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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/03/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano onsigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1005/2023 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Agropoli (SA), alla via A. De Gasperi n. 65, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Francesco Palladino, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Agropoli (SA), alla via San Pio X n. Controparte_1
40, presso lo studio dell'avv. Graziano Di Biasi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso di primo grado ex art. 702 cpc;
1 APPELLATO
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 c.p.c. dell'1\7\2023, cron. n. 8079\2023
dell'1\7\2023, pubblicata in data 3\7\2023 dal Tribunale di Salerno, in materia di mandato;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23\1\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 13\10\2023, Parte_1
proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 702bis cpc datata 1\7\2013 (cron. n.
8079\2023, pubblicata in data 03\07\2023 nel proc. n. 6832\2022 RG, notificata in data
07\09\2023), con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, così provvedeva: <
1. Accoglie la domanda del ricorrente e,
per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di massimo, della Parte_1 CP_1
somma di € 15.600,00, oltre interessi legali dal 29/09/22 fino al soddisfo;
condanna Pt_1
al pagamento delle spese giudiziali, che si liquidano in € 160,00 per spese vive ed €
[...]
1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per
legge, con attribuzione all'Avv. Graziano Di Biasi>.
In effetti, con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 4\08\22, il dott. CP_1
esercente la professione di consulente finanziario indipendente, assumeva di
[...]
essere stato incaricato da per fornirle assistenza in relazione all'ottenimento di Parte_1
un finanziamento da parte di un istituto di credito, nonché consulenza fiscale;
che l'attività
professionale da lui svolta, che aveva riguardato tutte le fasi preliminari e propedeutiche all'erogazione del finanziamento, era consistita nella individuazione di una società per l'analisi dei profitti della richiedente, nell'allineamento tributario e fiscale necessario per
2 raggiungere il requisito della finanziabilità, nell'individuazione di un istituto di credito, nella valutazione del preventivo di finanziamento, nella corrispondenza con la banca e nella partecipazione all'ispezione peritale svolta il 22/04/21 in Novara, sull'immobile della da parte di un incaricato della;
che Pt_1 Parte_2
quest'ultima aveva poi erogato in favore della a somma di € 61.000,00, a titolo di Pt_1
mutuo, ed € 4.000,00 a titolo di prestito;
che, tuttavia, la resistente non aveva corrisposto il compenso pattuito per il mandato, pari a € 15.600,00 (cfr. punto 5 del contratto); che, rimasta inevasa la lettera di messa in mora (cfr. racc. a\r, con invito alla negoziazione assistita, del
18\2\2022), era stato costretto ad agire in giudizio per la condanna di al Parte_1
pagamento della somma di € 15.600,00, oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo, con vittoria di spese giudiziali.
Rimaneva contumace la resistente, non costituitasi, nonostante la regolare Parte_1
notifica (cfr. ricorso e decreto di fissazione udienza notificato il 29\9\22 e verbale di udienza dell'08/02/23).
Quindi, sulla base della documentazione versata in atti dal ricorrente, il Tribunale di Salerno
emanava l'ordinanza qui gravata, con la quale accoglieva la domanda di adempimento del dott. e condannava la l pagamento della somma di € 15.6000,00, oltre CP_1 Pt_1
interessi e spese.
In particolare, il giudice di prime cure accertava che il ricorrente aveva assolto gli oneri probatori su di lui gravanti, avendo provato il rapporto contrattuale intercorso con la convenuta tramite il deposito del “mandato di consulenza aziendale e finanziaria”, stipulato in Salerno il 5\03\21, nel quale era espressamente indicato il compenso pattuito da pagarsi in caso di erogazione del finanziamento. A sostegno dell'esistenza del credito il primo giudice valutava, altresì: la nota del 21\04\21, con la quale la delegava il dott. Pt_1
a rappresentarla in occasione della perizia di stima sull'immobile di proprietà CP_1
della resistente sito in Novara, ai fini dell'ottenimento del mutuo per cui è causa;
lo studio
3 di fattibilità del mutuo richiesto dalla lo scambio di mail intercorso con il predetto Pt_1
istituto di credito in relazione alla pratica di mutuo;
la visura CRIF, dalla quale emergeva che il finanziamento predetto veniva erogato dalla predetta banca il 4\06\21 sotto forma di mutuo ipotecario di 15 anni per l'importo di circa € 70.000,00.
