TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 4490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4490 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
6409 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 6409/2022 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che parte attrice con atto di citazione notificato il 30.5.2022, deduceva quanto segue: che in data 3 agosto del 2016, alle ore 20:25 circa, in località Concesio (BS),
l'attore , mentre percorreva alla guida del motociclo Suzuki targato Parte_1
AY37904 (di proprietà di , la S.P. BS 345 in direzione di marcia da CP_1
RE verso IL RC (BS), poco prima del Km 5, veniva a collisione, sul lato
1 anteriore destro, con un'autovettura - tipo SUV - di colore scuro;
che l'attore si trovava in corrispondenza della fiancata sinistra dell' autoveicolo antagonista quando il suo conducente, senza alcuna segnalazione, si spostava repentinamente sulla
Part sinistra della carreggiata urtando il motociclo condotto dal il quale, a causa dell'impatto, perdeva il controllo del mezzo rovinando al suolo;
che dopo la collisione, il conducente del SUV si allontanava dal luogo del sinistro facendo perdere le proprie tracce e rendendo di fatto impossibile la sua identificazione
Part lasciando al contempo il signor ferito sull'asfalto; che sui luoghi interveniva la
Polizia Stradale di RE che redigeva il verbale di intervento e raccoglieva le deposizioni testimoniali, tra cui quella del signor testimone Testimone_1
oculare dell'evento; che a causa del sinistro, l'attore riportava gravi lesioni fisiche per le quali, con l'intervento di personale del 118, era trasportato d'urgenza al Pronto
Soccorso dell'Ospedale Civile di RE ove, dopo i necessari accertamenti strumentali, veniva posta la diagnosi di “trauma emitorace sinistro, trauma cranico
con abrasioni al volto e diffuse agli arti superiori e inferiori;
che, a causa
dell'evento, l'attore riportava trauma torace-addominale chiuso;
trauma cranico;
rottura di milza;
frattura della V, VI, VlI, VII, IX e X costa di sinistra;
abrasioni al
volto; abrasioni diffuse agli arti superiori e inferiori….”; che la guarigione clinica era raggiunta dopo cinque mesi di invalidità temporanea;
che, sulla base della relazione del medico-legale l'invalidità permanente era nell'ordine del 19/20% e che i danni patrimoniali e non patrimoniali erano quantificabili in complessivi
2 euro105.575,48; che la responsabilità del sinistro occorso all'attore era da attribuirsi al conducente del SUV, che, senza colpa, l'attore non era stato in grado di identificare;
che quindi del sinistro doveva rispondere il Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 209/05, per
Part cui il signor chiedeva al FGVS (Fondo Garanzia per le Vittime della strada) e,
per esso, all'impresa designata il ristoro di tutti i danni subiti in CP_2
conseguenza del descritto sinistro;
che poiché la richiesta veniva contestata, l'attore invitava, tramite il proprio legale, la convenuta ad aderire ad una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 d.l. n. 132/2014, invito che però restava senza esito,
per cui l'attore conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice in CP_2
qualità di impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato, la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni,
patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore, da liquidarsi nel complessivo importo di euro 105.575,48, di cui euro 94.957,20 per danno non patrimoniale, euro
10.000,00 per danno patrimoniale ed euro 618,28 per spese mediche documentate, o nel diverso importo che risulterà provato o ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e con vittoria di spese e onorari di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
rilevato che si costituiva in giudizio la società in qualità di Impresa CP_2
designata per la Regione Lombardia per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime
3 della Strada, contestando sia l'an per mancanza di prova certa e incontrovertibile sulla responsabilità del sinistro che il quantum in relazione al quale deduceva, tra l'altro, che l'attore aveva già percepito a titolo di indennizzo per le lesioni subite in conseguenza del sinistro la somma pari a euro 70.216,85 dall'INAIL per “infortunio
in itinere”;
rilevato, quindi, che la convenuta concludeva chiedendo “In via principale: rigettarsi
le domande tutte formulate dal signor nei confronti di Parte_1 CP_2
quale Impresa designata per la regione Lombardia per la gestione del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, in quanto infondate in fatto ed in diritto, non dovute e
non provate e, comunque, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto,
