Articolo 20 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 gennaio 1965
Art. 20.
Sono chiamate a far parte del Comitato di vigilanza costituito ai sensi dell' articolo 8 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 :
1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
2) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
3) il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1965