Con l'impugnazione in esame, rimasta contumace in primo grado, previa Parte_1
domanda di sospensione dell'immediata esecutività, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la propria competenza per territorio, violando la disciplina in materia di foro del consumatore, quale doveva considerarsi la atteso Pt_1
che all'epoca della sottoscrizione del mandato del 5\3\2021 in esame non aveva ancora
Parte avviato alcuna attività imprenditoriale di svolta solo in maniera saltuaria e non professionale. D'altra parte, a detta di parte appellante, l'attività imprenditoriale non era ancora cominciata al momento del contratto in questione, visto che l'art. 16 della Legge
Regionale n. 5 del 29\6\2021 (pubblicata sul BURC n. 63 del 29\6\2021) consentiva di svolgere attività ricettiva di Bed and Breakfast anche in forma imprenditoriale, ma solo previa iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, che nella specie non era stata fatta;
- Il Tribunale non avrebbe rilevato la nullità del contratto in ragione della mancata iscrizione nell'apposito registro OAM per chi svolge attività finanziaria, promozione e collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti, come previsto dal Dlgs n. 141\2010,
emanato in attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori (modifiche del titolo VI del testo unico bancario - decreto legislativo n. 385 del
1993). Riteneva l'appellante che, in mancanza di detta iscrizione, vi fosse assoluto divieto di operare e di prestare servizi ed assistenza per le operazioni finanziarie tra cui anche la gestione delle pratiche per ottenere finanziamenti da istituti di credito;
4 - Il primo giudice, poi, non avrebbe valutato che alla eniva fatto sottoscrivere un Pt_1
contratto di mutuo estremamente oneroso, senza neppure il minimo confronto con strumenti meno onerosi, in violazione dell'art. 1 del contratto di mandato, ove si definiva e precisava l'obbligo informativo, ricalcando le disposizioni di cui all'art.124 del D.Lgs n.141/20;
- Il Tribunale non avrebbe rilevato che il compenso così come richiesto dall'odierno appellato sarebbe da considerarsi usuraio e come tale affetto da nullità.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva:
dichiarare che la sig.ra ha sottoscritto il contratto dedotto in giudizio quale Parte_1
“consumatore” residente in [...]; Dichiarare fondato il motivo di appello e per
tale ragione, riformare la sentenza di primo grado e dichiarare la competenza funzionale
inderogabile del Tribunale di Vallo della Lucania;
2. Nel merito, in via principale. -
Accertare e dichiarare la nullità del contratto dedotto in giudizio, in ragione delle eccezioni
proposte o per qualsivoglia altro motivo;
Per l'effetto: - Accogliere l'Appello e dichiarare
che nulla è dovuto dalla sig.ra al Dott. ;
3. Nel merito, Parte_1 Controparte_1
in via subordinata. - Accertare e dichiarare che le somme indicate in parella dal dott.
e quelle indicate nel contratto dedotto in giudizio, eccedono i limiti Controparte_1
consentiti dalla legge, ciò in ragione delle eccezioni proposte, o per qualsivoglia altro
motivo; Per l'effetto: - Accogliere l'Appello e ridurre l'importo richiesto, commisurandolo
alla effettiva attività professionale svolta, tenendo conto anche delle condizioni poco
vantaggiose a cui il prestito è stato erogato;
4. In ogni caso - Vittoria di spese, competenze
ed onorari, secondo i vigenti parametri, con distrazione al sottoscritto avvocato antistatario
anticipante>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva il dott. Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'istanza di sospensiva e dell'appello ex art. 342 cpc;
sempre in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per tardività delle eccezioni in senso stretto, che la sig.ra avrebbe dovuto sollevare in primo Parte_1
5 grado, nonché dei documenti depositati solo in grado di appello;
in subordine, l'infondatezza dei motivi ex adverso addotti, concludendo per il rigetto dell'appello.
