Art. 6. (Contributo integrativo). 1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 , introdotto dall' articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175 , e' sostituito dal seguente:
"Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 11 della legge n. 576/1980 , cosi' come modificato dall' art. 2 della legge n. 175/1983 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 11 (Contributo integrativo). - A partire dal 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procedure nonche' i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di avvocato e procuratore. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.
Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.
Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione.
Salvo quanto disposto dall'art. 13, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento.
Il contributo integrativo non e' soggetto all'IRPEF ne' all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale".
"Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 11 della legge n. 576/1980 , cosi' come modificato dall' art. 2 della legge n. 175/1983 , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 11 (Contributo integrativo). - A partire dal 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procedure nonche' i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di avvocato e procuratore. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o societa' pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.
Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.
Il contributo di cui ai commi precedenti e' dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo e' escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione.
Salvo quanto disposto dall'art. 13, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento.
Il contributo integrativo non e' soggetto all'IRPEF ne' all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale".