su un piano meramente interno gli effetti dell'accollo, essi appellanti avrebbero dovuto rispondere con il proprio patrimonio nel caso di insufficienza del ricavato della vendita del bene ipotecato. Concludevano in conformità.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
In primo grado, gli odierni appellati hanno agito per chiedere la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 26.11.2008 con l'appellante con Pt_1 conseguente condanna restitutoria e risarcitoria, nonché la condanna dell'istituto bancario mutuante al risarcimento del danno da lesione all'immagine.
I presupposti posti a fondamento delle distinte domande sono: da un lato,
l'inadempimento dell'appellante per il mancato pagamento delle rate di mutuo che l'acquirente si era accollata, quale (porzione del) corrispettivo della vendita;
dall'altro, l'illegittima segnalazione, da parte dell'istituto anzidetto, dei loro nominativi alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, pur in presenza dell'accollo del debito in esame da parte della Pt_1
È pacifico – per ammissione anche dell'appellante – che le rate del mutuo, quantomeno a partire da aprile 2012, non sono state pagate né da parte dell'acquirente-accollante né da parte dei debitori originari.
È indubbio che il credito vantato dall'istituto bancario sia rimasto per larga parte insoddisfatto.
Il profilo contestato attiene alla individuazione del soggetto tenuto a rispondere nei
7 confronti della banca creditrice.
Più nel dettaglio, la tesi avanzata dalla difesa dell'appellante può essere così riassunta: poiché, anche a voler qualificare l'accollo siccome meramente interno,
l'immobile compravenduto era gravato da ipoteca iscritta a garanzia del pagamento delle rate di mutuo, allora, di fatto, non vi sarebbe differenza – quanto ad operatività concreta – tra un accollo interno e un accollo esterno, atteso che, nell'un caso e nell'altro, la banca non potrebbe agire sul patrimonio dei debitori originari, essendo tenuta, comunque (e, quindi, anche nel caso di accollo interno) ad escutere previamente la garanzia ipotecaria, escutendo l'immobile che ne è oggetto, come di fatto avvenuto, non potendo aggredire direttamente il patrimonio del debitore originario, se non dopo avere inutilmente (in tutto o in parte) escusso la garanzia. Se così è, dunque, a subire le conseguenze del proprio inadempimento sarebbe solo la stessa, espropriata dell'immobile e diretta destinataria degli effetti Pt_1 dell'espropriazione sul bene ipotecato acquistato;
ne deriverebbe “l'assoluta infondatezza della domanda di risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra e , in qualità di parte venditrice, e Parte_2 Controparte_2 Pt_1 ed avente ad oggetto l'immobile per cui è causa, atteso che la risoluzione del
[...] contratto è un rimedio concesso al creditore per reagire all'inadempimento del debitore ma, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, sussistendo i presupposti per applicare le regole dell'accollo esterno, l'inadempimento di è solo Parte_1 ed esclusivamente nei confronti della Banca mutuataria, mentre non sussiste alcun inadempimento nei confronti degli attori/appellati e Parte_2 [...]
”. CP_2
La tesi, pur suggestiva, non è, tuttavia, condivisibile, nella misura in cui, per un verso, confonde due distinti piani (recte, due distinti rapporti) e, per altro verso, oblitera completamente la congerie di effetti (non riducibili alla sola facoltà di riscossione coattiva del credito) che conseguono all'inadempimento.
Sotto il primo profilo, va evidenziato che la vicenda involge due distinti rapporti obbligatori: quello intercorrente tra l'istituto bancario e gli odierni appellati, sorto per effetto del contratto di mutuo, e quello intercorrente tra costoro e la sorto in Pt_1 occasione e per effetto dell'acquisto dell'immobile oggetto di causa.
Certamente, i due rapporti in qualche misura si intersecano, in quanto il credito
8 vantato dagli appellati nei confronti della corrisponde a porzione del debito Pt_1 dagli stessi assunto nei confronti della banca.
Nonostante tale occasionale connessione, tuttavia, ciascun rapporto conserva la propria autonomia e rilevanza tanto sotto il profilo genetico, quanto sotto il profilo dell'esecuzione delle obbligazioni.
Il rapporto obbligatorio rileva quale relazione qualificata tra due soggetti determinati, ciascuno portatore di una contrapposta e correlata posizione di credito e di debito.
Sulla base di questa premessa, la banca mutuataria non può vantare il credito avente ad oggetto la restituzione delle somme mutuate se non nei confronti del mutuatario, parte contrattuale;
diversamente, non può vantare, in ragione del mutuo, alcun diritto nei confronti dell'appellante, nonostante l'intervenuto accollo, rimasto relegato nei rapporti interni tra accollante e accollato.