Di poi, acquisito il fascicolo di primo grado e dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione per la mancata reiterazione nelle note di trattazione scritta da parte dell'appellante (cfr. ordinanza del 6\2\2024), la causa veniva rinviata all'udienza del
23\1\2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti - un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
-
un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, sulle note di trattazione scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
23\1\025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc con provvedimento del 28\1\2025,
Tanto premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità dell'appello ex art. 342 bis cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
6 Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n.
27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560
del 17/12/2021).
B. Competenza e foro del consumatore, eccezione e termini.
Con il primo motivo, lamentava che il primo giudice aveva erroneamente Parte_1
ritenuto la propria competenza territoriale, in violazione della normativa sul foro del consumatore, applicabile nel caso di specie, in cui la on poteva essere considerata Pt_1
imprenditrice.
Il motivo non è degno di pregio.
In via preliminare, la contestazione in esame deve considerarsi tardiva e, come tale,
inammissibile, per violazione del divieto dei cd. nova in appello.
E' noto, infatti, che l'art. 345 cpc vieta la proposizione di eccezioni nuove in appello se non sono rilevabili di ufficio. Ragion per cui, rientrando la competenza del foro del consumatore nel novero delle incompetenze per territorio inderogabili, non rilevabile d'ufficio del giudice oltre la prima udienza, la relativa eccezione non può essere rilevata per la prima volta dal
7 giudice di appello, con la conseguenza che non è nemmeno proponibile dall'appellante,
rimasto contumace in primo grado.
Imprescindibile corollario di detto assunto è l'inammissibilità dell'eccezione di competenza e della nuova documentazione depositata in appello.
C. Nullità del contratto
Passando al merito, l'odierna appellante lamentava l'errata interpretazione dei fatti e la mancata applicazione del decreto lgs n. 141/2010, il quale stabilisce l'iscrizione obbligatoria all'apposito registro OAM per chi svolga attività finanziaria, promozione e collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti. Per la quindi, considerando che Pt_1
l'odierno appellato non risultava presente nel registro predetto, il contratto di mandato sottoscritto con il doveva ritenersi nullo. CP_1
Il motivo, ammissibile, è però infondato.
La normativa richiamata dall'odierna appellante non è conferente al caso di specie.
Infatti, nel contratto del 5/3/2021, oggetto della presente controversia, si evince chiaramente,
non solo dalla denominazione, che le parti stipulavano tra loro un contratto di mandato di consulenza aziendale: nell'accordo, infatti, si legge testualmente che “Il consulente si
impegna ad effettuare la consulenza professionale cosi come individuata dall'art 2230 c.c.
al fine cli fornire al cliente la propria assistenza in materia finanziaria in relazione alla
ricerca di un istituto cl i. credito o Società finanziarie, nazionali o estere, legalmente
autorizzati. Il cliente dichiara che intende contrarre un finanziamento (Mutuo/Prestito) di €
circa 65/70.000,00. Il consulente si impegna anche a fornire un quadro sufficientemente
adeguato sulla normativa fiscale in ordine al la materia bancaria, finanziaria, assicurativa,
anche in relazione alle esigenze finanziarie ed agli obiettivi del finanziamento, nonché alla
convenienza fra diverse proposte di enti mutuanti avuto riguardo ai tassi di interessi
praticati dagli stessi” (art. 1 del contratto di mandato); inoltre, veniva specificato che “Detto
8 incarico non costituisce attività di intermediazione mobiliare o finanziaria” (art. 2, co. II,
del contratto di mandato).
Ne deriva l'inapplicabilità della normativa invocata da parte appellante e il conseguente rigetto del motivo.
D. Inadempimento
Con gli altri motivi, che si esaminano congiuntamente per ragioni di coerenza logica-
espositiva in quanto strettamente connessi, l'odierna appellante lamentava la violazione degli obblighi informativi ai sensi dell'art. 6 della l. n. 1 del 1991, così come modificato e integrato dal D. Lgs n.141/2010, tale per cui alla medesima veniva fatto sottoscrivere un contratto di mutuo estremamente oneroso, nonché la violazione dell'art. 644 c.p. in quanto l'odierno appellato chiedeva un onorario talmente elevato da qualificarsi come usurario ai sensi del II co. della predetta norma penale.
