Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 15/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 12/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
TA LORETO Presidente Lucia d’AMBROSIO Consigliere relatore Roberto RIZZI Consigliere Maria Cristina RAZZANO Consigliere Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull’appello iscritto al n. 61685 del registro di segreteria, proposto da TI LI (C.F. [...]), nato a Verona il 22 settembre 1957, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio NI (C.F. [...]) presso il cui studio in Roma, via Ancona n. 20, è elettivamente domiciliato (fax 0805227188; pec:
saverio.nitti@pec.polisavvocati.com).
contro
- Procura generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.;
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la IA, in persona del Procuratore regionale p.t.;
avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la IA n.
SENT. 12/2026 89/2024, pubblicata in data 17 aprile 2024 e notificata in data 10 maggio 2024.
Visti gli atti del giudizio.
Uditi, nella pubblica udienza del 4 dicembre 2025, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore, consigliere Lucia d’RO, l’avvocato Giancarlo Marzo su delega dell’avv. Saverio NI per l’appellante e il Pubblico ministero, nella persona del V.P.G.
IO CI.
FATTO
1. Con l’impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale regionale per la IA, in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla Procura attrice, ha accertato la responsabilità erariale a titolo di colpa grave dell’odierno appellante - all’epoca dei fatti Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di LE - con condanna del medesimo “al pagamento in favore del comune di LE della somma di
€ 6.400,00, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di percezione delle somme e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali, sulla somma così rivalutata da quest’ultima data e sino al soddisfo”, in ragione del fatto che, con le determinazioni gestionali n.
332 del 13.4.2017 e n. 282 del 7.12.2017, si era indebitamente assegnato importi a titolo di incentivi per la progettazione ex art. 92 del d.lgs.
163/2006 in assenza dei presupposti legittimanti, riconoscendo che poteva considerarsi validamente introitato il compenso incentivante connesso alla sua attività di RUP, ma non anche la parte relativa ad attività mai espletate, espletate da terzi o già ricomprese nelle SENT. 12/2026 incombenze del RUP e, segnatamente, quelle di sottoscrizione e approvazione del progetto preliminare (definitivo ed esecutivo),
attività di coordinamento della progettazione e attività di redazione del piano della sicurezza.
2. Il Collegio di prime cure riferisce che, con segnalazione di danno erariale del 16 maggio 2018, la Guardia di Finanza di Bari - Gruppo Tutela Spesa Pubblica - Sezione Anticorruzione, ha trasmesso alla Procura contabile gli esiti di un’indagine penale avviata presso la Procura della Repubblica di Bari (procedimento penale n. 10852/15 Mod. 21) nei riguardi dell’ing. OL TI.
3. La Sezione territoriale – respinta l’eccezione di prescrizione - ha ritenuto ampiamente provato che l’unico compenso legittimamente spettante al convenuto fosse quello corrisposto in relazione allo svolgimento delle funzioni e dei compiti – effettivamente resi e documentati – afferenti all’attività di responsabile unico del procedimento, e che l’ing. OL avesse conseguito compensi non spettanti con riguardo all’attività di sottoscrizione e approvazione del progetto preliminare (definitivo ed esecutivo), all’attività di coordinamento della progettazione, all’attività di redazione del piano della sicurezza. Ha ritenuto, in particolare, che l’attività di validazione del progetto preliminare dovesse reputarsi assorbita nell’incarico di RUP, in quanto trattasi di uno dei compiti istituzionali del RUP, espressamente previsto nella lettera o) del comma 1 dell’art. 10 del d.P.R. n. 207/2010, ai sensi del quale il responsabile del procedimento
“effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi SENT. 12/2026 livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie”. Ha affermato, con riferimento alla “sottoscrizione del progetto preliminare (definitivo ed esecutivo)”, che non poteva competere al RUP la sottoscrizione di tali progetti, essendo stata l’attività di progettazione affidata alla società esterna Advenco, unico soggetto legittimato a sottoscrivere i pertinenti elaborati e ad assumersene, di conseguenza, la “responsabilità professionale”. Ha sostenuto che, per i medesimi motivi, non era dovuto l’incentivo legato alla “attività di coordinamento della progettazione,” in quanto tale voce presupponeva lo svolgimento dell’attività di progettazione da