anche previo accertamento e/o declaratoria e decurtazione delle somme indennizzate
e/o da indennizzare da AI in favore dell'attore, assolvendo la convenuta da ogni
debenza; in ogni caso spese e onorari di causa interamente rifusi, anche di eventuale
C.T.U. e C.T.P.;
rilevato che in corso di causa il teste decedeva prima di essere Testimone_1
escusso dal giudice e quindi il legale dell'attore depositava una dichiarazione olografa sottoscritta a suo tempo dal teste ed il giudice istruttore con ordinanza del
23.02.2024, premesso che “la causa appare già matura per la decisione, senza
bisogno di ulteriori atti istruttori posto che anche la dichiarazione scritta resa dal
teste poi deceduto, sulla cui ammissibilità vi è contestazione, non sarebbe comunque
idonea a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente essendo limitato l'estensore a
4 riferire di aver visto lo scooter strisciare sull'asfalto e di essere stato in quel
momento sorpassato da un suv che andava a forte velocità”, invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione tratteneva la causa in decisione;
rilevato preliminarmente che, secondo giurisprudenza consolidata che questo giudice fa propria, “in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il danneggiato che promuove
azione di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada,
nei casi previsti dall'art. 19 lett. a) della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve
provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente
dell'altro veicolo non identificato” (cfr. Cass. civ., sez. III, 10.06.2005, n. 12304) e ancora “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex
art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo
assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta
comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore
del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè,
dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa
o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che
tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr. Cass. civ., sez. III, 19.04.2023, n. 10540);
rilevato nel merito della vicenda per cui è causa che nel Verbale di sommarie informazioni in uno al Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi
5 agli incidenti stradali n. 30 del 03.08.2016 del Compartimento Polizia Stradale della sezione distaccata di RE, si legge che l'attore dichiarava Parte_1
spontaneamente che: “verso le ore 20.25, stavo percorrendo, a bordo di un
motoveicolo, la SPB5 345 nel Comune di Concesio (BS), con direzione nord, quando
giunto all'altezza del Km 5 circa, mi accingevo a sorpassare un SU di colore scuro
che era di fronte a me. Mentre mi trovavo sulla fiancata sinistra, il veicolo si
spostava verso sinistra ed io, nel tentativo di evitare l'urto frenavo e sterzavo a
sinistra. Nel compiere tale manovra, perdevo il controllo dello scooter che strisciava
sull'asfalto davanti a me e si fermava circa al centro strada. Il veicolo che mi aveva
obbligato a tale manovra, non si fermava. Ricordo che quell'auto aveva
un'ammaccatura sul parafango posteriore sinistro” (cfr. doc.1 di parte attrice);
rilevato che il sig. sentito dalla Polizia stradale quale testimone Testimone_1
dichiarava a sua volta che: “Verso le ore 20:25 odierne, stavo percorrendo a bordo
del mio motociclo la SPB5 345 nel Comune di Concesio (BS), quando giunto
all'altezza del Km 5 circa, sentivo un forte rumore provenire da dietro. Guardavo
nello specchietto retrovisore e vedevo uno scooter dietro di me che, proveniente dalla
stessa direzione di marcia, stava strisciando sull'asfalto provocando delle scintille.
Nello stesso momento vedevo un'autovettura scura sorpassarmi, in direzione IL
RC di RE (cfr. ibidem);
rilevato altresì che è agli atti la dichiarazione olografa del produzione Tes_1
documentale peraltro contestata dalla convenuta che coincide CP_2
6 sostanzialmente con quanto il teste aveva già dichiarato alla Polizia stradale e che si riporta: “io sottoscritto dichiaro che il giorno 3 agosto 2016 alle Testimone_1
ore 20,15 circa percorrendo Viale Europa all'altezza del distributore con ristorante
AL RO sentivo come uno scontro di lamiere e poi un tonfo a terra e vedevo
dallo specchietto retrovisore della mia moto uno scooter strisciare sull'asfalto della
mia carreggiata provocando scintille in quel momento sono stato superato alla mia
sinistra da un suv nero che mi superò a velocità piuttosto sostenuta, mi accostai
subito sulla mia destra parcheggiai la moto e mi portavo a prestare soccorso al
motociclista ferito, seppi poi che si chiama abitava a….in seguito Parte_1
rilasciai dichiarazione e testimonianza alla Polizia stradale giunta sul posto” (cfr.
allegato alla nota di deposito di parte attrice 01.08.2023);
rilevato che la Polizia stradale così ricostruiva la dinamica dell'incidente: “Dalle
dichiarazioni del coinvolto e del testimone, dai danni al veicolo e dalle tracce
rilevate sulla sede stradale, si presume che il sinistro sia avvenuto con tale modalità:
in data 03.08.2016, verso le ore 20:25, il motoveicolo Suzuki tg. AY37904 (veicolo A)
condotto da stava percorrendo la Sp bs345 nel Comune di Concesio Parte_1
(BS), con direzione di marcia di RE verso IL RC (BS). Giunto poco prima
del Km 5, si apprestava a sorpassare un'autovettura, tipo SU, di colore scuro che lo
precedeva ma mentre si trovava all'altezza della parte posteriore della fiancata
sinistra, il SU si spostava verso sinistra ma nel compiere tale manovra perdeva il
controllo del motociclo che cadeva a terra, strisciando sull'asfalto. Il veicolo trovava
7 posizione di quiete nella opposta corsia di marcia, vicino alla linea di mezzadria. Il
veicolo presentava danni ad entrambe le fiancate ed aveva lo specchietto retrovisore
destro rotto” (cfr. doc. 1 di parte attrice), precisando altresì che: “nessuna
contestazione al C.d.S., presunto veicolo coinvolto- ignoto- senza urto con il veicolo
A” (cfr. ibidem);
rilevato che, a fronte delle contestazioni ed eccezioni di parte convenuta, era preciso onere di parte attrice provare la dinamica del sinistro, prova che non si può ricavare dalla ricostruzione della Polizia stradale posto che, dall'analisi della ricostruzione dell'incidente fatta dalla Polizia stradale si ricava che essa si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni rese dallo stesso attore e che il teste (deceduto nelle more Tes_1
del processo) si è limitato a riferire di aver sentito “come uno scontro di lamiere e poi
un tonfo a terra” e di aver visto dallo specchietto retrovisore della sua moto “uno
scooter strisciare sull'asfalto della mia carreggiata provocando scintille” e quindi di essere stato sorpassato in quel momento “alla mia sinistra” da un suv nero che andava a velocità piuttosto sostenuta;
rilevato perciò che, come già indicato dal giudice istruttore nella citata ordinanza del
23 febbraio 2024, il teste non riferisce affatto la dinamica dell'incidente, come sostiene l'attore, ma si limita a riferire di aver visto il motociclista strisciare sull'asfalto e di essere stato superato in quel momento da un suv che andava a forte velocità ma nulla dice del repentino spostamento del suv verso sinistra che avrebbe determinato, secondo l'attore, la caduta del motociclo;
8 ritenuto perciò che, anche tenendo conto della suddetta dichiarazione del teste non è possibile stabilire con la dovuta certezza se la perdita del controllo del Tes_1
motociclo da parte dell'attore sia stata o meno determinata dal repentino spostamento verso sinistra del suv rimasto non identificato, circostanza che è rimasta non provata;
ritenuto di conseguenza che non avendo assolto l'attore l'onere della prova a suo carico, la relativa domanda va rigettata mentre le spese di causa, considerata la particolarità della vicenda, possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta la domanda proposta dal signor nei confronti della società Parte_1
quale Impresa designata per la Regione Lombardia per la gestione del CP_2
Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
b) spese compensate.
Così deciso in RE, il 24 ottobre 2025
Il giudice
IA BA
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 6409/2022 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che parte attrice con atto di citazione notificato il 30.5.2022, deduceva quanto segue: che in data 3 agosto del 2016, alle ore 20:25 circa, in località Concesio (BS),
l'attore , mentre percorreva alla guida del motociclo Suzuki targato Parte_1
AY37904 (di proprietà di , la S.P. BS 345 in direzione di marcia da CP_1
RE verso IL RC (BS), poco prima del Km 5, veniva a collisione, sul lato
1 anteriore destro, con un'autovettura - tipo SUV - di colore scuro;
che l'attore si trovava in corrispondenza della fiancata sinistra dell' autoveicolo antagonista quando il suo conducente, senza alcuna segnalazione, si spostava repentinamente sulla
Part sinistra della carreggiata urtando il motociclo condotto dal il quale, a causa dell'impatto, perdeva il controllo del mezzo rovinando al suolo;
che dopo la collisione, il conducente del SUV si allontanava dal luogo del sinistro facendo perdere le proprie tracce e rendendo di fatto impossibile la sua identificazione
Part lasciando al contempo il signor ferito sull'asfalto; che sui luoghi interveniva la
Polizia Stradale di RE che redigeva il verbale di intervento e raccoglieva le deposizioni testimoniali, tra cui quella del signor testimone Testimone_1
oculare dell'evento; che a causa del sinistro, l'attore riportava gravi lesioni fisiche per le quali, con l'intervento di personale del 118, era trasportato d'urgenza al Pronto
Soccorso dell'Ospedale Civile di RE ove, dopo i necessari accertamenti strumentali, veniva posta la diagnosi di “trauma emitorace sinistro, trauma cranico
con abrasioni al volto e diffuse agli arti superiori e inferiori;
che, a causa
dell'evento, l'attore riportava trauma torace-addominale chiuso;
trauma cranico;
rottura di milza;
frattura della V, VI, VlI, VII, IX e X costa di sinistra;
abrasioni al
volto; abrasioni diffuse agli arti superiori e inferiori….”; che la guarigione clinica era raggiunta dopo cinque mesi di invalidità temporanea;
che, sulla base della relazione del medico-legale l'invalidità permanente era nell'ordine del 19/20% e che i danni patrimoniali e non patrimoniali erano quantificabili in complessivi
2 euro105.575,48; che la responsabilità del sinistro occorso all'attore era da attribuirsi al conducente del SUV, che, senza colpa, l'attore non era stato in grado di identificare;
che quindi del sinistro doveva rispondere il Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada ai sensi dell'art. 283, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 209/05, per
Part cui il signor chiedeva al FGVS (Fondo Garanzia per le Vittime della strada) e,
per esso, all'impresa designata il ristoro di tutti i danni subiti in CP_2
conseguenza del descritto sinistro;
che poiché la richiesta veniva contestata, l'attore invitava, tramite il proprio legale, la convenuta ad aderire ad una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 d.l. n. 132/2014, invito che però restava senza esito,
per cui l'attore conveniva in giudizio la compagnia assicuratrice in CP_2
qualità di impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato, la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni,
patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore, da liquidarsi nel complessivo importo di euro 105.575,48, di cui euro 94.957,20 per danno non patrimoniale, euro
10.000,00 per danno patrimoniale ed euro 618,28 per spese mediche documentate, o nel diverso importo che risulterà provato o ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e con vittoria di spese e onorari di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
rilevato che si costituiva in giudizio la società in qualità di Impresa CP_2
designata per la Regione Lombardia per la gestione del Fondo di Garanzia Vittime
3 della Strada, contestando sia l'an per mancanza di prova certa e incontrovertibile sulla responsabilità del sinistro che il quantum in relazione al quale deduceva, tra l'altro, che l'attore aveva già percepito a titolo di indennizzo per le lesioni subite in conseguenza del sinistro la somma pari a euro 70.216,85 dall'INAIL per “infortunio