Ritiene la Corte che i motivi sono inammissibili, in quanto formulati in maniera del tutto generica e privi di qualsiasi supporto probatorio.
Premesso che, come sopra precisato, ci troviamo al di fuori dell'alveo dei contratti di intermediazione finanziaria, non può trovare applicazione nel caso de quo la normativa genericamente richiamata da parte appellante.
Senza contare che l'appellante non specificava in alcun modo quale fosse il difetto di informazione imputabile al consulente, limitandosi ad affermare in maniera quasi apodittica di aver sottoscritto un contratto di mutuo estremamente oneroso, senza neppur il minimo
confronto con strumenti meno onerosi> (cfr. pag. 7 dell'atto di appello).
Peraltro, pur essendo previsto dalle parti una consulenza meramente orale (cfr. articolo punto n. 2 del contratto), il dott. dava prova di aver svolto tutte le fasi preliminari CP_1
e propedeutiche all'erogazione del finanziamento ottenuto dalla a parte della Pt_1 [...]
per la somma concordata nel contratto di mandato Parte_2
stipulato tra le parti del 5\3\2021, prevista per circa € 65.000/70.000 (cfr. co. II punto 1 del
9 contratto), come risultante dall'estratto della banca dati del CRIF del 16/1/2022 (in atti),
dallo studio di fattibilità e dalla partecipazione all'ispezione peritale svolta il 22/4/2021 in
Novara sull'immobile della sig.ra da parte di in incaricato della Pt_1 [...]
, su delega datata 21\4\2021 dell'odierna appellante. Parte_2
Parimenti generica e non adeguatamente motivata – l'appellante si appellava alla normativa antiusura in materia di interessi usurari - deve ritenersi la doglianza relativa al quantum del compenso richiesto dal dott. , il quale peraltro agiva in giudizio per una somma CP_1
al di sotto di quella pattiziamente e liberamente stabilita (cfr. contratto di mandato al punto
5, ove era previsto il compenso di € 20.000, più IVA, all'ottenimento del finanziamento).
A nulla rileva, infine, la circostanza evocata dall'odierna appellante in merito alla mancata specifica sottoscrizione della clausola contrattuale denominata “Onorari e Corrispettivi”, in quanto non si tratta di clausola vessatoria su contratti redatti su moduli o formulari, per i quali è richiesta la doppia specifica sottoscrizione. Ad abundantiam, la predetta somma appare congrua in ragione del complesso dell'attività espletata e documentata dall'odierno appellato, anche in relazione al risultato ottenuto dalla Pt_1
In conclusione, per tutte queste motivazioni l'appello va rigettato.
E. Spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, così come in dispositivo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
n. 115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
10 La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di ogni diversa Parte_1 Controparte_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA l'ordinanza ex art. 702bis (cron. n.
8079\2023) dell'1\7\2023, pubblicata in data 3\7\2023 dal Tribunale di Salerno;
2. CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore dell'appellato, Parte_1
delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che liquida Controparte_1
nella complessiva somma di € 2.000,00 per competenze professionali di difesa, oltre IVA,
CAP e rimborso forfettario come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Salerno, lì 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano onsigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1005/2023 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Agropoli (SA), alla via A. De Gasperi n. 65, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Francesco Palladino, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
elettivamente domiciliato in Agropoli (SA), alla via San Pio X n. Controparte_1
40, presso lo studio dell'avv. Graziano Di Biasi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso di primo grado ex art. 702 cpc;
1 APPELLATO
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 c.p.c. dell'1\7\2023, cron. n. 8079\2023
dell'1\7\2023, pubblicata in data 3\7\2023 dal Tribunale di Salerno, in materia di mandato;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 23\1\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 13\10\2023, Parte_1
proponeva appello avverso l'ordinanza ex art. 702bis cpc datata 1\7\2013 (cron. n.
