TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 9262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9262 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice dott. Ciro Caccaviello all'udienza del 16.10.25;
letto l'art. 127 ter cpc;
visto il decreto del 15.9.25, con il quale il G.I. disponeva trattarsi la causa mediante deposito di note scritte in luogo della discussione orale;
lette le note depositate dai procuratori;
rilevato che la causa è matura per la decisione in assenza di istanze istruttorie;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17510 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 avente ad oggetto:
appello
TRA
, avente P. iva Parte_1
con sede in Pozzuoli (Na) alla Via Nicola Fasano, n. 3, P.IVA_1
sentenza proc. n. 10751/25 r.g. pag. 1 in persona del suo amministratore unico, sig.ra
[...]
, avente C.F.: Parte_2 C.F._1
elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco (Na) alla Via Abate
Felice Toscano n. 227/229 presso lo studio dell'Avv. Umberto Rigillo, del foro di Nola, avente C.F.: presso cui C.F._2
domicilia giusta procura in calce all'atto di citazione.
APPELLANTE
E
, c.f. , residente in [...]CP_1 C.F._3
(NA) alla Via Salvatore Di Giacomo, 20, rappresentata e difesa, giusta procura speciale dell'08/09/2025, dall'avv. Elena Guglielmo con studio in Pozzuoli (NA) alla Via Luciano, 84, (C.F.
– P.IVA ). C.F._4 P.IVA_2
(codice fiscale ), nato a Parte_3 CodiceFiscale_5
Napoli il 11 luglio 1988 ed ivi residente, alla Via Trav. Priv.
Polveriera n. 5, rappresentato e difeso, giusta la procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Luca PISCITELLI (codice fiscale
), con il quale e presso il quale elegge CodiceFiscale_6
domicilio in Napoli, alla via Santa Maria a Cappella Vecchia n. 11.
(P. IVA in persona del CP_2 Pt_4 P.IVA_3
legale rappresentante protempore nato in Parte_5
Spagna, con Documento Nazionale di Identità Spagnolo e Numero di identificazione fiscale , rappresentata e difesa, giusta NumeroDiC_1
sentenza proc. n. 10751/25 r.g. pag. 2 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Fiammetta
Capecchi (C.F. ), dall'Avv. Josè Maria Valero C.F._7
IN (C.F. ) nonché dall'Avv. Mirko CodiceFiscale_8
IA (C.F. ) presso il cui studio sito in C.F._9
20145, Milano (MI), Via Lodovico Ariosto n. 27, è elettivamente domiciliata.
APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il gdp condannava l'agenzia viaggi al pagamento della somma di € 4.740,00 in favore di Parte_1
ed , a titolo di risarcimento del danno per CP_1 Parte_3
l'acquisto di un pacchetto turistico del quale non avevano potuto usufruire, rigettando la domanda nei confronti dell'altro convenuto
. Controparte_3
L'appellante ha dedotto che:
la ditta individuale nel proporre il pacchetto turistico, Parte_1
ha incluso, come parte integrante dell'offerta, una specifica copertura assicurativa per l'annullamento del viaggio, offerta per il tramite della compagnia assicurativa CP_2
l'apertura del sinistro e il successivo rigetto da parte della compagnia assicurativa per carenza documentale non possono tradursi in alcun modo in una responsabilità diretta di Parte_1
sentenza proc. n. 10751/25 r.g. pag. 3 in ogni caso la domanda era carente di prova in quanto la patologia era stata dimostrata mediante una testimonianza ed un certificato medico rilasciato da un ginecologo privato;
ha chiesto riformarsi la sentenza impugnata rigettando la domanda, con vittoria di spese ed attribuzione;
in subordine accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o concorrente della compagnia assicurativa Controparte_3
Gli appellati ed hanno dedotto che: CP_1 Pt_3
il viaggiatore ha diritto alla restituzione della somma versata nel caso in cui debba rinunciare al viaggio per colpa di una improvvisa malattia anche qualora il viaggiatore avesse acquistato una polizza aggiuntiva;
hanno chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
L'appellato ha dedotto che: Controparte_3
dichiara di associarsi integralmente e di fare propri i motivi di appello dell'atto di impugnazione proposto da relativi al diritto Parte_1
al risarcimento degli appellati ed;
CP_1 Pt_3
ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Tanto premesso si osserva che l'appello è fondato e va accolto.
Non vi è, infatti, alcuna prova del sinistro lamentato che avrebbe impedito la partenza.
sentenza proc. n. 10751/25 r.g. pag. 4 Non vi sono referti del PS né certificati di strutture pubbliche ma solo un certificato privato di medico non specialista, privo di data certa e non corredato da alcuna documentazione relativa ad accertamenti strumentali.
La testimonianza assunta, poi, è del tutto irrilevante in quanto, in materia medica, le dichiarazioni testimoniali assumono il valore di mere valutazioni.
L'attendibilità del teste, peraltro, è dubbia stante la contraddittorietà delle dichiarazioni rese.
La sentenza impugnata, pertanto, va riformata rigettando la domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo per il doppio grado.
Le spese sostenute da possono essere Controparte_3
compensate dato che la citazione della stessa era obbligata, la domanda di condanna è stata proposta solo in subordine ed non ha impugnato la pronunzia di Controparte_3
compensazione delle spese in primo grado.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello contro la sentenza n. 22467/24 emessa in data 15.11.24 dal gdp di sentenza proc. n. 10751/25 r.g. pag. 5 Napoli proposta da Parte_6
nei confronti di ed
[...] CP_1 Parte_3
con atto di citazione notificato il 12.5.25, così Controparte_3
provvede:
1. accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata rigettando la domanda proposta;
2. condanna ed al pagamento delle spese CP_1 Parte_3
di giudizio sostenute da Parte_6
che si liquidano in euro 2.541 per onorario ed euro 174
[...]
per spese oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'Avv. Umberto
Rigillo;
3. compensa le spese sostenute da . Controparte_3
Così deciso in Napoli il 16.10.25.
IL GIUDICE
(dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 10751/25 r.g. pag. 6