parte dei dipendenti dell’ente, da inserire previamente in un “gruppo di progettazione” da coordinare, come previsto dall’art. 3, commi 2 e 8 del Regolamento comunale. Per quanto concerne l’attività di “redazione del piano della sicurezza”, il primo giudice ha ritenuto non vi fosse prova che l’odierno convenuto avesse realmente eseguito tale prestazione, in quanto tutta la normativa di riferimento, anche regolamentare interna, esigeva espressamente una nomina formale del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), e il Comune di LE aveva in precedenza nominato, con proprio provvedimento formale, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione un altro dipendente, mentre la normativa di settore poneva invece un’esplicita cesura tra la figura del RUP e quella del CSP, dando una netta indicazione circa l’alterità tra le due figure, preclusione che appariva confermata dagli artt. 9 e 10 del SENT. 12/2026 d.P.R. n. 207/2010, nella parte in cui affidavano al RUP compiti di vigilanza riguardo al rispetto delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori (art. 9, co. 2 e 10 comma 2), non potendosi ritenere consentito il cumulo delle funzioni del controllore con quelle del soggetto che doveva pianificare le relative misure di sicurezza. Ha sottolineato inoltre che il convenuto ha depositato degli elaborati progettuali in materia di sicurezza a sua firma, asseritamente redatti nel mese di dicembre 2015, privi dell’attestazione del loro deposito agli atti del Comune, quale parte integrante della deliberazione o determinazione di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo o del contratto d’appalto.
4. Con appello notificato in data 8 luglio 2024 e depositato in data 25 luglio 2024, il signor TI LI ha impugnato la sentenza di primo grado per i motivi che seguono.
4.1. A) “Error in iudicando. Sulla fondatezza dell’eccezione di prescrizione formulata. Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la sospensione COVID fosse vigente sino al 31 agosto 2020. Sull’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 85, comma 4, del decreto – legge 18/2020”. Ha sostenuto che la sospensione della prescrizione per l’azione di responsabilità erariale dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2020, per espressa previsione del comma 4 dell’art. 85 del D.L. n. 18/2020, opera esclusivamente in caso di rinvio e con riferimento ai termini processuali che scadono entro il 31 agosto 2020, e che non appare possibile estendere tale maggiore sospensione anche alla seconda parte del comma 4 dell’art. 85 del D.L. n. 18/2020, generando una disparità SENT. 12/2026 di trattamento tra la sospensione del termine di prescrizione concesso alle Amministrazioni Pubbliche/Procura e quello concesso ai soggetti privati. Ha ribadito che, al contrario di quanto affermato dal Collegio di primo grado, la c.d. “sospensione covid” non ha efficacia per 176 giorni, ovvero dal 8 marzo 2020 al 1° settembre 2020, ma esclusivamente per il periodo 8 marzo – 11 maggio 2020, per 65 giorni.
Poiché la prima contestazione all’ing. OL è pervenuta in data 27.9.2022, anche andando a ritroso da tale data per 65 giorni è evidente l’intervenuta prescrizione dell’azione per le somme erogate in data 26.5.2017 (50%).
4.2. B) “Error in iudicando. Sull’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 1 della legge n. 20/1994. Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto spettante parte degli incentivi liquidati dal Comune di LE all’ing. OL. Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuta provata la redazione da parte dell’appellante degli elaborati in materia di sicurezza. Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il percepimento degli incentivi ex art. 92 del d.lgs. n. 163/2006”, impugnando la sentenza con specifico riguardo ai paragrafi 6.3, 6.4. e 6.5. Ha preliminarmente evidenziato che all’epoca dei fatti, con riferimento alla ripartizione del fondo incentivante, era vigente l’art. 92, comma 5, del d.lgs. n.163/2006. Il Comune di LE, però, non aveva né predisposto né approvato alcun regolamento che recepisse tale normativa. Pertanto, l’operato dell’ing.
OL è risultato conforme al regolamento vigente approvato con la con deliberazione n. 90 del 8.6.2004 (in applicazione dell’art. 18 della SENT. 12/2026 legge 109/1994), atteso che – come confermato dalle determinazioni 332 del 13/04/2017 e 1226 del 18/12/2017 (all. 17 e 18 del fascicolo di primo grado) – lo stesso in qualità di Responsabile della Divisione II e di RUP individuava il personale facente parte del gruppo di lavoro, ivi compresi i soggetti che avevano collaborato con i progettisti esterni. Ha sostenuto che la validazione dei progetti che è stata effettuata dall’ing.
OL non può affatto essere considerata priva di alcuna valenza e compresa tra i compiti spettanti al RUP, trattandosi di attività complessa, che presuppone il possesso di specifiche competenze e che è spesso affidata dalle Stazioni Appaltanti a soggetti esterni. Ha censurato il fatto che il Collegio di prime cure ha sostenuto che non gli spetta alcun compenso per la “attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”, esclusivamente in ragione del fatto che la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione erano svolti da soggetti esterni all’Ente, sostenendo che l’affidamento a soggetti esterni non comporta il venir meno dell’attività di coordinamento sicurezza in fase di progettazione
(comprendente numerosissime attività e verifiche tecniche, sopralluoghi, riunioni di coordinamento finalizzate anche a individuare, in corso di redazione, le necessarie modifiche agli elaborati, in contraddittorio con i progettisti incaricati) e, quindi, la spettanza degli incentivi.
Ha contestato poi la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non dovuti i compensi percepiti dall’ing. TI OL per l’attività di redazione del piano di sicurezza, ovvero “di coordinamento della SENT. 12/2026 sicurezza in fase di progettazione”, ribadendo la redazione di tutti gli elaborati contestati da parte dell’ing. OL, trattandosi di elaborati obbligatori in materia di sicurezza, non essendoci alcun dubbio sul fatto che la redazione degli stessi non è stata affidata a terzi, che l’ing.
OL è l’unico soggetto che può averli redatti e che tutta la documentazione depositata dimostra che l’appellante ha redatto elaborati, tra cui il PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) che devono obbligatoriamente far parte del contratto per legge, in mancanza dei quali la società appaltatrice non avrebbe potuto redigere il POS (Piano operativo di sicurezza), documento necessario e obbligatorio ai sensi del d.lgs. 81/2008. Ha evidenziato che l’ing.
OL ha espressamente depositato nel giudizio di primo grado:
- quale allegato 13 del fascicolo di primo grado, l’elaborato “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza” e i due documenti di stima oneri della sicurezza dei due istituti scolastici oggetto degli interventi (allegati al progetto definitivo), timbrati e firmati dall’ing. OL;
- quale allegato 14 del fascicolo di primo grado, l’elaborato all. 14 “Piano di sicurezza e coordinamento” progetto esecutivo, timbrato e firmato dall’ing. OL;
- quale allegato 15 al fascicolo di primo grado, la determinazione della Giunta comunale n. 146 del 23.11.2014, che a pagina 3, nell’approvare la progettazione definitiva, cita espressamente i documenti - depositati in atti quale allegato 13 del fascicolo di primo grado – redatti dall’ing.
OL ovvero l’elaborato “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura SENT. 12/2026 dei piani di sicurezza” e i due documenti di stima oneri della sicurezza dei due istituti scolastici, indicando specificatamente – a fianco di ciascuno di essi – la paternità “UTC – RUP”.
Ha affermato che la sentenza appare errata anche nella parte in cui si sostiene che sussiste l’elemento soggettivo della colpa grave, non corrispondendo al vero che l’ing. OL si autoassegnava una retribuzione incentivante in assenza della sottesa attività e con nomina di altro soggetto al ruolo di Coordinatore della sicurezza, avendo dato prova, sin dal giudizio di primo grado, della doverosa esecuzione delle prestazioni da parte dell’appellante e dimostrato che la nomina del geom. OMISSIS (che mai avrebbe potuto redigere gli elaborati in materia di sicurezza, non essendo abilitato) era superata dalla nomina dell’ing. OL, giusta deliberazione della Giunta comunale n.
38/2024.
4.3. C) “In via subordinata. Error in iudicando. Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la quantificazione del danno erariale debba essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali”. Ha osservato che ove tale principio trovasse accoglimento comporterebbe a carico della parte condannata l’esborso di una somma maggiore di quella introitata, atteso che il recupero avverrebbe anche su somme comunque versate allo Stato, sostenendo che non vi è dubbio che le somme pretese devono essere depurate delle trattenute fiscali, previdenziali e di ogni altra trattenuta che ha comportato una riduzione dell’importo percepito dall’ing. OL, non potendo il Comune di LE pretendere l’importo al lordo di tali tassazioni.