8079\2023, pubblicata in data 03\07\2023 nel proc. n. 6832\2022 RG, notificata in data
07\09\2023), con la quale il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, così provvedeva: <
1. Accoglie la domanda del ricorrente e,
per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di massimo, della Parte_1 CP_1
somma di € 15.600,00, oltre interessi legali dal 29/09/22 fino al soddisfo;
condanna Pt_1
al pagamento delle spese giudiziali, che si liquidano in € 160,00 per spese vive ed €
[...]
1.700,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per
legge, con attribuzione all'Avv. Graziano Di Biasi>.
In effetti, con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato il 4\08\22, il dott. CP_1
esercente la professione di consulente finanziario indipendente, assumeva di
[...]
essere stato incaricato da per fornirle assistenza in relazione all'ottenimento di Parte_1
un finanziamento da parte di un istituto di credito, nonché consulenza fiscale;
che l'attività
professionale da lui svolta, che aveva riguardato tutte le fasi preliminari e propedeutiche all'erogazione del finanziamento, era consistita nella individuazione di una società per l'analisi dei profitti della richiedente, nell'allineamento tributario e fiscale necessario per
2 raggiungere il requisito della finanziabilità, nell'individuazione di un istituto di credito, nella valutazione del preventivo di finanziamento, nella corrispondenza con la banca e nella partecipazione all'ispezione peritale svolta il 22/04/21 in Novara, sull'immobile della da parte di un incaricato della;
che Pt_1 Parte_2
quest'ultima aveva poi erogato in favore della a somma di € 61.000,00, a titolo di Pt_1
mutuo, ed € 4.000,00 a titolo di prestito;
che, tuttavia, la resistente non aveva corrisposto il compenso pattuito per il mandato, pari a € 15.600,00 (cfr. punto 5 del contratto); che, rimasta inevasa la lettera di messa in mora (cfr. racc. a\r, con invito alla negoziazione assistita, del
18\2\2022), era stato costretto ad agire in giudizio per la condanna di al Parte_1
pagamento della somma di € 15.600,00, oltre interessi legali dalla scadenza al soddisfo, con vittoria di spese giudiziali.
Rimaneva contumace la resistente, non costituitasi, nonostante la regolare Parte_1
notifica (cfr. ricorso e decreto di fissazione udienza notificato il 29\9\22 e verbale di udienza dell'08/02/23).
Quindi, sulla base della documentazione versata in atti dal ricorrente, il Tribunale di Salerno
emanava l'ordinanza qui gravata, con la quale accoglieva la domanda di adempimento del dott. e condannava la l pagamento della somma di € 15.6000,00, oltre CP_1 Pt_1
interessi e spese.
In particolare, il giudice di prime cure accertava che il ricorrente aveva assolto gli oneri probatori su di lui gravanti, avendo provato il rapporto contrattuale intercorso con la convenuta tramite il deposito del “mandato di consulenza aziendale e finanziaria”, stipulato in Salerno il 5\03\21, nel quale era espressamente indicato il compenso pattuito da pagarsi in caso di erogazione del finanziamento. A sostegno dell'esistenza del credito il primo giudice valutava, altresì: la nota del 21\04\21, con la quale la delegava il dott. Pt_1
a rappresentarla in occasione della perizia di stima sull'immobile di proprietà CP_1
della resistente sito in Novara, ai fini dell'ottenimento del mutuo per cui è causa;
lo studio
3 di fattibilità del mutuo richiesto dalla lo scambio di mail intercorso con il predetto Pt_1
istituto di credito in relazione alla pratica di mutuo;
la visura CRIF, dalla quale emergeva che il finanziamento predetto veniva erogato dalla predetta banca il 4\06\21 sotto forma di mutuo ipotecario di 15 anni per l'importo di circa € 70.000,00.