in itinere”;
rilevato, quindi, che la convenuta concludeva chiedendo “In via principale: rigettarsi
le domande tutte formulate dal signor nei confronti di Parte_1 CP_2
quale Impresa designata per la regione Lombardia per la gestione del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada, in quanto infondate in fatto ed in diritto, non dovute e
non provate e, comunque, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto,
anche previo accertamento e/o declaratoria e decurtazione delle somme indennizzate
e/o da indennizzare da AI in favore dell'attore, assolvendo la convenuta da ogni
debenza; in ogni caso spese e onorari di causa interamente rifusi, anche di eventuale
C.T.U. e C.T.P.;
rilevato che in corso di causa il teste decedeva prima di essere Testimone_1
escusso dal giudice e quindi il legale dell'attore depositava una dichiarazione olografa sottoscritta a suo tempo dal teste ed il giudice istruttore con ordinanza del
23.02.2024, premesso che “la causa appare già matura per la decisione, senza
bisogno di ulteriori atti istruttori posto che anche la dichiarazione scritta resa dal
teste poi deceduto, sulla cui ammissibilità vi è contestazione, non sarebbe comunque
idonea a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente essendo limitato l'estensore a
4 riferire di aver visto lo scooter strisciare sull'asfalto e di essere stato in quel
momento sorpassato da un suv che andava a forte velocità”, invitava le parti a precisare le conclusioni e all'esito della discussione tratteneva la causa in decisione;
rilevato preliminarmente che, secondo giurisprudenza consolidata che questo giudice fa propria, “in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il danneggiato che promuove
azione di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada,
nei casi previsti dall'art. 19 lett. a) della legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve
provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente
dell'altro veicolo non identificato” (cfr. Cass. civ., sez. III, 10.06.2005, n. 12304) e ancora “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex
art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il
risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo
assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta
comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore
del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè,
dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa
o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che
tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr. Cass. civ., sez. III, 19.04.2023, n. 10540);
rilevato nel merito della vicenda per cui è causa che nel Verbale di sommarie informazioni in uno al Prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi
5 agli incidenti stradali n. 30 del 03.08.2016 del Compartimento Polizia Stradale della sezione distaccata di RE, si legge che l'attore dichiarava Parte_1
spontaneamente che: “verso le ore 20.25, stavo percorrendo, a bordo di un
motoveicolo, la SPB5 345 nel Comune di Concesio (BS), con direzione nord, quando
giunto all'altezza del Km 5 circa, mi accingevo a sorpassare un SU di colore scuro
che era di fronte a me. Mentre mi trovavo sulla fiancata sinistra, il veicolo si
spostava verso sinistra ed io, nel tentativo di evitare l'urto frenavo e sterzavo a
sinistra. Nel compiere tale manovra, perdevo il controllo dello scooter che strisciava
sull'asfalto davanti a me e si fermava circa al centro strada. Il veicolo che mi aveva
obbligato a tale manovra, non si fermava. Ricordo che quell'auto aveva
un'ammaccatura sul parafango posteriore sinistro” (cfr. doc.1 di parte attrice);
rilevato che il sig. sentito dalla Polizia stradale quale testimone Testimone_1
dichiarava a sua volta che: “Verso le ore 20:25 odierne, stavo percorrendo a bordo
del mio motociclo la SPB5 345 nel Comune di Concesio (BS), quando giunto
all'altezza del Km 5 circa, sentivo un forte rumore provenire da dietro. Guardavo
nello specchietto retrovisore e vedevo uno scooter dietro di me che, proveniente dalla
stessa direzione di marcia, stava strisciando sull'asfalto provocando delle scintille.