SENT. 12/2026 4.4. L’appellante ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, accogliere integralmente il presente atto di appello, annullando e/o riformando la sentenza in epigrafe indicata nella parte appellata e rigettando integralmente, per l’effetto, la domanda di primo grado proposta dalla Procura regionale, ovvero Voglia: a)
annullare e/o riformare la sentenza n. 89/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione IA della Corte dei conti, pubblicata in data 17.4.2024 (e notificata in data 10.5.2024), nella parte in cui ha disposto la condanna dell’ing. OL, preliminarmente accertando e dichiarando, in accoglimento dell’eccezione proposta in primo, l’intervenuta prescrizione dell’azione erariale ovvero del diritto al risarcimento del danno erariale e dell’asserito credito vantato per decorso del termine quinquennale (in accoglimento del primo motivo di appello) e rigettando, in ogni caso, l’avversa domanda con riferimento a tutte le somme richieste all’odierno convenuto e indicate in atti, mandando assolto l’odierno convenuto da qualsivoglia addebito, vista la totale assenza di responsabilità erariale e stante la mancanza sia di dolo che di colpa grave; b) in ogni caso, accertare e dichiarare che la condotta serbata dall’ing.
OL, per le ragioni ampiamente suesposte, non è stata connotata da dolo o colpa grave, e per l’effetto annullare e/o riformare la sentenza appellata per assenza dell’elemento soggettivo; c) in via gradata, in accoglimento del terzo motivo di appello, riformare la sentenza appellata, comunque riducendo la condanna all’importo al netto delle ritenute fiscali e delle ulteriori ritenute subite dall’ing. OL”.
5. Con memoria conclusionale depositata in data 25 giugno 2025, la Procura generale presso la Corte dei conti ha chiesto il rigetto SENT. 12/2026 dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell’appellante al rimborso delle spese del presente grado di giudizio.
Preliminarmente, ha eccepito l’infondatezza del primo motivo di appello con il quale si lamenta l’erronea applicazione, da parte del primo giudice, della normativa emergenziale Covid-19 in punto di prescrizione richiamando la giurisprudenza erariale di appello (da ultimo, Corte dei conti, Sez. II, n. 57/2025) che ha ribadito, per effetto di una approfondita disamina del dato normativo, che “deve essere confermato l’orientamento giurisprudenziale che individua il periodo di sospensione della prescrizione nel segmento temporale compreso tra il giorno 8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, ossia per 176 giorni”.
Ha affermato che è infondato anche il secondo motivo di appello, con il quale l’appellante reitera sostanzialmente le difese svolte in primo grado, limitandosi a offrire una esegesi difforme da quella fatta propria dal primo giudice circa la ricomprensione o meno, nelle incombenze del RUP, dell’attività di validazione dei progetti, senza nulla aggiungere circa la pretesa “insufficienza” motivazionale della condanna impugnata. Per quanto riguarda l’attività concernente la predisposizione del piano di sicurezza, ha affermato che anche a voler ritenere persuasiva la tesi dell’appellante circa la sua avvenuta legittima nomina di “coordinatore della sicurezza” per effetto della deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 30.4.2014, che lo nominava nuovo RUP (nomina ricomprendente, secondo le difese, anche quella di coordinatore della sicurezza) resta comunque il fatto che il giudice di prime cure ha accertato il mancato reperimento degli SENT. 12/2026
“elaborati in materia di sicurezza” tra gli atti detenuti dal Comune di LE (sequestrati dalla Guardia di Finanza) e dalla Regione IA (ente finanziatore dei lavori appaltati), con ciò concludendo per l’omessa redazione degli stessi e, dunque, per l’assenza dei presupposti legittimanti la liquidazione degli incentivi previsti. Ha ritenuto non persuasiva la difesa dell’appellante nel senso che i militari della Guardia di Finanza avevano richiesto unicamente la “documentazione circa la gara d’appalto” ovvero la documentazione amministrativa che aveva condotto all’aggiudicazione degli interventi e non la documentazione tecnica, in considerazione di quanto sottolineato dal giudice di prima istanza laddove ha statuito