Infatti, risulta del tutto corretta la qualificazione, operata dal Tribunale, dell'accollo, contenuto nel contratto di compravendita siccome accollo meramente interno. Ciò in quanto l'accollo esterno – come tale efficace e vincolante anche nei confronti del terzo creditore – operando come contratto a favore di terzo, richiede l'espressa adesione del terzo accollato, che deve avere la possibilità di valutare gli effetti, nella propria sfera giuridica, dell'assunzione del debito da parte di un soggetto diverso dall'originario debitore e, quindi, di valutare la convenienza dell'operazione alla luce della maggiore o minore solvibilità dell'accollante.
Proprio perché si tratta di una deroga al principio di cui all'art. 1372 c.c. essa è subordinata alla espressa adesione del terzo.
La questione è stata chiarita, in tempi recenti, dalla Suprema Corte (Cass. n. 8166 del
24/04/2020): «L'accollo esterno si perfeziona con l'accordo tra accollato ed accollante, mentre l'adesione del creditore costituisce elemento ulteriore ed eventuale che comporta l'estensione a lui degli effetti dell'accordo; ... pur essendo perfetto e produttivo di effetti indipendentemente dall'adesione del creditore, è solo con questa che l'accollo diventa irrevocabile e genera obbligazioni verso il creditore» (v. anche Cass. n. 38225 del 03/12/2021 e Cass. n. 4604 del 11/04/2000).
La manifestazione di volontà del creditore sul punto deve essere inequivoca e non può desumersi da fatti che non siano univocamente significativi della volontà, come ad esempio la ricezione della notificazione all'istituto bancario dell'atto di cessione.
9 Una tale condizione è mancata nel caso di specie.
La natura interna dell'accollo implica, da un lato, la permanenza della posizione debitoria degli appellati nei confronti dell'istituto bancario e, dall'altro, l'assenza di qualsivoglia pretesa di questo nei confronti della Pt_1
L'autonomia dei due rapporti pur tra loro collegati comporta che il mancato pagamento, da parte dell'appellante, alle rate di mutuo ha realizzato contestualmente un inadempimento della alle obbligazioni da questa assunte nei confronti degli Pt_1 appellati venditori e un inadempimento da parte di questi ultimi all'obbligazione di restituzione delle rate di muto. Di conseguenza, i venditori hanno subito la decadenza dal beneficio del termine e l'intimazione della risoluzione del contratto, che ha comportato la richiesta di immediata restituzione dell'intero, oltre interessi. Di riflesso, in danno della è stata richiesta la risoluzione del contratto di Pt_1 compravendita.
Rispetto a simile atteggiarsi dei rapporti, è elemento del tutto neutro che il bene compravenduto sia oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado: ciò, infatti, non determina né un'affrancazione dei debitori originari dalle conseguenze dell'inadempimento all'obbligo di restituire le rate di mutuo né una responsabilità patrimoniale della nei confronti della banca e sua coeva liberazione Pt_1 dall'obbligazione nei confronti dei venditori, per il solo fatto dell'aggredibilità del bene compravenduto in forza del diritto di sequela correlato alla garanzia reale, quasi come se tale garanzia costituisse, essa stessa, adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo. Invero, la garanzia patrimoniale non incide, nel senso di escluderla, sulla responsabilità da inadempimento.
Difatti, l'ipoteca non opera sul piano dell'obbligazione né sul piano della sua esecuzione, nel senso che non è elemento che concorre ad individuare il debitore né elemento che determina il mutamento del soggetto tenuto ad adempiere all'obbligazione. Essa opera esclusivamente sul piano della garanzia, rafforzando la posizione del creditore. Si vuol dire che la concessione dell'ipoteca non toglie che soggetto passivo dell'obbligazione restitutoria derivante dal mutuo sia e resti il mutuatario, che risponderà dell'obbligazione con tutti i suoi beni presenti e futuri, secondo la regola generale dell'art. 2740 c.c., ancorché, tra tutti detti beni, il creditore sia tenuto ad aggredire previamente quello ipotecato. È proprio perché, anche in caso
10 di ipoteca e di vendita del bene ipotecato, è il mutuatario (e non il terzo acquirente) che viene dichiarato decaduto dal beneficio del termine, segnalato alla Centrale
Rischi ed esposto con tutto il suo patrimonio in caso di incapienza del credito all'esito della vendita forzata del bene ipotecato: questi sono evidenti e rilevanti effetti giudici e patrimoniali derivanti dall'inadempimento, che, contrariamente a quanto sostenuto nell'appello, non possono ritenersi insussistenti. Diversamente, il terzo acquirente, ove sia escussa l'ipoteca, non risponderà dell'obbligazione con i propri beni laddove il creditore rimanga in tutto o in parte insoddisfatto all'esito della liquidazione dell'immobile ipotecato né potrà subire alcuna conseguenza pregiudizievole che discenda dall'inadempimento del contratto di mutuo tra gli altri soggetti concluso, essendo solamente tenuto a subire l'esecuzione coattiva – non a caso nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario – solo in relazione al bene GI gravato da ipoteca che abbia acquistato.