Nello stesso momento vedevo un'autovettura scura sorpassarmi, in direzione IL
RC di RE (cfr. ibidem);
rilevato altresì che è agli atti la dichiarazione olografa del produzione Tes_1
documentale peraltro contestata dalla convenuta che coincide CP_2
6 sostanzialmente con quanto il teste aveva già dichiarato alla Polizia stradale e che si riporta: “io sottoscritto dichiaro che il giorno 3 agosto 2016 alle Testimone_1
ore 20,15 circa percorrendo Viale Europa all'altezza del distributore con ristorante
AL RO sentivo come uno scontro di lamiere e poi un tonfo a terra e vedevo
dallo specchietto retrovisore della mia moto uno scooter strisciare sull'asfalto della
mia carreggiata provocando scintille in quel momento sono stato superato alla mia
sinistra da un suv nero che mi superò a velocità piuttosto sostenuta, mi accostai
subito sulla mia destra parcheggiai la moto e mi portavo a prestare soccorso al
motociclista ferito, seppi poi che si chiama abitava a….in seguito Parte_1
rilasciai dichiarazione e testimonianza alla Polizia stradale giunta sul posto” (cfr.
allegato alla nota di deposito di parte attrice 01.08.2023);
rilevato che la Polizia stradale così ricostruiva la dinamica dell'incidente: “Dalle
dichiarazioni del coinvolto e del testimone, dai danni al veicolo e dalle tracce
rilevate sulla sede stradale, si presume che il sinistro sia avvenuto con tale modalità:
in data 03.08.2016, verso le ore 20:25, il motoveicolo Suzuki tg. AY37904 (veicolo A)
condotto da stava percorrendo la Sp bs345 nel Comune di Concesio Parte_1
(BS), con direzione di marcia di RE verso IL RC (BS). Giunto poco prima
del Km 5, si apprestava a sorpassare un'autovettura, tipo SU, di colore scuro che lo
precedeva ma mentre si trovava all'altezza della parte posteriore della fiancata
sinistra, il SU si spostava verso sinistra ma nel compiere tale manovra perdeva il
controllo del motociclo che cadeva a terra, strisciando sull'asfalto. Il veicolo trovava
7 posizione di quiete nella opposta corsia di marcia, vicino alla linea di mezzadria. Il
veicolo presentava danni ad entrambe le fiancate ed aveva lo specchietto retrovisore
destro rotto” (cfr. doc. 1 di parte attrice), precisando altresì che: “nessuna
contestazione al C.d.S., presunto veicolo coinvolto- ignoto- senza urto con il veicolo
A” (cfr. ibidem);
rilevato che, a fronte delle contestazioni ed eccezioni di parte convenuta, era preciso onere di parte attrice provare la dinamica del sinistro, prova che non si può ricavare dalla ricostruzione della Polizia stradale posto che, dall'analisi della ricostruzione dell'incidente fatta dalla Polizia stradale si ricava che essa si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni rese dallo stesso attore e che il teste (deceduto nelle more Tes_1
del processo) si è limitato a riferire di aver sentito “come uno scontro di lamiere e poi
un tonfo a terra” e di aver visto dallo specchietto retrovisore della sua moto “uno
scooter strisciare sull'asfalto della mia carreggiata provocando scintille” e quindi di essere stato sorpassato in quel momento “alla mia sinistra” da un suv nero che andava a velocità piuttosto sostenuta;
rilevato perciò che, come già indicato dal giudice istruttore nella citata ordinanza del
23 febbraio 2024, il teste non riferisce affatto la dinamica dell'incidente, come sostiene l'attore, ma si limita a riferire di aver visto il motociclista strisciare sull'asfalto e di essere stato superato in quel momento da un suv che andava a forte velocità ma nulla dice del repentino spostamento del suv verso sinistra che avrebbe determinato, secondo l'attore, la caduta del motociclo;
8 ritenuto perciò che, anche tenendo conto della suddetta dichiarazione del teste non è possibile stabilire con la dovuta certezza se la perdita del controllo del Tes_1
motociclo da parte dell'attore sia stata o meno determinata dal repentino spostamento verso sinistra del suv rimasto non identificato, circostanza che è rimasta non provata;
ritenuto di conseguenza che non avendo assolto l'attore l'onere della prova a suo carico, la relativa domanda va rigettata mentre le spese di causa, considerata la particolarità della vicenda, possono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta la domanda proposta dal signor nei confronti della società Parte_1
quale Impresa designata per la Regione Lombardia per la gestione del CP_2
Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
b) spese compensate.
Così deciso in RE, il 24 ottobre 2025
Il giudice
IA BA
9