che “A identiche conclusioni si giunge riguardo al mancato reperimento degli elaborati tecnici presso il comune di LE: essi, per quanto già osservato, avrebbero dovuto essere ivi depositati in quanto parte integrante dei suddetti atti amministrativi e del contratto di appalto. Viceversa, di essi non è stato trovato segno alcuno nella documentazione sequestrata in Comune in data 15.04.2016 dalla Guardia di Finanza, pur essendo stato – si badi bene – lo stesso ing. OL a consegnarla ai militari operanti: sul punto la citata sentenza penale n. 783/2023 (pag. 11, ult. cpv. e pag. 22 e ss.), ove afferma che la P.G. aveva acquisito «l’originale di tutta la documentazione circa la gara d’appalto», «consegnata dall’Ingegnere OL…» senza che in essa, pur essendo particolarmente “voluminosa”, vi fosse evidenza degli elaborati tecnici di cui si discute ...” (pp. 26-27 sentenza impugnata). Ha affermato che la censura in punto di carenza dell’elemento soggettivo della responsabilità (par. 2.8 dell’atto di appello) affidata a poche righe sarebbe infondata, se non addirittura SENT. 12/2026 inammissibile. Ha ritenuto non meritevole di accoglimento anche la doglianza con la quale si lamenta la quantificazione del danno erariale patrimoniale al lordo degli oneri riflessi, in quanto sulla questione si sono condivisibilmente espresse le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale con la sentenza 24/2020/QM, affermando il principio nomofilattico secondo cui: “in ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici dipendenti … la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali RP operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo”.
6. Con memoria in data 27 giugno 2025 la difesa dell’appellante ha rappresentato che in data 19 giugno 2025, all’esito dell’udienza di discussione, la III Sezione penale della Corte d’appello di Bari ha reso la sentenza n. 2681/2025, con la quale “in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari, in composizione collegiale, in data 8.2.2023, appellata da OL TI, assolve l’imputato dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste”, allegando alla memoria il dispositivo della sentenza. Ha sostenuto che detta pronuncia, proprio in ragione della rilevata insussistenza della contestazione penale di peculato, conferma l’erroneità della sentenza appellata in questa sede
(che si era basata sulle risultanze del procedimento penale di primo grado) e la fondatezza dell’appello, in particolar modo con riferimento al secondo motivo di appello, con il quale si è ribadita la piena sussistenza dei presupposti per la liquidazione degli incentivi riconosciuti. Ha affermato che risulta necessario, ai fini della decisione SENT. 12/2026 del presente giudizio, acquisire le motivazioni della pronuncia della Corte d’Appello di Bari e ha chiesto, ai sensi degli articoli 92 e 197 del c.g.c., di voler valutare il rinvio dell’udienza di discussione a data successiva al deposito delle motivazioni della sentenza. Nel merito, ha insistito per l’accoglimento dei motivi d’appello.
7. All’udienza del 17 luglio 2025 l’avv. Giancarlo Marzo, su delega dell’avv. Saverio NI, ha insistito nell’istanza di rinvio; il P.M. si è opposto al differimento. Il Collegio, con ordinanza a verbale, fermo restando il principio di autonomia e separatezza del giudizio contabile rispetto a quello penale e considerato che l’istanza di rinvio in esame non integra un’ipotesi di sospensione per pregiudizialità penale, ha disposto l’acquisizione della sentenza penale e il rinvio della discussione del giudizio alla data del 4 dicembre 2025.
8. All’udienza del 4 dicembre 2025 l’avv. Giancarlo Marzo, su delega dell’avv. Saverio NI, si è riportato integralmente alle argomentazioni svolte negli scritti difensivi insistendo per l’accoglimento del gravame ed evidenziando che la sentenza penale depositata assolve il sig. OL dalla imputazione di peculato perché il fatto non sussiste. Il PM, nel riportarsi alle conclusioni rassegnate, ha affermato che la sentenza penale di assoluzione della Corte di Bari è irrilevante in questa sede, in quanto è basata su un diverso criterio di accertamento probatorio rispetto a quello utilizzato dal giudice contabile, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
