Articolo 6 della Legge 15 marzo 1951, n. 191
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18 aprile 1951
Art. 6.
L'esonero dai vincoli doganali consentito dal regime di punto franco, non si applica:
1) ai generi di monopolio;
2) alla saccarina ed ai prodotti saccarinati;
3) alle armi portatili ed alle loro parti;
4) agli articoli da oreficeria ed agli oggetti preziosi;
5) ai bastoni ed agli ombrelli;
6) agli oggetti di qualsiasi natura ridotti ad indumenti personali, nonche' ai lavori di pellicceria;
7) agli alcaloidi e loro sali, compresi gli stupefacenti: ai prodotti medicinali sintetici ed alle specialita' medicinali;
8) agli articoli tascabili ed alle merci che si prestino ad essere facilmente occultate.
Le merci ed i prodotti sovraindicati devono essere immessi in appositi magazzini, riconosciuti idonei per la sicura custodia e sottoposti alla vigilanza della competente dogana nei modi prescritti dagli articoli 72 e 75 della legge doganale.
Nel regolamento di cui all'art. 15 saranno indicate le norme da osservarsi per il deposito delle merci di cui al precedente comma e la loro eventuale manipolazione.
Entrata in vigore il 18 aprile 1951