Con l'impugnazione in esame, rimasta contumace in primo grado, previa Parte_1
domanda di sospensione dell'immediata esecutività, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la propria competenza per territorio, violando la disciplina in materia di foro del consumatore, quale doveva considerarsi la atteso Pt_1
che all'epoca della sottoscrizione del mandato del 5\3\2021 in esame non aveva ancora
Parte avviato alcuna attività imprenditoriale di svolta solo in maniera saltuaria e non professionale. D'altra parte, a detta di parte appellante, l'attività imprenditoriale non era ancora cominciata al momento del contratto in questione, visto che l'art. 16 della Legge
Regionale n. 5 del 29\6\2021 (pubblicata sul BURC n. 63 del 29\6\2021) consentiva di svolgere attività ricettiva di Bed and Breakfast anche in forma imprenditoriale, ma solo previa iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, che nella specie non era stata fatta;
- Il Tribunale non avrebbe rilevato la nullità del contratto in ragione della mancata iscrizione nell'apposito registro OAM per chi svolge attività finanziaria, promozione e collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti, come previsto dal Dlgs n. 141\2010,
emanato in attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori (modifiche del titolo VI del testo unico bancario - decreto legislativo n. 385 del
1993). Riteneva l'appellante che, in mancanza di detta iscrizione, vi fosse assoluto divieto di operare e di prestare servizi ed assistenza per le operazioni finanziarie tra cui anche la gestione delle pratiche per ottenere finanziamenti da istituti di credito;
4 - Il primo giudice, poi, non avrebbe valutato che alla eniva fatto sottoscrivere un Pt_1
contratto di mutuo estremamente oneroso, senza neppure il minimo confronto con strumenti meno onerosi, in violazione dell'art. 1 del contratto di mandato, ove si definiva e precisava l'obbligo informativo, ricalcando le disposizioni di cui all'art.124 del D.Lgs n.141/20;
- Il Tribunale non avrebbe rilevato che il compenso così come richiesto dall'odierno appellato sarebbe da considerarsi usuraio e come tale affetto da nullità.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva:
dichiarare che la sig.ra ha sottoscritto il contratto dedotto in giudizio quale Parte_1
“consumatore” residente in [...]; Dichiarare fondato il motivo di appello e per
tale ragione, riformare la sentenza di primo grado e dichiarare la competenza funzionale
inderogabile del Tribunale di Vallo della Lucania;
2. Nel merito, in via principale. -
Accertare e dichiarare la nullità del contratto dedotto in giudizio, in ragione delle eccezioni
proposte o per qualsivoglia altro motivo;
Per l'effetto: - Accogliere l'Appello e dichiarare
che nulla è dovuto dalla sig.ra al Dott. ;
3. Nel merito, Parte_1 Controparte_1
in via subordinata. - Accertare e dichiarare che le somme indicate in parella dal dott.
e quelle indicate nel contratto dedotto in giudizio, eccedono i limiti Controparte_1
consentiti dalla legge, ciò in ragione delle eccezioni proposte, o per qualsivoglia altro
motivo; Per l'effetto: - Accogliere l'Appello e ridurre l'importo richiesto, commisurandolo
alla effettiva attività professionale svolta, tenendo conto anche delle condizioni poco
vantaggiose a cui il prestito è stato erogato;
4. In ogni caso - Vittoria di spese, competenze
ed onorari, secondo i vigenti parametri, con distrazione al sottoscritto avvocato antistatario
anticipante>.
Instauratosi il contraddittorio in secondo grado, si costituiva il dott. Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'istanza di sospensiva e dell'appello ex art. 342 cpc;
sempre in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per tardività delle eccezioni in senso stretto, che la sig.ra avrebbe dovuto sollevare in primo Parte_1
5 grado, nonché dei documenti depositati solo in grado di appello;
in subordine, l'infondatezza dei motivi ex adverso addotti, concludendo per il rigetto dell'appello.
Di poi, acquisito il fascicolo di primo grado e dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione per la mancata reiterazione nelle note di trattazione scritta da parte dell'appellante (cfr. ordinanza del 6\2\2024), la causa veniva rinviata all'udienza del
23\1\2025 per la rimessione in decisione, concedendo alle parti - un termine fino a sessanta giorni prima dell'udienza per note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
-
un termine fino a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- un termine fino a quindici giorni prima per il deposito di note di replica.