DIRITTO
1. L’atto di appello in esame mira alla riforma della sentenza n.
SENT. 12/2026 89/2024, con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione IA, rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla Procura attrice, ha accertato la responsabilità erariale a titolo di colpa grave dell’odierno appellante, all’epoca dei fatti Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di LE, ritenendo ampiamente provato che l’unico compenso legittimamente spettante al convenuto fosse quello corrisposto in relazione allo svolgimento delle funzioni e dei compiti –
effettivamente resi e documentati – afferenti all’attività di responsabile unico del procedimento, e che l’ing. OL avesse conseguito compensi non spettanti con riguardo all’attività di sottoscrizione e approvazione del progetto preliminare (definitivo ed esecutivo),
all’attività di coordinamento della progettazione, all’attività di redazione del piano della sicurezza.
2. Con un primo motivo di gravame l’appellante ha sostenuto che la sospensione della prescrizione per l’azione di responsabilità erariale dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2020, per espressa previsione del comma 4 dell’art. 85 del D.L. n. 18/2020, opera esclusivamente in caso di rinvio e con riferimento ai termini processuali che scadono entro il 31 agosto 2020, e che non appare possibile estendere tale maggiore sospensione anche alla seconda parte del comma 4 dell’art. 85 del D.L. n. 18/2020.
Il primo motivo di appello non merita accoglimento.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento SENT. 12/2026 doloso del danno, dalla data della sua scoperta”.
Nel caso all’esame, il dies a quo della decorrenza del termine ordinario di prescrizione quinquennale è stato correttamente individuato dal giudice di prima istanza nella data in cui, tramite informativa della Guardia di Finanza, la Procura contabile è venuta a conoscenza dell’evento dannoso (16 maggio 2018). Detto termine sarebbe ordinariamente venuto a scadenza in data 16 maggio 2023.
Nel caso de quo, tuttavia, l’individuazione della soglia temporale oltre la quale la pretesa della Procura contabile è prescritta è influenzata dalle speciali previsioni recate dalla normativa emanata per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid–19.
Alla luce dell’art. 85, comma 4, del d.l. 18/2020 (nel testo consolidato a seguito dei vari interventi emendativi), che dispone che “In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell’8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020. A decorrere dall’8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso (…)”, la giurisprudenza maggioritaria ha, infatti, individuato un generalizzato periodo di sospensione della prescrizione, esteso anche alle attività istruttorie che precedono l’avvio del giudizio, nel segmento temporale compreso tra il giorno 8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, ossia per 176 giorni (cfr. , ex multis, Appello II Sez., sent n. 57 del 2024; id., sent. n. 57 del 2025; id., sent. n. 151 del 2025).
SENT. 12/2026 Pertanto, nel caso all’esame, considerato quale dies a quo della prescrizione la data della nota informativa trasmessa alla Procura dalla Guardia di Finanza (16 maggio 2018) incrementando il termine quinquennale - in ipotesi ricadente in data 16 maggio 2023 - dei 176 giorni riconducibili alla sospensione ope legis, si determina che la prescrizione sarebbe maturata in data 8 novembre 2023, con conseguente tempestività della notifica al convenuto dell’invito a dedurre, effettuata in data 5 luglio 2023.
3. Con il secondo motivo di gravame l’appellante ha contestato l’erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto spettante parte degli incentivi liquidati dal Comune di LE all’ing. OL, non ha ritenuto provata la redazione da parte dell’appellante degli elaborati in materia di sicurezza e non ha valutato sussistenti i presupposti per il percepimento degli incentivi ex art. 92 del d.lgs. n.
163/2006”, allegando in particolare che la III Sezione penale della Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 2681/2025, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 8.2.2023, ha assolto l’imputato dal reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.
Il motivo di appello merita accoglimento.
In merito, questo Collegio deve preliminarmente richiamare il generale principio di autonomia e separatezza del giudizio contabile rispetto a quello penale, in ragione del fatto che la decisione resa dal giudice in sede penale è basata su un diverso criterio di accertamento probatorio rispetto a quello utilizzato dal giudice contabile.
Costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale consolidato quello SENT. 12/2026 secondo cui “in materia di rapporti tra giudizio penale e civile, l’assoluzione dell’imputato secondo la formula "perché il fatto non sussiste" non preclude la possibilità di pervenire, nel giudizio di risarcimento dei danni intentato a carico dello stesso, all'affermazione della sua responsabilità civile, considerato il diverso atteggiarsi, in tale ambito, sia dell’elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità di materiale“(Cass. sent. n.
8035 del 21/04/2016, in termini anche Cass. 30/08/2004, n. 17401; Cass.
30/10/2007, n. 22883; Cass. 11/02/2011, n. 3376; Cass., ord.,
13/11/2013, n. 25538: Cass. 15/5/2018, n.11791).
È, tuttavia, indubitabile che il pronunciamento del giudice penale possa entrare a far parte degli elementi di causa concorrenti alla formazione del convincimento del giudice contabile (cfr., ex multis, Sez.
II app., sent. n. 320/2022).
Nel caso de quo, dall’esame degli atti di causa emerge che, sia la citazione in giudizio che la condanna da parte della Sezione giurisdizionale IA, sono stati fondati pressoché integralmente sulla circostanza che, per la medesima vicenda, l’ing. OL, nell’ambito del procedimento penale 10852/2015 R.G. P.M. – 4312/2021/R.G., con sentenza n. 783/2023 del Tribunale di Bari – Prima Sezione penale, è stato condannato, in primo grado, per il reato di cui all’art. 314 c.p.,
avendo il giudice penale affermato, in particolare, che la modifica dei quadri economici dell’intervento di efficientamento energetico non era
“una cosa che poteva fare autonomamente l’ing. OL”, che l’ing.
OL non aveva redatto la progettazione preliminare degli interventi sulle due scuole, non aveva svolto né l’attività di coordinamento della SENT. 12/2026 progettazione, né l’attività di redazione del piano della sicurezza, e che, pertanto, le somme liquidate a suo favore erano superiori a quelle a lui spettanti.
La Sezione giurisdizionale IA ha, infatti, condannato l’ing. OL al pagamento in favore del Comune di LE della somma di €
6.400,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, in ragione del fatto che egli avrebbe conseguito compensi non spettanti, ritenendo provato, alla luce delle risultanze del processo penale di primo grado, che non avesse posto in essere l’attività di sottoscrizione e approvazione del progetto preliminare (definitivo ed esecutivo),
l’attività di coordinamento della progettazione e l’attività di redazione del piano della sicurezza.
Tuttavia, dall’esame della sentenza n. 2681/2025 della III Sezione penale della Corte d’Appello di Bari, che ha assolto l’ing. OL dal reato di peculato “perché il fatto non sussiste”, emerge – viceversa - che
“l’ing. OL ha predisposto, alla luce delle sue competenze ed esperienze professionali, il documento di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione – piano della sicurezza del cantiere, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 23.12.2014 e con determinazione RG n. 18 del 20.01.2015, per tali intendendosi provvedimenti ufficiali protocollati. In data 30.07.2013 venivano sottoscritti il disciplinare regolante i rapporti tra Regione IA e Comune di LE per la Scuola Elementare OV XXIII e il disciplinare regolante i rapporti tra Regione IA e Comune di LE per la Scuola Elementare De Bellis, documenti in cui venivano descritti gli adempimenti e gli obblighi del beneficiario del finanziamento nei SENT. 12/2026 confronti dell’Ente erogatore e, fra questi, l’unico elaborato tecnico richiesto era lo studio di fattibilità, per cui prima del nominato ing. OL, erano stati realizzati solo studi di fattibilità e non veri e propri progetti e piani della sicurezza. In data 30.04.2014 la Giunta Comunale nominava l’ing. OL Responsabile Unico del Progetto per l’appalto in questione, individuando di fatto l’odierno appellante quale coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. All’ing. OL spettava il 20% quale RUP, il 10% quale coordinatore della progettazione, il 5% quale incaricato della redazione del piano della sicurezza, il 32% quale tecnico che sottoscrive il progetto assumendone responsabilità professionale; circa quest’ultima voce si evidenzia che nel caso di specie l’imputato ha timbrato e firmato tutti gli elaborati assumendosene la responsabilità professionale, oltre che il diritto al relativo compenso. Deve, pertanto, ritenersi che quanto percepito a titolo di voci del fondo incentivante da attribuire ai dipendenti, era senz’altro allo stesso spettante per la prestazione professionale svolta nella vicenda all’esame;
l’imputato deve essere, pertanto, assolto, dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.”