Tant'è che, pur in presenza dell'inadempimento dell'acquirente accollante, nulla impediva, dal punto di vista giuridico, ai venditori mutuatari di adempiere al proprio obbligo di pagamento delle rate di mutuo: certamente ciò non avrebbe comportato un contestuale adempimento dell'appellante al proprio obbligo di pagamento del corrispettivo della vendita, sol perché l'immobile era gravato da ipoteca, come dovrebbe concludersi, invece, portando alle sue logiche conseguenze la tesi dell'appellante. Invero, in tal caso, il rapporto di mutuo avrebbe sarebbe proseguito secondo le fisiologiche e programmate tempistiche di esecuzione ma il contratto di compravendita sarebbe stato risolubile per inadempimento della parte acquirente.
Simile conclusione non può certo essere difforme per il solo fatto che all'inadempimento dell'acquirente alle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita si sia affiancato anche l'inadempimento dei venditori alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo, atteso che tra le due ipotesi non vi è diversità strutturale e funzionale ma solo una diversità di mero fatto e accidentale che si è realizzata nella fase esecutiva dei due distinti accordi.
È alla luce di quanto chiarito che la sentenza gravata non può che essere confermata nella parte in cui ha pronunciato la risoluzione del contratto di compravendita.
La statuizione in esame comporta, logicamente, anche la conferma dell'accoglimento della domanda restitutoria.
11 Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «nei contratti a prestazioni corrispettive, la pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, facendo venir meno la causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali GI eseguite, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempimento, con un effetto liberatorio “ex nunc” rispetto alle prestazioni da eseguire, ed un effetto recuperatorio “ex tunc” rispetto alle prestazioni eseguite» (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 4442 del 25/02/2014).
Proprio in forza di simile effetto ex tunc, tutte le restituzioni sono dovute dal momento della conclusione del contratto, che segna il dies a quo per il conteggio anche dell'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento dell'immobile, sicché anche il motivo di gravame che attiene alla quantificazione del quantum di detto equivalente – a dire dell'appellante da calcolare dal momento in cui non vennero più pagate le rate di mutuo alla Banca mutuataria, cioè da aprile 2012 – è infondato
L'appello, in conclusione, non può essere accolto.
Nel rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati le spese del presente Pt_2 grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., secondo il valore della causa (indeterminabile-bassa complessità), riconosciute tutte le fasi e applicati i valori minimi (tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto e di diritto agitate nel presente grado, dell'attività difensiva effettivamente espletata e dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto) e applicata la maggiorazione ex art. 4 co. 2 e la riduzione del 15% ex art. 4 co. 4 D.M. 55/2014 e succ. mod.; le spese vanno distratte in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
Nel rapporto processuale tra l'appellante e la banca appellata, invece, le spese vanno compensate, atteso che “nell'ipotesi di cause scindibili ex art. 332 c.p.c., la notifica dell'appello proposto dal convenuto soccombente agli altri convenuti vittoriosi nel giudizio di primo grado non ha valore di "vocatio in ius" ma di mera "litis denuntiatio", sicché questi ultimi non diventano, per ciò solo, parti del giudizio di gravame, né sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in loro favore, ove gli stessi non abbiano impugnato incidentalmente la sentenza, atteso che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., detta pronuncia presuppone la
12 qualità di parte nonché la soccombenza” (Cass. n. 34174 del 15/11/2021; conformi
Cass. n. 2208 del 16/02/2012 e Cass. n. 32350 del 03/11/2022).
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 16 Parte_1 luglio 2019 nei confronti di , Parte_2 Controparte_10 Controparte_3 avverso la sentenza n. 1299/2019 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 19 giugno
2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del grado di giudizio, che liquida in euro 5.520,58, oltre rimb. forf. spese generali,
c.f. e Iva, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore;
3. nel rapporto processuale tra l'appellante e la compensa Controparte_3 integralmente le spese del presente grado;
4. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 9.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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