Infine, sulle note di trattazione scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
23\1\025, la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc con provvedimento del 28\1\2025,
Tanto premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e che vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Ammissibilità dell'appello ex art. 342 bis cpc.
In via preliminare, ritiene la Corte che l'appello in esame è ammissibile, in quanto l'impugnazione, che soggiace alla nuova disciplina, risulta costruita in maniera conforme all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a far data dall'11 settembre 2012.
E' ormai noto che l''art. 342 c.p.c., come sostituito dall'art. 54, comma 1 lett. c-bis d.l.
22.06.2012 n. 83, convertito in legge 07.08.2012 n. 134, dispone al primo comma: "L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2)
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
6 Tuttavia, la norma va letta nel senso di privilegiare un'esegesi sostanzialistica, come avallato dalla interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno espressamente affermato che Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv.
con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve
contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti
contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto
della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale
mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata> (cfr. Cass. S.U. n.
27199 del 16/11/2017; Cass. ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; Cass. ordinanza n. 40560
del 17/12/2021).
B. Competenza e foro del consumatore, eccezione e termini.
Con il primo motivo, lamentava che il primo giudice aveva erroneamente Parte_1
ritenuto la propria competenza territoriale, in violazione della normativa sul foro del consumatore, applicabile nel caso di specie, in cui la on poteva essere considerata Pt_1
imprenditrice.
Il motivo non è degno di pregio.
In via preliminare, la contestazione in esame deve considerarsi tardiva e, come tale,
inammissibile, per violazione del divieto dei cd. nova in appello.
E' noto, infatti, che l'art. 345 cpc vieta la proposizione di eccezioni nuove in appello se non sono rilevabili di ufficio. Ragion per cui, rientrando la competenza del foro del consumatore nel novero delle incompetenze per territorio inderogabili, non rilevabile d'ufficio del giudice oltre la prima udienza, la relativa eccezione non può essere rilevata per la prima volta dal
7 giudice di appello, con la conseguenza che non è nemmeno proponibile dall'appellante,
rimasto contumace in primo grado.
Imprescindibile corollario di detto assunto è l'inammissibilità dell'eccezione di competenza e della nuova documentazione depositata in appello.
C. Nullità del contratto
Passando al merito, l'odierna appellante lamentava l'errata interpretazione dei fatti e la mancata applicazione del decreto lgs n. 141/2010, il quale stabilisce l'iscrizione obbligatoria all'apposito registro OAM per chi svolga attività finanziaria, promozione e collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti. Per la quindi, considerando che Pt_1
l'odierno appellato non risultava presente nel registro predetto, il contratto di mandato sottoscritto con il doveva ritenersi nullo. CP_1
Il motivo, ammissibile, è però infondato.
La normativa richiamata dall'odierna appellante non è conferente al caso di specie.
Infatti, nel contratto del 5/3/2021, oggetto della presente controversia, si evince chiaramente,
non solo dalla denominazione, che le parti stipulavano tra loro un contratto di mandato di consulenza aziendale: nell'accordo, infatti, si legge testualmente che “Il consulente si
impegna ad effettuare la consulenza professionale cosi come individuata dall'art 2230 c.c.
al fine cli fornire al cliente la propria assistenza in materia finanziaria in relazione alla
ricerca di un istituto cl i. credito o Società finanziarie, nazionali o estere, legalmente
autorizzati. Il cliente dichiara che intende contrarre un finanziamento (Mutuo/Prestito) di €
circa 65/70.000,00. Il consulente si impegna anche a fornire un quadro sufficientemente
adeguato sulla normativa fiscale in ordine al la materia bancaria, finanziaria, assicurativa,
anche in relazione alle esigenze finanziarie ed agli obiettivi del finanziamento, nonché alla
convenienza fra diverse proposte di enti mutuanti avuto riguardo ai tassi di interessi
praticati dagli stessi” (art. 1 del contratto di mandato); inoltre, veniva specificato che “Detto
8 incarico non costituisce attività di intermediazione mobiliare o finanziaria” (art. 2, co. II,
del contratto di mandato).
