TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 3710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3710 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9823/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.8.2025 da 1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Barbara Galli e Luca Cislaghi del foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Galli e Luca Cislaghi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile pagina 1 di 5 in Inveruno il 01.10.2005 (anno 2005,atto n. 4, reg. matrimoni, parte 1, serie)
x separati consensualmente con verbale in data 13/11/2013 omologato con decreto del Tribunale di Milano del 28.01.2014. con i seguenti figli: nato a [...], il [...], cittadino italiano oggi Persona_1 maggiorenne non economicamente indipendente e nato a [...], il Persona_2
09.11.2008, cittadino italiano non economicamente indipendente.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.08.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Inveruno (MI), il 01.10.2005, con atto regolarmente trascritto al Numero 4, Parte 1, Anno 2005.
2. ordinare al Comune di Inveruno (MI), di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
omologare le seguenti condizioni: 1)Il figlio minore rimarrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori. La Per_2 responsabilità genitoriale sul figlio sarà esercitata congiuntamente dai genitori. Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi. I genitori, in ogni caso, si impegnano a collaborare responsabilmente nella predisposizione e attuazione di un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione del figlio, nel rispetto delle esigenze e delle richieste dei medesimi. Il figlio oggi è maggiorenne. Per_1
2) La signora continuerà ad abitare nella casa coniugale (appartamento in Inveruno -Mi- Parte_2
Via Belloli c.n. 2, contraddistinto all'NCEU di detto comune al Fg. 8, mapp. 120, sub 701, piano primo) finchè i figli saranno economicamente indipendenti, sostenendone in proprio i costi. Il signor ha già lasciato da tempo la casa coniugale, trasferendosi a vivere con la di lui madre, Pt_1 nell'appartamento sito al piano di sotto (appartamento in Inveruno -Mi- Via Belloli n. 2 contraddistinto all'NCEU di detto comune al Fg 8, mapp 120, sub 701 piano terra). Arredi e corredi della casa coniugale rimangono di esclusiva proprietà della signora . Parte_2
3) Quanto alla regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minorenne con ciascun genitore, dato atto dell'età del figlio e del fatto che le parti abitano in più appartamenti della medesima villa, i genitori stabiliscono che il figlio potrà vedere il padre quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni reciproci.
4) Qualora i genitori vorranno o avranno la necessità di trascorrere con il figlio minorenne periodi di vacanza dovranno opportunamente confrontarsi con l'altro genitore per raggiungere ogni miglior accordo.
5) Il padre continuerà a contribuire al mantenimento dei due figli, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica e comunque in ogni caso entro al massimo al compimento del 26 esimo anno pagina 2 di 5 d'età, con le seguenti modalità:
-Versando alla madre, in via anticipata, entro il giorno 05 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, l'assegno mensile dell'importo di Euro 350,00 rivalutato come per legge decorso l'anno dalla separazione, per ciascun figlio da versarsi sul conto corrente intestato a oltre Parte_2 rivalutazione Istat decorsi 12 mesi dalla pubblicazione della sentenza di divorzio;
- ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale del 50%, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole come da protocollo del Tribunale e, quindi, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo e-mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni pagina 3 di 5 successivi alla richiesta.
6) L'assegno unico INPS per i figli verrà richiesto dalla signora e dalla stessa interamente Parte_2 percepito. A tal fine, il sig. si impegna a sottoscrivere qualsivoglia documento, dichiarazione, Pt_1 rinuncia si rendesse necessaria alla richiesta diretta della moglie, senza nulla pretendere. Le detrazioni per i figli competeranno ai genitori al 50% ciascuno.
7) Le parti prestano sin d'ora il proprio consenso al rilascio e al rinnovo dei loro documenti di identità validi per l'espatrio e per il rinnovo e il rilascio di quelli del figlio minore.
8) In adempimento delle condizioni sopra esposte le parti, nel confermare di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti, dichiarano di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro.
9) Le spese legali del presente procedimento saranno a carico del sig. Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Inveruno il 01.10.2005 tra Parte_1
e . Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Da atto che le parti hanno stabilito che le spese di procedura siano a carico del sig. Pt_1
[...]
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Inveruno (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Magenta (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 5.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo pagina 4 di 5 Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 5 di 5