Analizzando la sostanza della decisione che ha definito il processo penale deve pervenirsi alla conclusione che quest’ultima non può che inevitabilmente ripercuotersi sul presente giudizio.
La sentenza della Corte d’Appello di Bari smentisce, infatti, la sussistenza degli elementi fattuali che sono stati ritenuti sintomatici della responsabilità penale, affermando, sulla base degli atti del procedimento, invero presenti anche nel fascicolo del giudizio celebratosi in primo grado, la predisposizione e sottoscrizione, con SENT. 12/2026 assunzione della relativa responsabilità professionale, da parte dell’ing. OL, di tutti i documenti in contestazione e il conseguente svolgimento della pertinente attività nonché il diritto alla corresponsione del relativo compenso.
Poiché la statuizione di assoluzione per il reato di peculato è il prodotto della constatazione della complessiva inattendibilità dei riscontri documentali posti a fondamento delle contestate condotte, e gli elementi fattuali dei quali è stata accertata l’insussistenza in sede penale sono i medesimi che sono stati ritenuti sintomatici della responsabilità erariale ravvisata dal giudice di prima istanza, la valutazione di scarsa robustezza del corredo documentale non può rimanere circoscritta a profili di stretta pertinenza penale, ma finisce per condizionare l’apprezzamento che questa Corte è chiamata a compiere.
Come recentemente affermato da questa Sezione in una fattispecie similare, “Non può essere, infatti, ignorato che il giudizio di responsabilità amministrativa è fondato sull’identico corredo documentale metabolizzato nel processo penale, non essendoci ulteriori o diversi elementi di giudizio in grado di giustificare divergenti valutazioni. La medesimezza dei riscontri delle identiche condotte esaminate nei due plessi non può tollerare, nello specifico e peculiare caso, asimmetriche conclusioni: sarebbe paradossale che le stesse evidenze documentali, in un giudizio (quello penale), siano ritenute del tutto inidonee alla dimostrazione della realizzazione delle condotte censurate, e in un diverso, parallelo giudizio (quello contabile), siano, invece, ritenute provviste di una robustezza tale da poter fondare conclusivi apprezzamenti.
SENT. 12/2026 Né a superare tale aporia varrebbe la valorizzazione della diversità dei parametri di valutazione: sebbene nel giudizio celebrato innanzi alla Corte dei conti trovi applicazione la regola della preponderanza dell’evidenza (o del “più probabile che non”), certamente meno rigida di quella impiegabile in sede penale e identificata con la formula “oltre il ragionevole dubbio”, l’inequivoca affermazione di complessiva e radicale inattendibilità del (comune) materiale probatorio, rende recessiva la considerazione della disomogeneità dei criteri valutativi. Insomma, nonostante, quale principio generale, rientri nella fisiologia un divergente esito della valutazione dello stesso corredo documentale nelle due sedi giudiziarie, nello specifico caso la portata sistemica della valutazione compiuta dal giudice penale finisce per condizionare anche l’esito della valutazione da compiersi da parte del giudice contabile” (cfr. Sez.
II app., sent. n. 153/2025).
4. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni svolte, il Collegio, definendo il giudizio, accoglie l’appello e liquida, in favore dell’appellante prosciolto e a carico dell’Amministrazione di appartenenza, l’ammontare degli onorari e dei diritti di difesa nel presente giudizio, che determina, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.,
per entrambi i gradi nella misura di complessivi €. 2.500,00.
5. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame proposti dall’appellante.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, in SENT. 12/2026 riforma della sentenza impugnata, proscioglie l’appellante dagli addebiti erariali e dall’obbligazione risarcitoria statuita in primo grado.
Liquida, in favore dell’appellante prosciolto e a carico dell’Amministrazione di appartenenza, l’ammontare degli onorari e dei diritti di difesa nel presente giudizio, che determina, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c., per entrambi i gradi nella misura di complessivi €. 2.500,00.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
L’Estensore Il Presidente Lucia d’RO TA OR f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 15 GENNAIO 2026 P. Il Dirigente Dott. Massimo Biagi f.to digitalmente Il Funzionario Preposto Lucia NC