Ne deriva l'inapplicabilità della normativa invocata da parte appellante e il conseguente rigetto del motivo.
D. Inadempimento
Con gli altri motivi, che si esaminano congiuntamente per ragioni di coerenza logica-
espositiva in quanto strettamente connessi, l'odierna appellante lamentava la violazione degli obblighi informativi ai sensi dell'art. 6 della l. n. 1 del 1991, così come modificato e integrato dal D. Lgs n.141/2010, tale per cui alla medesima veniva fatto sottoscrivere un contratto di mutuo estremamente oneroso, nonché la violazione dell'art. 644 c.p. in quanto l'odierno appellato chiedeva un onorario talmente elevato da qualificarsi come usurario ai sensi del II co. della predetta norma penale.
Ritiene la Corte che i motivi sono inammissibili, in quanto formulati in maniera del tutto generica e privi di qualsiasi supporto probatorio.
Premesso che, come sopra precisato, ci troviamo al di fuori dell'alveo dei contratti di intermediazione finanziaria, non può trovare applicazione nel caso de quo la normativa genericamente richiamata da parte appellante.
Senza contare che l'appellante non specificava in alcun modo quale fosse il difetto di informazione imputabile al consulente, limitandosi ad affermare in maniera quasi apodittica di aver sottoscritto un contratto di mutuo estremamente oneroso, senza neppur il minimo
confronto con strumenti meno onerosi> (cfr. pag. 7 dell'atto di appello).
Peraltro, pur essendo previsto dalle parti una consulenza meramente orale (cfr. articolo punto n. 2 del contratto), il dott. dava prova di aver svolto tutte le fasi preliminari CP_1
e propedeutiche all'erogazione del finanziamento ottenuto dalla a parte della Pt_1 [...]
per la somma concordata nel contratto di mandato Parte_2
stipulato tra le parti del 5\3\2021, prevista per circa € 65.000/70.000 (cfr. co. II punto 1 del
9 contratto), come risultante dall'estratto della banca dati del CRIF del 16/1/2022 (in atti),
dallo studio di fattibilità e dalla partecipazione all'ispezione peritale svolta il 22/4/2021 in
Novara sull'immobile della sig.ra da parte di in incaricato della Pt_1 [...]
, su delega datata 21\4\2021 dell'odierna appellante. Parte_2
Parimenti generica e non adeguatamente motivata – l'appellante si appellava alla normativa antiusura in materia di interessi usurari - deve ritenersi la doglianza relativa al quantum del compenso richiesto dal dott. , il quale peraltro agiva in giudizio per una somma CP_1
al di sotto di quella pattiziamente e liberamente stabilita (cfr. contratto di mandato al punto
5, ove era previsto il compenso di € 20.000, più IVA, all'ottenimento del finanziamento).
A nulla rileva, infine, la circostanza evocata dall'odierna appellante in merito alla mancata specifica sottoscrizione della clausola contrattuale denominata “Onorari e Corrispettivi”, in quanto non si tratta di clausola vessatoria su contratti redatti su moduli o formulari, per i quali è richiesta la doppia specifica sottoscrizione. Ad abundantiam, la predetta somma appare congrua in ragione del complesso dell'attività espletata e documentata dall'odierno appellato, anche in relazione al risultato ottenuto dalla Pt_1
In conclusione, per tutte queste motivazioni l'appello va rigettato.
E. Spese processuali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, così come in dispositivo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R.
n. 115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
10 La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di ogni diversa Parte_1 Controparte_1
domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA l'ordinanza ex art. 702bis (cron. n.
8079\2023) dell'1\7\2023, pubblicata in data 3\7\2023 dal Tribunale di Salerno;
2. CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore dell'appellato, Parte_1
delle spese processuali del secondo grado di giudizio, che liquida Controparte_1
nella complessiva somma di € 2.000,00 per competenze professionali di difesa, oltre IVA,
CAP e rimborso forfettario come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Salerno, lì 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
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